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1951 Belgio Germania occ. Lussemburgo Francia Italia Paesi Bassi

1951 Belgio Germania occ. Lussemburgo Francia Italia Paesi Bassi. 25 paesi 2007 27 paesi. U.E. oltre 3 milioni chilometri quadrati oltre 500 milioni di abitanti Popolazione su scala mondiale terza dopo Cina e India. INDUSTRIA ALIMENTARE

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1951 Belgio Germania occ. Lussemburgo Francia Italia Paesi Bassi

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Presentation Transcript


  1. 1951 Belgio Germania occ. Lussemburgo Francia Italia Paesi Bassi • 25 paesi • 2007 27 paesi

  2. U.E. oltre 3 milioni chilometri quadrati oltre 500 milioni di abitanti Popolazione su scala mondiale terza dopo Cina e India INDUSTRIA ALIMENTARE maggior produttore al mondo di alimenti e bevande 600 miliardi € di fatturato 2,6 milioni di addetti (30% in piccole e medie imprese) terzo datore di lavoro della U.E. SETTORE AGRICOLO 220 miliardi € anno 7,5 milioni addetti Export : 50 miliardi € anno

  3. Diritto derivato e politiche originano dal triangolo istituzionale costituito da: • Consiglio • Parlamento • Commissione • La Commissione • ha il monopolio della iniziativa legislativa • si avvale di 40 Direzioni Generali 1995 XXIV DG Pubblic healt, food safety e consumers office (DG SANCO – FVO)

  4. Fonti del diritto derivato (art.249 del Trattato) • A carattere normativo vincolante • Regolamenti • Direttive • Decisioni • A carattere non vincolante • raccomandazioni • pareri

  5. Le direttive sono: • vincolanti solo negli obiettivi; si tratta di strumenti ad azione indiretta; indicano il risultato da raggiungere, richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati membri; • prive del carattere di immediata applicabilità, devono formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non possono produrre né diritti né doveri. • Possono essere di carattere: • generale, quando si indirizzano a tutti gli Stati membri; • individuale o particolare, quando si indirizzano a uno o più Stati membri. • La loro efficacia di regola non è immediata

  6. I regolamenti sono gli strumenti più completi ed efficaci a disposizione delle istituzioni. Sono: di portata generale, cioè applicabili a categorie di destinatari astrattamente determinate; obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo della loro integrale applicazione; direttamente applicabili in ogni Stato membro, nel senso che esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei confronti delle loro istituzioni e rispetto ai privati, senza che sia necessario un atto di attuazione o recepimento da parte degli Stati membri stessi. I regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ed in linea di principio entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione. Le decisioni sono atti normativi concreti di carattere amministrativo: atti obbligatori in tutti i loro elementi, ma solo per i destinatari da esse designati; possono essere rivolte sia agli Stati membri che ai privati. Le decisioni entrano in vigore o dalla data di pubblicazione

  7. Le raccomandazioni e i pareri sono strumenti d’azione non vincolante e in quanto tali, vengono utilizzati dalle istituzioni in maniera indifferente, anche se con il parere l’istituzione intende far conoscere al destinatario - un’altra istituzione, uno Stato membro o un privato - la propria opinione in modo da orientarne il comportamento, mentre le raccomandazionisono di solito inviti più incisivi rivolti da un’istituzione comunitaria ad un singolo Stato membro, per richiamarlo a determinati comportamenti. Questi strumenti, per le loro caratteristiche di non essere vincolanti, possono essere utilizzati anche quando i Trattati non lo prevedano espressamente

  8. 1990-1996 BSE 1999-2000 DIOSSINA 2001 AFTA ( 33 miliardi di euro) 2001 INFLUENZA AVIARE (650 milioni) ….SUDAN ROSSO…e altri

  9. 2000 LIBRO BIANCO SICUREZZA ALIMENTARE 2002 Regolamento 178/2002 ….procedure di sicurezza alimentare 2004 • Direttiva 2004/41 • Regolamento CE 852 “ ..igiene dei prodotti alimentari” • Regolamento CE 853 “ .. norme aspecifiche alimenti o.a.” • Regolamento CE 854 “ ..controlli ufficiali prodotti o.a.” • Regolamento CE 882 “ .. controlli ufficiali mangimi/alimenti..salute e benessere animale…” • Reg. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari • Reg. 2074/2005 relativo alle modalità attuative dei controlli • Reg. 2076/2005 relativo ad alcune disposizioni transitorie

  10. Reg. 178/02CE AESA CNSA Analisi del rischio Principio precauzione ALARM SYSTEM mangimi = alimenti Responsabilità operatori ALIMENTI A RISCHIO Dannosi per la salute Inadatti al consumo umano Rintracciabilità in tutte le fasi APPROCCIO DI FILIERA Ritiro dal mercato e informazione

  11. Obblighi operatori del settore alimentareOSA • notifica • garantisce • rispetta • predispone

  12. REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali • prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente; • garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

  13. STRUMENTI • Monitoraggio • Sorveglianza • Verifica • Ispezione • Campionamento • Audit • controllo documentale • controllo di identità • controllo materiale • blocco ufficiale

  14. Caratteristiche • periodici • senza preavviso • efficaci • appropriati • imparziali • coerenti • coordinati • documentati

  15. REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano • Carni fresche • Molluschi bivalvi • Prodotti della pesca • Latte e prodotti lattieri • Requisiti strutturali locali e attrezzature • Materie prime e ingredienti • Prodotti finiti e modalità di conservazione • Igiene della lavorazione e del personale • Prerequisiti • Sistema HACCP • Sottoprodotti e MSR • Bollatura sanitaria e/o di identificazione • Benessere animale al macello • Anagrafe animale al macello • Campioni ambientali o di prodotti ove necessario

  16. art. 54 reg. CE 882/04 “Azioni in caso di non conformità alla normativa” • l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa • la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali; • il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; • l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; • la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; • la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

  17. notifica scritta della sua decisione concernente l’azione da intraprendere con relative motivazioni • informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni

  18. D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore Ministero della salute • Indirizzo generale e coordinamento in materia di sicurezza alimentare • PNI • supervisione Regione • indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL • elaborazione e adozione dei piani regionali di controllo • individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL • supervisione sulle attività delle ASL. ASL • pianificazione programmazione esecuzione dei controlli ufficiali

  19. Macell. prep. carne stabilimenti non riconosciuti 6 mesi-1 anno • Attività in stabilimenti non riconosciuti 5000-30000 • Mancata notifica attività 1500-3000 • Mancato rispetto requisiti produzione primaria 250-1500 • “ “ “ all.II 500-3000 • Omissione procedure haccp 1000- 6000 • Mancato adempimento prescrizioni 1000-6000 • Mancata applicazione procedure 1000-6000 • Omissione etichetta 500-3000

  20. Provvedimenti regionali • DGR n. 547 del 23/05/2008 Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010. • DGR n. 1853 del 30/12/2008 Adeguamento delle procedure di riconoscimento degli stabilimenti che operano ai sensi del regolamento CE/853/2004 e del Regolamento CE/1774/2002 • DGR n. 740 del 5/6/2009 Integrazione PRCI in materia di sicurezza alimentare programmazione 2009 indicazioni e direttive alle AASSLL • DGR n. 937 del 10/07/2009 Direttive per la gestione operativa e del Piano di emergenza sicurezza alimenti e mangimi • DGR n. 1237 del 21/09/2009 Adozione Linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 183/05 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. • DGR n. 342 del 09/02/2010 Reg. CE 882/04 - "Piano Regionale controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007- 2010"Programmazione 2010. • Decreto n. 123 del 29/03/2010 Linee guida ed indirizzi programmazione 2010

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