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I REATI AMBIENTALI

I REATI AMBIENTALI. CONTRAVVENZIONI. LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE (D.LGS 152/2006) SEGUENDO LO SCHEMA DELLO STESSO CODICE, SUDDIVISO PER MATRICI AMBIENTALI. PARTE TERZA :

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I REATI AMBIENTALI

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Presentation Transcript


  1. I REATI AMBIENTALI CONTRAVVENZIONI

  2. LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE (D.LGS 152/2006) SEGUENDO LO SCHEMA DELLO STESSO CODICE, SUDDIVISO PER MATRICI AMBIENTALI

  3. PARTE TERZA: NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

  4. ART. 137: SANZIONI PENALI • CHIUNQUE APRA O EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, SENZA AUTORIZZAZIONE, O CONTINUI A SCARICARE CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA. • AGGRAVANTE SE GLI SCARICHI RIGUARDANO SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO. • CHIUNQUE EFFETTUI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO SENZA OSSERVARE LE PRESCIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE. • CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE DEI CONTROLLI O L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI RISULTATI

  5. ART. 137: SANZIONI PENALI • CHIUNQUE, NELL’EFFETTUARE UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, SUPERI I VALORI LIMITE FISSATI DALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO.

  6. Nozione di acque reflue industriali • Art. 74, lett. h): acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

  7. Nozione di acque reflue domestiche. • Art. 74, lett. i) : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

  8. APPLICAZIONE ALLE AZIENDE.

  9. ECCEZIONE: • ART. 137 co. 6: è punito anche il gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i limiti indicati dalla tabella. • Applicazione ai gestori dei depuratori - ACQUE REFLUE URBANE: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

  10. ART. 137: altre ipotesi di reato • Chiunque impedisce il controllo dell’autorità preposta. • Chiunque non osservi le prescrizioni regionali imposte per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque. • Chiunque non ottemperi le regole imposte dalla Regione per le acque di prima pioggia e di dilavamento. • Chiunque esegua scarichi al suolo (espressamente vietati dall’art. 103).

  11. PARTE QUARTANORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI • ART. 256 co. 1: - chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione. Pena più grave se i rifiuti sono classificati come pericolosi.

  12. ART. 256 co. 2: ipotesi speciale per le aziende. • Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti. • Se non sono imprese, si applica l’articolo 255: sanzione amministrativa.

  13. ART. 256 co. 3 • Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. • Due condotte punite autonomamente. • Pena più grave se si tratta di rifiuti classificati come pericolosi.

  14. Omessa bonifica. • Giurisprudenza in materia pre Testo Unico (art. 51bis dell’abrogato decreto Ronchi): • Secondo tale norma, “Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito …. se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. …

  15. Omessa bonifica • Un primo orientamento riteneva il reato contravvenzionale in questione di natura puramenteomissiva, (in particolare, un reato omissivo proprio, privo di evento in senso naturalistico), in quanto lo stesso sarebbe stato realizzato semplicemente dalla inottemperanza all’obbligo di bonifica secondo le cadenze e la procedura stabilite dall'art. 17 del D. lgs. 22/97 (mentre l’inquinamento od il pericolo concreto ed attuale di inquinamento avrebbero rappresentato soltanto un presupposto di fatto della fattispecie di reato, ma non un elemento essenziale della stessa).

  16. Omessa bonifica • Il secondo orientamento invece riteneva che l’aver cagionato l’inquinamento od il pericolo concreto ed attuale di inquinamento rientrasse a pieno titolo tra gli elementi costitutivi del fatto tipico di reato (anzi, di due distinte ipotesi di reato – di pericolo e di danno), costituendo la mancata bonifica soltanto una condizione obiettiva di punibilità, od una causa di non punibilità.

  17. Omessa bonifica • La Cassazione aveva dichiarato la propria adesione all'orientamento che considerava il reato previsto dall’art. 51 bis un reato omissivo proprio, il cui presupposto era sì l'aver cagionato l'inquinamento od il suo pericolo attuale e concreto, ma in cui il disvalore penale punito era prevalentemente incentrato sul pericolo (presunto ex lege, e distinto dal pericolo di inquinamento concreto ed attuale presupposto quale elemento esterno al fatto punito) derivante dal non aver ottemperato all'obbligo di attivare e rispettare la procedura di bonifica.

  18. In pratica, secondo questa ricostruzione, una volta accertata la situazione di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento, l’ordinamento attribuiva alla mancata attivazione del procedimento di bonifica una presunzione di pericolosità, che esonerava il giudice dallo svolgere indagini ulteriori, essendo la semplice condotta omissiva di per sé soggetta alla sanzione penale. Essendo il disvalore penale concentrato sull’omessa attivazione del procedimento di bonifica, è soltanto in relazione a detta omissione che doveva essere valutata la colpevolezza dell’agente.

  19. Conseguenze pratiche: Seguendo la tesi che ricostruisce l’art. 51 bis in termini di reato di evento, per il principio di irretroattivitàdella sanzione penale, questo non avrebbe mai trovato applicazione con riferimento a fatti di inquinamento pregresso, e cioè realizzati prima dell’entrata in vigore delle succitate norme. Viceversa, la configurazione dell’art. 51 bis quale reato omissivo proprio accettata dalla Corte ne consentiva l’applicazione anche a fatti di inquinamento pregresso, dato che la condotta punita (e cioè la mancata attivazione del procedimento di bonifica) si sarebbe realizzata interamente dopo l’entrata in vigore, e la piena operatività, della norma incriminatrice.

  20. Art. 257 • Il Codice dell’ambiente prevede ora all’art. 257 che “Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito …. se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

  21. Art. 257 • È sparito il pericolo. • Nuova interpretazione della Cassazione: l’evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell’inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) – (tabelle allegate). • Inquadrando il fatto tipico nell’aver cagionato l’inquinamento, il completamento di una procedura di bonifica opera, a tutto concedere, come causa di non punibilità. La Cassazione, con la ricostruzione da ultimo proposta, da un lato abbandona quindi il concetto di reato omissivo (non è più l’omissione della bonifica ad essere punita, venendo la bonifica ad essere considerata una mera condizione di non punibilità), ma bensì l’aver cagionato l’inquinamento, e dall’altro afferma come la nuova fattispecie sarebbe un reato di evento di danno, e non di pericolo, con ciò che ne consegue anche sul piano probatorio. • L’omessa bonifica è una condizione obiettiva di punibilità in senso negativo.

  22. Cass. Sez. III n. 35774 del 6 ottobre 2010 (Ud. 2 lug. 2010)Anche ai sensi del sopravvenuto art. 257 il reato è integrato allorché il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione. Non è infatti censurabile la tesi del giudice del merito che ha ritenuto configurabile il reato in questione allorché il soggetto «non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti», anche qualora il soggetto, come nel caso di specie, addirittura impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malampartemo di applicazione analogica della norma penale incriminatrice, ma dell’unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica.

  23. PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ART. 279: sanzioni penali. • Chi installa o esercita un impianto senza l’autorizzazione o con autorizzazione scaduta, revocata o sospesa. • Chi sottopone l’impianto a modifica sostanziale senza comunicarlo • Chi viola i valori limite stabili nell’allegata tabella.

  24. Sversamenti in mare • Art. 8 e 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202. • Ipotesi dolosa e colposa: • si tratta di un reato proprio che può essere commesso, salvo concorso esterno, solo dal Comandante di una nave, dai membri dell’equipaggio, dal proprietario della nave e dall’armatore della nave. • la condotta criminosa consiste nel versamento in mare di sostanze inquinanti o nel causare lo sversamento in mare di dette sostanze. Il divieto di sversamento ha ad oggetto le acque interne, compresi i porti, le acque territoriali, gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, l’alto mare.

  25. Conseguenze del reato: • Pene non eccessive, molte oblazionabili (pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda o solo ammenda). • In ogni modo, spesso applicate in concreto pene inferiori ai sei mesi sostituibili con pene pecuniarie.

  26. Forte anticipazione della tutela sanzionatoria: sono reati di pericolo presunto, si realizzano a prescindere dalla sussistenza di un effettivo danno ambientale (o reati di “inosservanza” - assenza di autorizzazione). • Reati puniti indifferentemente a titolo di colpa o dolo.

  27. Conseguenze per l’impresa: • Codice appalti art. 38: requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche – questi reati rilevano per l’esclusione discrezionale. • Confisca: disposta con la sentenza di condanna o sentenza 444 c.p.p. nell’ipotesi di discarica abusiva.

  28. Risarcimento Eccezione alle regole generali: il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

  29. DELEGA DI FUNZIONI • Conferita per iscritto • A un soggetto competente • Con poteri di spesa • Esclude la responsabilità dei vertici aziendali

  30. REATI IN MATERIA AMBIENTALE I DELITTI

  31. Art. 258: violazione degli obblighi in materia di formulari. • Ogni rifiuto deve essere trasportato con un formulario. Chi falsifica il certificato di analisi dei rifiuti che accompagna il formulario è punito con la pena prevista dall’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico)

  32. Art. 260 bis • Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Rinvio. • Se si falsificano i certificati di analisi utilizzati nell’ambito del Sistri, si applicano le pene previste dall’art. 483 c.p. • Se si alterano fraudolentemente le schede Sistri, si applicano le pene previste dagli artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale del privato in certificazioni)

  33. I DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE Art. 260: 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. • Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

  34. ART. 260 • Parallelismo con l’associazione a delinquere: ma la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. • Reato di pura condotta. Più condotte autonome - • Necessaria una struttura organizzata: l’inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata, che operi con continuità. La fattispecie criminosa deve, in effetti, essere espletata attraverso più operazioni e con l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate

  35. Art. 260 • Ingente quantità di rifiuti: difficile valutare, esclusa l’illegittimità costituzionale (esempio, piccole quantità ripetutamente). • Fine di lucro: dolo intenzionale - non necessariamente di natura patrimoniale, ben potendo essere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura .

  36. Conseguenze del reato. • Pene alte. • Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale (interdizione pubblici uffici, interdizione professione e arte, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese, incapacità di contrarre con la PA). • Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

  37. DISASTRO AMBIENTALE • Codice penale – art. 434: Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. • Reato punito nella forma colposa dall’art. 449 c.p.

  38. Art. 434 • Norma di chiusura del capo dedicato ai delitti di comune pericolo mediante violenza, preceduto da strage, incendio, naufragio e disastro aviatorio, disastro ferroviario… • C.d. disastro innominato “ovvero un altro disastro”: unica ipotesi non tipicamente descritta.

  39. DISASTRO AMBIENTALE Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità".

  40. DISASTRO AMBIENTALE • Tipici esempi: Stava, Vajont. • Ma la giurisprudenza tende ad applicare questo reato anche in ipotesi in cui l’evento di pericolo è meno imponente: «il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane» (Cassazione Sez. V, n° 40330/2006). Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989).

  41. DISASTRO AMBIENTALE Nella specie, i Giudici avevano evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dell’ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi (Cass. 9418/2008).

  42. QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE PER INDETERMINATEZZA, SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO 327/08: • Interpretazione sistematica: l’art. 434 è una norma di chiusura, accadimento diverso da quelli precedentemente disciplinati, ma comunque omogeneo sul piano delle caratteristiche strutturali.

  43. Nozione unitaria di disastro: • Sul piano dimensionale: evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. • Sul piano dell’offesa: pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche se non serve l’effettiva morte di uno o più soggetti.

  44. Art. 439 c.p. • Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari: • Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. • Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo e nel caso di morte di più persone si applica la pena [di morte].

  45. Art. 452 c.p. • Ipotesi colposa di avvelenamento: • Nel caso di morte di più persone, si applica la pena da 3 a 12 anni; • Nel caso di morte di una persona si applica la pena da 1 a 5 anni; • Per il solo avvelenamento si applica la pena da 6 mesi a 3 anni.

  46. Avvelenamento • Nel sistema del codice è un delitto contro l’incolumità pubblica, volto a proteggere dal contatto con acque o sostanze alimentari avvelenate il pubblico di coloro che potrebbero bere le acque avvelenate o mangiare gli alimenti avvelenati dopo la loro distribuzione per il consumo. La tutela è anticipata alla soglia del pericolo per l’incolumità pubblica.

  47. Avvelenamento - Oggetto • Secondo l’interpretazione prevalente in passato, “il concetto di destinazione alla alimentazione è inteso in senso diretto ed immediato, sicchè le acque destinate alla alimentazione sarebbero solo quelle destinate ad essere bevute oppure quelle impiegate per cucinare”. • Anni 70: il concetto di destinazione all’alimentazione sarebbe da intendere “in senso più snello, indiretto e mediato, e cioè nel senso di ritenere destinata alla alimentazione anche l’acqua di superficie che serva alla coltivazione delle piante e per l’allevamento del bestiame”. • CASI – acque balneari, molluschi, bovini, falde.

  48. Avvelenamento - Nozione • Pericolo presunto, accertamento in concreto del pericolo insito nell’accertamento dell’avvelenamento. • il concetto di avvelenamento di per sé denota una situazione spiccatamente pericolosa. • "il pericolo è l'aspetto sostanziale dell'avvelenamento: se non sorge alcun pericolo, l'acqua non si può dire 'avvelenata', e perciò non vi è reato". È questo il senso dell’affermazione ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui “il pericolo per la pubblica incolumità non è espressamente menzionato dal legislatore, in quanto insito nello stesso avvelenamento”

  49. Avvelenamento - Nozione • “Avvelenamento è ogni fatto che renda tossica l’acqua o la sostanza di cui si tratta, mediante elementi inorganici od organici ….. Non si richiede che venga usato un veleno assolutamente mortifero, basta ch’esso possa produrre sconcerto o malattia, cioè generare pericolo per la salute delle persone” – critica. • termine avvelenare: perché l’acqua possa considerarsi avvelenata, integrando l’elemento materiale del reato, vi deve essere necessariamente il pericolo che essa determini effetti tossici nelle persone che vi entrino in contatto alimentare.

  50. Avvelenamento - Nozione • Cass. 13 febbraio 2007, n. 15216: “La norma incriminatrice non richiede apertis verbis che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica e la considerazione può ritenersi sufficiente a giustificare l’orientamento giurisprudenziale che considera il reato in esame come fattispecie di pericolo presunto. Ciò nondimeno il giudice è tenuto, anzitutto, ad accertare che si sia verificato l’avvelenamento (termine che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica, bene giuridico tutelato), che è l’evento del reato”.

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