40 likes | 177 Views
TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 75. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “LOCALI PER IL PUBBLICO INTRATTENIMENTO”. LOCALI PER IL PUBBLICO INTRATTENIMENTO. Definizione IL Decreto del Ministro dell’interno DEL 30 novembre 1983 definisce:
E N D
TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 75 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “LOCALI PER IL PUBBLICO INTRATTENIMENTO”
LOCALI PER IL PUBBLICO INTRATTENIMENTO Definizione IL Decreto del Ministro dell’interno DEL 30 novembre 1983 definisce: - AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili; - CINEMA E TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; - CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche; - CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l’intervento di animali feroci o domestici; - LOCALI: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi - LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli; - LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli; - LUOGHI ALL’APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; - SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti; - SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti; - SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere: a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l’unica apertura con la sala è costituita dal boccascena; b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l’area scenica e quella destinata al pubblico. - SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi; Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, locali Pubblico Intrattenimento
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Locali Pubblico Intrattenimento - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto, ovvero in parchi permanenti; - TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico; - TEATRI TENDA: locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari. Requisiti Soggettivi: • Essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli art. 11 e 92 del T.U.L.P.S (assenza di condanne penali,buona condotta) • Che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della l. 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia) Oggettivi: I locali devono possedere i requisiti di accessibilità di cui al DM 236/89 ed alla L. 13/89 • I locali devono possedere i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del DM 564/92 nel caso in cui si somministrino alimenti e bevande • Rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali (anche in caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali) • Aver ottemperato alle prescrizioni anti-incendio Adempimenti per l’avvio dell’attività Per avviare un’attività di pubblico intrattenimento sono necessari: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva - Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle entrate - Autorizzazione igienico sanitaria, riferita ai locali, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale - Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Licenza comunale
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Locali Pubblico Intrattenimento - Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) - Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps Riferimenti Normativi Nazionali - R.D. 18.6.1931, n. 773. Art. 68 - R.D. 6.5.1940, n. 635. Artt. 116-151 - D.P.R. 24.7.1977, n. 616. Art. 19, n. 5 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 153). - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. - Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (in Suppl. ordinario n. 149, alla Gazz. Uff. n. 214, del 12 settembre). — Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40). - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti. Codice Attività Economica ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili.