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Il contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro. I rapporti individuali di lavoro … sono regolati contrattualmente. (art.2) limiti all’autonomia individuale in materia di retribuzione

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Presentation Transcript


  1. Il contratto individuale di lavoro I rapporti individuali di lavoro … sono regolati contrattualmente. (art.2) limiti all’autonomia individuale in materia di retribuzione … i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'art.45, co. 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi

  2. Le modalità “eteronome” di determinazione della retribuzione individuale Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. (art. 45 d.lgs. 165/2001) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. criteri di determinazione dei trattamenti accessori: a) produttività individuale; b) produttività collettiva (secondo l'apporto di ciascuno) c) effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute I dirigenti operano la valutazione per i trattamenti accessori

  3. La forma del contratto individuale La forma del contratto di lavoro è libera (art. 1350 c.c.) d.lgs 152/97 prevede l’obbligo della comunicazione scritta di: data inizio rapporto, qualifica, retribuzione, sede, prova, ccnl applicato. Previsione della forma scritta è prevista dai contratti di comparto invalidità del contratto individuale (art. 1352 c.c.) ?

  4. Patto di prova Si applica la disciplina privatistica generale: art. 2096 c.c. - Il patto di prova deve risultare da atto scritto - deve essere concesso un termine congruo per l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. - libertà di recesso durante il periodo di prova, senza l'obbligo di preavviso o d'indennità. (Se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine: i ccnl prevedono almeno ½ periodo) - conversione in assunzionedefinitiva al termine del periodo di prova e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

  5. Prestazione di fatto con violazione di legge Art. 2126 cod.civ.. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione Art. 36 co.2. Dlgs. 165/2001 In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. … Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente (legittimità costituzionale: Corte cost. sent. n.89/2003)

  6. L’utilizzo dei contratti “flessibili” alle dipendenze della PA La legge Finanziaria per il 2008 (art. 79 L. n. 244/2007) aveva previsto una rigidità e preclusione quasi completa la pubblica amministrazione poteva assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non può più avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali

  7. L’utilizzo dei contratti “flessibili” alle dipendenze della PA La Legge n. 133/2008 ha nuovamente modificato l’art. 36 d.lgs n. 165/2001 consentendo un più ampio ricorso ai contratti di lavoro flessibili prevedendo che: • Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario: si devericorrere a lavoro subordinato a tempo indeterminato. • Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali: si può ricorrere alle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. I ccnl disciplinano la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in particolare per i contingenti massimi utilizzabili. E’ vietata la somministrazione di lavoro per funzioni direttive e dirigenziali. • Per evitare abusi:- procedure imparziali e trasparenti nella selezione; - non si può utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per più di 3 anni negli ultimi 5 anni

  8. Lavoro a tempo parziale dopo la L n. 133/2008 • La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è più un diritto del dipendente, può essere concessa dalla PA entro 60 gg. dalla domanda. • La PA nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. • Per il personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente

  9. Collaborazioni e consulenze con la P.A. (art. 7 d.lgs n. 16572001 modificato dall’art. 46 L n. 133/2008) Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le PA possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Il ricorso a contratti di co.co.co. in assenza di questi requisiti è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che li ha stipulati

  10. Le stabilizzazioni dei lavoratori a termine • Legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) prevede l’assunzione del personale che consegua il requisito di anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro la data del 28 settembre 2007 nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge • necessità di superamento di «procedure selettive di natura concorsuale»

  11. Le stabilizzazioni dei collaboratori coordinati e continuativi • La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) prevde l’assunzione dei co.co.co che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione • necessità di superamento di «procedure selettive di natura concorsuale» per addivenire alla stabilizzazione

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