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CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2014

CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2014. METODOLOGIE GENERALI DI STIMA DEI DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE Polizze pluririschio e multirischio Contratto e condizioni di assicurazione. GIOVANNI FOLLADOR. PIANO ASSICURATIVO 2014. Principali novità:

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CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2014

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  1. CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2014 METODOLOGIE GENERALI DI STIMA DEI DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE Polizze pluririschio e multirischio Contratto e condizioni di assicurazione GIOVANNI FOLLADOR

  2. PIANO ASSICURATIVO 2014 Principali novità: • Introduzione di un termine per la sottoscrizione delle polizze: • Colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti: 31 Marzo • Colture a ciclo primaverile: 30 Maggio • Colture a ciclo estivo: 15 Luglio • Colture a ciclo autunno invernale: 31 Ottobre • Trasformazione dell’avversità “vento sciroccale” in “vento caldo” • Pluririschio con minimo 3 avversità • Gelo e brina inserite tra le avversità catastrofali Follador Giovanni

  3. PIANO ASSICURATIVO 2014: COSA SI PUÒ ASSICURARE • Produzioni vegetali • Strutture aziendali • Fitopatie • Infestazioni parassitarie • Allevamenti zootecnici • Epizoozie • Perdite dovute ad animali selvatici (per l’uva da vino) Follador Giovanni

  4. PIANO ASSICURATIVO 2014: AVVERSITÀ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI Catastrofali Alluvione Siccità Gelo e brina altre Colpo di sole e vento caldo Eccesso di neve Eccesso di pioggia Sbalzo termico Vento forte Grandine Follador Giovanni

  5. PIANO ASSICURATIVO 2014: PER LE PRODUZIONI VEGETALI • Polizze pluririschio che coprono almeno tre avversità non catastrofali • Polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità ammesse all’assicurazione agevolate (tutte) Si possono aggiungere in entrambe le fitopatie (es. peronospora) e le infestazioni parassitarie (es. Drosophila Suzukii) Follador Giovanni

  6. PERCENTUALI CONTRIBUTIVE MASSIME • Polizze con soglia di danno: • Pluririschio con 3 avversità = 65% • Pluririschio con 4 avversità = 70% • Multirischio = 80% • Polizze con fitopatie e/o infestazioni parassitarie = 65% • Polizze senza soglia di danno = 50% Follador Giovanni

  7. EVENTI ASSICURABILI • Alluvione Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Follador Giovanni

  8. EVENTI ASSICURABILI • Brina Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Follador Giovanni

  9. EVENTI ASSICURABILI • Gelo Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Follador Giovanni

  10. EVENTI ASSICURABILI • Siccità Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depaupertamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Follador Giovanni

  11. EVENTI ASSICURABILI • Colpo di sole Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori (temperature superiori ai 40° centigradi) Follador Giovanni

  12. EVENTI ASSICURABILI • Eccesso di neve Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Follador Giovanni

  13. EVENTI ASSICURABILI • Eccesso di pioggia Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazioni di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40mm riferite nell’arco delle 3 ore. Follador Giovanni

  14. EVENTI ASSICURABILI • Grandine Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Follador Giovanni

  15. EVENTI ASSICURABILI • Sbalzo termico Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12 °C rispetto all’andamento delle medie della temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Follador Giovanni

  16. EVENTI ASSICURABILI • Vento Forte Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10m di altezza previsti dalla scala Beaufort. Follador Giovanni

  17. EVENTI ASSICURABILI • Vento caldo Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 °C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) Follador Giovanni

  18. EFFETTI DEGLI EVENTI Follador Giovanni • Devono essere riscontrati, escluso l’evento Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe; • Devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto

  19. DATI AGROMETEREOLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati(ARPA), e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Follador Giovanni

  20. DATI AGROMETEREOLOGICI Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’evento sarà verificato con una tolleranza del 10%, con eccezione della grandine, gelo e vento forte, rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. Follador Giovanni

  21. DATI AGROMETEREOLOGICI Follador Giovanni per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell’evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

  22. POLIZZA PLURIRISCHIO Condizioni di Assicurazione dei prodotti agricoli per i danni da grandine e avversità atmosferiche Rischi “agevolati collettivi” Follador Giovanni

  23. CONTRAENTE: il soggetto, imprenditore agricolo, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione. • ASSICURATO: il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, Socio del Contraente. • POLIZZA-CONVENZIONE: Il documento che prova l’assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. Follador Giovanni

  24. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’applicazione alla Polizza-Convenzione che contiene: • la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende garantire; • l’indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata la copertura assicurativa; • l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; • gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale. Follador Giovanni

  25. PARTITA La porzione di terreno agricolo avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini e dati catastali propri che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali, coltivato con la medesima varietà appartenente al prodotto assicurato, all’interno dello stesso comune. Follador Giovanni

  26. PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA È la produzione complessiva dell’impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune, ancorchè riportate in uno o più contratti assicurativi. Detta produzione deve corrispondere a quella media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. Follador Giovanni

  27. FRANCHIGIA: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall’indennizzo. • LIMITE DI INDENNIZZO: la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. • SOGLIA: il superamento del limite del 30% di danno risarcibile a termini di polizza ed avvenuto dopo la notifica, relativo all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorchè coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, necessario per poter maturare il diritto dell’indennizzo. Follador Giovanni

  28. ATTECCHIMENTO Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa. COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata. Follador Giovanni

  29. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE • Decorrenza e scadenza della garanzia. • La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre: • per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione; • per colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, sbalzo termico e vento caldo dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica; • La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, o prima se è già stato raccolto, comunque alle ore 12.00 del 10 novembre. Follador Giovanni

  30. OBBLIGHI DEL ASSICURATO E QUANTITATIVI ASSICURABILI L’assicurazione, con la sottoscrizione del certificato di assicurazione, attesta che la produzione indicata nello stesso: • è riferita alla produzione aziendale ordinaria, relativa al prodotto in garanzia, inesistente sul medesimo Comune;- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. Qualora predetti obblighi non venissero rispettati, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto degli stessi. Follador Giovanni

  31. OBBLIGHI DEL ASSICURATO L’assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato: -tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata; -le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale; -la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno; -tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate. La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. Follador Giovanni

  32. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Qualora, per scelta dell’assicurato, parte dell’intera produzione aziendale ordinaria relativa al prodotto fosse assicurata con altre Società, ai fini del superamento della soglia del 30% si farà riferimento al danno complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori. L’assicurato in caso di sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l’assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo. Follador Giovanni

  33. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO PROPORZIONALE DEL PREMIO Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Follador Giovanni

  34. DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Follador Giovanni

  35. Follador Giovanni OGGETTO DELLA GARANZIA La Società indennizza i danni al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, solo se mercantile, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE ove previste, e immune da ogni malattia tara o difetto causati da: Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa; Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;

  36. OGGETTO DELLA GARANZIA Sbalzo termico, per i soli effetti negativi diretti provocati dall’alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi; Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante; Colpo di sole e Vento caldo, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti; Eccesso di neve, per i soli effetti meccanici diretti causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo o parte di esso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Follador Giovanni

  37. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni da: qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l’aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne; malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione; fitopatie; errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti anti parassitari o raccolta del prodotto, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici; cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura; verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno; Follador Giovanni

  38. FRANCHIGIA FISSA • per grandine e/o vento forte • la maggior parte dei prodotti a franchigia minima 10%; eccezione vento forte per frutta, riso e olive al 15%, per pere e susine 30% • alcuni prodotti a franchigia minima 15% o 20 % • per altre avversità • Franchigia 30% con danni combinati con grandine e vento forte che superano il 30% può ridursi al 20% (riduzione di un punto per ogni punto di danno causato da grandine e/o vento forte) Follador Giovanni

  39. La franchigia applicata sarà quella risultante nell’ultimo bollettino di campagna emesso. FRANCHIGIA SCALARE E’ prevista, esclusivamente per - Frutta qualità extra e prodotto Uva da Vino - danno di qualità extra, la seguente franchigia relativa a scalare per tutte le avversità assicurate: Follador Giovanni

  40. LIMITE DI INDENNIZZO Il limite di indennizzo per partita assicurata (al netto della franchigia) è del 50%, per le seguenti avversità: Vento forte, limitatamente alle specie Susine, Susine Precoci, Pere, Pere Precoci, Olive, Pistacchio; Eccesso di pioggia; Sbalzo termico; Eccesso di neve; Colpo di sole; Vento caldo; pertanto la somma dovuta dalla Società, per tali danni, non potrà superare detto limite. Follador Giovanni

  41. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l’assicurato deve: presentare denuncia formale all’agenzia della Società, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all’indennizzo; eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno fornire al perito tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto in rischio di cui al presente contratto e mettere a disposizione di esso la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le partite assicurate. Follador Giovanni

  42. TRASFORMAZIONE DELLA DENUNCIA PER MEMORIA L’assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia: per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce; per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento indicata sulla denuncia per memoria. Follador Giovanni

  43. MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società. Follador Giovanni

  44. MANDATO DEL PERITO Il perito deve: accertare l’effettivo verificarsi dell’evento in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici; accertare la data in cui l’evento si è verificato; verificare l’esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo all’identificazione degli appezzamenti e alla quantità dei prodotti assicurati; accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’assicurato accertare lo stadio di maturazione del prodotto; procedere alla stima ed alla quantificazione del danno; accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari. Follador Giovanni

  45. NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per singola partita.I risultati di ogni perizia sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato.La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Follador Giovanni

  46. PERIZIA D’APPELLO L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello, entro tre giorni, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito. Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito. Se i periti non si accordano sul nominativo di quest’ultimo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza - Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato. Follador Giovanni

  47. POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEL RICAVO AZIENDALE A SEGUITO DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2014 RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI Follador Giovanni

  48. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Decorrenza e cessazione della garanzia La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 giorno successivo per grandine e vento forte; sesto giorno successivo per alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo e sbalzo termico; trentesimo giorno successivo per vento caldo e siccità. Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre. Per le colture a ciclo autunno vernino alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina. Follador Giovanni

  49. OBBLIGO DELL’ASSICURATO L’assicurato si impegna a: -fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata; Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel certificato di assicurazione. Follador Giovanni

  50. SOGLIA E FRANCHIGIA Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto. Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita assicurata la franchigia Sono previste due forme di franchigia • Forma CAT - franchigia fissa del 30% • Forma GOLD - franchigia scalare Follador Giovanni

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