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L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali

L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali.

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L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali

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Presentation Transcript


  1. L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali

  2. L'imposta di registro è un'imposta prevista dall'ordinamento della Repubblica italiana dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate .Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio. Essa è regolata dal Testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile1986, n. 131

  3. Presupposto/oggetto Riscuotere entrate per le casse dello Stato Dare stabilità alle situazioni giuridiche pubblicizzando la costituzione, il trasferimento e l’estinzione di diritti 3

  4. Genesi dell’imposta e lineamenti generali RIFERIMENTI NORMATIVI DPR 26 aprile 1986, n. 131 = Testo unico dell’imposta di registroTUR 4 4

  5. Genesi dell’imposta lineamenti generali TARIFFA E TAB FUNZIONI IL TUR SI COMPONE DI UNATARIFFA(SUDDIVISA IN DUE PARTI) E DI UNATABELLA QUAL È LA FUNZIONE DELLA TARIFFA E DELLA TABELLA 5 5

  6. lineamenti generali Tariffa gli atti sono suddivisi per categorieomogenee Tabella Sono elencati gli atti per i qualinonvi è l’obbligo di richiedere la registrazione 6 6

  7. Lineamenti generali Gli atti elencati nella Tariffa parte prima da registrare in termine fissosono rilevatori della capacità contributiva e, per la maggior parte, colpiti con prelievo proporzionale.(es:vari trasf. di propr.vd art.1) 7 7

  8. Registrazione in termine fisso: atti descritti nella parte I della Tariffa allegata al DPR 131/1986 sono da registrare entro 20 giorni dalla stipula se formati in Italia e 60 giorni se formati all’estero (art 13): Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell'atto e quella dell'inizio del contratto: • - 30 per le locazioni • - 20 per altri atti formati in Italia • - 60 per altri atti formati all'estero.

  9. Lineamenti generali Gli atti indicati nella Tariffa, parte secondanon sono significativi di capacità contributiva e nella maggior parte dei casi assoggettabili a tassa fissa(scritture private non aut. prive di contenuto patrimoniale,procure) 9

  10. Lineamenti dell’imposta Nella Tabella, invece, sono evidenziati gli atti soggetti a registrazione solo volontariamente(testamenti, contratti di assicurazione e qualsiasi atto presentato alla registrazione). 10 10

  11. Presupposto/oggetto/FINALITÀ L’imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato. 11

  12. PRESUPPOSTO/OGGETTO ART. 1 TUR L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione EFFETTUAZIONE PRINCIPALMENTEALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 2 TUR) DI UNA DATA ATTIVITÀ GIURIDICA – DI REGOLA RISULTANTE DA UN DOCUMENTO SCRITTO – PRODUTTIVA DI EFFETTI CONSIDERATI RILEVANTI DAL TUR 12

  13. Contenuto ed effetti FINALITÀ DELLA REGISTRAZIONE “presa d’atto” da parte di una pubblica autorità, mediante l’attestazione dell’esistenza degli atti ART. 18, C. 1. TUR: LA R. “ATTESTA L’ESISTENZA DEGLI ATTI” 13

  14. Finalità della r. La r. attribuisce data certa agli atti ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile 14

  15. Articolo 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova

  16. Finalità “indiretta” NONCHÉ ALLA: acquisizione da parte dell’AF, mediante l’Anagrafe Tributaria, di notizie riguardanti la situazione patrimoniale e, quindi, la capacità contributiva dei soggetti partecipanti all’atto, rilevante anche ai fini di altre imposte. 16 16

  17. PRESUPPOSTO/OGGETTO l’imposta di registro, è un’imposta indiretta sui trasferimenti di ricchezza Prende a riferimento la capacità contributiva “INDIRETTAMENTE” desumibile da determinati comportamenti del contribuente 17 17

  18. PRESUPPOSTO/OGGETTO è un’imposta tipica delle 1) manifestazioni di capacità contributivaindiretta afferenti gli ATTI 18

  19. PRESUPPOSTO/OGGETTO 2) operazioni diverse da quelle commerciali ed industriali, le quali rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA degli atti soggetti a registrazione. 19

  20. Principio di alternatività IVA/Registro art.40 Tur Se un atto è soggetto ad IVA, non può essere assoggettato ad imposta di registro. Il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale. Pertanto detti trasferimenti IVA sconteranno lì’imposta fissa di registro pari ad € 168,00.

  21. PRESUPPOSTO Il presupposto per l’applicazione dell’imposta è un trasferimento che può avvenire per atto tra vivi E’ necessario che ci sia un “atto” - laddove per atto si intende sia un documento che un negozio giuridico Unica eccezioneart. 3 T.U. R. convenzioni verbali 21 21

  22. Art. 3 TUR Contratti verbali 1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. 2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.

  23. L’atto come negozio giuridico può essere stipulato: Per scrittura privata redatta dai contraenti; Per atto pubblicoredatto da un notaio; Per scrittura privata autenticatasottoscritta da un notaio. 23 23

  24. PRESUPPOSTO Per atti pubblici si intendono gli atti redatti dai notai o altro pubblico ufficiale ai sensi dell’art 2699 c.c. e del cui contenuto gli stessi sono responsabili. 24 24

  25. PRESUPPOSTO • Per le scritture private autenticate sono responsabili unicamente della identificazione dei soggetti che depositano atti nei rogiti e della identità di coloro di cui autentica la firma.

  26. presupposto Gli atti pubblici sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso (Art.2700 c.c.) Nelle scritture private non c’è fede privilegiata né nel contenuto né nella sottoscrizione. 26 26

  27. Interpretazione degli atti art. 20 TUR intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. 27 27

  28. Interpretazione Civilistica Fiscale RICERCA DELLA “COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI” RICERCA DELLA “INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI” 28

  29. Interpretazione Per applicare correttamente l’imposta è necessario interpretare l’atto e collocarlo in una fattispecie giuridica ben definita, analizzare gli effetti economici che produce e, quindi applicare la relativa aliquota prevista dalla Tariffa. 29 29

  30. IMPOSTAPRINCIPALE, COMPLEMENTARE,SUPPLETIVA Art. 42, comma 1, TUR 30

  31. Principale, complementare e suppletivaArt. 42 TUR Principale è l’imposta: applicataal momento della registrazione; quella richiesta dall’Ufficio volta a correggere errori ed omissioni effettuati dall’autoliquidazione per via telematica 31 31

  32. Principale, complementare e suppletiva REGOLA L’imposta principale è unica perché unico è il momento della registrazione Essa non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa di € 168,00 32

  33. Principale, complementare e suppletiva Suppletivaè l’imposta richiesta successivamente alla registrazione per correggere errori ed omissioni dell’Ufficio; L’errore può essere stato compiuto in ogni stadio del procedimento di registrazione 33 33

  34. Principale, complementare e suppletiva Complementareè l’imposta richiesta in ogni altro caso. Ad esempio: Accertamento di maggior valore (art. 521 551 561, lett. A) Decadenza da agevolazioni 34 34

  35. GLI ATTI IMPOSITIVI CHE EMETTE L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROCEDERE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE DOVUTE SONO I SEGUENTI: • AVVISO DI LIQUIDAZIONE col quale si riprende l’imposta principale,e complementare per decadenza agevolazioni fiscali e suppletiva ed eventuali sanzioni

  36. ESEMPIO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA COMPLEMENTARE: DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA (codice dell'ufficio TZZ) Numero dell'atto : 20071T000000000 Art. C.U. n.00000

  37. Alla signora XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX con domicilio fiscale in XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car0000 __________________________________________________________________ LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISA La signora XXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXX nella qualita' di ACQUIRENTE

  38. che in relazione all'atto notaio ….stipulato il 10-08-2007, registrato il 10-08-2007, serie 1T, numero 000000 sono state liquidate le seguenti imposte: - imposta di registro - imposta ipotecaria con i relativi interessi di mora MOTIVAZIONE DELL'AVVISO Progressivo n. 001/001 - COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC. Decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive proroghe, per gli atti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina. La contribuente ha proceduto alla rivendita nel triennio del bene acquistato beneficiando dell’agevolazione di cui sopra spesa per acquistare l’appezzamento di terreno agricolo con atto registrato a Pisa 10 agosto 2007 serie 1T n.0000 rivenduto con atto registrato a Livorno il 00000

  39. DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car00000 ________________________________________________________________ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO Aliq. Imposta Valore dichiarato EURO 72.000,000 15,0% 10.800,00 Imposta riscossa in misura fissa 168,00 ---------------

  40. DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA UFFICIO TERRITORIALE DI PISA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA Codice fiscale contribuente XXXXXXXXXX (soggetto 002); avviso n. 001 Art. C.U. n.2006car00000 __________________________________________________________________ AVVERTENZE: 1. Mediazione e ricorso - Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art.17-bis del Dlgs n. 546/1992,inserito dal Dl n. 98/2011) Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile farericorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo- mediazione

  41. Ricorso Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre. A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di PISA e notificarlo alla Direzione provinciale di PISA GALLERIA G.B. GERACE, 7/15, - 56124 PISA (art. 4 dlgs n. 546/1992). La notifica puo' avvenire tramite: - ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile); - consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia,che rilascia la relativa ricevuta. - spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

  42. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso,a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto,se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta,con attestazione di conformità all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale. Il fascicolo contiene inoltre: * la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; * la documentazione relativa al contributo unificato; * la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica;

  43. Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva, pertanto, l'importo da pagare entro 60 giorni dalla notifica del presente atto corrisponde a quello dovuto a titolo di imposte e interessi indicato al punto 3. 2. Tardivo pagamento - Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, le maggiori imposte liquidate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi . Si rendera' applicabile,inoltre, la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento delle imposte dovute (art.13,comma 2, del decreto legislativo n.471 del 1997), a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n.472 del 1997.

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