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CORSO DI INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DELL’ACCESSO E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

CORSO DI INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DELL’ACCESSO E DELLE TELECOMUNICAZIONI: “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE” A cura del Prof. G.P. CUOMO. INDICE Pagina PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 3 GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE 47

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CORSO DI INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DELL’ACCESSO E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

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Presentation Transcript


  1. CORSO DI INSEGNAMENTO DI • DIRITTO DELL’INFORMAZIONE DELL’ACCESSO E • DELLE TELECOMUNICAZIONI: • “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE” • A cura del Prof. G.P. CUOMO

  2. INDICE • Pagina • PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 3 • GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA • DELL’INFORMAZIONE 47 • LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO 68 • IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO 117 • IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO 134 • LA DISCIPLINA ANTITRUST144 • IL SISTEMA LOCALE DELL’INFORMAZIONE 170 • LA DISCIPLINA DELLA STAMPA 175 • L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA 185 • ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLA DISCIPLINA • SUL DIRITTO D’AUTORE 194

  3. PRINCIPI COSTITUZIONALI • DI RIFERIMENTO

  4. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • 1° comma: Precetti costituzionali • Diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto a tutti, cittadini e stranieri, come singoli e come formazioni sociali • Corte Cost: comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni, di notizie, di informazioni da comunicare agli altri in qualsiasi forma (parola, scritto, disegno, composizione musicale, foto,ecc…) • Non solo pensieri che si traducono in concetti e ragionamenti, ma anche quale manifestazione di uno stato emotivo o passionale: a) sotto questo profilo si valuta se possano essere inquadrabili anche la propaganda e la pubblicità, anche se esiste discussione in dottrina; b) la Corte Costituzionale (Dec. 231/1985) propende per l’inquadramento della pubblicità nell’art. 41 Cost. anche se in relazione ad una fattispecie di limitazione quantitativa della pubblicità • La libertà di manifestazione e diffusione del pensiero garantita dall’art.21 differente dalla libertà di comunicazione e di corrispondenza tutelata dall’art. 15 della Costituzione per il fatto di essere diretta al pubblico in generale, più che a soggetti determinati (distinzione a sfumare oggi) • La libertà di manifestazione del pensiero collegata a quelle libertà su cui si fonda il principio della sovranità popolare e della democrazia

  5. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti • Limite del “BUON COSTUME” : 6° comma • Altri limiti impliciti: la Corte Costituzionale li ha configurati solo in precetti e principi costituzionali che tutelano beni ed interessi costituzionalmente garantiti: • Ordine pubblico, inteso come ordine legale su cui poggiano la convivenza sociale e la tranquillità pubblica • Onorabilità della persona e riservatezza • La Morale • Prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate • Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero per la Corte Costituzionale non può risultarne snaturato o impossibile ad esercitarsi

  6. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : il BUON COSTUME – 6° comma • “BUON COSTUME” : secondo l’indirizzo dottrinale prevalente inteso in senso penalistico come “comune senso del pudore e di pubblica decenza”, relativo essenzialmente alla sfera della morale sessuale • Si richiamano le norme penali che puniscono l’oscenità, come tipica forma di offesa al buon costume, intesa secondo l’art.529 c.p. quale concetto penalistico che riguarda gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore • Secondo la Giurisprudenza più recente la nozione di comune senso del pudore riflette l’esigenza di verifica/aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (criterio storico-evolutivo) • Il Pudore secondo la Corte Costituz. (sent.n.9/1965) risultante da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta, in particolare, la violazione del pudore sessuale, della dignità personale strettamente collegata, del sentimento morale dei giovani • Rilevante il mutare delle opinioni sociali nel corso del tempo • Evoluzione del pensiero della Corte Cost. : il Buon Costume non solo valore di libertà individuale, ma anche valore riferibile alla collettività in generale: ciò sta a significare voler assicurare la convivenza sociale in conformità ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone

  7. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Buon Costume • Nella valutazione lesiva forte considerazione da parte della Corte Cost. della pubblicità degli atti ed oggetti osceni, quale requisito essenziale della nozione di buon costume (sent. N. 2936/1992) • Nessuna rilevanza dell’età dei destinatari degli atti osceni. Tutela però rafforzata per la protezione della gioventù • L’art. 21 prevede misure preventive e repressive (Legge n.61 del 1962 in tema di censura cinematografica) • Art.528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni): punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, acquista, detiene, esporta, importa, mette in circolazione scritti, disegni, immagini ed altri oggetti osceni • La più recente giurisprudenza ha inquadrato la nozione di osceno incentrata sulla libertà di ciascuno di non essere aggredito nella propria sfera di riserbo sessuale, tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico • La condotta penalmente rilevante è di chi detiene pubblicamente o mette in circolazione l’osceno, senza cioè adottare gli accorgimenti necessari, da una parte, a impedire che sia posto in pericolo il senso di pudore, dall’altra parte, a far sì che solo il pubblico degli adulti possa percepire il contenuto osceno dei prodotti che intenda acquistare: bisogna quindi rispettare chi non vuole entrare in contatto con l’osceno.

  8. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Buon Costume • L’osceno vietato non si realizza, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, con la mera esposizione del corpo umano nudo, ma con l’ostentazione del sesso maschile e femminile o con la riproduzione esplicita del rapporto sessuale, attuate con finalità erotiche • Art. 725 c.p. (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza): punisce la pubblica esposizione nonché la vendita di scritti, disegni, oggetti che offendono la decenza: nella tutela della pubblica decenza si ha riguardo al complesso di norme etiche e sociali che regolano il senso del riserbo e di misura che ogni individuo deve osservare nelle manifestazioni pubbliche della propria vita quotidiana, con esclusione di quanto attiene ai comportamenti sessuali • Secondo la recente Giurisprudenza sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione (come l’orinare in luogo pubblico) • Art.1 della Legge n.1591 del 1960: vieta di esporre pubblicamente immagini, fotografie e oggetti i quali offendano il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la sensibilità dei minori di anni 18

  9. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Buon Costume • Art.14 della Legge sulla Stampa n.47 del 1948 (pubblicazioni destinate all’infanzia ed alla adolescenza): applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi: a) pubblicazioni che comprendano immagini, disegni, parole che possano offendere il sentimento morale degli adolescenti e costituire incitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio; b) giornali o periodici destinati all’infanzia comprendente la descrizione di vicende poliziesche e di avventura realizzata favorendo lo sviluppo di istinti di violenza e di indisciplina sociale • L’art.15 della Legge sulla Stampa: applicazione dell’art. 528 del C.P. vietandosi stampati che prevedano la descrizione e/o l’illustrazione di avvenimenti reali o immaginari, utilizzando particolari impressionanti e/o raccapriccianti, tali da turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare: la morale comune è stata identificata dalla Corte Cost. con sentenza n. 293 del 2000 nel minimo rispetto dovuto alla persona umana ai sensi dell’art. 2 della Cost. ed ha rilevato che il reato ricorre quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente e offesa dalla pubblicazione di scritti o immagini lesivi della dignità di ogni essere umano • Art.600 ter c.p.:punisce chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico attinenti ai minori; • Estensione delle norme repressive dell’”osceno” alle trasmissioni radiotelevisive mediante la Legge Mammì (art. 30 Legge n. 223/1990)

  10. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Libertà negativa di manifestazione del pensiero • Ciascuno ha il diritto anche di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze, a tenerle cioè riservate • Limite di questo diritto in rapporto a doveri e valori di rilevanza costituzionale che devono prevalere, come quelli della giustizia, della salute pubblica, del buon andamento e della imparzialità della P.A.

  11. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca • Equivalenti al diritto di manifestare il proprio pensiero il diritto di informare ed il diritto di cronaca • Dottrina e Giurisprudenza: la cronaca consiste nella narrazione al pubblico di fatti veri e socialmente rilevanti esposti con modi continenti • Legittimo il diritto di cronaca purchè –secondo le indicazioni giurisprudenziali- goda dei seguenti requisiti: verità degli avvenimenti narrati, utilità sociale e continenza, intesa come forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione • Sono considerate vere le notizie qualora le notizie siano riferite come appaiono nel momento in cui sono divulgate, anche se eventi ulteriori introducano elementi tali da far risultare situazioni diverse rispetto a quelle narrate

  12. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: • Utilità sociale della notizia intesa come rilevanza sociale della stessa, quale fattore scriminante del diritto di cronaca: sì all’interesse per la collettività in considerazione della rilevanza morale o sociale dell’argomento, no alla notizia rivolta al pettegolezzo (difficile talvolta distinguere i due profili) • Verità della notizia: verità oggettiva della notizia, obbligo dell’agente di rappresentare fedelmente gli avvenimenti; evoluzione successiva del principio di verità “putativa”, laddove il giornalista dimostri di aver svolto un diligente ed accurato lavoro di verifica delle fonti di informazione • Continenza (forma civile dell’esposizione): rischio di offendere l’altro pur nella verità della notizia con modalità espositive non adeguate ed eccedenti lo scopo informativo (in particolare: valutazioni offensive sproporzionate rispetto alla notizia o al comportamento censurato, epiteti ingiuriosi isolati, le vere e proprie insinuazioni).

  13. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di cronaca • Applicazione dell’esimente prevista dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) anche quando, secondo la Corte Cost., la notizia divulgata non risulti conforme al vero, purché sia stata erroneamente ritenuta tale dal cronista, dopo aver effettuato tutti i controlli imposti dalla comune diligenza (esercizio putativo del diritto di cronaca); non incidono le inesattezze, cioè le imprecisioni che riguardino aspetti marginali della narrazione • L’”intervista” si caratterizza per la trasparente rappresentazione delle dichiarazioni rese da altri a proposito di temi di pubblico interesse: è quindi una particolare forma di cronaca • La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha riconosciuto al redattore dell’intervista il diritto di divulgare le altrui dichiarazioni, indipendentemente dalla verità dei fatti dichiarati dall’intervistato e dai modi espositivi prescelti dallo stesso per manifestare le proprie opinioni: il resoconto deve essere quindi vero in quanto rappresentativo della corretta riproduzione delle dichiarazioni rese senza aggiunte o omissioni • Nell’intervista la continenza dei modi espositivi utilizzati deve essere adeguata alle parole dell’intervistato con riguardo alle modalità di presentazione dell’intervista, alla rilevanza data ad alcune espressioni e alle domande fatte

  14. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : Libertà di informare e diritto di critica e di satira • Diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza nella narrazione dei fatti, bensì nella espressione di un giudizio o di un’opinione • Interesse pubblico o sociale della critica quale scriminante, intesa come apprezzabile attenzione dell’opinione pubblica • Aspetti sostanziali del diritto di critica: rilevanza sociale dei comportamenti criticati e continenza dei modi espositivi • Rilevanza sociale sta a significare che la critica deve investire comportamenti o personaggi rilevanti per l’opinione pubblica • Diritto di satira ha quale unico limite quello della rilevanza sociale attraverso due indici riconosciuti dalla Giurisprudenza: notorietà della persona cui il fatto esposto in forma umoristica si riferisce ed un nesso di pertinenza tra tale fatto e la sfera della persona investita della notorietà, dovendo cioè la satira attenere ad ambiti diversi da quello della vita privata della persona nota, cioè alla sua immagine pubblica • Riferimento costituzionale nell’art.33 Cost che tutela la libertà dell’arte e quindi anche la satira nella sua veste artistica

  15. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : cronaca giudiziaria • Per cronaca giudiziaria di intende la narrazione dell’attività svolta dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal giudice e dalle parti private nel corso di procedimenti avviati per accertare illeciti civili o penali • La cronaca giudiziaria deve osservare un limite rafforzato di continenza: ricordiamo al riguardo il rispetto dell’art. 27 Cost. che prevede il principio di presunzione di non colpevolezza; sono da evitare quindi valutazioni e commenti superflui • Art.147 disp. att. C.P.P. in tema di riprese televisive del processo previa Ordinanza del giudice: • Strumentalità all’esercizio del diritto di cronaca; • Nessun pregiudizio al regolare svolgimento del processo; • Consenso delle parti o, in assenza di tale consenso, almeno interesse sociale particolarmente rilevante; • In assenza di consenso oscuramento dell’immagine delle parti

  16. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : tutela dell’onore • Onore come sentimento con due profili: l’onore in senso soggettivo che consiste nel sentimento che ciascuno ha di se stesso e della propria dignità; l’onore in senso oggettivo, cioè la reputazione, intesa come stima che i consociati hanno del soggetto in questione. Due diversi delitti: ingiuria (art.594 C.P.), lesiva dell’onore, e diffamazione (art.595 C.P.), lesiva della reputazione (reati di pericolo) • In tema di ingiuria secondo la Giurisprudenza più recente il criterio cui fare riferimento è il contenuto della frase pronunciata ed il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure delle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso • La reputazione individuale intesa come positiva considerazione di cui gode la persona fisica o giuridica nell’ambito della società in considerazione delle proprie qualità fisiche, morali e professionali: ogni persona fisica gode di una stima media, valida per tutti, non soggetta a prova; quindi il soggetto non deve provare di aver subito in conseguenza della diffamazione una effettiva diminuzione della propria stima di cui gode nella società • La diffamazione consiste nella condotta illecita che si concretizza con espressioni che siano percepite da almeno 2 persone, anche non simultaneamente: destinatari della diffamazione persone fisiche e giuridiche ed anche associazioni non dotate di personalità giuridica • La diffamazione può essere attivata mediante modalità diverse: scritti, immagini e anche comportamenti concludenti (ad es. il sottinteso esplicativo)

  17. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : tutela dell’onore • L’art. 595 C.P. considera di particolare gravità l’illecito qualora l’offesa alla reputazione si traduca nell’attribuzione di un fatto/evento determinato o attraverso mezzi di pubblicità • La legge sulla Stampa n.47 del 1948 ed anche la Legge n.223 del 1990 (Legge Mammì) considera con particolare gravità l’offesa recata a mezzo di stampati, periodici o non periodici, ed a mezzo anche della radiotelevisione con l’attribuzione di fatti determinati • Diffamazione illecita sotto il profilo civilistico è sia colposa che dolosa. Quindi l’offesa determinata da dolo o colpa obbliga comunque il responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal diffamato, mentre per i danni non patrimoniali e per l’applicazione del reato di diffamazione occorre accertare la natura dolosa del comportamento offensivo. Sul piano penale occorre anche la querela della persona offesa entro tre mesi dal fatto o dalla sua conoscenza • Reazione contro le offese all’onore: c.d. Diritto di rettifica; • L’onore e la reputazione vanno estesi allo Stato ed alle sue Istituzioni; • Tutela dell’onore delle persone investite di pubbliche funzioni, pur se nel corretto bilanciamento tra onore e prestigio del pubblico ufficiale e libertà del soggetto privato agente (tenuto conto che il rapporto tra Amministrazione e società oggi è un rapporto strumentale per la cura degli interessi della società).

  18. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica • Il Diritto di rettifica previsto dalla Legge sulla Stampa, come modificato dall’art. 42 della Legge 416 del 1981, consiste nella facoltà attribuita a chi sia direttamente interessato alla notizia falsa e/o offensiva di chiedere al quotidiano, periodico, agenzia di stampa, la pubblicazione di un testo che puntualizzi la verità del fatto e/o ne elimini l’offensività • Legittimato a richiedere la rettifica è il soggetto che vanta una posizione qualificata e differenziata rispetto alla notizia falsa o offensiva. La richiesta deve avere forma scritta e va indirizzata al direttore responsabile del periodico o del quotidiano o della agenzia di stampa e deve far riferimento allo scritto che l’ha determinata con un limite di trenta righe da pubblicare con le stesse caratteristiche tipografiche dell’articolo da riformare • Nei suoi contenuti la rettifica deve consistere in una comunicazione in grado di smentire la notizia già pubblicata per riaffermare la verità dei fatti • Per i quotidiani la rettifica deve essere pubblicata entro 2 giorni dal ricevimento, nel caso di periodici non oltre il secondo numero successivo • Forma di tutela giudiziaria: in caso di inosservanza degli obblighi da parte del responsabile del periodico, quotidiano o agenzia di stampa, l’interessato può rivolgersi al giudice civile per chiedere un ordine immediato di divulgazione o di rinnovazione della rettifica

  19. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : tutela dell’onore – diritto di rettifica • Con la Legge Mammì si ha anche la rettifica radiotelevisiva • Chi è leso, in sede di telegiornali e radiogiornali, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere apposita rettifica al concessionario privato o pubblico: rispetto alla stampa si fa solo riferimento a notizie contrarie a verità e non a quelle soggettivamente ritenute tali dall’interessato • La rettifica radiotelevisiva da divulgare entro 48 ore dalla richiesta, in fascia oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato luogo all’esercizio del diritto di rettifica • Il concessionario, in caso di contestazioni da parte sua della richiesta, deve rivolgersi all’AGCOM, che deve pronunciarsi nei successivi 5 giorni e che, ove decida di disporre la diffusione della rettifica, deve ordinarne la trasmissione entro le seguenti 24 ore • In caso di inerzia del concessionario anche il diretto interessato si può rivolgere all’AGCOM senza perdere la facoltà di ricorrere al Giudice ordinario. L’AGCOM, in caso di accoglimento della richiesta, ordina al concessionario la pubblicazione della rettifica che deve avvenire nelle 24 ore dalla pronunzia; l’Autorità può anche applicare sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi la sospensione temporanea della concessione in caso di mancato, incompleto o tardivo adempimento dell’obbligo di rettifica

  20. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti : tutela dell’identità personale • Il diritto all’identità personale è rappresentato dal diritto di ciascuno a non vedere travisata l’immagine della propria personalità mediante l’attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche mai possedute a prescindere che il travisamento stesso integri un’offesa all’onore • La dottrina richiama l’art.2 Cost. quale principio di salvaguardia del libero ed integrale svolgimento della personalità umana: diritto di rilevanza costituzionale pari a quello dell’onore e della riservatezza • Diritto riconosciuto sia alle persone fisiche che giuridiche ed alle associazioni di fatto; • Tale diritto espressamente previsto dalla normativa sulla privacy (legge n.196/2003) che lo inquadra come oggetto specifico della tutela accordata ad ogni individuo in tema di trattamento dei dati personali

  21. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti :il limite della riservatezza • Interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata ed intima al riparo da indiscrezioni altrui • Alcuni autori fanno riferimento alle disposizioni costituzionali che tutelano il domicilio ed il diritto di comunicazione e di corrispondenza (artt. 14 e 15 Cost.), altri all’art. 21 della Costituzione considerando equivalente la libertà negativa di manifestazione del pensiero ed il diritto alla riservatezza; • La giurisprudenza tutela non solo le vicende private che si svolgono nel domicilio ma anche i comportamenti ugualmente privati che si tengono fuori dell’abitazione • La Cassazione (con sentenza n. 5658 del 1998) ha dichiarato che sono tutelate dal diritto alla riservatezza anche le notizie sicuramente estranee alla sfera domestica relative ad una causa di separazione svoltasi avanti al giudice civile indebitamente pubblicizzate da una trasmissione televisiva in ragione della notorietà dei personaggi coinvolti: il nostro ordinamento tutela quindi il diritto soggettivo alla riservatezza, salvaguardando l’interesse di ognuno a mantenere in un ambito ristretto di conoscenza le notizie inerenti condotte private tenute sia fuori sia dentro il domicilio.

  22. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti :il limite della riservatezza • Art.615 bis Cod. Pen. (interferenze illecite nella vita privata): • Punisce chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi • si richiama all’art. 614 C.P. (in tema di violazione di domicilio): l’abitazione è intesa come luogo ove l’individuo risiede stabilmente o temporaneamente; gli spazi di privata dimora intesi quali quelli destinati anche in modo transitorio e contingente all’espletamento della vita professionale, culturale, politica, con interdizione all’accesso alle persone non autorizzate; le appartenenze intese come spazi posti al servizio dell’abitazione o della dimora (ad es. aree condominiali) • Sono esclusi gli eventi pubblici celebrati in ambiti domestici e gli eventi privati non racchiusi nel domicilio e nelle sue pertinenze • Punito anche chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute nei citati modi

  23. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Sistema dei limiti :il limite della riservatezza • Legge sulla privacy: ai fini del trattamento dei dati non è necessario ottenere il consenso dell’interessato quando tale trattamento avviene nell’esercizio della professione giornalistica in conformità alle relative finalità e nel rispetto del codice di deontologia. Ciò vale anche per la comunicazione e diffusione dei dati • Rispetto da parte del giornalista dei limiti per l’esercizio del diritto di cronaca: in particolare, essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico • Tale disciplina vale sia per i dati comuni che per i dati sensibili • Codice deontologico per i giornalisti adottato il 29 luglio 1998 come fonte normativa secondaria atipica

  24. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • La Libertà di essere informati: il diritto all’informazione • Lato attivo della libertà di informazione: libertà di informare che investe la posizione soggettiva del titolare della libertà di informazione (chi elabora e diffonde al pubblico notizie, fatti ed informazioni) • Lato passivo della libertà di informazione: libertà di essere informato, inteso come interesse all’informazione (Corte Cost.) che porta alla libertà-diritto all’informazione • Diritto di ricevere le notizie: • nel campo della radio, delle televisione anche per le notizie trasmesse via satellite; • nel settore delle telecomunicazioni, inteso come diritto di accesso ai servizi disponibili sulle reti e sulle infrastrutture di comunicazione; • Corte Cost. (dec. N, 225 del 1974): diritto di ricevere liberamente i programmi provenienti dall’estero. • Interesse a ricercare le notizie. Il c.d. diritto di accesso: • diritto ad ottenere tutte le notizie ed ad acquisire la conoscenza di tutti i fatti; • Diritto soggettivo di accesso ad atti e documenti in possesso della P.A. (Legge n. 241/1990 e Legge n.142 del 1990 ) e tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

  25. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Il limite dei Segreti • Primo gruppo per la tutela di situazioni di interesse di soggetti privati: il segreto professionale, il segreto scientifico ed industriale, la segretezza delle comunicazioni • Secondo gruppo per la tutela di interessi di natura pubblica: segreto di Stato, segreto d’ufficio e segreto investigativo • Segreto di Stato (art.261 C.P. e 262 C.P., 256 C.P.) e d’ufficio (art. 326 C.P.): • art. 39 della legge n. 124 del 2007: Atti, documenti, notizie, attività ed ogni altra cosa la cui diffusione causa danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato (sicurezza dello Stato interna ed esterna); • Punito sia chi rivela notizie, sia chi ottiene notizie: • Veto di divulgazione di notizie indicate dall’Autorità; • Veto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato; • Veto ai pubblici ufficiali, pubblici impiegati ed incaricati di pubblico servizio di deporre in giudizio su fatti coperti da segreto di Stato (art. 202 C.P.P.) o coperti da segreto d’ufficio (art. 201 C.P.P.).

  26. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Il limite dei Segreti – segreto investigativo • Segreto investigativo (art. 329 C.P.P.): divieto di rivelazione degli atti delle indagini preliminari compiuti dal P.M. e dalla Polizia giudiziaria non oltre la chiusura delle indagini preliminari con seguenti deroghe: potere del P.M. di desegretazione ovvero di pubblicazione di singoli atti o di parti di essi, o la segretazione oltre il limite ordinario • Segreto investigativo: Veto ai pubblici funzionari -che conoscono in forza delle funzioni esercitate gli atti di indagine compiuti all’insaputa dell’indagato- di rivelarli anche a singole persone, a prescindere dall’uso dei mezzi di pubblicità • Art. 684 C.P. e Art. 114 C.P.P.: Veto a chiunque di divulgare al pubblico, a mezzo stampa, televisione, internet atti o documenti salvaguardati dal segreto investigativo (o anche del loro solo contenuto) o concernenti i dibattimenti svolti a porte chiuse o gli atti indicati di volta in volta dal giudice e non coperti dal segreto investigativo • Tale divieto non comprende il contenuto degli atti stessi, purché non siano coperti dal segreto investigativo

  27. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Il limite dei Segreti • C.d. “Segretezza esterna” (art. 114 C.P.P.) : • In presenza di segreto divieto di pubblicazione dell’atto e del suo contenuto; • Fino all’udienza preliminare per gli atti non coperti da segreti il divieto di pubblicazione è attenuato:il veto riguarda la riproduzione dell’atto e non del contenuto (segreto attenuato) • C.d. “Segreto professionale”(art. 622 C.P. e 200 C.P.P.) : • Applicabile a soggetti qualificati che abbiano conosciuto la notizia riservata per ragione del proprio stato, ufficio o della propria professione e riguarda informazioni che devono rimanere segrete in ragione dell’interesse al riserbo di cui è titolare chi si è rivolto al professionista; • applicabile ai ministri delle confessioni religiose, agli avvocati, agli investigatori privati autorizzati, ai consulenti tecnici, ai notai, ai medici, ai chirurghi, ai farmacisti, alle ostetriche ed esercenti professione sanitaria: tra l’altro, diritto di non testimoniare; • Peculiare segreto professionale del giornalista (art. 2 della Legge n. 63/1969 e art. 200 3° c. C.p.p.): divieto di astenersi dal deporre per i giornalisti professionisti su nome di persone per notizie di carattere fiduciario (fonte della notizia), salvo che per fini di prova del reato per le quali interviene l’ordine del giudice.

  28. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Il limite dei Segreti • C.d. “Segretezza della corrispondenza” (art. 616 C.P.) : • Punito chiunque prende cognizione di una corrispondenza chiusa a lui non diretta ovvero sottrae una corrispondenza chiusa o aperta al fine di prenderne o farne prendere ad altri cognizione o distrugge una corrispondenza aperta o chiusa indirizzata ad altri; • Medesima tutela applicabile oltre alla corrispondenza postale anche a quella inoltrata per via telegrafica, telefonica, informatica, telematica e con ogni altra forma di comunicazione a distanza. • Conoscenza fraudolenta di comunicazioni/conversazioni telefoniche (Art. 617 C.P.): • Punito chi fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta; ovvero impedisce tali forme di comunicazione; o ancora rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto abusivamente appreso.

  29. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • I reati di opinione • Art. 290 C.P.: vieta il vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali (Senato, Camera dei Deputati, Governo, Corte Costituzionale, Ordine giudiziario, delle Forze armate) • Art.291 C.P.: vieta il vilipendio della Nazione italiana • Art. 292 C.P.: vieta il vilipendio della bandiera italiana e di altri emblemi rappresentativi dello Stato Italiano • Art. 403, 404 e 406 C.P.: puniscono il vilipendio contro la religione cattolica e gli altri culti ammessi nello Stato • Art. 278 C.P.: punisce chi offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica • Reati di istigazione (artt. 266, 272, 302, 414, 415 C.P.): puniscono l’istigazione a disobbedire alle leggi o a commettere reati, l’istigazione verso i militari ad indurli a violare le leggi e doveri connessi al loro status, istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato • La legge n.654 del 1975 modificata dalla Legge n. 205 del 1993: punisce chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnici, ovvero incita a commettere discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

  30. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Interesse ad una informazione pluralistica • Parte della dottrina (in primis Lipari) sostiene l’esigenza del pubblico di ricevere una informazione corretta, completa ed obiettiva: autonomo diritto soggettivo di libertà connesso al pluralismo complessivo delle fonti di informazione che la Costituzione richiede (artt. 41 e 3 1° e 2° c.) • Corte Costituzionale: • Diritto all’informazione quale valore fondamentale nella disciplina dei mezzi di comunicazione (in particolare nella disciplina radiotelevisiva); • Pluralismo esterno: facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali voci concorrenti portatrici di opinioni diverse; • Pluralismo interno: principio di imparzialità del mezzo di informazione (in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo): suo obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose; • Il diritto all’informazione come diritto sociale fondamentale: • Fondamento nella Costituzione (art.21 e 3 2° c.) • Idoneo a giustificare una serie di interventi positivi da parte dello Stato.

  31. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Interesse ad una informazione pluralistica • Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello Stato (Pubblica Amministrazione) e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei mezzi di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge: • Diritto verso la P.A. ad essere informati su alcuni servizi pubblici essenziali o su tematiche ambientali; • Diritto alla tutela dei minori; • Diritto alla rettifica in caso di notizie false e lesive della personalità (norme sulla stampa e per la televisione); • Diritto di replica e di risposta (in particolare nell’informazione politica); • Diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione (dati sulla proprietà, sulle fonti di finanziamento/su situazione economica dei soggetti gestori); • Diritto ad una informazione pluralista settoriale tra un numero significativo di mezzi di informazione diversi non appartenenti ad un solo Gruppo imprenditoriale; • Diritto ad una informazione pluralista intersettoriale tra una pluralità di mezzi di informazione e di comunicazione (stampa, radiotelevisione, cinema) diversi non appartenenti al medesimo Gruppo imprenditoriale.

  32. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Interesse ad una informazione pluralistica • (Presenza di un Diritto all’informazione del cittadino nei confronti dello Stato- Pubblica Amministrazione e nei confronti dei titolari pubblici e privati dei mezzi di comunicazione di massa sottoposti a specifici obblighi di legge) : • Diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le campagne elettorali; • Diritto ad una adeguata limitazione della pubblicità; • Diritto ad una informazione non condizionata dalla pubblicità; • Diritto ad una pubblicità non ingannevole; • Diritto ad una informazione imparziale e pluralista da parte del servizio pubblico; • Diritto delle minoranze in generale e dei portatori di handicap in particolare ad avere alcune specifiche prestazioni da parte del servizio pubblico.

  33. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE • Utilizzazione dei mezzi di diffusione del pensiero - Esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in forma di impresa • Libertà di diffondere, di riprodurre, di divulgare il pensiero utilizzando tutti i mezzi disponibili allo scopo (Corte Cost.) • Garanzia per tutti sul libero uso dei mezzi di diffusione, inteso come giuridica disponibilità di disporre di tali mezzi di diffusione, di usarne e di accedervi in condizioni di uguaglianza • Crescente importanza della industria della comunicazione (art.21 e 41 Cost.) • Impresa giornalistica: la determinazione dell’indirizzo editoriale compito non solo dell’editore, ma compartecipazione del direttore e dell’intero staff giornalistico: • Poteri dei comitati di redazione • Autonomia dei giornalisti (che possono dimettersi in caso di cambiamento della linea editoriale).

  34. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di stampa • 2° comma: La stampa non soggetta ad autorizzazione o censura: • La stampa intesa come prodotto dell’attività editoriale; • Prevista la sola registrazione nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (art.5 della Legge sulla stampa), con esclusione della discrezionalità amministrativa, e che è riservata al Presidente del Tribunale (Autorità giudiziaria); • Licenza di polizia solo per l’attività tipografica • 3° e 4° comma: possibilità di sequestro dello stampato: • Riserva assoluta di legge: a) per i delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizzi il sequestro; b) per violazione delle norme che la legge prescrive per l’indicazione dei responsabili; • Riserva di giurisdizione: sequestro solo per atto motivato dell’Autorità giudiziaria; • In caso di urgenza sequestro consentito anche alla Polizia giudiziaria limitatamente alla stampa periodica (termini stretti per la comunicazione all’A.G. e per successiva convalida da parte dell’A.G.:24 ore per ciascuna fase). Se la convalida dell’A.G. non interviene nelle 24 ore il sequestro si considera revocato.

  35. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di stampa • 5° comma: trasparenza delle fonti di finanziamento: • Notorietà dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; • Legge n.416 del 1981 (integrato dalla Legge 62/2001): • Titolarità delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in capo a persone fisiche o a società riconducibili a persone fisiche; • Istituzione del Registro nazionale della stampa (editori di quotidiani e di periodici); • Pubblicazione annuale dei bilanci delle imprese editrici di giornali quotidiani; • Conoscenza degli investimenti pubblicitari operati dalle concessionarie di pubblicità.

  36. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione - decisioni Corte Cost. • Principio pluralistico (art.21 e 41 Cost.): pluralità di iniziative imprenditoriali diversificate quale valore costituzionale e obiettivo da perseguire da parte del Legislatore: in particolare attraverso l’adozione di una adeguata normativa antitrust • Pluralismo esterno: • Piena libertà di concorrenza sia come accesso al Mercato che come permanenza nello stesso senza rischi –nel campo dell’emittenza privata- di processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi operatori: pluralità di soggetti diversi tra di loro e tendenzialmente equivalenti sotto il profilo tecnico ed economico; • Concreta possibilità di scelta per tutti i cittadini tra una molteplicità di fonti informative; • Effettività del principio pluralistico contro l’insorgere di posizioni dominanti o preminenti.

  37. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione • Sentenza della Corte Costituzionale n.466 del 2002: • Mancata attuazione del principio del pluralismo informativo esterno; • Insufficienza del sistema radiotelevisivo per il mero concorso di un polo pubblico ed un polo privato; • Obbligo imposto al legislatore di introdurre adeguate soglie antitrust ed adeguati sistemi di attuazione e di controllo affidati ad organi amministrativi; • Ha imposto l’attuazione (31 dicembre 2003, superando la fase transitoria della messa a regime affidata alla valutazione dell’AGCOM) dei precetti della Legge Maccanico (n.249 del 1997) che prevedeva i seguenti limiti antitrust: • 20% delle reti pianificate, coerente con il criterio valido per la stampa; • 30% delle risorse del mercato.

  38. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – effetti normativi • Art. 3 Legge Gasparri n.112 del 2004 e T.U. della RadioTV - Principi fondamentali del Sistema radiotelevisivo: a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere; c) l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali • Fissazione del limite antitrust del 20% di raccolta massima del Sistema integrato delle comunicazioni, comprendente i ricavi da canone, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione di propri prodotti/servizi, da provvidenze pubbliche, da convenzioni con soggetti pubblici, da offerte televisive a pagamento, da abbonamenti e vendite di quotidiani e periodici ed altri beni/servizi (ad. es. editoria elettronica anche tramite INTERNET).

  39. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione – decisioni Corte Cost. • Art. 21 5° comma: estensione a tutti i mezzi di comunicazione di massa, compresa la radiotelevisione, della notorietà dei mezzi di finanziamento nel rispetto del principio di trasparenza • Applicazione della “par condicio” durante le campagne elettorali quale principio a carattere generale sia per le emittenti pubbliche che private • Competenza dello Stato in tema di disciplina della stampa e della radiotelevisione: principio superato dalla Legge cost. n. 3 del 2001 che prevede la nuova competenza regionale ripartita su “ordinamento della comunicazione” • Le imprese di radiotelevisione rispetto alla stampa sottoposte ad un regime autorizzatorio, ove il provvedimento dell’amministrazione ha un contenuto di discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa: si giustifica per l’utilizzo dell’etere terrestre o via satellite, con le relative frequenze, del cavo; le frequenze si configurano come beni limitati/scarsi e sottoposti a normativa interna e internazionale • Applicabilità anche del 6° comma dell’art.21 in tema di manifestazioni cinematografiche contrarie al buon costume da estendere ai programmi televisivi, ma non a quelli informativi • Limiti alla pubblicità commerciale radiotelevisiva per favorire la stampa; • Diritto di ricevere i programmi radiotelevisivi esteri e liberalizzazione dei programmi diretti verso l’estero escludendo la riserva allo Stato

  40. ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE: • Principi costituzionali in materia di Radiotelevisione pubblica – decisioni Corte Cost. • Attività radiotelevisiva quale servizio pubblico (art.41 3° comma e 43 Cost.) • Riserva allo Stato dell’attività radiotelevisiva esercitata mediante concessione esclusiva ad una società di diritto privato, purchè a prevalente partecipazione pubblica • Obbligo principalmente gravante del “pluralismo interno”, inteso come obbligo di dar voce a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società • Il pluralismo interno per l’emittente privata incontra invece limiti in ragione delle libertà assicurate alle imprese dall’art. 41 e 21 della Costituzione • Maggiore intensità del vincolo relativo alla par condicio durante le campagne elettorali

  41. ARTICOLO 15 E RAPPORTI CON ART. 21 DELLA COSTITUZIONE: • Le libertà espresse dai due articoli intese quali diverse modalità di espressione di un’unica libertà di comunicazione • Inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione • La Convergenza multimediale caratterizza il panorama attuale delle telecomunicazioni • Arduo rinvenire l’elemento della riservatezza nelle attuali comunicazioni che richiamino l’applicazione dell’art.15 Cost.: necessità di individuare peculiari indicatori tecnici che assicurino l’elemento della segretezza che caratterizza la comunicazione interpersonale (non lo è il Video On Demand, ma potrebbe esserlo una Convention indirizzata ad una categoria ristretta di professionisti); • Limitazione della libertà di comunicazione per atto motivato affidata esclusivamente all’Autorità giudiziaria, con riserva assoluta di legge cui spetta dettare le garanzie per le limitazioni della libertà • Gli artt. 266 e seguenti del Cod. Proc. Pen. indicano espressamente i reati per i quali è consentito procedere ad intercettazione, i presupposti del decreto autorizzatorio del giudice, le modalità di esecuzione dell’intercettazione

  42. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI • I soggetti titolari del diritto di comunicazione sono cittadini e stranieri, persone fisiche, giuridiche e formazioni sociali; sono tutelati anche i minorenni. • La tutela si applica sia al mittente che al destinatario del messaggio. • Oggetto del diritto è la corrispondenza, che viene interpretata in modi diversi: • la dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia limitato a quella in forma epistolare, ma sia un concetto più ampio, riferibile a ogni forma di comunicazione comprese le comunicazioni elettroniche; • un'altra parte della dottrina considera "corrispondenza" solo quella epistolare, intesa come qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale (Codice Postale), cioè biglietti postali, cartoline postali e lettere. Requisito degli invii è quello di essere stati preventivamente sottoposti, da parte del mittente, a precauzioni per evitarne la lettura a terzi (es. sigillare la busta).

  43. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • ogni altra forma di comunicazione è la c.d. clausola aperta, cioè la possibilità, espressa dall‘Assemblea costituente, che la norma si adattasse nel tempo a seconda dei mezzi di comunicazione che si fossero resi disponibili con lo sviluppo tecnologico • In questo senso, è rilevante la definizione data dall’art. 616 Cod. Pen.: per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza • Comunicazione elettronica è, secondo il Codice delle Comunicazioni elettroniche, la trasmissione di segnali (suoni, immagini o altri dati) via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato

  44. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • Caratteristiche obbligatorie della "comunicazione": • attualità, cioè i confini temporali della comunicazione: essa comincia quando un soggetto manifesta la comunicazione, cioè diventa mittente; finisce con la ricezione da parte del destinatario; • determinatezza o determinabilità del destinatario; • tenuto conto dell’avvento delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell’informazioni assumono rilievo anche: • l'infungibilità del destinatario, per cui esso è determinato e non casuale (requisito proprio della corrispondenza, ma inesistente ad es. nel video on demand); • la delimitazione dei destinatari (quando siano numerosi ma infungibili) da parte del mittente, manifestando la sua intenzione di selezionarli • la segretezza, per cui l'art. 15 si distingue dall‘art.21, in quanto la comunicazione è rivolta a uno scambio interpersonale e non alla collettività (a prescindere dal mezzo usato).

  45. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • Riserve di legge e di giurisdizione: • L'art. 15 Cost., al secondo comma, chiama in causa il sistema noto delle riserve. In questo caso è presente una doppia riserva, di legge e di giurisdizione; • si differenzia dagli artt. 13 (libertà personale) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) per l'assenza della possibilità di intervento straordinario dell‘Autorità di pubblica sicurezza. Per questo la riserva di giurisdizione si dice "assoluta", rendendo il giudice l'unico soggetto in grado di limitare la libertà di corrispondenza; • Per quanto concerne la riserva di legge, anch'essa è assoluta, per cui spetta a una legge formale (cioè prodotta con procedimento parlamentare) dello Stato stabilire con precisione i campi e le modalità di intervento giudiziario, in mancanza della quale spetta al giudice decidere sulla limitazione.

  46. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI – L’Intercettazione • L’Intercettazione è formalmente una limitazione della segretezza della corrispondenza. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 34/1973, in cui stabiliva che il potere di intercettazione è riconosciuto al magistrato (e non alla polizia), previo controllo dell'effettiva necessità di ricorrere alla limitazione per reprimere gli illeciti penali (controllo di legittimità). Inoltre, oltre alla motivazione, il giudice deve stabilire durata ed eventuale proroga dell'intercettazione • Secondo l’art. 266 del C.P.P. l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; • delitti di contrabbando; • reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; • delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (Pornografia minorile), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (Pornografia virtuale).

  47. ARTICOLO 15 COST.: I PRINCIPI APPLICATIVI (continua) • L'art. 267, in particolare, stabilisce che l'autorizzazione è data con decreto motivato dal G.I.P. su richiesta del PM quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; • Legge n. 281/06 – art. 240 C.P.P.: • Obbligo per l’AG di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni illegali e cioè di documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti nonché dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni; veto anche per l’esecuzione di copie; • Il loro contenuto non costituisce notizia di reato né può essere utilizzato per fini processuali ed investigativi.

  48. GLI ORGANI DI GOVERNO • DEL • SISTEMA DELL’INFORMAZIONE

  49. GLI ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE • A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI • Commissione, composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dai Presidenti delle Camere su base proporzionale, istituita con Legge 14.4.1975 n.103 • Poteri di indirizzo: • Poteri di indirizzo volti a garantire che l’attività della Società concessionaria dl servizio pubblico sia conforme ai principi fondamentali del sistema (nel 2003 emanato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo) • Potere di fornire indirizzi generali per la predisposizione e equilibrata distribuzione dei programmi • Potere di indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della RAI; • Potere di formulare indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari (tutela del consumatore e delle finalità di pubblico interesse e del servizio pubblico radiotelevisivo) – competenza di fatto spostata all’AGCOM; • Potere di emanare valutazioni in relazione a numerosi atti posti in essere dal Ministero delle Comunicazioni.

  50. GLI ORGANI Di GOVERNO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE • A) IL PARLAMENTO – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (continua) • Poteri di Vigilanza e Controllo: • Controllo del rispetto da parte della società concessionaria degli indirizzi forniti con potere di adottare tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza • Potere di procedere all’esame bimestrale delle relazioni del Consiglio di Amministrazione RAI sull’attuazione del piano editoriale • Poteri regolamentari: • Potere in materia di disciplina dell’accesso al mezzo radiotelevisivo (anche con riferimento al tema della propaganda politica – Legge n.28 del 2000) • Poteri di natura politico-amministrativa • Indicazione di 7 componenti del CdA RAI e parere, a maggioranza dei 2/3, relativo alla scelta del Presidente.

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