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LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE. Dott. Marco Costantini. Roma, 18 dicembre 2013. NATURA GIURIDICA. NON È UN ISTITUTO AUTONOMO INTEGRA UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO O UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. OBIETTIVO. DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI

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LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

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Presentation Transcript


  1. LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE Dott. Marco Costantini Roma, 18 dicembre 2013

  2. NATURA GIURIDICA • NON È UN ISTITUTO AUTONOMO • INTEGRA UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO O UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

  3. OBIETTIVO • DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI • DEFINIZIONE DEI DEBITI PECUNIARI

  4. OGGETTO • imposte e tasse amministrate dalle agenzie fiscali • Contributi previdenziali e assistenziali • accessori (indennità di mora, sanzioni e interessi) • sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’unione europea e i tributi locali • iva e ritenute: solo dilazione – no pagamento parziale

  5. REQUISITO SOGGETTIVO • L’art. 182-ter L.F. fa riferimento al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione del debito. I requisiti soggettivi sono, quindi, quelli di ammissione alle due procedure (stato di crisi)

  6. SOGGETTI DESTINATARI DELL’ISTANZA • AGENTE DELLA RISCOSSIONE: • Entro 30 giorni dalla domanda deve trasmettere al debitore la certificazione del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso. • UFFICIO DELL’AGENZA ENTRATE COMPETENTE: • Entro 30 giorni dalla domanda deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi (per la parte non iscritta a ruolo) e da ruoli vistati ma non consegnati al concessionario. • SEDE INPS COMPETENTE PER TERRITORIO

  7. MISURA DELLA TRANSAZIONE • CREDITI TRIBUTARI O CONTRIBUTIVI CON NATURA CHIROGRAFARIA: • Il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole (par condicio creditorum) • CREDITI TRIBUTARI O CONTRIBUTIVI ASSISTITI DA PRIVILEGIO: • La percentuale, i tempi di pagamento ed eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori muniti di un privilegio inferiore o a quelli con una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie e enti previdenziali.

  8. EFFETTI DELLA TRANSAZIONE • TRIBUTI OGGETTO DI CONTENZIOSO: • Cessazione della materia del contendere. • ALTRI TRIBUTI: • Consolidamento del debito • L’accettazione della proposta e la successiva omologazione della procedura presupposta non preclude all’ufficio il successivo esercizio dei poteri di controllo delle dichiarazioni che il contribuente avrà presentato successivamente all’omologa.

  9. CRITICITÀ • Individuazione dei crediti erariali che possono essere oggetto di falcidia in seguito alle modifiche apportate dall’art.23, comma 37 del D.L. n.98/2011 agli artt. 2752 e 2759 del codice civile e all’interpretazione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 170 depositata il 4 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva del nuovo testo dell’articolo 2752.

  10. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DELLA TRANSAZIONE FISCALE • CONCORDATO PREVENTIVO • ACCORDO DI RITRUTTURAZIONE DEL DEBITO

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