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LICEO GINNASIO STATALE ARNALDO - BRESCIA

LICEO GINNASIO STATALE ARNALDO - BRESCIA. LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008, MODIFICATO DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, N. 106. PERCORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIVOLTO AGLI STUDENTI.

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LICEO GINNASIO STATALE ARNALDO - BRESCIA

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  1. LICEO GINNASIO STATALEARNALDO - BRESCIA LE NOVITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008, MODIFICATO DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, N. 106. PERCORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIVOLTO AGLI STUDENTI

  2. QUADRO NORMATIVO GENERALE: D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), MODIFICATO DAL D.Lgs, n. 106 del 3 Agosto 2009

  3. QUADRO NORMATIVO GENERALE: D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 • Premessa La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una serie di norme, molte delle quali di derivazione europea, emanate nell’arco di circa sessanta anni. Con l’emanazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, modificato dal D.Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009, è stato perseguito, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, l’obiettivo di procedere alla riorganizzazione ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  4. Il D.Lgs. N. 81/2008 è stato elaborato nel rispetto della filosofia delle Direttive Comunitarie in materia e del D.Lgs. N. 626/94, il quale trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, • (dove, per aziendasi intende “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”) • da realizzare tramite la partecipazione di TUTTI i soggetti delle comunità di lavoro.

  5. Il D.Lgs. N. 81/2008, meglio noto come “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”(T.U.S.), si compone di 306 articoli (suddivisi in 13 Titoli) e 51 Allegati Tecnici. • ARTICOLAZIONE DEL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO • Titolo I [Art. 1- 61] – Principi comuni • Titolo II [Art. 62-68] – Luoghi di lavoro • Titolo III [Art. 69-87] – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I. • Titolo IV [Art. 88-160] – Cantieri temporanei o mobili • Titolo V [Art. 161-166] – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro • Titolo VI [Art. 167-171] – Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII [art. 172-179] – Attrezzature munite di videoterminali • Titolo VIII [Art. 180-220] – Agenti Fisici • Titolo IX [Art. 221-265] – Sostanze pericolose • Titolo X [Art. 266-286] – Esposizione ad agenti biologici • Titolo XI [Art. 287-297] – Protezione da atmosfere esplosive • Titolo XII [Art. 298-303] – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale • Titolo XIII [Art. 304-306] – Disposizioni Finali

  6. Il Titolo I (Principi comuni) del Testo Unico esprime la logica dell’intervento legislativo contenendo le “disposizioni generali” necessariamente da applicare a TUTTE le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Esso contiene le principali NOVITA’ rispetto a quanto richiesto dai criteri delega di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in particolare con riguardo • all’ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all’azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

  7. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs. N. 81/2008, modificato dal D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106,riferite al Titolo I – Principi comuni • E’ STATA INTRODOTTA UFFICIALMENTE LA FIGURA DEL “PREPOSTO”, FIGURA CENTRALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, I CUI ELEMENTI DISTINTIVI SONO STATI TRATTI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA.

  8. SALUTE(Art. 2, c. 1, lett. o), T.U.S.) E’ STATO INTRODOTTO (NOVITA’) IL CONCETTO DI “SALUTE”, CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (O.M.S.): <<Salute>>: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

  9. CONCETTI GENERALI Pericolo Rischio Sinistro Danno Prevenzione Protezione

  10. CONCETTI GENERALI Una buca nel manto stradale. Un vaso con dei fiori su un davanzale. RAPPRESENTANO UN PERICOLO La probabilità che un veicolo o un pedone vadano nella buca, associata al danno che mediamente si può verificare. La probabilità che il vaso cada dal davanzale, associata al danno a terzi che mediamente si può verificare in situazioni similari. RAPPRESENTANO IL RISCHIO

  11. CONCETTI GENERALI Il veicolo o il pedone che vanno nella buca. Il vaso che cade dal davanzale. RAPPRESENTANO IL SINISTRO La rottura delle sospensioni del veicolo. La lesione al pedone che cade nella buca. La lesione al passante colpito dal vaso. RAPPRESENTANO IL DANNO

  12. CONCETTI GENERALI Prevenzione: tutti i provvedimenti atti a ridurre la frequenza di un evento dannoso, cioè a ridurre la sua probabilità di accadimento. Quest’ultima, per i non addetti ai lavori, dovrà essere intesa come elemento dalle connotazioni soggettive, affinate dall’esperienza, caratterizzato dai riscontri emergenti dall’evoluzione tecnologica, volti a migliorare l’efficacia della prevenzione stessa. Protezione: l’insieme dei provvedimenti atti a limitare la gravità di un evento dannoso, cioè la sua magnitudo. Va da sé che un’efficace protezione contro l’incendio, il furto, gli infortuni, i danni elettrici, gli allagamenti, gli eventi naturali in genere, può essere realizzata mediante l’applicazione razionale delle tecniche attualmente disponibili.

  13. CONCETTI GENERALI L’obiettivo generale dell’organizzazione della Sicurezza è quindi quello di: VALUTARE I RISCHI E METTERE IN ATTO MISURE CAPACI DI RIDURRE LA FREQUENZA DI UN EVENTO DANNOSO, CIOÈ LA SUA PROBABILITÀ E LIMITARE LA GRAVITÀ DI UN EVENTO DANNOSO, CIOÈ LA SUA MAGNITUDO

  14. GLI “ATTORI” DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, • ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. • Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione (…). LAVORATORE: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

  15. GLI “ATTORI” DELLA SICUREZZA PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta del professionista esperto in Sicurezza designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l' "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 lett. l) del DLgs 81/08 e s.m.i.. Può essere esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve:

  16. GLI “ATTORI” DELLA SICUREZZA • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore • frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) . RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) La figura del RLS riveste un ruolo cruciale nei rapporti con il datore di lavoro, fungendo da mediatore anche con le altre figure istituite dalla legge, come il Medico Competente. I compiti di un RLS sono, prima di tutto, quelli di rappresentare e tutelare i lavoratori. ADDETTIALL’EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO MEDICO COMPETENTE

  17. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.)

  18. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI • Il dirigente scolastico/datore di lavoro NON può delegare le seguenti attività: a) la VALUTAZIONE di TUTTI i RISCHI con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO previsto dall’art. 28, D.lgs. N.81/2008 (D.V.R.); b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) • (praticamente il Dirigente scolastico non può delegare nulla in quanto non può attribuire l’autonomia di spesa al delegato)

  19. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) Il Dirigente scolastico/datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, D.Lgs. N. 81/2008, DEVE: a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. N. 81/2008; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di Primo Soccorso e,comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositividi Protezione Individuale (D.P.I.), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, ove presente;

  20. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) messi a loro disposizione; g) richiedere al Medico Competente (ove nominato) l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. N. 81/2008; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i)informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

  21. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) • adempiere agli obblighi di INFORMAZIONE e FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. N. 81/2008; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.),l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); p) elaborare il Documento Unico diValutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), di cui al comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza fra i lavori di soggetti esterni e le attività scolastiche;

  22. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottatepossano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché per il loro tramite, al S.I.N.P. di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. s) consultareil Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nelle ipotesi di cui all’art. 50, D.Lgs. 81/08: Attribuzioni del R.L.S.; t) adottare le misure necessarie ai fini della Prevenzione Incendi e dell’Evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43 (T.U.): Gestione delle Emergenze – Disposizioni generali.

  23. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO(Art. 18, T.U.S.) u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori , convocare la riunione periodica di cui all’art. 15 T.U.; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL (…), nonché per il loro tramite, al S.I.N.P. di cui all’art. 8,in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei R.L.S.; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitarianon siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

  24. OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19, D.Lgs. N. 81/2008)

  25. OBBLIGHI DEL PREPOSTO • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loroobblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendaliin materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  26. OBBLIGHI DEL PREPOSTO d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g)frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. N. 81/2008.

  27. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

  28. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) • Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai Rischi provvede: a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dall’art. 28, comma 2, del T.U. n. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte nell’istituzione scolastica;

  29. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del T.U.; f) fornire le informazioni di cui all’art. 36 del T.U. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Dirigente scolastico/datore di lavoro.

  30. COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

  31. COMPITI DEL RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (su questo punto verificare le novità introdotte dalla legge 123/07 indicate in calce al presente documento); - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;


  32. COMPITI DEL RLS - riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione specifico della durata minima di 32 ore, con contenuti minimi come stabiliti dal DM 16/1/97;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica ;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

  33. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25, D.Lgs. 81/2008)

  34. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Si premette che il Medico Competente deve essere incaricato dal Dirigente scolastico/datore di lavoro solo in presenza di rischi che richiedono la Sorveglianza sanitaria. Tale situazioneemerge dal Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) per il personale (tutto o in parte) impegnato nelle attività realizzate nella scuola. Il D.M. n. 382/98 (Regolamento …), all’art. 4 riporta che la Sorveglianza Sanitaria è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche

  35. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto,il Dirigente scolastico/datore di lavoro procede alla nomina del Medico Competente. Lo stesso D.M. 382/98 indica che l’individuazione del Medico Competente è concordata preferibilmente con le A.S.L. o con una struttura pubblica (es. INAIL)

  36. NOVITA’ TRA GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25, T.U.S.) • (Il Medico Competente , nominato nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008): (…) • Istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f) (v.art. 25), • aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia (novità: prima del T.U.S. si doveva custodire solo presso il datore di lavoro).

  37. I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA

  38. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA 1. RISCHI CONNESSIALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA: - RISCHI SPECIFICI - RISCHIO ELETTRICO - RISCHIO CHIMICO - USO DEI VIDEOTERMINALI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - RISCHIO BIOLOGICO - RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

  39. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA 2. RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ INTERNA: • INCENDI • ESPLOSIONI • INFORTUNI • MALFUNZIONAMENTO TECNICO DI IMPIANTI

  40. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA 3. RISCHI CONNESSI AD EVENTI ESTERNI: • TERREMOTO, CROLLI • FRANE, SMOTTAMENTI • CONDIZIONI METEOROLOGICHE: TROMBA D’ARIA • INQUINAMENTO AMBIENTALE • INCIDENTI (AEREI, FERROVIARI)

  41. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI: • Organizzazione del lavoro • Compiti, funzioni e responsabilità • Analisi, pianificazione e controllo • Informazione e formazione • Partecipazione • Norme e procedimenti di lavoro

  42. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA 7. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 8. Emergenza e Primo Soccorso 9. Sorveglianza sanitaria/vaccinazioni (Lavoratrici madri) 10. Lavori in appalto

  43. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA SALUTE E SICUREZZA DI LAVORATORI E STUDENTI • Impianto elettrico • Antincendio/Vie ed uscite i Emergenza • Rumore e comfort acustico • Rischio chimico • Carico di lavoro fisico e mentale (Rischio stress) • Microclima • Illuminazione • Arredi • Attrezzature

  44. FATTORI DI RISCHIO PER CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA SCUOLA • Aule normali • Aule speciali/Laboratori • Aula Magna/Auditorio • Uffici (Direzione e Amministrazione) • Biblioteca • Refettori (Distribuzione alimenti) • Attività sportive (Palestra e spazi esterni attrezzati) • Servizi e Spogliatoi • Barriere architettoniche • Giochi

  45. RISCHI SPECIFICI PER GLI OPERATORI SCOLASTICI

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