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L’INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA

L’INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA. Tav. 1 - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE: QUALE DIFFERENZA?. Divieto di intermediazione :

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L’INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA

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Presentation Transcript


  1. L’INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA

  2. Tav. 1 - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE: QUALE DIFFERENZA? Divieto di intermediazione: è il divieto posto all’iniziativa privata, in concorrenza con quella pubblica, di svolgere attività di collocamento della manodopera attraverso la messa in contatto dei prestatori di lavoro con i datori di lavoro (L. 29 aprile 1949 n. 264) Corte di Giustizia CE 11.12.1997 (C-55/96 Job Centre c.Trib. civ e pen. Milano) Art. 10 d. lgs. n. 469/1997

  3. Tav. 2 - Il collocamento privato: l’attività di intermediazione L’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro comprende (L. 23.12.2000, n. 388, art. 117): • raccolta curricula, preselezione e costituzione relativa banca dati; • orientamento professionale; • ricerca e selezione dei lavoratori; • promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; • a richiesta, adempimenti conseguenti all’assunzione (comunicazioni a enti pubblici).

  4. Tav. 3 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE: la nozione Divieto di interposizione: è il fenomeno in base al quale i lavoratori sono assunti da un datore di lavoro (interposto), ma prestano la loro attività in favore esclusivamente di un altro datore di lavoro (interponente), il quale in tal modo ottiene la forza lavoro necessaria sopportando un più basso costo del lavoro (L. 23 ottobre 1960 n. 1369). Art. 1-11 l. n. 196/1997 (lavoro temporaneo)

  5. Tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE: l’evoluzione normativa • Art. 336 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. f) : divieto di subappalto nei lavori pubblici, senza il consenso dell’amministrazione appaltante. • Art. 10 R.D. 13 marzo 1904 n. 141: “Il capo esercente dell’impresa che dà a cottimo ai propri operai lavori da eseguirsi nel proprio stabilimento, officina o cantiere, permettendo loro di valersi per eseguirli di altri operai da essi assunti e pagati, è obbligato ad assicurare anche questi ultimi”. • Art. 10 T.U. 10 novembre 1907 n. 818 (leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli): corresponsabilità tra imprenditore e capocottimo per normativa sicurezza.

  6. Segue tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE: l’evoluzione normativa • Art. 4 Contratto collettivo 22 febbraio 1934 per gli artisti di varietà: si imputa “all’impresario” la responsabilità diretta per i rischi degli artisti scritturati da un “capogruppo” o “capotroupe”. • Art. 1 Contratto collettivo 9 maggio 1936 per il settore commercio prodotti alimentari: il titolare concessionario della licenza commerciale è responsabile nei confronti dei dipendenti degli esercenti in subconcessione per il rispetto degli standard stabiliti dal contratto. • Art. 8 Contratto collettivo 20 dicembre 1937 per la disciplina dei cottimi nelle aziende industriali, artigiane e cooperative: è vietato alle aziende di servirsi di cottimisti con alle loro dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, intercorrendo sempre il rapporto con l’azienda, e la dipendenza tra lavoratori essendo riconducibile solo agli effetti tecnici e disciplinari.

  7. Tav. 5 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE nel codice civile Art. 2127 cc. “Divieto di interposizione nel lavoro a cottimo” “E’ vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati”.

  8. Tav. 6 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1: il divieto dello “pseudo appalto” • I DIVIETI: • Affidare, da parte dell’imprenditore, in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita direttamente dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio. • Affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche cooperative, lavori da far eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. RAPPORTO TRILATERALE

  9. Tav. 7 - LA RELAZIONE TRIANGOLARE Contratto di pseudo appalto Datore di lavoro fittizio (pseudoappaltatore /interposto) Datore di lavoro effettivo (pseudoappaltante / interponente) Rapporto di lavoro di fatto Rapporto di lavoro di diritto Lavoratore appaltato

  10. Tav. 8 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1: le “mere prestazioni di lavoro” • E’ vietato: • Affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita direttamente dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio. PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA Per appalto di mere prestazioni di lavoro si intende qualsiasi forma di appalto/sub appalto, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, anche se per il loro uso l’appaltatore corrisponda un compenso.

  11. Tav. 9 – La “presunzione legale” non è tutto ! Non sembra conforme alla legge n. 1369/1960 un appalto di opere e servizi espletato con l’ausilio di mezzi tecnici del committente (sotto qualunque forma prestati) e, da parte dell’appaltatore, con solo impiego di personale e di quel tanto di capitali necessari per corrispondere le paghe, ancorché ciò comporti un certo rischio ed una certa organizzazione. Per converso potrebbe ammettersi che un‘azienda, pur adeguatamente fornita di macchine ed esercente una propria attività, in un lavoro debba impegnare in prevalenza capitali e personale, avvalendosi delle attrezzature dell’appaltante, come nel caso in cui l’opera commessa richieda particolari macchine di cui l’appaltatore non dispone, ma che rientri nel suo ciclo di attività (Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).

  12. Segue tav. 9 - La “presunzione legale” non è tutto ! “Se la mensa è ubicata nei locali dell’azienda, dotata di mezzi della stessa quanto ad attrezzatura di cucine, mobili, stoviglie e servizi, ivi compresa l’energia elettrica, il gas o altro combustibile, occorrerà almeno, ai fini dell’esclusione, che l’appaltatore conferisca il capitale circolante (viveri e quanto altro necessario), nonché il personale occorrente, obbligandosi a confezionare i diversi pasti dietro corrispettivo di una cifra fissa precedentemente concordata con l’azienda committente; in questo caso il gestore della mensa conserva la sua individualità di imprenditore, dovendo provvedere alla scelta ed all’acquisto dei generi alimentari offerti dal mercato, con tutti i rischi che ciò comporta, oltre che ai lavoratori da lui dipendenti” (Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).

  13. Tav. 10 – La “presunzione legale” non basta ! “Con riguardo al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit. (per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare: 1) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; 2) se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; 3) se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nella attività produttiva oggetto dell'appalto; 4) se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze” (Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2000, n. 11957).

  14. Segue tav. 10 - La “presunzione legale” non basta ! “Non si configura la fattispecie dell'interposizione vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960, nel caso del grande centro commerciale che, all'interno del proprio spazio di vendita al pubblico, consente all'impresa fornitrice di prodotti ortofrutticoli di curare con personale proprio la migliore esposizione dei prodotti stessi sui banconi, la loro pesatura, confezione e prezzatura, nonostante che i prodotti stessi siano stati acquistati dal centro commerciale e da questo rivenduti alla clientela” (Trib. Milano, 15 maggio 2000).

  15. Tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI • LE SANZIONI: • I lavoratori, occupati in violazione dei divieti stessi, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni e non dello pseudo appaltante o dell’intermediario. “In caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro vietata dall’art. 1, legge n. 1369/1960, l’interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, sicché l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente” (Cass., S.U., 21 marzo 1997 n. 2517).

  16. Segue tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI • LE SANZIONI: • Del trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori è responsabile l’imprenditore che ha beneficiato delle prestazioni lavorative e, in via di garanzia, lo stesso soggetto interposto. “In caso di intermediazione vietata di mano d'opera, i lavoratori dipendenti, se pure sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, possono comunque richiedere l'adempimento degli obblighi retributivi al datore di lavoro apparente, sia perché essi possono non essere consapevoli della sussistenza dell'intermediazione illecita, sia perché in ogni caso il datore di lavoro interposto non può essere sottratto alla responsabilità "retributiva" nei confronti dei lavoratori da lui formalmente dipendenti”. Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3096

  17. Segue tav. 11 - “PSEUDO APPALTO” E SANZIONI • LE SANZIONI: • C’è inoltre un’ ammenda proporzionata al n. dei lavoratori ed alle giornate di impiego, pari a 5 euro al giorno, per ciascun lavoratore. E’ a carico sia del datore di lavoro appaltante che dell’appaltatore. • Vi sono, infine, le sanzioni connesse alla violazione della normativa sul collocamento.

  18. Tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3: l’appalto lecito a “tutela rafforzata” • CAMPO DI APPLICAZIONE: • Tutti gli appalti di opere e servizi, compresi i lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria, da eseguirsi all’interno delle aziende con organizzazione e gestione dell’appaltatore. • DIRITTI DEI LAVORATORI: • I lavoratori dell’appaltatore hanno diritto ad un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dell’imprenditore-committente (cd. uniformità di trattamento).

  19. Segue tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3: l’appalto lecito a “tutela rafforzata” • RESPONSABILITÀ DI COMMITTENTI E APPALTATORI: • Gli imprenditori che appaltano opere e servizi da eseguirsi nella propria azienda sono responsabili in solido con l’appaltatore per il trattamento retributivo e normativo spettante ai dipendenti di quest’ultimo. • Analoga responsabilità solidale sussiste in merito all’adempimento nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore degli obblighi previdenziali e assistenziali.

  20. Tav. 13 - L’appalto lecito a “tutela rafforzata”, nella giurisprudenza “Nell’interpretazione dell’art. 3 della l. n. 1369/1960, proprio la dizione “nell’interno delle aziende” sta ad indicare che l’attività dell’ appaltatore deve riguardare un settore della organizzazione tecnica propria dell’impresa concedente l’appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo”. Cass. 30 ottobre 2001 n. 38770

  21. Tav. 14 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 5: l’appalto lecito “esente da responsabilità solidale” • Ipotesi nelle quali non si applicano i principi di cui all’art. 3: • Costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti. • Installazione o montaggio di impianti e macchinari. • Lavori di manutenzione straordinaria. • Trasporti esterni da e per lo stabilimento. • Particolari attività produttive che richiedono, in più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione, da quella normalmente impiegata nell’impresa. • Prestazioni saltuarie e occasionali di breve durata non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell’organizzazione dell’impresa. • Lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti conclusi con imprese che impiegano personale presso più aziende contemporaneamente.

  22. Tav. 15 – TIPOLOGIE DI APPALTO: quadro sinottico Appalto di mere prestazioni di lavoro: divieto assoluto lecito, ma responsabilità solidale Appalto ex art. 3 l. n. 1369/1960: lecito, no responsabilità solidale, ma applicazione art. 1676 cc. Appalto ex art. 5 l. n. 1369/1960:

  23. Tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO: il leasing di manodopera secondo il Libro bianco • “Occorre ripensare criticamente l’impianto complessivo della legge n. 1369/1960 che vieta la somministrazione di lavoro altrui come disposizione di carattere generale e tendenzialmente omnicomprensiva”. • “Buona parte dei precetti contenuti nella legge n. 1369/1960 appaiono superati dall’evoluzione dei rapporti di produzione e di circolazione della ricchezza al punto da indurre le imprese a “saltarli” completamente”.

  24. Segue tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO: il leasing di manodopera secondo il Libro bianco PERTANTO: E’ necessario introdurre in Italia le pratiche di outsourcing già diffuse in altri paesi: in particolare va varato il c.d. leasing di manodopera, “una tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato di parte della forza-lavoro di cui l’azienda cliente ha bisogno per alimentare il processo produttivo”. COME: in modo che “le istanze di tutela del lavoro, che devono essere mantenute rispetto a forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro”.

  25. Tav. 17 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO: la Delega al Governo in materia di mercato del lavoro Abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi: • enti “autorizzati” per la somministrazione di manodopera; • somministrazione anche a tempo indeterminato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali; • chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione; • ridefinizione dei casi di interposizione illecita (assenza di ragioni; lesione di diritti inderogabili); • regime di solidarietà tra fornitore ed utilizzatore; • sanzioni penali e civili per interposizione fraudolenta; • aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita e appalto di manodopera.

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