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Il risarcimento del danno differenziale

Il risarcimento del danno differenziale. Tortona, 27 settembre 2019.

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Il risarcimento del danno differenziale

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Presentation Transcript


  1. Il risarcimento del danno differenziale Tortona, 27 settembre 2019

  2. la dogmatica è «strumento indispensabile di garanzia della certezza del diritto, mette un freno alla mobilità del pensiero problematico, impedendo che siano rimessi continuamente in discussione significati normativi già compresi dalla riflessione condotta su casi precedenti» (MENGONI, Dogmatica giuridica)

  3. Periodizzazione della disciplina del DD • 1965 – 2000 (periodo aureo) • 2000 - 2008 • 2008 - 2019 (gennaio) • gennaio 2019 – giugno 2019 • oggi ?

  4. Fondamento normativo: Art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 La norma (le cui origini si rinvengono nella legge n. 80/1898)

  5. L’art. 10 t.u. 1965 sancisce il principio dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per gli infortuni capitati ai dipendenti salva l’ipotesi di reato (ulteriore sanzione) • In caso di reato (accertato anche incidentalmente dal giudice civile) il danno differenziale ammesso dalla norma consisteva nel risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa, qualora lo stesso superasse l’importo della capitalizzazione della rendita erogata dall’INAIL.

  6. Il danno differenziale consiste nella differenza tra e quanto dovuto dal datore di lavoro e quanto dovuto dall’INAIL.

  7. Tutto quello che non rientra nell’assicurazione (capacità lavorativa generica) non può essere ricondotto al meccanismo assicurativo ma risarcito secondo le regole comuni. • E le regole, nel tempo, si sono evolute nel senso della piena tutela del diritto alla salute, perché è un diritto costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.)

  8. La Corte cost. 27 dicembre 1991 n. 485: dichiara illegittimo l’art. 10 (commi 6 e 7) nella parte in cui stabilisce che il risarcimento (conseguente a reato, quindi nell’area non coperta dall’esonero totale) dovuto al lavoratore poteva avere ad oggetto solo il danno differenziale e non l’intero danno biologico (allora in transito dall’area del danno patrimoniale a quella del danno non patrimoniale)

  9. In sostanza prima del 2000 vi fu l’epoca «aurea» per l’infortunato L’azione risarcitoria del lavoratore aveva una pienezza oggi sconosciuta nella determinazione del quantum del danno risarcibile. Il danno biologico, secondo l’interpretazione prevalsa anche in giurisprudenza, restava completamente fuori del perimetro dell’indennizzo previdenziale e con esso rimanevano escluse anche le altre voci (allora considerate senz’altro autonome) del danno non patrimoniale, ovvero il danno morale e il danno esistenziale.

  10. Con l’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, il danno biologico ha una sua definizione legale («in via sperimentale»): lesione dell’integrità psicofisica • suscettibile di valutazione medico legale, • indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

  11. Cosa indennizza l’INAIL (art. 13 D.Lgs 38/2000)? Le menomazioni (in base ad apposita tabella comprensiva degli aspetti dinamico relazionali) di grado pari o sup. al 6%: indennizzo in capitale (danno biologico) Le menomazioni pari o sup. al 16%: rendita vitalizia (danno biologico e anche conseguenze patrimoniali)

  12. Se il datore di lavoro è responsabile civilmente e penalmente (concetti che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto pressoché coincidenti in concreto) può essere convenuto dal lavoratore e dall’INAIL, rispettivamente: per il danno differenziale e in regresso.

  13. L’esonero sarà quindi parziale allorché sussista una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. (ipotesi pressoché costante nella pratica), dovendo il datore rispondere solo per la differenza non a carico INAIL (per le voci coperte dall’assicurazione)

  14. Il campo del risarcimento del danno si è molto ristretto, essendo il danno biologico (come «lesione all’integrità psicofisica») entrato nella copertura assicurativo-sociale (essendo la prima voce di danno oggetto dell'indennizzo garantito dall’INAIL).

  15. l’area dei danni cd. complementari è fuori dalla logica assicurativa ( Cass. 9166/2017; conf. Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 27952 del 2018): • I danni di natura biologica inferiori al 6% • I danni biologici temporanei (Cass. 9744/2019) • danni patrimoniali inferiori al 16% • danni morali (che non hanno base organica e sono estranei alla determinazione medico-legale: Cass. 9112/2019) Si usano, anche nello stesso giudizio, le comuni categorie (sostanziali e probatorie) proprie del diritto civile

  16. La S.C. (Cass. n. 20895 del 2015; n. 4447 del 2014; n. 12408 del 2011), in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza generale delle Tabelle di Milano quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.

  17. Le sentenze “gemelle” 26972- 75 del 2008 (di San Martino: dell’11 novembre, giorno di San Martino di Tours) delle Sezioni unite(est. Preden) • ridisegnano la geografia del danno alla persona. • nella responsabilità civile (sia contrattuale che aquiliana) il danno ha una struttura bipolare: o non patrimoniale o patrimoniale; • Il danno non patrimoniale ha un carattere unitario, comprendente i pregiudizi chiamati prima •danno biologico (la lesione dell’integrità psicofisica), • danno morale •danno esistenziale («non è più dato discorrere»).

  18. grande incertezza sulla liquidazione in concreto; grossomodo, ci sono tre teorie: 1) calcolo per sommatoria: nessuna distinzione di poste né all’interno del DNP né tra DNP e DP; dall’importo complessivo del danno civilistico si sottrae l’importo complessivo erogato dall’INAIL; ciò consente un recupero integrale da parte dell’INAIL, in via di regresso, della quota aggiuntiva di rendita per l’invalidità permanente, anche nei casi in cui essa, come sovente avviene, è superiore al danno patrimoniale civilistico; 2) soluzione intermedia: nessuna distinzione di poste all’interno del DNP ma distinzione tra DNP e DP: dall’importo complessivo DNP (anche personalizzato) si sottrae importo per la quota di biologico erogato da INAIL;

  19. 3) per poste omogenee: distinzione di poste sia all’interno del DNP sia tra DNP e DP; solo dall’importo DNP = DB + DE si sottrae l’importo quota biologico erogato da INAIL; Dall’importo complessivo DP si sottrae importo quota patrimoniale erogato da INAIL Tale metodo di calcolo avvantaggia il lavoratore, perché esalta le chances di risarcimento integrale del danno non patrimoniale

  20. Art. 1 comma 1126 della legge 145/2018 è intervenuto alterando i meccanismi di calcolo (non, tecnicamente, quelli di liquidazione) in modo sfavorevole per il lavoratore (a tal punto da rendere plausibile l’ipotesi, stando almeno ad una certa interpretazione del comma 1126, che in taluni casi possa residuare una azionabilità del danno differenziale più teorica che pratica).

  21. La nuova norma di cui all’art. 10 d.p.r. 1124/1965 (modificata dal comma 1126 dell’art. 1 della legge 145/2019) ha avuto una esistenza effimera: dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019. E’ stata abrogata dall’art. 3 sexiescomma 1, d.l. 34/2019, ma in sede di legge di conversione (legge 58/2019): «le disposizioni di cui alla presente lettera riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della medesima legge n. 145/2018.»

  22. art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 Nuovo terzo comma (nuovissimo potere del giudice: rimasto dopo l’abrogazione del 2019) Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile

  23. Tale disposizione conferisce al giudice un inedito potere discrezionale, di natura equitativa, ancorato a criteri di valutazione del tutto eccentrici rispetto a quelli valevoli ai fini della determinazione del danno risarcibile. Si fa generico riferimento alla condotta del responsabile, precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo, e all’adozione, da parte di questo, di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Si introduce infatti una sorta di “sconto”, rimesso alla determinazione del giudice, sul quantum dovuto dal datore di lavoro civilmente responsabile, che sembrerebbe essenzialmente diretto a premiare comportamenti “virtuosi”, posti in essere successivamente all’evento lesivo, in particolare in vista di un “miglioramento”, non meglio qualificato, dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro

  24. OGGI ? : FACCIAMO UN ESEMPIO CONCRETO - la vittima d’un infortunio ha un danno biologico di € 100 e nessun danno patrimoniale. - L’INAIL eroga una rendita del valore capitale di € 100, € 70 a titolo di danno biologico € 30 a titolo di danno patrimoniale (conseguenze patrimoniali) Il danneggiato chiede € 30 (=100 - 70) quale danno differenziale sul biologico. L’INAIL in regresso può ripetere dal datore di lavoro gli € 70 erogati come indennizzo per il danno biologico. Nella vigenza dell’art. 1, comma 1126, L. 145/2018 nulla era dovuto al lavoratore.

  25. Ancora e sempre l’economia ? La stessa ragione (economica) che ha posto in crisi la subordinazione e ha portato alla eccezionalità e residualità della reintegra (art. 18 S.L.) è intervenuta anche nella materia del danno, intaccando interpretazioni consolidate a tutela dell’art. 32 cost.

  26. Mai dimenticarsi dei maestri…..

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