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Le ultime novità normative e giurisprudenziali a cura di Matteo Barbero 13 settembre 2019

Le ultime novità normative e giurisprudenziali a cura di Matteo Barbero 13 settembre 2019. Indice. Le novità normative Decreto “Crescita” Decimo correttivo Undicesimo correttivo. Decreto “Crescita” (D.L. 34/2019). Decreto “Crescita”. Deducibilità Imu (art. 3)

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Le ultime novità normative e giurisprudenziali a cura di Matteo Barbero 13 settembre 2019

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Presentation Transcript


  1. Le ultime novità normative e giurisprudenzialia cura di Matteo Barbero13 settembre 2019

  2. Indice • Le novità normative • Decreto “Crescita” • Decimo correttivo • Undicesimo correttivo

  3. Decreto “Crescita” (D.L. 34/2019)

  4. Decreto “Crescita” • Deducibilità Imu (art. 3) • Viene incrementata progressivamente la percentuale deducibile dell’IMU dovuta sui beni strumentali dal reddito d’impresa e dal reddito professionale, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, a decorrere dal 2023. Viene così incrementata la previsione originaria, che limitava la deducibilità a regime (dal 2022) al 70 per cento.

  5. Decreto “Crescita” • Dichiarazione Imu/Tasi (art. 3-ter) • Si prevede l’allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi, che vengono spostati dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e potrebbe, pertanto, essere applicabile fin dall’approvazione definitiva del provvedimento.

  6. Decreto “Crescita” • Comodati gratuiti (art. 3-quater) • Si prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all’agevolazione Imu/Tasi (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

  7. Decreto “Crescita” • Esenzione Tasi beni merce (art. 7-bis) • A partire dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti. Prevista ancheuna copertura finanziaria per la perdita di gettito che subiranno i Comuni pari a 15 milioni di euro, per la quale sarà necessario ed opportuno valutare l’effettiva capienza.

  8. Decreto “Crescita” • Luci votive (art. 12-bis) • Il comma 1 esonera dall’obbligo dell’emissione della fattura le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri. L’attività di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri è soggetta all’obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale (comma 2). Le disposizioni in questione, in base al comma 3, decorrono già dal 1° gennaio 2019.

  9. Decreto “Crescita” • Imposta di soggiorno (art. 13-quater) • I dati sulle presenze in strutture ricettive acquisiti dal Ministero dell’interno ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza saranno messi a disposizione dei Comuni in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.

  10. Decreto “Crescita” • Tariffe (art. 15-bis) • La norma modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi a partire dal 2020.

  11. Decreto “Crescita” • Tariffe (art. 15-bis) • Le delibere diverse da quelle relative ad Imu, Tasi, Addizionale Irpef (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione) e Imposta di soggiorno divengono "efficaci" dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef disposta al 28 ottobre, a fronte di un termine per l’invio da parte dei Comuni entro il 14 dello stesso mese.

  12. Decreto “Crescita” • Tariffe (art. 15-bis) • Il comma 2 abroga di conseguenza il comma 2 dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

  13. Decreto “Crescita” • Tariffe (art. 15-bis) • Va comunque ricordato che l’obbligo di deliberare variazioni di aliquota o di regolamento applicabili nell’anno di riferimento entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione resta in vigore per effetto del comma 169 della L. 296/2006, che ne autorizza gli effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno stesso.

  14. Decreto “Crescita” • Contrasto evasione (art. 15-ter) • La norma consente ai Comuni di subordinare il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici ed altre attività produttive come pure il rinnovo e «la permanenza in esercizio», alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali.

  15. Decreto “Crescita” • Contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater) • La norma prevede che i piccoli comuni possono non procedere alla tenuta della CEP e alla compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all’esercizio 2019 (quindi l’obbligo decorre ora dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021).

  16. Decreto “Crescita” • Contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater) • Gli enti che si avvalgono della proroga dovranno allegare, già al rendiconto 2019, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre di quest’anno, schema che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del Mef, sulla base di proposte formulate dalla Commissione Arconet.

  17. Decreto “Crescita” • Contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater) • Trattandosi di facoltà e non di obbligo normativo, appare opportuno che la scelta di avvalersene sia formalizzata attraverso una specifica deliberazione del Consiglio. La facoltà è attivabile anche con riferimento al 2019, anche da parte degli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 completo.

  18. Decreto “Crescita” • Contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater) • Va inoltre ricordato che con il comma 831 della legge di bilancio 2019 è stato modificato il comma 3 dell’art. 233-bis del Tuel, che ora stabilisce in via generale la facoltatività del conto consolidato per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti (anche in tal caso occorre una delibera).

  19. Decreto “Crescita” • Contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater) • Il bilancio consolidato è facoltativo anche per chi tiene o ha tenuto la contabilità economico-patrimoniale

  20. Decreto “Crescita” • Imu agricola (art. 16-ter) • La norma (di interpretazione autentica) equipara ai fini delle agevolazioni IMU le società agricole ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP).

  21. Decreto “Crescita” • Stralcio mini cartelle (art. 16-quater) • La norma proroga al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiore a mille euro. Pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante da tale stralcio decorrerà dal rendiconto 2019 e non più dal rendiconto 2018.

  22. Decreto “Crescita” • Stralcio mini cartelle (art. 16-quater) • Tuttavia, gi eventuali effetti negativi derivanti dalla cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della gestione 2019, vincolando, a tal fine, le eventuali risorse disponibili (ad esempio da avanzi) alla data della comunicazione dell’Agenzia.

  23. Decreto “Crescita” • Stralcio mini cartelle (art. 16-quater) • La norma non modifica, comunque, la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti.

  24. Decreto “Crescita” • Contributi statali (art. 30) • La norma ha previsto l’erogazione di 500 milioni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. l comma 5 impegna il Comune ad avviare i lavori oggetto del finanziamento entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca automatica del contributo.

  25. Decreto “Crescita” • Contributi statali (art. 30) • La norma non modifica, comunque, la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti.

  26. Decreto “Crescita” • Contributi statali (art. 30) • I commi 14-bis e 14-ter rende strutturale il contributo per i soli Comuni fino a 1.000 abitanti, i quali saranno destinatari, a decorrere dal 2020, di un finanziamento unitario di pari importo, il cui ammontare sarà definito annualmente con decreto del MISE da adottare entro il 15 gennaio. I comuni dovranno avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

  27. Decreto “Crescita” • Contributi statali (art. 30) • Infine, In base al comma 14-quinquies, viene previsto un contributo compensativo ai Comuni fino a 10mila abitanti che hanno subito tagli abnormi nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale in applicazione del D.L. 95/2012 (spendingreview)

  28. Decreto “Crescita” • Edilizia scolastica (art. 30-bis) • La norma consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione. La facoltà vale per il triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale.

  29. Decreto “Crescita” • Edilizia scolastica (art. 30-bis) • Il comma 2 disciplina il caso in cui le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, consentendo agli enti stessi di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria (art. 35, co.1, lett. a) del Codice degli appalti).

  30. Decreto “Crescita” • Edilizia scolastica (art. 30-bis) • Il comma 3 stabilisce, infine, l’obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali. L’obbligo in questione ha carattere generale.

  31. Decreto “Crescita” • Incentivi attività commerciali (art. 30-ter) • La norma introduce dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione a sostegno dell’ampliamento di esercizi commerciali esistenti, o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, relativamente ad attività site nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti consistente nell’erogazione di un contributo da parte del Comune ove sono situate le attività che viene a sua volta finanziato con un contributo statale.

  32. Decreto “Crescita” • Incentivi attività commerciali (art. 30-ter) • Con il comma 6 si prevede l’istituzione, • nell’ambito del bilancio comunale, di un apposito fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui all’articolo in commento. Al finanziamento del fondo si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.

  33. Decreto “Crescita” • Debiti commerciali (art. 38-bis) • Il comma 1, intervenendo sul comma 859, lettera a), della legge di bilancio 2019, rende irrilevante, ai fini dell’applicazione delle penalizzazioni, la condizione di riduzione del debito del 10% nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

  34. Decreto “Crescita” • Debiti commerciali (art. 38-bis) • l comma 2 precisa che lo svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione avviene nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti.

  35. Undicesimo “correttivo” (D.M. 1 agosto 2019)

  36. Undicesimo “correttivo” • Nuovi prospetti • L’aggiornamento è stato reso necessario dopo il superamento del pareggio di bilancio. Ora gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

  37. Undicesimo “correttivo” • Equilibri • Il primo nuovo saldo denominato “equilibrio di bilancio” serve a tenere conto degli effetti, generati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli (articolo 187, comma 3-ter Tuel).

  38. Undicesimo “correttivo” • Equilibri • L’equilibrio di bilancio si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e le risorse vincolate di competenza non ancora impegnate al 31 dicembre.

  39. Undicesimo “correttivo” • Equilibri • L’”equilibrio complessivo” considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili, dopo la chiusura dell’esercizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. Esso è dunque pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto.

  40. Undicesimo “correttivo” • Equilibri • Entrambi i nuovi saldi sono riportati sia nel prospetto sugli equilibri (W2 e W3) che nel quadro generale riassuntivo. • Al momento, non è chiarito a quale saldo si farà riferimento per verificare se un ente è o meno in equilibrio…

  41. Undicesimo “correttivo”

  42. Undicesimo “correttivo”

  43. Undicesimo “correttivo” • Risultato di amministrazione • E’ prevista l’aggiunta di ulteriori tre prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, che in precedenza erano inseriti nella “Relazione sulla gestione”. • I totali dei prospetti a/1 e a/2 devono quadrare con quelli riportati nell’equilibrio di bilancio e nell’equilibrio complessivo.

  44. Undicesimo “correttivo” • Risultato di amministrazione • Nell’allegato delle risorse accantonate sono da riportare i fondi anticipazione di liquidità, perdite società partecipate, contenzioso, crediti di dubbia e difficile esazione ed altri accantonamenti. Per ognuno vanno indicate le risorse: accantonate al 1° gennaio, iscritte nelle entrate, stanziate in spesa, variate dopo il 31 dicembre in sede di rendiconto, nonché le risultanze a fine esercizio.

  45. Undicesimo “correttivo” • Risultato di amministrazione • Nel prospetto dei vincoli occorre indicare il capitolo del bilancio gestionale/Peg di imputazione dell’entrata vincolata (e delle relative spese) con la descrizione. L’ultimo allegato dettaglia le entrate destinate ad investimenti, con l’indicazione del dettaglio dei capitoli di entrata.

  46. Undicesimo “correttivo” • Risultato di amministrazione • I nuovi prospetti sono obbligatori nello schema di rendiconto, e facoltativi in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, pur rimanendo l’obbligo nel caso di utilizzo del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione.

  47. Undicesimo “correttivo” • Parametri deficitarietà • La relativa tabella entra ufficialmente negli allegati del bilancio armonizzato.

  48. Undicesimo “correttivo” • Anticipazioni di liquidità • Le anticipazioni di liquidità diverse da quella del tesoriere devono essere registrate tra le accensioni di prestiti. • Di norma si estinguono entro un anno. Pertanto, l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa che concerne il rimborso sono imputati al medesimo esercizio.

  49. Undicesimo “correttivo” • Anticipazioni di liquidità • In caso invece di anticipazioni che, per loro natura, sono a rimborso pluriennale, occorre iscrivere un fondo anticipazione di liquidità nel titolo IV della spesa, di importo pari alle somme incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata, evitando effetti espansivi della spesa nel bilancio dell'ente.

  50. Undicesimo “correttivo” • Anticipazioni di liquidità • Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente, con imputazione alla voce Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti.

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