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Società in nome collettivo Società in accomandita semplice

Società in nome collettivo Società in accomandita semplice. La società in nome collettivo. Si ha una società un nome collettivo ogni qual volta venga svolta una attività commerciale, senza che risulti una limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali.

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Società in nome collettivo Società in accomandita semplice

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Presentation Transcript


  1. Società in nome collettivo Società in accomandita semplice

  2. La società in nome collettivo Si ha una società un nome collettivo ogni qual volta venga svolta una attività commerciale, senza che risulti una limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali

  3. Caratteri (1/3) • Ha come scopo ultimo il perseguimento di un profitto (lucro) • responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni sociali • eventuali patti in senso contrario rilevano esclusivamente inter partes, non essendo opponibili ai terzi • Particolare rilevanza del rapporto fiduciario intercorrente fra i soci (l’attività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito)

  4. Caratteri (2/3) • Qualificazione della società: l’atto costitutivo può espressamente qualificare la società come collettiva indipendentemente dall’oggetto sociale (commerciale o agricola). Se nulla è stabilito, è collettiva esclusivamente se svolge attività commerciale. Altrimenti sarà qualificata come semplice. • Autonomia patrimoniale imperfetta: è priva di personalità giuridica • Soci: rivestono tutti la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi

  5. Caratteri (3/3) • Amministrazione: ogni socio è amministratore, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Sono esclusi amministratori estranei • Iscrizione nel registro delle imprese: l’iscrizione è necessaria per qualificare la società come collettiva regolare, diversamente la società esiste come irregolare

  6. Disciplina • è regolamentata parzialmente per rinvio alle norme stabilite per la società semplice (cui fa esplicito rinvio l’art. 2293 c.c.) e, in parte, da norme specifiche che derogano o integrano la disciplina della società semplice (artt. 2291 – 3212 c.c.)

  7. Differenze con la società semplice • È nullo il patto di limitazione della responsabilità personale dei soci verso i terzi (art.2291 c.2 c.c.) • La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria e non diretta (il creditore sociale deve prima agire verso la società e, solo dopo l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva sul patrimonio sociale, verso i singoli soci (c.d. beneficium excussionis) (art.2304 c.c.) • Le limitazioni dei rappresentanti non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che ne erano comunque a conoscenza (art.2298 c.1 c.c.) • Il divieto della liquidazione della quota sociale a favore del creditore particolare del socio (art.2305 c.c.) • L’esclusione di diritto è limitata solo al socio fallito

  8. Costituzione della società • Anche se l’atto costitutivo della società è sufficiente a creare il vincolo societario, per la nascita della collettiva regolare occorre anche l’iscrizione nel registro delle imprese • Le condizioni necessarie per la nascita della società collettiva regolare sono: • Atto costitutivo • Formazione del capitale • Iscrizione nel registro delle imprese

  9. Atto costitutivo: elementi • Forma • Contenuto • Pubblicazione • Modificazioni

  10. Forma • Atto pubblico o scrittura privata autenticata • L’eventuale inosservanza comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese

  11. Contenuto • Generalità dei soci • Ragione sociale • Nome dei soci amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza • Sede • Oggetto sociale • Conferimento dei soci • Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati ad effettuare • Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite • Durata della società

  12. Pubblicazione • L’atto costitutivo della società deve essere depositato per la iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese: la mancata iscrizione darà luogo ad una società irregolare

  13. Modificazioni • Vanno adottate dalla società all’unanimità • Devono iscriversi nel Registro delle Imprese (finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi)

  14. Autonomia patrimoniale (1/2) È rafforzata e accentrata rispetto alle società semplici: • La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi è necessariamente: • Solidale • Illimitata (il fallimento della società comporta il fallimento del socio art. 147 L.F.) • Sussidiaria (il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale)

  15. Autonomia patrimoniale (2/2) • Il creditore particolare di un socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore • Può: • Compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore • Far valere i suoi diritti sugli utili conseguenti dal suo debitore • Provocare la dichiarazione di fallimento del debitore, e quindi la sua esclusione di diritto dalla società

  16. Capitale sociale (1/2) • Nozione È il complesso del conferimento dei soci (Ferri), o il valore in denaro dei conferimenti stessi risultante dalle valutazioni compiute nel contratto

  17. Capitale sociale (2/2) • Tutela dell’integrità del capitale sociale è attuata: • Il divieto di distribuzione degli utili fittizi • Il divieto degli utili in caso di perdita del capitale sociale, finchè il capitale non venga reintegrato o ridotto • L’obbligo per gli amministratori della tenuta delle scritture contabili • Il divieto di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale

  18. Formazione del capitale sociale (1/2) • In via di principio il legislatore ha stabilito che un capitale debba esservi, prevedendo: • L’indicazione nell’atto costitutivo dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci e della loro valutazione • Una serie di norme destinate ad assicurarne l’integrità • Il capitale sociale costituisce un requisito per l’iscrizione dell’atto costitutivo e quindi per la nascita della società in nome collettivo regolare e non una condizione di validità dell’atto costitutivo

  19. Formazione del capitale sociale (2/2) • Il capitale è formato dal valore in denaro dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale • Non tutti i conferimenti sono imputabili al capitale sociale ma esclusivamente quelli valutabili in denaro e iscrivibili in bilancio come poste attive e che attribuiscono il diritto al rimborso allo scioglimento della società • Gli altri conferimenti, c.d. di patrimonio, incrementano il patrimonio sociale, cioè l’insieme dei rapporti attivi e passivi imputabili alla società

  20. Iscrizione nel registro delle imprese • La pubblicazione dell’atto costitutivo avviene mediante iscrizione nel registro delle imprese • La pubblicità ha natura meramente dichiarativa ed è necessaria al solo fine di qualificare la società come regolare

  21. Istanza di iscrizione e deposito dell’atto costitutivo • Entro 30 giorni dalla stipulazione, gli amministratori (o anche il notaio se la stipula è avvenuta per atto pubblico) devono depositare istanza di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese della circoscrizione ove è stabilita la sede sociale, con allegata alternativamente: • Copia autentica dell’atto pubblico • Atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti

  22. Attività di controllo • Prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del registro accerta l’autenticità della sottoscrizione e l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge • Si tratta di un controllo di mera legalità, per esempio l’esistenza dei requisiti indispensabili per l’iscrizione quali la sede, la durata, l’oggetto, capacità dei soci fondatori • È escluso qualsiasi controllo di merito circa l’opportunità o la convenienza dell’atto

  23. Conseguenze dell’iscrizione • Solo a seguito dell’iscrizione la società è qualificata come società in nome collettivo regolare con applicazione della relativa disciplina

  24. Divieto di concorrenza fra i soci • In mancanza del consenso, anche presunto, degli altri soci, uno di essi non può esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare con responsabilità illimitata ad altra impresa concorrente • In caso di inosservanza la società: • Ha diritto al risarcimento del danno • Può escludere il socio

  25. Amministrazione • Valgono le stesse regole della società semplice • Inoltre, gli amministratori sono tenuti a: • Effettuarele pubblicazioni previste • Tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte • Indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l’Ufficio del registro presso cui è iscritta

  26. Rappresentanza • Le persone autorizzate a rappresentare la società sono tutte quelle indicate nominativamente nell’atto costitutivo • L’amministratore-rappresentante può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo restrizioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (art. 2298 c.c.)

  27. Doveri generali • Dovere di diligenza (artt. 2260 c.1, e 1710 c.1 c.c.) del mandatario che il codice definisce dell’uomo medio (violazione per aver agito con imprevidenza, imprudenza, imperizia, avventatezza o se è stato inerte) • Dovere di vigilanza e di intervento per evitare conseguenze dannose alla società • Dovere di astensione in caso di conflitti di interessi

  28. Doveri specifici • Obblighi riguardanti la pubblicità • Obblighi relativi alle scritture contabili • Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori • Obbligo di riservatezza • Obblighi fiscali verso l’Amministrazione finanziaria • Dichiarazione dei redditi e pagamento delle imposte (IRAP se dovuta)

  29. Divieti per gli amministratori • Divieto di concorrenza • Divieto di restituire ai soci i conferimenti (art.2303 c.1, c.c.) • Divieto di ripartire gli utili in presenza di perdite (art.2303 c.2, c.c.) • Divieto di contrarre prestiti o farsi prestare garanzie dalla società (art. 2624 c.c.) • Divieto di intraprendere nuove iniziative in caso di scioglimento • Divieto di divulgare o utilizzare notizie sociali riservate

  30. Scioglimento • Valgono le norme di cui alla società semplice • Inoltre, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa della società che ha ad oggetto un’attività commerciale

  31. Liquidazione • Valgono le norme di cui alla società semplice, salvo che per la pubblicità e le formalità prescritte • Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto

  32. Cancellazione • A seguito dell’approvazione del bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese • L’iscrizione della cancellazione suggella la fine della società

  33. La società in accomandita semplice • È una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci: • Accomandanti • accomandatari

  34. Soci accomandanti • Sono obbligati solo ai conferimenti • Rischiano solo di perdere il capitale conferito • Sono esclusi dai poteri amministrativi • Sono esclusi dal fallimento • Possono essere dipendenti della società • Non vale il divieto di concorrenza • Possono cambiare senza comportare modifica dell’atto costitutivo • Diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori • Diritto di controllo e informazione • Diritto di approvare il bilancio • Diritto di adire l’autorità giudiziaria • Diritto agli utili

  35. Soci accomandatari • Sono obbligati verso la società all’esecuzione dei conferimenti • Sono personalmente e solidalmenteresponsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali • Partecipano all’amministrazione della società • Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo • Rivestono la qualifica di imprenditori

  36. Disciplina delle società in accomandita semplice • Si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla società in nome collettivo, cui fa rinvio l’art. 2315 c.c.

  37. Intitus personae • Deve ritenersi che tale carattere esista solo verso i soci accomandatari e non anche verso gli accomandanti e, di conseguenza, la modifica dei soci accomandanti non costituisce modifica dell’atto costitutivo

  38. Ragione sociale • Deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale • È vietato includere il nome dei soci accomandanti, in caso contrario questi ultimi risponderanno di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari

  39. Amministrazione • Possono essere nominati amministratori solo i soci accomandatari • Esiste un divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione

  40. Violazione del divieto • Ingerenza autorizzata dalla società: • Gli atti sono efficaci. • Verso i terzi risponde anche l’accomandante illimitatamente e in solido con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali • Nei rapporti interni l’accomandante conserva la responsabilità limitata e potrà rivalersi verso gli accomandatari • Ingerenza non autorizzata: • Se non vi è stata ratifica l’atto è inefficace • È tenuto al risarcimento del danno del terzo (art.1398 c.c.) • Non diventa accomandatario, ma può essere escluso dalla società

  41. Poteri dei soci accomandanti Possono: • Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori • Agire per singoli affari, in forza di una procura speciale • Dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo • Esercitare un controllo di legittimità sull’approvazione del bilancio

  42. Trasferimento di quota • Di accomandante: • È sempre possibile per gli atti mortis causa • È necessario il consenso della maggioranza del capitale per gli atti inter vivos • Di accomandatario: • È necessario il consenso unanime dei soci

  43. Scioglimento • Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme sulla società in nome collettivo e quindi, per ulteriore rinvio, da quelle sulla società semplice • Un’autonoma causa di scioglimento della società è rappresentata dal venir meno di una delle due categorie di soci (art. 2323 c.c.)

  44. Liquidazione • Dopo la liquidazione e la cancellazione, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti: • Dei soci accomandatari • Dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2312 c.c.) • Dei soci accomandanti, unicamente nei limiti della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione ( art.2324 c.c.), oltre che nei limiti del conferimento che non abbiano eseguito (art. 2280 comma II c.c.)

  45. Differenze con le S.n.c. • Capacità di essere soci: non possono essere soci le società • Conferimenti degli accomandanti: è sufficiente indicare nell’atto costitutivo l’apporto promesso che rappresenta il limite alla loro responsabilità • Formazione del capitale sociale: i soci accomandanti sono soci di capitale e non possono essere soci d’opera, possono essere tuttavia dipendenti

  46. Impresa artigiana • A seguito della modifica apportata dalla L.133/1997, le imprese artigiane possono rivestire anche la forma di Sas

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