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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

Direzione Regionale della Puglia. PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali. La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007. 3° Modulo. 26 aprile 2007. Novità in materia di rifiuti solidi urbani.

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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

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Presentation Transcript


  1. Direzione Regionale della Puglia PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 3° Modulo 26 aprile 2007 Novità in materia di rifiuti solidi urbani Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  2. Finanziaria 2007 Le novità in materia di rifiuti solidi urbani Invarianza del regime di prelievo adottato nel 2006 Proroga dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali Estensione dei criteri di calcolo della superficie Comma 184 Comma 183 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  3. TARSU T.I.A. Il regime di prelievo d.lgs.507/93 art.58 d.lgs.22/97 art.49 2006 Metodo normalizzato resta invariato DPR 158/99 2007 In attesa della completa attuazione delle disposizioni del CODICE AMBIENTALE – D.Lgs.152/2006 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  4. L’assimilazione dei rifiuti speciali Art. 60 D.LGS.507/93 Equiparazione esplicita Legge 146/94 Art. 39 Assimilazione ex lege D.lgs.22/97 art,.21, c.2, lett.g) Equiparazione esplicita Legge 128/98 Art. 17 comma 3 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  5. La proroga dei criteri di assimilazione Art.18, comma 2 lett.d) DECRETO RONCHI Rinvio a regolamentazione statale Art. 57, comma 1 DECRETO RONCHI Non ancora avvenuta In via transitoria richiama i regolamenti già emanati Regolamenti comunali di assimilazione Delibera interministeriale 27 luglio 1984 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  6. Comma 340

  7. Estensione del criterio di determinazione forfetaria della superficie - 20 % TARSU SUPERFICIE CATASTALE ESTENSIONE - 20 % T.I.A. (parte fissa) SUPERFICIE CATASTALE

  8. Comma 340 – Determinazione delle superfici imponibili TARSU Provvedimenti di attuazione • Agenzia Territorio • Determinazione del 9 agosto 2005 • Circolare del 7 dicembre 2005 n.13/T Normativa di riferimento • D.P.R. 23/3/1998 n.138 • D.M. 19/4/1994 n. 701 (DOCFA) • D.Lgs. 507/1993 – art. 62

  9. PRESUPPOSTO DELLA TARSUD.Lgs.507/93 – Art.62 1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

  10. PRESUPPOSTO DELLA TARSUD.Lgs.507/93 – Art.62 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

  11. PRESUPPOSTO DELLA TARSUD.Lgs.507/93 – Art.62 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.

  12. PRESUPPOSTO DELLA TARSUD.Lgs.507/93 – Art.62 4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

  13. PRESUPPOSTO DELLA TARSUD.Lgs.507/93 – Art.62 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

  14. Limite minimo della superficie di riferiimentoComma 340 – Finanziaria 2005 Dal 1° gennaio 2005 La superficie di riferimento >= 80% superficie catastale Superficie catastale DPR 23 marzo 1998 n. 138 Calcolo della superficie secondo i criteri sub allegato C)

  15. D.P.R. 23/3/1998 n.138REVISIONE GENERALE DEL CATASTO NUOVE CATEGORIE CATASTALI GRUPPO R – abitazioni di tipo privato GRUPPO P – immobili a destinazione pubblica GRUPPO T – immobili a destinazione terziaria GRUPPO V – unità immobiliari speciali GRUPPO Z – destinazione terziaria produttiva e diversa

  16. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A A/1 abitazioni di tipo signorile A/2 abitazioni di tipo civile A/3 abitazioni di tipo economico A/4 abitazioni di tipo popolare A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 abitazioni di tipo rurale A/7 abitazioni in villini A/8 abitazioni in ville A/9 castelli, palazzi di pregio A/10 uffici e studi privati A/11 abitazioni tipiche dei luoghi GRUPPO B B/1 collegi, ospizi, caserme… B/2 case di cura e ospedali B/3 prigioni e riformatori B/4 uffici pubblici B/5 scuole e laboratori scientifici B/6 biblioteche, musei, gallerie,… B/7 cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate GRUPPO C C/1 negozi e botteghe C/2 magazzini e locali di deposito C/3 laboratori per arti e mestieri C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 stabilimenti balneari e di acque curative C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/7 tettoie chiuse o aperte IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO D D/1 opifici D/2 alberghi e pensioni D/3 teatri, cinema, sale spettacoli D/4 case di cura e ospedali D/5 istituti di credito e assicurazione D/6 locali e aree attrezzate per sport D/7 fabbricati speciali industriali non utilizz.diversam. D/8 fabbricati speciali commerciali non utilizz.divers. D/9 edifici galleggianti o ancorati al suolo D/10 residence D/11 scuole e laboratori scientifici D/12 posti barca in luoghi turistici, stabilim.balneari GRUPPO E E/1 stazioni per servizi di trasporti, terrestri, marittimi, aerei, impianti di risalita E/2 ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E/3 costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubb.. E/4 recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche E/5 fabbricati fortificazioni e loro dipendenze E/6 fari, semafori, torri per uso orologio comunale E/7 fabbricati per l’esercizio pubblico dei culti E/8 fabbric. e costr. nei cimiteri, escluso tombe famiglia E/9 edifici a destinazione particolare non compresi nelle altre categorie del gruppo E TABELLE DELLE CATEGORIE CATASTALI

  17. Agenzia del TerritorioDETERMINAZIONE del 9 AGOSTO 2005 Modalità d’intercambio incorcio e allineamento dati Non si modifica il presupposto impositivo ex art. 62 • Si escludono quindi: • le aree scoperte delle unita immobiliari a destinazione residenziale Permane il criterio della c.d. “superficie calpestabile”

  18. Agenzia del TerritorioDETERMINAZIONE del 9 AGOSTO 2005 ALLEGATO A

  19. Agenzia del TerritorioDETERMINAZIONE del 9 AGOSTO 2005 Criteri di determinazione della superficie catastale Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria GRUPPI R, P, T ALLEGATO C DPR 23.3.98 N.138

  20. Agenzia del TerritorioCIRCOLARE 7 dicembre 2005 n°13/T Ulteriori specificazioni sulle modalità di scambio dati 1. Modalità di acquisizione delle richieste dei comuni e rilascio, da parte dell’agenzia, della prima e delle successive forniture dei dati 2. Trattamento, verifica ed allineamento dei dati 3. Modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti 4. Gestione delle istanze di rettifica delle superfici fornite dagli UPT MASSIMA COLLABORAZIONE TERRITORIO - COMUNI

  21. Agenzia del TerritorioCIRCOLARE 7 dicembre 2005 n°13/T Dal 7 dicembre 2005 DISPONIBILITA’ DEI DATI , SU RICHIESTA DEL COMUNE, Fornitura dei dati su supporti informatici TESTO o XML (a scelta) MASSIMA COLLABORAZIONE TERRITORIO - COMUNI

  22. Agenzia del TerritorioCIRCOLARE 7 dicembre 2005 n°13/T Agenzia Territorio Fornitura dati Catasto Comune Richiede gli esiti delle elaborazioni ed eventuali proposte di aggiornamento Si rinvia a successive istruzioni la regolamentazione del trattamento degli esiti delle elaborazioni fatte dai comuni e delle eventuali proposte di aggiornamento avanzate dai Comuni stessi

  23. Planimetrie mancanti Agenzia Territorio Record dei dati con codifica ES4 – Planimetria non presente in atti Comune Se il Comune possiede una planimetria DOCFA Richiede la presentazione di planimetria Se planimetria già presente in Catasto CITTADINO

  24. ISTANZE DI RETTIFICA DEI CONTRIBUENTI Agenzia Territorio Esame dell’istanza e inoltro di quelle per cui necessitino accertamenti Comune Comunica l’esito entro 30 gg. PRESENTA L’ISTANZA DI RETTIFICA CITTADINO

  25. 2.

  26. F I N E

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