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VALORE ASSICURATIVO E RIFERIMENTI AL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPERTY

a cura del DOTT. LUIGI CINIGLIO. VALORE ASSICURATIVO E RIFERIMENTI AL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPERTY. ANNO ACCADEMICO 2011 - 2012. Roma 29/11/2011. ESEMPI DI VALORE:. Valore Contabile uso continuo Valore di Mercato “ristretta” liquidazione

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VALORE ASSICURATIVO E RIFERIMENTI AL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPERTY

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Presentation Transcript


  1. a cura del DOTT. LUIGI CINIGLIO VALORE ASSICURATIVO E RIFERIMENTI AL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPERTY ANNO ACCADEMICO 2011 - 2012 Roma 29/11/2011

  2. ESEMPI DI VALORE: • Valore Contabile • uso continuo • Valore di Mercato “ristretta” • liquidazione • “prolungata” • Valore di Salvataggio

  3. PERCHÉ È IMPORTANTE IL VALORE IN CAMPO ASSICURATIVO: Art. 1907 - Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  4. REGOLA PROPRORZIONALE art. 1907 c.c.

  5. Art. 1908 - Valore della cosa assicurata Nell’accettare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono. Art. 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

  6. VALORI IN CAMPO ASSICURATIVO • VALORE VENALE AL MOMENTO DEL DANNO • FABBRICATO: è il criterio con cui si stima il valore a nuovo del bene, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante. • CONTENUTO:il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. • VALORE A NUOVO • FABBRICATO: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato, escluso il valore dell’area. • CONTENUTO: il costo di rimpiazzo di arredamento, macchinario e attrezzatura, con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

  7. Nel Valore Venale o di Mercato interviene il “DEPREZZAMENTO” Esistono tre tipi di deprezzamento: • Il deterioramento fisico della proprietà (Vetustà). • Obsolescenza funzionale o mancanza di desiderabilità per quanto riguarda la disposizione, lo stile ed il disegno. • Obsolescenza economica risultante da una perdita di valore dovuta a cause esterne alla proprietà stessa.

  8. PARTITE ASSICURATE: • FABBRICATI • MACCHINARI • MERCI

  9. DEFINIZIONE FABBRICATI: L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature, arredamento. Qualora si tratti di rischi civili (abitazione, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali) nel fabbricato s’intendono convenzionalmente compresi anche gli impianti fissi di condizionamento d’aria impianti di segnalazione e comunicazione.

  10. DEFINIZIONE MACCHINARI: Macchine, attrezzi, utensili, e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione, altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d’industria.

  11. DEFINIZIONE MERCI: Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

  12. Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori (Coassicurazione indiretta) Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

  13. Determinazione del Valore in una Polizza di Assicurazione: A) Stima analitica dei costi di Ricostruzione e di Rimpiazzo con o senza deprezzamenti (esistono società specializzate riconosciute dagli Assicuratori) B) Stima “approssimativa”:Fabbricato : m² / Costo di costruzione Contenuto : Costi di rimpiazzo Merci : Valore delle merci NOTE : - In casi particolari Stima accettata - Valore Mutuo Immobiliare

  14. Alcuni articoli di una Polizza incendio in correlazione ai Valori Assicurati: 1) Obblighi in caso di sinistro; 2) Esagerazione dolosa del danno; 3) Procedura per la Valutazione del danno; 4) Mandato dei Periti; 5) Clausola Valore a Nuovo;

  15. 1) Obblighi in caso di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.; Darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.; Fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per gli esercizi commerciali destinati alla vendita di merci e per le aziende che trasformano o lavorano materie in genere, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

  16. 2) Esagerazione dolosa del danno: Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

  17. 3) Procedura per la Valutazione del danno: L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: Direttamente dall’Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti: Fra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

  18. 4) Mandato dei periti: I Periti devono: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 15; verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 19; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 17 – lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

  19. 5) Clausola Valore a Nuovo: Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al “valore a nuovo” alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse; b) il supplemento di indennità che, aggiunto all’importo del danno di cui ad a., determina l’ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo; 2. il supplemento d’indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero supplemento dell’ammontare del danno; b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l’intera differenza; c) eguale o inferiore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia: 4.l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività; 5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

  20. RISCHIO ASSICURATO: Si intendono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato, contenuto, merci), anche di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) autocombustione; e) caduta di meteoriti, aereomobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti; f) urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere; g) bang sonico;

  21. Garanzie accessorie Incendio: - Alluvione e allagamento; - Eventi sociopolitici e atti vandalici; - Eventi atmosferici; - Terremoto; - Fenomeno elettrico; - Collasso strutturale; - Rottura tubazioni, ricerca e riparazioni danni da acqua condotta; - Ricorso terzi;

  22. M.U.R. (massima unità di rischio): Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell‘Assicuratore in presenza di un normale sinistro che si possa verificare. Questa particolare stima viene adottata in presenza di rischi industriali costituiti normalmente da più corpi di fabbricato, come pure da separazioni di attività che in essi si svolgono. M.P.L. (massimo danno probabile – probable loss): Rappresenta un risultato concreto delle tecniche di valutazione dei rischi, conduce alla individuazione della possibilità di accadimento degli eventi dannosi ed alla stima delle perdite attese. La stima del M.P.L. deve, ad esempio, tener conto della esistenza di separazione di corpi di fabbricato. Non costituisce limite al risarcimento.

  23. Dati necessari per quotare una polizza Incendio: A) Descrizione del rischio (sopralluogo); B) Destinazione d’uso; C) Localizzazione; D) Partite da assicurare e valori; E) Tipo di valore da assicurare; F) Precedente sinistrosità; G) Valutazione preventiva franchigie e scoperti (per abbattimento costi).

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