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Lo sciopero

Lo sciopero. IV lezione. Sciopero ed eguaglianza sostanziale. Lo sciopero è stato consacrato come diritto dall’art. 40 della Costituzione Un obiettivo lega l’art. 3, comma 2 Cost. (il fine) all’art. 40 Cost. (il mezzo): quello del superamento della subalternità dei lavoratori subordinati.

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Presentation Transcript


  1. Lo sciopero IV lezione

  2. Sciopero ed eguaglianza sostanziale • Lo sciopero è stato consacrato come diritto dall’art. 40 della Costituzione • Un obiettivo lega l’art. 3, comma 2 Cost. (il fine) all’art. 40 Cost. (il mezzo): quello del superamento della subalternità dei lavoratori subordinati

  3. Sciopero: evoluzione della disciplina giuridica La disciplina dello sciopero ha assunto connotazioni molto diverse nel tempo • Sciopero come reato • Sciopero illecito, ma penalmente tollerato • Sciopero come diritto

  4. Lo sciopero come reato • Nell’Italia post-unitaria, lo sciopero era sanzionato come reato sulla base del Codice Penale Sardo del 1859 • Il Codice Penale Sardo era stato esteso a tutto il paese • Faceva eccezione l’ex Granducato di Toscana, dove il precedente Codice Leopoldino del 1786 non incriminava i fatti di sciopero

  5. Lo sciopero come illecito • L’eredità del Codice Leopoldino viene raccolta dal Codice Penale Zanardelli del 1889 • Lo sciopero diviene un comportamento penalmente tollerato se attuato senza violenza («sciopero-libertà» - Calamandrei) • Resta però un illecito sotto il profilo civilistico

  6. La parentesi corporativa • Durante il periodo corporativo lo sciopero torna ad essere represso penalmente • E’ in questo periodo (1930) che viene promulgato il Codice Penale ispirato da Alfredo Rocco

  7. La parentesi corporativa • L’art. 502 del Codice Penale Rocco (1930) istituisce il reato di serrata e sciopero per fini contrattuali • Il Codice Rocco è attualmente in vigore, anche se ha subito profonde modificazioni • L’art. 502 c.p., in particolare, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sent. 4 maggio 1960, n. 29

  8. Art. 40 della Costituzione «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»

  9. Art. 40 della Costituzione • La norma ha un immediato impatto precettivo • Pur laconica, qualifica lo sciopero come oggetto di un diritto in maniera estremamente chiara

  10. La Corte Costituzionale e le finalità dello sciopero • La Corte Costituzionale si è pronunciata in diverse sentenze riguardo alle fattispecie di sciopero diverse da quello effettuato a fini contrattuali

  11. La Corte Costituzionale e gli scioperi di solidarietà e contro la pubblica autorità Sentenza della Corte Cost. 28 dicembre 1962, n. 123: • La corte ha distinto tra sciopero di pura solidarietà (penalmente perseguibile) e quello in cui la solidarietà è accompagnata da un interesse anche indiretto degli scioperanti

  12. La Corte Costituzionale e lo sciopero puramente politico Sentenza della Corte Cost. 27 dicembre 1974, n. 290: • La corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 503 c.p. (sciopero per fini non contrattuali)… …salve le ipotesi estreme dello sciopero sovversivo, ossia rivolto al rovesciamento dell’assetto costituzionale

  13. Le forme anomale di sciopero • Varie forme di sciopero «anomalo»: a singhiozzo, a scacchiera, sciopero pignolo • Forme praticate negli anni ’70 • Vi è stato molto dibattito sulla liceità di tali forme di sciopero

  14. Giurisprudenza e forme anomale di sciopero • Giurisprudenza anni ‘50 e ‘60: riteneva illegittime le forme anomale di sciopero • Teoria del DANNO INGIUSTO: si riteneva questi scioperi illegittimi perché fonte di un danno ulteriore e più grave rispetto a quello natura inerente allo sciopero

  15. La svolta della giurisprudenza Sentenza della Cass. n. 711 del 1980: ha accolto le critiche apportate dalla dottrina • Ha superato la teoria dei limiti intrinseci • Ha aderito alla nozione di sciopero come ciò che risulta dalla prassi sociale… …ma individuando dei LIMITI ESTERNI: le norme costituzionali che tutelano posizioni soggettive paritarie (es. beni della vita, della salute, della libertà di iniziativa economica)

  16. Sciopero ed effetti sul rapporto di lavoro • La partecipazione ad uno sciopero comporta la perdita della retribuzione (principio di corrispettività sinallagmatica delle prestazioni)

  17. Reazioni datoriali allo sciopero Secondo la giurisprudenza: • Crumiraggio esterno: illecito. E’ illecita l’assunzione di lavoratori esterni per rimpiazzare gli scioperanti • Crumiraggio interno: lecito. Purché non si utilizzino i lavoratori non partecipanti allo sciopero in maniera anomala (es. mansioni deteriori)

  18. SCIOPERO nei Servizi Pubblici essenziali • Art. 40 Cost. e legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, modificata dalla legge 83 del 2000; • Abrogazione degli artt. 330 e 333 c.p. • Bilanciamento tra diritti costituzionali: sciopero versus vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione. • Elenco tassativo • Ambito soggettivo: lavoratori subordinati; ma anche lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori la cui protesta incide sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali (art. 2 bis)

  19. Limiti procedurali • A carico dei lavoratori: • Procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello scioperoin sede sindacale o amministrativa (prefettura, comune, Ministero) • Proclamazione con preavviso minimo di 10 gg.: consente così al datore di lavoro di predisporre le misure per le prestazioni indispensabili e provare ulteriori procedure conciliative • Comunicazione scritta su durata, modalità di attuazione e motivazione dell’astensione da inviarsi al datore di lavoro e all’autorità competente per emanare l’ordinanza di precettazione che la trasmessa alla commissione di garanzia

  20. Limiti procedurali…segue • A carico dei datori: • Avviso all’utenza almeno 5 gg prima • La revoca dello sciopero dopo l’avviso all’utenza è forma sleale di azione sindacale (sanzionabile dalla Commissione di garanzia) salvo che non intervenga l’accordo tra le parti

  21. Limiti sostanziali • Individuazione delle prestazioni indispensabili da parte dei contratti collettivi previo giudizio di idoneità dell’accordo da parte della Commissione;in assenza c’è la provvisoria regolamentazione da parte della Commissionedi garanzia • Quote o fasce orarie • Non eccedenti il 50% delle prestazioni normali o 1/3 del personale in servizio • Il sindacato ha diritto di conoscere in anticipo i nomi addetti alle prestazioni indispensabili • Il datore di lavoro deve garantire la riattivazione del servizio al termine dello sciopero

  22. Accordi sulle prestazioni indispensabili • Le PA e le imprese erogatrici concordano le prestazioni nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi sindacali • Accordo idoneo secondo la Commissione • Non idoneo e nuova proposta della Commissione; se le parti non la accattano, Commissione fa la provvisoria regolamentazione • L’accordo non raggiunto e le parti chiedono un lodo alla Commissione • In ogni caso la responsabilità di individuare le prestazione spetta al datore di lavoro in caso di mancato accordo (Cost. 344/1996)

  23. Commissione di garanzia e le altre autorità • autorità amministrativa indipendente • è «composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica» • oggi il numero dei componenti è pari a 5 (art. 23, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011) • la Commissione, come modificato dal comma 23-duodecies dell'art. 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è nominata per sei anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta • Ordinanza di precettazione

  24. Poteri della Commissione • Prevenzione del conflitto • Monitoraggio sull’osservanza delle norme • Valutazione dei comportamenti delle parti • Poteri consultivi, normativi, sanzionatori Sanzioni: - collettive carico delle OOSS: sospensione dei permessi sindacali e dei contributi sindacali; sanzioni amministrative dai 2500 ai 50000 euro - individuali: sanzioni amministrative (dirigenti delle PA); sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori

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