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LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO RECEPIMENTO 2011/61/EU –

LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO RECEPIMENTO 2011/61/EU – Luca Zucchelli (*) LUISS, 5 dicembre 2013 (*) Le considerazioni che seguono sono svolte a titolo personale e non impegnano gli orientamenti dell’Istituto di appartenenza.

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LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO RECEPIMENTO 2011/61/EU –

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  1. LA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI ED IL SUO RECEPIMENTO • 2011/61/EU – Luca Zucchelli (*) LUISS, 5 dicembre 2013 (*) Le considerazioni che seguono sono svolte a titolo personale e non impegnano gli orientamenti dell’Istituto di appartenenza

  2. Principali argomenti trattati • La nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e della riserva di attività • Abbandono dello schema promotore/gestore • La nuova nozione di OICR e le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD • La Regolamentazione degli OICR chiusi costituiti in forma societaria • Flessibilità schemi attuali e opportunità del codice civile • I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le holding di investimento ex art. 106/107 TUB • Disciplina del depositario • Soggetti (ora anche le Sim e le imprese di investimento comunitarie) • Compiti: custodia (safekeeping/record keeping), monitoraggio dei flussi di liquidità • Responsabilità e Segregazione dei conti • La commercializzazione all’interno e all’estero • Le implicazioni dell’approccio basato esclusivamente sulla vigilanza home del gestore 2

  3. Il recepimento della AIFMD Il recepimento della AIMFD ha determinato la necessità di apportare modifiche al TUF, per la cui elaborazione il MEF ha richiesto la collaborazione di Banca d’Italia e Consob. • Interventi relativi alle materie della presentazione: • Rivisitazione della parte II, Tit. III, TUF, in materia di gestione collettiva del risparmio • Nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e della riserva di attività • Regolamentazione degli OICR chiusi costituiti in forma societaria (SICAF) • Disciplina dei gestori “sottosoglia” • Disciplina del depositario N.B. Le considerazioni che seguono si basano sul testo posto in consultazione del MEF e sui contributi forniti dall’industria e dagli altri operatori in tale ambito 3

  4. Rivisitazione della parte II, Tit. III, TUF in materia di gestione collettiva del risparmio Razionalizzazione sistematica dell’intera disciplina della gestione collettiva del risparmio attraverso la ricollocazione in distinti Capi aventi ad oggetto: • La riserva di attività e le attività esercitabili • I soggetti autorizzati (SGR, SICAV e SICAF autogestite) • Gli OICR (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF eterogestite) • L’operatività transfrontaliera • Le strutture master-feeder • La fusione e scissione di OICR • Il depositario • La disciplina dei provvedimenti ingiuntivi e delle crisi Sono state altresì riviste e integrate le definizioni (art. 1 TUF) nonché le competenze della Banca d’Italia e della Consob (art. 6 TUF). 4

  5. Nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e della riserva di attività • La AIFMD impone un ripensamento della definizione di gestione collettiva del risparmio al fine di ricondurre nel perimetro della vigilanza soggetti attualmente non regolati che svolgono servizi assimilabili • Invece di elencare la attività esercitabili dai soggetti abilitati con riferimento solo a fondi comuni di investimento e Sicav, la nuova definizione (nuovo art. 1, co. 1, lett. n, TUF) si concentra sugli elementi essenziali della gestione patrimoniale: la gestione degli OICR e dei relativi rischi. delimitare l’ambito della riserva Duplice risultato individuare il contenuto minimo di attività che il gestore deve necessariamente svolgere 5

  6. Delega di gestione • Le attività di gestione dei portafogli e gestione dei rischi devono essere necessariamente prestate dal gestore: • in via diretta • delegando le relative funzioni a soggetti terzi, alle condizioni stabilite dall’art. 20, co. 1 AIFMD: • Ragioni oggettive • Qualità del soggetto delegato • Solo imprese autorizzate o previa approvazione delle Autorità • Cooperazione tra Autorità • Garanzia della vigilanza • No a depositario o a soggetti in conflitto di interessi La delega di funzioni non pregiudica la responsabilità del gestore per l’operato dei soggetti delegati e non è di tal misura da trasformarlo in una letter box entity (art. 20, co. 3, AIFMD) 6

  7. Abbandono dello schema promotore-gestore/1 • Rispetto alla disciplina ancora vigente non rientrano più nella definizione di gestione collettiva le attività di amministrazione del fondo e di cura dei rapporti con i partecipanti • non sarà più possibile costituire SGR c.d. “di promozione” (che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del fondo senza gestirne il patrimonio) • tali attività potranno essere svolte dalle società di gestione sulla base dell’autorizzazione ricevuta o da soggetti terzi a ciò espressamente delegati, secondo le norme in materia di delega di funzioni 7

  8. Abbandono dello schema promotore-gestore/2 Nella fase di consultazione della bozza di modifiche al TUF è stato richiesto di mantenere ferma per le SGR di fondi UCITS la possibilità di dissociare la funzione di promozione da quella di gestione • Introduzione di un regime di doppia licenza con riferimento agli elementi costitutivi dell’attività • Possibilità di delega o disponibilità di schemi alternativi recentemente introdotti dall’ordinamento (master – feeder) In ogni caso, periodo transitorio per l’adeguamento delle SGR “di promozione” al nuovo quadro normativo. 8

  9. La nuova nozione di OICR Anche la definizione di OICR è stata riformulata per coglierne gli aspetti essenziali e comuni agli OICR armonizzati e a quelli alternativi. Art. 1, co. 1, lett. k, TUF (nuova formulazione): OICR: l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è: • raccolto presso una pluralità di investitori • gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi • investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni, altri beni mobili o immobili in base a una predeterminata politica di investimento • OICR Aperto • OICR Chiuso • OICR Italiano • OICR Alternativo (italiano/ UE/ non UE) Tale nozione neutra è stata poi declinata nelle diverse accezioni: 9

  10. Le attività esercitabili La proposta di modifica del TUF elenca poi le ulteriori attività che possono essere svolte dai gestori: • l’unica novità rispetto al regime vigente è rappresentata dal servizio di ricezione e trasmissione ordini per i gestori autorizzati a gestire FIA In sede di consultazione: • è stato richiesto di estendere la prestazione di tale servizio anche ai gestori rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS • è stata per lo più condivisa la scelta di rendere tale servizio autonomo rispetto alla gestione di portafogli la mancata previsione del servizio tra le attività esercitabili ai sensi della Direttiva UCITS esclude la possibilità di riconoscere tale facoltà alle SGR autorizzate esclusivamente alla gestione di OICR armonizzati, ma non a quelle che cumulano le due licenze 10

  11. Le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD Considerata la varietà di OICR esistenti nei diversi Paesi UE e l’ampiezza della nozione di FIA, l’ESMA ha predisposto delle Guidelines sui concetti chiave della AIFMD in base alle quali: • l’investimento collettivo sussiste qualora: • l’organismo non abbia uno scopo commerciale o industriale generale • il capitale raccolto è investito per generare un profitto per gli investitori • i detentori di quote/azionisti non hanno una discrezionalità o controllo su base giornaliera • la raccolta di capitale esterno implica una forma di relazione commerciale tra il soggetto che effettua la raccolta e i potenziali investitori, finalizzata al conferimento di capitali nell’OICR 11

  12. Le Guidelines ESMA sui Key Concepts AIFMD/2 la pluralità non è esclusa se di fatto un OICR ha un solo investitore o se un singolo investitore effettua gli investimenti nell’interesse di una pluralità di investitori sottostanti (strutture master-feeder, fondi di fondi) • la pluralità di investitori è garantita quando le norme nazionali o i documenti costitutivi dell’OICR non vietino espressamente la raccolta da più investitori • la politica di investimento è predeterminata quando: • è definita al più tardi quando l’investitore si impegna a conferire il capitale • è riportata in un documento che forma parte integrante dei documenti costitutivi dell’OICR • è vincolante per il gestore • è articolata in una serie di criteri di investimento L’assenza di una o tutte le caratteristiche identificate non deve portare le Autorità competenti ad escludere senza dubbi che un’entità rientri nel concetto di FIA 12

  13. La nuova definizione di gestione collettiva del risparmio Nell’ordinamento nazionale d’ora in avanti la definizione di gestione collettiva dovrà ricavarsi: • dalla definizione riportata nel TUF (nuovo art. 1, co 1, lett. n) • [dalle Guidelines dell’ESMA] • dall’elencazione dei soggetti e delle attività che non rientrano nell’ambito della riserva (nuovi artt. 32 quater e 33 TUF) Come chiarito dalla Commissione Europea ogni valutazione sull’inclusione o meno di un soggetto nell’ambito di applicazione della AIFMD va condotta caso per caso 13

  14. La Regolamentazione degli OICR chiusi costituiti in forma societaria • In linea con la AIFMD (che prescinde dalla natura giuridica dell’organismo) è stata introdotta nel TUF la fattispecie delle SICAF (società di investimento a capitale fisso) sarà quindi possibile costituire in Italia organismi di investimento di tipo chiuso utilizzando veicoli societari e non solo fondi di natura contrattuale • La disciplina proposta è modellata su quella della SICAV con riguardo a: • condizioni procedure e documentazione per il rilascio dell’autorizzazione • verifica della conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto da parte della Banca d’Italia • modifiche statutarie • scioglimento e liquidazione volontaria 14

  15. Flessibilità schemi attuali e opportunità del codice civile • In sede di consultazione sono state formulate osservazioni volte a assicurare alle Sicaf la flessibilità che caratterizza l’attività delle investment companies operanti attualmente sul mercato: • Le Sicaf saranno iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia e potranno essere suddivise in più comparti aventi esclusivamente ad oggetto OICR alternativi • non imporre il ricorso a fattispecie tipiche di società di investimento uguaglianza tra capitale e patrimonio netto, azioni fornite di diritti diversi, azioni senza voto o con voto limitato, limiti alla circolazione delle azioni, acquisto di azioni proprie, liberazione parziale delle azioni • differenziare, rispetto alle SICAV, la disciplina del capitale e delle azioni lasciando ferma l’applicazione delle norme di diritto comune in relazione ad alcuni profili • eliminare il riferimento alle SICAF nella disposizione relativa all’assemblea per le SICAF si applicano le norme di diritto comune 15

  16. I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le holding di investimento ex art.106-107 TUB/1 Gli schemi operativi maggiormente utilizzati in Italia per prestare servizi assimilabili alla gestione collettiva sono: • le holding di investimento (ex art. 106 e 107 TUB) • altri veicoli costituiti in forma societaria e quotati alla Borsa Italiana 16

  17. I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le holding di investimento ex art. 106-107 TUB/2 • Le holding di investimento iscritte, prima della riforma del Titolo V TUB, negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB, potranno rientrare nella riserva di attività di cui al nuovo art. 32 quater TUF • alcuni dei criteri che erano utilizzati per delimitare l’attività di “assunzione di partecipazioni” coincidono con quelli derivanti dalla normativa comunitaria (attività di gestione esercitata nei confronti di terzi con professionalità, investimento finalizzato alla alienazione della partecipazione e non alla sua valorizzazione nel lungo periodo) • Le caratteristiche delle investment companies quotate sul MIV sono: • sufficiente livello di diversificazione • investimento esclusivo in partecipazioni di maggioranza o minoranze di società quotate o non quotate ovvero in immobili (nel caso delle REICS) • politica di investimento precisa e dettagliata Elementi che potrebbero assimilarle a fondi chiusi di private equity 17

  18. I veicoli attualmente quotati alla Borsa Italiana e le holding di investimento ex art. 106-107 TUB/3 • In un segmento del MIV sono negoziati anche gli strumenti finanziari delle SIV (Special Investment Vehicle) • Le SIIQ (società immobiliari quotate alla Borsa italiana) la cui politica di investimento è definita dalla legge Valutazione caso per caso sulla base di eventuali specificazioni del prospetto e sul peso delle attività commerciali società la cui politica di investimento si caratterizza per particolare complessità, ad es. veicoli multistrategy società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione, fra cui le SPAC potrebbero essere assimilate alla categoria degli OICR alternativi

  19. Migliore regolamentazione per la governance • L’introduzione della possibilità di istituire fondi chiusi in forma societaria (SICAF) nonché le difficoltà nell’ottenere una partecipazione attiva da parte degli investitori retail alle decisioni rilevanti per il fondo ha induce ad una riflessione sul ruolo dell’asssemblea dei partecippanti dei fondi chiusi retail. Alcune possibilità: • limitare alla sostituzione del gestore le competenze dell’assemblea dei partecipanti ai fondi chiusi non riservati ad investitori professionali? • ridurre il quorum deliberativo al 10% delle quote in circolazione (non più 30%)? • Ai fondi riservati ad investitori professionali potrebbe invece essere garantita piena libertà nel definire le regole di governance applicabili 19

  20. Disciplina dei gestori sottosoglia/1 • La AIFMD prevede per i gestori di portafogli di volume ridotto (c.d. gestori “sottosoglia”) un regime meno stringente di quello dei gestori ordinari: registrazione presso le Autorità competenti e light reporting • Nel recepire tale normativa ci si è avvalsi della facoltà concessa agli Stati membri di definire una disciplina più rigorosa di quella dettata a livello comunitario: • regime di autorizzazione, in analogia alle SGR ordinarie (NON MERA REGISTRAZIONE) • sistema delle deroghe: Banca d’Italia e Consob possono declinare la disciplina applicabile a tali soggetti (capitale minimo, regole organizzative, regole di condotta), in linea con il principio di proporzionalità • Regime potenzialmente allineato a quello EUVECA/EUSEF 20

  21. Disciplina dei gestori sottosoglia/2 In sede di consultazione: • perplessità sulla capacità del meccanismo delle deroghe di mitigare il rischio di uno svantaggio competitivo dei nostri gestori rispetto a quelli esteri nei cui ordinamenti la AIFMD sia recepita pedissequamente (ad es. Lussemburgo) • contestata la scelta di prevedere un regime agevolato per i soli gestori sottosoglia di fondi riservati tuttavia • la platea dei soggetti operanti in Italia potenzialmente interessati dal regime alleggerito è contenuta (i gestori di fondi immobiliari hanno portafogli superiori alle soglie) • i gestori di private equity esistentisono già sostanzialmente adeguati alle regole AIFMD • il regime agevolato riguarda gestori che possono operare solo su base domestica 21

  22. Disciplina del depositario/1 La AIFMD introduce importanti novità con riferimento a soggetti abilitati, compiti e responsabilità 1) Soggetti abilitati • non solo banche, ma anche imprese di investimento, altri enti soggetti a regolamentazione e vigilanza e, a determinate condizioni, soggetti sottoposti solo ad obblighi di registrazione professionale o norme deontologiche • in sede di recepimento, si è limitata la possibilità di affidare l’incarico di depositario, oltre che alle banche, alle sole imprese di investimento (ragioni: particolare complessità dei compiti, rigoroso regime di responsabilità, difficoltà di controllare l’operato degli altri soggetti) 22

  23. Disciplina del depositario/2 2) Compiti • sono riprodotti i compiti di controllo affidati al depositario in base alla Direttiva UCITS (verifica della legittimità delle operazioni disposte dal gestore, corretto trattamento dei flussi di sottoscrizione e rimborso, correttezza del calcolo del NAV) • La novità, recepita nelle modifiche al TUF, riguarda le disponibilità liquide dell’OICR: potranno essere affidate anche ad un soggetto diverso dal depositario (sul quale ricadranno obblighi di verifica della correttezza delle operazioni effettuate mediante riconciliazioni periodiche) Quindi, in base ad AIFMD, più conti di deposito che potranno essere: • aperti in nome dell’OICR • aperti in nome del gestore e rubricati in nome dell’OICR • aperti in nome del depositario e rubricati in nome dell’OICR (in tal caso la Direttiva impone di garantire la segregazione tra la liquidità depositata sul conto aperto per conto dell’OICR, quella del soggetto presso cui il conto è aperto e quella dello stesso depositario) 23

  24. Disciplina del depositario/3 attività che possono essere custodite presso il depositario • Con riferimento ai compiti di custodia, la AIFMD distingue tra: altre attività che non possono essere tenute a custodia VS il depositario deve garantire la segregazione dei conti di deposito degli strumenti finanziari intestati all’OICR (c.d. safekeeping) il depositario deve verificare che l’OICR sia effettivamente il proprietario di tali beni e mantenere un registro aggiornato (cd. record keeping) 24

  25. Disciplina del depositario/4 3) Responsabilità • In tema di responsabilità la AIFMD distingue tra quelle derivanti: • da perdita delle attività custodite (novità rispetto alla Direttiva UCITS) responsabilità aggravata obbligo di restituzione in capo al depositario, salva la prova liberatoria, a carico del depositario stesso, qualora la perdita sia imputabile a “un evento esterno, al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle” (art. 21, co. 12 AIFMD) • dall’inadempimento degli altri obblighi responsabilità ordinaria 25

  26. Disciplina del depositario/5 • Il Regolamento UE 231/13 ha definito: • i casi in cui sussiste la perdita • le ipotesi di eventi esterni che determinano l’esonero da responsabilità tali eventi sono stati ricondotti, nel nuovo art. 49 TUF, alle fattispecie, conosciute nel sistema giuridico italiano, del caso fortuito e della forza maggiore • In fase di consultazione è stato richiesto, per evitare incertezze interpretative, di allineare la norma alle previsioni della Direttiva: la formulazione è ritenuta conforme alla AIFMD e al Regolamento e coerente con i concetti dell’ordinamento nazionale 26

  27. Disciplina del depositario/6 • In definitiva, in sede di recepimento è stata adottata un’unica disciplina del depositario, a prescindere dalla tipologia di OICR (armonizzato o alternativo) • La maggiore problematica – sollecitata dall’industria - riguarda il calcolo del NAV • in base alla AIFMD, le SGR che gestiscono fondi alternativi possono solo delegare tale attività ad un altro soggetto, mantenendo la responsabilità verso i partecipanti al fondo, anche quando sono chiamati in causa esperti indipendenti • Scelta di prevedere, in questo caso, un regime differenziato tra le regole dei gestori di fondi UCITS e di quelli AIFMD Nelle norme transitorie è possibile una differente tempistica di adeguamento alla nuova normativa, in base alla tipologia di OICR: • 22.7.2014 per i depositari di OICR alternativi; • 22.7.2015 per quelli di OICR armonizzati. 27

  28. Definizione di commercializzazione di FIA Offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore Marca una delle più rilevanti impostazioni regolatorie su cui è costruita la AIFMD Disciplina calibrata sull’angolazione prospettica del gestore A livello nazionale e transfrontaliero A livello transfrontaliero Si prescinde dall’eventuale interposizione di distributori, qualificabili come soggetti “ausiliari” del gestore L’operatività cross border del gestore è segnata dal semplice ingresso del proprio prodotto nello Stato ospitante

  29. Implicazioni dell’impostazione AIFMD Tale approccio, combinandosi con il regime concernente il passaporto del gestore Art. 33 AIFMD determina un’innovativa e articolata modalità di demarcazione delle competenze tra Stato home e Stato host , che si discosta dall’approccio UCITS facendo esclusivamente perno sulla nazionalità del gestore A prescindere dalla giurisdizione degli OICR alternativi gestiti

  30. Implicazioni dell’impostazione AIFMD – A livello transfrontaliero Svolge un’istruttoria di 1 o 2 mesi e notifica all’autorità host per la gestione un FIA estero Autorità Stato membro del GEFIA Svolge un’istruttoria di max 20 gg. lav. e notifica all’autorità host per la commercializzazione dei FIA gestiti dal GEFIA Autorità Stato membro del FIA Vigila sul rispetto delle norme nazionali (non armonizzate) applicabili al FIA Autorità host del GEFIA per la commercializzazione La AIFMD introduce il passaporto per la commercializzazione di FIA (a investitori professionali) basato sull’istruttoria e la vigilanza dello Stato d’origine del GEFIA, ferma restando la disciplina – non armonizzata – del FIA Riceve la notifica del passaporto del gestore dall’Autorità home del GEFIA Riceve una comunicazione dall’Autorità host del GEFIA sulla commercializzazione del FIA in un altro Stato membro Autorità host in caso di passaporto del gestore Riceve la notifica per la commercializzazione dall’Autorità home del GEFIA

  31. Implicazioni dell’impostazione AIFMD – A livello nazionale La AIFMD pone in capo ai gestori un obbligo di notifica anche per la commercializzazione (rivolta a investitori istituzionali) di FIA nel proprio Stato d’origine La direttiva, innovando rispetto all’approccio UCITS, introduce una procedura di notifica che prescinde dalla natura transfrontaliera della commercializzazione • viene effettuata dal gestore nei confronti dell’autorità home in relazione a tutti i FIA (sia nazionali che esteri) gestiti; • comporta l’invio di un fascicolo di notifica su cui si sviluppa un’istruttoria (max 20 gg. lavorativi) destinata a concludersi con una decisione espressa; • la commercializzazione può essere vietata esclusivamente se, all’esame della documentazione e delle informazioni accluse nel fascicolo di notifica, emergono uno o più profili di non conformità alla direttiva. Caratteristiche della notifica nazionale

  32. Punti di contatto tra notifica nazionale e transfrontaliera La disciplina comunitaria adotta un approccio unitario nel disegnare i due procedimenti di notifica, che risultano complementari nelle modalità di svolgimento e negli obiettivi di vigilanza • Stessa autorità competente. L’individuazione tra home e host si fonda sulla nazionalità del gestore [è pertanto considerata cross border la commercializzazione di un FIA lussemburghese in Lussemburgo, se il gestore è italiano]; • Fascicoli di notifica per larga parte coincidenti: • L’istruttoria ha ad oggetto medesime tipologie di verifiche e si sviluppa lungo lo stesso arco temporale. Punti di contatto • L’output: in esito all’istruttoria il fascicolo di notifica viene trasmesso all’Autorità host unitamente all’attestazione da cui risulti le tipologie di FIA che il Gefia è abilitato a gestire. Differenze

  33. Commercializzazione di FIA ai retail L’impostazione AIFMD sin qui descritta in tema di commercializzazione subisce una deroga con riferimento all’offerta di FIA agli investitori al dettaglio La ripartizione delle competenze tra home e host poggia sulla nazionalità del FIA Il regime non è armonizzato e rimesso alle regolehost Il differente approccio è coglibile su due versanti Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione ai retail di FIA nel proprio territorio nazionale, modellandone autonomamente la disciplina • Rispetto di altre disposizioni dell’unione (ad es., direttiva Prospetto); • Divieto di discriminazione tra FIA UE di diversa nazionalità; • Rispetto delle prescrizioni che la direttiva impone ai GEFIA per la commercializzazione di FIA ad investitori professionali [la disciplina nazionale non può ridurre il livello di tutela offerto dalla AIFMD o eluderne le disposizioni]. Limiti e vincoli imposti dal legislatore comunitario

  34. Regime relativo ai Paesi terzi A differenza della UCITS, la AIFMD consente l’ingresso nell’Unione e un regime di passaportazione alle realtà gestorie provenienti dai Paesi terzi. Due sono le fattispecie che rilevano: La disciplina è destinata ad operare non prima dell’adozione di un atto delegato di competenza della CE (2015) GEFIA non UE FIA non UE Il regime in tema di commercializzazione ricalca quello dei GEFIA UE • L’individuazione dell’home/host dipende dal GEFIA che lo gestisce; • La documentazione da inviare per la notifica non subisce modifiche; • In sede istruttoria vanno verificati i meccanismi di cooperazione con il Paese terzo e la relativa Autorità FIA non UE Si considera tale anche un FIA UE feeder con master non EU o gestito da un GEFIA non EU Commercializzazione • Individua lo stato membro di riferimento secondo i criteri stabiliti dalla AIFMD; • richiede l’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro di riferimento per gestire e commercializzare FIA UE o commercializzare FIA non EU; • circola con il passaporto nell’Unione. Lo stato home è lo Stato membro di riferimento. GEFIA non UE

  35. La commercializzazione di EuVECA e EuSEF I regolamenti (EU) n. 345/2013 e 346/2013 ritagliano, all’interno del regime AIFMD, una disciplina speciale, armonizzata a livello comunitario, sui gestori europei sotto-soglia di talune specifiche tipologie di FIA EU, identificati in ragione degli specifici limiti di investimento e modalità gestionali ammissibili (investimenti in PMI o imprese sociali) In fase di registrazione il gestore segnala gli Stati membri in cui intende commercializzare i FIA L’autorità home invia la notifica all’Autorità host Stesso regime per l’offerta di nuovi FIA. Regime di notifica Disciplina della commercializzazione Investitori professionali e retail che investano almeno 100.000 euro e dichiarino di essere consapevoli della rischiosità dell’investimento. Target di investitori Anche laddove il gestore si situi sopra-soglia potrà continuare ad utilizzare le denominazioni EuSEF ed EuVECA sempreché continui a gestire gli OICR secondo le disposizioni sancite dai due regolamenti comunitari ed applichi le disposizioni AIFMD.

  36. La commercializzazione di FIA nel contesto nazionale

  37. Commercializzazione nazionale di FIA riservati da parte di un gestore autorizzato in Italia (art. 31 AIFMD)

  38. Commercializzazione in Italia Mercato di riferimento SGR/SICAV/ SICAF aut. GEFIA non-EU che designano IT quale SMR Soggetti FIA italiani riservati FIA UE e FIA non UE Oggetto Investitori professionali Categorie individuate dal MEF Target di investitori

  39. La procedura • Il gestore/GEFIA non UE trasmette la notifica alla Consob • La notifica contiene: • la lettera di notifica, il programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; • il regolamento o lo statuto del FIA; • l’identità del depositario del FIA; • la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell’art. 23 AIFMD, e della relativa disciplina attuativa; • l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; • le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio.

  40. La procedura • La Consob provvede tempestivamente ad inviare la notifica ed i relativi allegati alla Banca d’Italia per le valutazioni/osservazioni di competenza; • la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ove non sussistano motivi ostativi, comunica al gestore/GEFIA non UE – entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica - che può avviare la commercializzazione oggetto di notifica; • nel caso di un FIA costituito in uno Stato membro diverso dall’Italia, tale comunicazione viene effettuata anche nei confronti dell’Autorità competente dello Stato d’origine del FIA. Iter autorizzatorio

  41. Commercializzazione in Italia di FIA riservati da parte di gestori autorizzati in uno Stato membro diverso dall’Italia (art. 32 AIFMD)

  42. Commercializzazione in Italia Mercato di riferimento GEFIA UE GEFIA non-EU autorizzati in SMR diverso dall’Italia Soggetti FIA italiani riservati FIA esteri – UE e non UE Oggetto Investitori professionali Categorie individuate dal reg. MEF Target di investitori

  43. La procedura • L’autorità dello Stato membro di origine del GEFIA trasmette la notifica alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. • La notifica contiene quanto previsto dall’Annex IV della AIFMD. notifica • La Consob provvede tempestivamente ad inviare la notifica ed i relativi allegati alla Banca d’Italia. • L’istruttoria è effettuata dall’autorità competente del Paese di origine del GEFIA. • Nel caso di FIA italiano, l’Autorità competente del GEFIA deve aver preliminarmente espletato la notifica ex art. 33 AIFMD. Iter autorizzatorio

  44. Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, nei confronti di investitori professionali, di FIA da parte di gestori autorizzati in Italia (art. 32 AIFMD)

  45. Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia Mercato di riferimento SGR/SICAV/ SICAF aut. GEFIA non-EU che designano IT quale SMR Soggetti FIA italiani FIA esteri – UE e non UE Oggetto Investitori professionali Target di investitori

  46. La procedura • Il gestore/GEFIA non UE trasmette la notifica alla Consob • La notifica contiene: • la lettera di notifica, il programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; • il regolamento o lo statuto del FIA; • l’identità del depositario del FIA; • la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi della normativa comunitaria; • l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; • l’indicazione dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; • le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. notifica

  47. La procedura • La Consob provvede tempestivamente ad inviare la notifica ed i relativi allegati alla Banca d’Italia per le valutazioni/osservazioni di competenza. • La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, ove non sussistano motivi ostativi, – entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica – trasmette il fascicolo di notifica all’Autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la SGR/SICAV/SICAF o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA. • Contestualmente la Consob informa dell’avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica il gestore, che può quindi avviare la commercializzazione. Iter autorizzatorio

  48. Commercializzazione in Italia di FIA italiani non riservati nei confronti di investitori al dettaglio (art. 43 AIFMD)

  49. Commercializzazione in Italia Mercato di riferimento SGR/SICAV/ SICAF aut. GEFIA UE - GEFIA non-EU Soggetti FIA italiani non riservati Oggetto investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati Target di investitori

  50. La procedura Notifica • Il gestore/GEFIA UE/GEFIA non UE trasmette la notifica alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. • La notifica contiene: (a) Il prospetto destinato alla pubblicazione; (b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; (c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell’investimento ai sensi della normativa comunitaria AIFMD, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori. 50

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