1 / 10

Università degli Studi della Calabria

Università degli Studi della Calabria. Corso di Diritto Privato. Il contratto Efficacia. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO. NOZIONE:. 1376 c.c. Il CONTRATTO PRODUCE i suoi EFFETTI [costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici] grazie al CONSENSO legittimamente prestato.

Download Presentation

Università degli Studi della Calabria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Efficacia

  2. PRINCIPIO CONSENSUALISTICO NOZIONE: 1376 c.c. Il CONTRATTO PRODUCE i suoi EFFETTI [costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici] grazie al CONSENSO legittimamente prestato ECCEZIONE al principio consensualistico, perché SI PERFEZIONANO CON LA CONSEGNA DELLA COSA c.d. datio rei ES.: mutuo, deposito, comodato. e CONTRATTI REALI : Secondo una diversa ricostruzione: la datio rei non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l'eseguibilità della prestazione

  3. EFFETTO TRASLATIVO trasferimento immediato della titolarità dal dante causa all'avente causa, quale effetto del consenso. IMMEDIATO: ES.: a) compravendita; b) cessione del credito pro soluto e pro solvendo; c) trasferimento di titoli di credito; DIFFERITO: trasferimento della titolarità dal dante causa all'avente causa, subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso. ES.: compravendita di cosa generica di cosa futura di cosa altrui

  4. NEGOZIALI: VOLUTI DALLE PARTI (NEGOZI GIURIDICI) sono nella disponibilità degli interessati EFFETTI FINALI: PREDETERMINATI DALLA LEGGE (ATTI GIURIDICI) realizzano la concreta funzione perseguita dalle parti AUTOREGOLAMENTAZIONE = la REGOLA predisposta dalle parti diviene regola GIURIDICAMENTE VINCOLANTE CONTROLLO dell'ordinamento sugli atti di autonomia: regole interpretative [1369ss. c.c.] regole di condotta [1375 c.c.] inserzione automatica di clausole [1339 c.c.] clausole d'uso [1340 c.c.] etc. INTEGRAZIONE eteronoma dell'efficacia del contratto Meritevolezza dell'interesse FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE 1374 c.c.

  5. "vincolo contrattuale" 1372¹ in senso formale STIPULANTI Il contratto ha forza di legge tra le PARTI. in senso sostanziale DESTINATARI dell'EFFETTO Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per CAUSE ammesse dalla LEGGE. • termine essenziale • condizione risolutiva • recesso • invalidità • risoluzione • rescissione manifestazione di una volontà contraria (c.d. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli EFFETTI non ancora esauriti. contratti ad effetti obbligatori non ancora totalmente eseguiti contratti ad effetti reali non ancora totalmente prodottisi ad es.: sottoposti a condizione sospensiva

  6. Contratto e terzi 1372² Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. PRINCIPIO della RELATIVITÀ degli EFFETTI NEGOZIALI • eccezionalità dell’efficacia diretta rispetto ai terzi • Es.: rappresentanza diretta; negotiorum gestio • revisione critica del principio dell'intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi… • … rilevanza del DIRITTO POSITIVO nel senso di subordinare in ogni caso la produzione dell'effetto puramente favorevole al CONSENSO del destinatario dello stesso: • Es.: NATURA CONTRATTUALE della donazione [782]; del comodato [1803]; • DISCIPLINA del contratto a favore di terzo [1411]

  7. Contratto e terzi • PRINCIPIO non assoluto, bensì derogabile, • in considerazione degli interessi in gioco: • Es.: - struttura unilaterale della remissione del debito, nell'ipotesi in cui il rapporto obbligatorio da estinguere viva nell'esclusivo interesse del creditore • (condizione potestativa ex parte creditoris) • - esercizio, mediante negozio unilaterale del potere formativo con incidenza diretta sull'altrui sfera giuridica • - contratto c.d. aperto regolato [1332] OPPONIBILITÀ ai TERZI degli effetti negoziali  circolazione dei diritti  CONFLITTI fra più aventi causa dallo stesso autore

  8. CRITERI per l'opponibilità erga omnes dell'effetto negoziale: • Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento accorda preferenza • a chi per primo ha reso l'acquisto conoscibile ai terzi:

  9. 1411 Contratto a favore di terzi 1. È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia INTERESSE. anche non patrimoniale gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinché altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto. mancanza o illiceità nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti) 2. Salvo patto contrario il terzo acquista il dirittocontro il promittente per effetto della stipulazione [...] autonomo rispetto a quello dello stipulante senza che occorra l'accettazione del terzo

  10. 3. In caso di […] rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante […] effetti direttiab initio fra le parti contraenti • la dichiarazione di "volerne profittare" serve • non a perfezionare il contratto, ma – • ad impedire la revoca da parte dello stipulante • salva l'ipotesi di prestazione da eseguirsi • dopo la morte dello stipulante [1412] 1411 Contratto a favore di terzi contratto a favore di terzo e contratto con obbligazioni a carico del solo proponente affinità soltanto apparente Art. 1411 Art. 1333 lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la REVOCA è POSSIBILE fino all'adesione del terzo. lo stipulante, IRREVOCABILMENTE, si obbliga nei confronti dell'oblato.

More Related