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ORGANIZZATORE DELL’EVENTO FORMATIVO: Dirigente scolastico RELATORI:

Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini Dott. Ing. Ferrari Giovanni – Dott. Ing. Pacini Massimo – Dott. Ing. Ferrari Paolo Progettazioni - Consulenze I - 17100 Savona – c.so Italia 13/4 - tel./fax 019 827234 I - 17024 Finale Ligure (SV) - via Saccone 6/4 - tel./fax 019 694082.

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ORGANIZZATORE DELL’EVENTO FORMATIVO: Dirigente scolastico RELATORI:

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Presentation Transcript


  1. Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini Dott. Ing. Ferrari Giovanni – Dott. Ing. Pacini Massimo – Dott. Ing. Ferrari Paolo Progettazioni - Consulenze I - 17100 Savona – c.so Italia 13/4 - tel./fax 019 827234 I - 17024 Finale Ligure (SV) - via Saccone 6/4 - tel./fax 019 694082 EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGO DI LAVORO RIVOLTO AI LAVORATORI ED AI PREPOSTI Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.&i. – art. 37 Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 – atti n. 221/CSR ANNO 2013 ORGANIZZATORE DELL’EVENTO FORMATIVO: Dirigente scolastico RELATORI: Ing. Giovanni Ferrari dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini ASSISTENTE: Dott.ssa Claudia Rapetti

  2. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO L’EVENTO FORMATIVO È ARTICOLATO IN DUE MODULI ED È RIVOLTO AI LAVORATORI ED AI PREPOSTI • MODULO FORMAZIONE GENERALE Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i., la durata del modulo generale è prevista in 4 ore coerentemente alle prescrizioni dell'Accordo Stato-Regioni e sarà dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. • MODULO FORMAZIONE SPECIFICA • Con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i., la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 8 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (CODICE ATECO 2007 «ISTRUZIONE» N. 85 – RISCHIO MEDIO. Tali aspetti ed i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i. successivi al primo, costituiscono oggetto della formazione. • Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del 81/2008 e s.m.&i., con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.

  3. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO FORMAZIONE GENERALE Presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali: • LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI • ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE • DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI • ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA • CONCETTI DI RISCHIO • DANNO • PREVENZIONE • PROTEZIONE

  4. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO FORMAZIONE SPECIFICA Presentazione dei pericoli specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i. successivi al primo e delle misure di prevenzione e protezione da adottare, quali: • Pericoli per la sicurezza dei lavoratori (possono originare infortuni) • Aree di transito • Spazi di lavoro • Caduta dall’alto o in profondità • Caduta a livello • Utilizzo di attrezzature • Utilizzo di attrezzi manuali • Ustioni, contatti con corpi caldi • Investimento • Caduta di gravi dall’alto • Interazioni con impianti elettrici • Incendio ed esplosione • Interazione con sostanze e/o preparati pericolosi • Manipolazione di materiali • Utilizzo di mezzi di trasporto • Seppellimento • Annegamento • Impiego gas tecnici in bombole e/o distribuiti in rete

  5. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO FORMAZIONE SPECIFICA Presentazione dei pericoli specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i. successivi al primo e delle misure di prevenzione e protezione da adottare, quali: • Pericoli per la salute dei lavoratori • (possono originare malattie professionali) • Agenti chimici • Agenti biologici • Rumore • Vibrazioni • Microclima (ambienti interni) • Clima (ambienti esterni) • Carico di lavoro fisico/postura • Utilizzo attrezzature munite di videoterminali • Affaticamento vocale • Illuminazione • Campi Elettromagnetici • Radiazioni ottiche artificiali • Radiazioni ionizzanti

  6. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO FORMAZIONE SPECIFICA Presentazione dei pericoli specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i. successivi al primo e delle misure di prevenzione e protezione da adottare, quali: • Pericoli per la salute e la sicurezza (trasversali) • Consumo di alcool • Consumo di droghe o sostanze psicotrope • Stress lavoro-correlato • Lavoro notturno • Pericoli riferiti a situazioni particolari • Tutela della maternità • Emergenze • Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico • Procedure esodo e incendi • Procedure organizzative per il primo soccorso • Incidenti e infortuni mancati. • Pericoli interferenziali 

  7. PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore • I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del • D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.&i., comprendono: • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; • Incidenti e infortuni mancati; • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, • somministrati, stranieri; • Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle • disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi • di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

  8. INTERVENTI Evoluzione della normativa • Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” (D.Lgs. 81/08) che comprende tutte le norme presenti nel D.Lgs. 626/94 e s.m.&i. ed una serie di altre misure già esistenti in materia di cantieri temporanei o mobili, rumore, vibrazioni, segnaletica, amianto e piombo. Lo scopo principale di questo provvedimento legislativo, atteso da trenta anni (previsto dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"), è quello di semplificare il quadro normativo sulla sicurezza dei lavoratori. In realtà il decreto non contiene tutte la norme in materia di sicurezza, per le quali vigono altri decreti, ed, inoltre, sono presenti alcuni punti da migliorare, in ogni caso, è stato fatto un buon passo avanti. • Per meglio comprendere il reale significato di questo documento, sarà indicata l’evoluzione storica della legislazione italiana riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, correlando lo sviluppo della normativa con i mutamenti del mondo sociale e lavorativo, avvenuti nel nostro paese nell’ultimo secolo. • LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO • FINE XIX SECOLO • Nel nostro Paese, la politica di prevenzione ha avuto, inizialmente, un ruolo secondario e subalterno rispetto alla politica di tipo previdenziale/risarcitorio. • Sul finire del XIX secolo, la prima ed unica preoccupazione del legislatore era quella di garantire un trattamento risarcitorio, in forma assicurativa, alle vittime degli infortuni. • La ragione di tale indirizzo legislativo deriva: • dalla convinzione che la maggior parte degli infortuni sul lavoro erano causati dalla negligenza o disattenzione dei lavoratori (fattore umano), • dal principio dell’assoluta libertà dell’iniziativa privata, in nome della quale veniva considerata inconcepibile qualsiasi imposizione normativa che limitasse l’autonomia imprenditoriale.

  9. INTERVENTI Evoluzione della normativa • Negli anni successivi, la nascita della politica di prevenzione è stata ostacolata: • dalla radicata ideologia della fatalità ed imprevedibilità dell’infortunio; questa è una tentazione sempre presente che deve essere chiarita agli attori della prevenzione. La sicurezza non è una questione di fortuna ma è un costante e faticoso impegno per ridurre gli indici di rischio (vale in proverbio “Aiutati che il ciel t'aiuta”), • dall’esclusione dal novero delle principali cause degli infortuni sia dei fattori soggettivi, connessi al tipo di organizzazione del lavoro (la fatica fisica, lo stress e le carenze formative e informative), sia per gran parte dei fattori oggettivi (pericolosità delle macchine e degli impianti). • ANNO 1930 • Per incontrare una prima norma avente carattere prevenzionistico, si è dovuto arrivare al 1930, quando nel codice penale Rocco vennero introdotti i seguenti articoli: • art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) • Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. • art. 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) • Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

  10. INTERVENTI Evoluzione della normativa • ANNO 1942 •  Il codice civile introduce una norma di carattere prevenzionistico ispirata al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile: • art.2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) • L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. • ANNO 1948 (entrata in vigore) •  La Costituzione Italiana introduce importanti principi di tutela dei lavoratori: • art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; • art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. • Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. • Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero; • art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. • Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. • La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

  11. INTERVENTI Evoluzione della normativa • ANNI 50 • Per l’emanazione di un organico ed autonomo corpus legislativo, volto alla tutela preventiva della sicurezza e della salute dei lavoratori, si e dovuto attendere la seconda meta degli anni cinquanta. La legge delega 12 febbraio 1955, n. 51 autorizzò il Governo ad emanare norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, da applicarsi in quasi tutti i settori produttivi. L’industrializzazione in Italia era in pieno sviluppo, con maestranze scarsamente preparate, pertanto la situazione infortunista si presentava critica e quindi risultava necessario un consistente intervento legislativo in materia di sicurezza sul lavoro. • I principali decreti emanati in quel periodo, considerati tra i più avanzati nel mondo industriale sono: • D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (406 articoli). Decreto abrogato dal D.Lgs. 81/2008; sono state conservate molte disposizioni tecniche, che riviste e correte ritroviamo negli allegati del D.Lgs. 81/2008; • D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (81 articoli). Decreto abrogato dal D.Lgs. 81/2008; • D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Norme generali per l’igiene del lavoro (70 articoli). Decreto abrogato fatta eccezione per l’articolo 64 (Ispezioni). • I decreti degli anni 50 portarono allo sviluppo della tutela preventiva della salute e della sicurezza dei lavoratori, riconoscendo a questo tipo di tutela una propria autonomia rispetto a quella riparatoria/assicurativa. Gli stessi decreti introdussero la prevenzione tecnologica ed il concetto di tassatività delle misure di sicurezza. • Le norme emanate sono caratterizzate da regole precise con l’individuazione in dettaglio del comportamento da adottare durante l’esecuzione delle prestazioni lavorative. • La tassatività delle misure di sicurezza significa: inammissibilità di deroghe, impossibilità di sostituire le misure dettate dai decreti con altre misure ritenute equipollenti ed infine inammissibilità dell’affidamento della prevenzione alla diligenza e vigilanza dei soli lavoratori.

  12. INTERVENTI Evoluzione della normativa ANNI 70 Negli anni 70 è stato emanato lo Statuto dei Lavoratori, Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. In particolare l’art. 9 dello Statuto recita quanto segue: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. Nello stesso periodo è entrata in vigore la riforma sanitaria del 1978 (Legge 833/78) con l’istituzione, in ambito regionale, delle Unità Socio Sanitarie Locali (attualmente trasformate in Aziende A.S.L.) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare per la tutela dell’incolumità dei lavoratori dipendenti. Con questa riforma sono state trasferite alle Regioni alcune competenze dello Stato, in particolare la vigilanza dell’applicazione delle norme di sicurezza nelle imprese e la definizione di buone norme tecniche di lavoro. ANNI 80 Negli anni 80 la Comunità Europea inizia una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali, senza alleggerirne i contenuti, al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Tali direttive sono state ancor più necessarie con l’istituzione dell’Unione Europea. ANNI 90 Agli inizi degli anni 90, nel giro di quattro anni, il legislatore italiano da attuazione a numerose direttive comunitarie emanate tra il 1980 ed il 1990. Il recepimento delle suddette direttive comunitarie è avvenuta in due fasi: nella prima fase, con l’emanazione dei D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 77/92, nella seconda fase con l’emanazione del D.Lgs. 626/94 che ha subito importanti variazioni, con il D.Lgs. 242/96 e con numerosi altri decreti successivi, in relazione all’evoluzione della normativa comunitaria.

  13. INTERVENTI Evoluzione della normativa • IL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 e s.m.&i. • Il D.Lgs.626/1994 ha introdotto concetti totalmente innovativi nella gestione della sicurezza sul lavoro, infatti la nuova impostazione segna il passaggio da un modello di sicurezza di tipo oggettivo, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza di tipo soggettivo, basato sui comportamenti dei lavoratori soggettivamente sicuri. • In particolare le principali novità sono: • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori • la programmazione della gestione della sicurezza • più soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza; • partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. • OGGI • TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.&i. di cui al D.Lgs. 106/09 • Le disposizioni contenute nel decreto legislativo sono finalizzate al riassetto ed alla riforma dell’intera normativa vigente in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime norme in un unico testo normativo (Testo Unico).

  14. INTERVENTI Evoluzione della normativa • Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i. : • costituisce la normativa fondamentale in italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro e comprende quasi tutte le normative precedenti vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i Decreti del Presidente della Repubblica degli anni 1955/56 (a differenza del D.Lgs. 626/94 e s.m.&i., che li manteneva in vigore); • mantiene, pur apportando numerose innovazioni, una linea di continuità rispetto alla legislazione previgente, in termini di impianto normativo ed apparato sanzionatorio, nonché rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli ultimi anni; • prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private; • è costituito da 306 articoli in 13 Titoli e 51 allegati: • TITOLO I – Principi comuni • TITOLO II – Luoghi di lavoro • TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI • TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili • TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro • TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi • TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali • TITOLO VIII – Agenti fisici • TITOLO IX – Sostanze pericolose • TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici • TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive • TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale • TITOLO XIII – Norme transitorie e finali • ALLEGATI – da I a LI

  15. INTERVENTI ORGANIZZAZIONE ATTORI DELLA PREVENZIONE COMPITI E RESPONSABILITÀ • Datore di Lavoro • Dirigenti • Preposti • Lavoratori FIGURE CON COMPITI PREVENZIONISTICI SPECIFICI • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione • Medico Competente • Lavoratori designati alla gestione dell’emergenza • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

  16. Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) Vicari Direzione Servizi Generali & Amministrativi (Preposto) Referente di Plesso Docenti Addetti Emergenza Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici INTERVENTI ORGANIGRAMMA STRUTTURA DELL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente Plesso

  17. INTERVENTI COMPITI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ • Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili • Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione • del documento previsto dall’art. 28; • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. )

  18. INTERVENTI COMPITI E RESPONSABILITÀ Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

  19. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

  20. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

  21. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; Nota: La lettera u) è stata così integrata dall’art. 5, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (G.U. n. 196 del 23/08/2010):  “La tessera di riconoscimento di cui all’art 18, comma 1, lettera u), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione”. v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

  22. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

  23. INTERVENTI COMPITI E RESPONSABILITÀ Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

  24. INTERVENTI COMPITI E RESPONSABILITÀ • Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori • 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. • 2. I lavoratori devono in particolare: • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  25. Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

  26. INTERVENTI ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO E ASSISTENZA • Gli organi di vigila e controllo presenti sul territorio sono: • ASL competente per territorio (U.O. PSAL) • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco • Direzione Provinciale del Lavoro

  27. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza. La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti fasi: • analisi dei processi operativi in modo tale da consentire la completa individuazione delle fonti e delle condizioni di pericolo presenti negli ambienti di lavoro che possono essere, in base alla loro natura, così individuati: • pericoli di natura infortunistica (rischi per la sicurezza) dovuti a: luoghi e posti di lavoro, attrezzature, impianti/apparecchiature elettriche, sostanze pericolose, incendio ed esplosione, • pericoli di natura igienico ambientale(rischi per la salute) dovuti a: agenti chimici, agenti cancerogeni/mutageni, agenti fisici, agenti biologici, • pericoli il cui impatto è riferibile sia alla sicurezza sia alla salute(rischi trasversali) dovuti a: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili, lavoro notturno, consumo di droghe, sostanze psicotrope e alcol, tutela della maternità. I pericoli che possono originare danni per i lavoratori sono riportati puntualmente nel programma formativo, con la precisazione che i pericoli sono individuati enunciando la situazione per la quale si può determinare un danno; solo in casi particolari il pericolo viene identificato attraverso il danno che può arrecare.

  28. INTERVENTI INTERVENTI Ing. Ferrari Giovanni VALUTAZIONE DEI RISCHI PERICOLI PER LA SICUREZZA: • POSSONO DARE ORIGINE AD INFORTUNI SUL LAVORO • SI CARATTERIZZANO PER IL FATTO CHE L’EVENTUALE DANNO PRODOTTO, A SEGUITO DI CONDIZIONI OPERATIVE NON CORRETTE, SI MANIFESTA IMMEDIATAMENTE • LE CAUSE SONO FACILMENTE RICONOSCIBILI PERICOLI PER LA SALUTE: POSSONO DARE ORIGINE AD UNA MALATTIA PROFESSIONALE • SI CARATTERIZZANO PER IL FATTO CHE L’EVENTUALE DANNO PRODOTTO, A SEGUITO DI CONDIZIONI OPERATIVE NON CORRETTE, SI MANIFESTA NON IMMEDIATAMENTE, MA È DIFFERITO NEL TEMPO • LE CAUSE SPESSO NON SONO FACILMENTE RICONOSCIBILI 28

  29. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI individuazione delle mansioni (o professionalità) che risultano operative in ciascun processo (intese come gruppo di lavoratori omogenei rispetto ai pericoli) che in taluni casi possono operare in più processi; individuazione, per ogni singola mansione, dei pericoli presenti che saranno considerati nella valutazione dei rischi. dalla evidenziazione dei pericoli si passa alla valutazione dei rischi. Il criterio adottato è quello di riferirsi a leggi specifiche vigenti in materia, a norme tecniche e di buona prassi, al patrimonio culturale dell'azienda ed all'analisi delle situazioni degli infortuni e delle malattie professionali registrate negli anni precedenti, anche in riferimento a statistiche di settore. La valutazione dei rischi si estrinseca nella determinazione preliminare di indici di rischio esaminando la probabilità che si verifichi un danno a fronte del pericolo in esame e l’entità del danno stesso. Solo la combinazione di questi due elementi consente una corretta valutazione. In particolare viene adottata la seguente formula: R = p x d dove: R - rappresenta l’indice di rischio, p - rappresenta l’entità della probabilità, d - rappresenta l’entità del danno. I valori di “p” e “d” sono desunti dalle tabelle di seguito riportate. 29

  30. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI TABELLA ENTITÀ DELLA PROBABILITÀ (p)

  31. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI TABELLA ENTITÀ DEL DANNO (d)

  32. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. I valori limite di “R”, a partire dai quali devono essere adottate adeguate misure di riduzione del rischio che possono essere di tipo preventivo (riducendo la probabilità del verificarsi del danno) e/o di tipo protettivo (riducendo l’entità del danno conseguente al verificarsi dell’accadimento), sono determinabili secondo la seguente tabella che fornisce indicazioni sulla pianificazione degli interventi. La programmazione dei tempi di adozione delle misure deve tener conto non solo dei livelli di rischio ma anche della situazione tecniche-economiche dell’azienda. Infatti, spesse volte, possono essere adottate anche soluzioni “asicurezza equivalente”, in attesa delle soluzioni definitive che non possono essere adottate immediatamente. Nei casi in cui non sia percorribile nessuna soluzione per ridurre il rischio dovrà essere disposta la sospensione o limitata l’attività.

  33. INTERVENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE RIFERITA AD OGNI SINGOLA MANSIONE OPERANTE IN AZIENDA (INTESA COME GRUPPO OMOGENEO DI LAVORATORI AVENTI GLI STESSI RISCHI). NEL CASO DELLE SCUOLE VEENGONO ESAMINATE SEPARATAMENTE ALCHE LE PROBLEMATICHE RIFERITE AI SINGOLI PLESSI.

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