1 / 54

CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuol

CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” Anno Scolastico 2009/2010 Mario Messina. Un po’ di storia. Anni ‘50

farsiris
Download Presentation

CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” Anno Scolastico 2009/2010 Mario Messina

  2. Un po’ di storia

  3. Anni ‘50 A seguito della legge delega 51/1955 vengono emanati numerosi DPR. I tre pilastri dell’apparato normativo sono: - DPR n. 547/55(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) - DPR n. 164/56(regolamento per l’edilizia) - DPR n. 303/56(norme generali per l’igiene del lavoro)

  4. Anni ‘70 - DM del 18/12/75 Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

  5. Anni ‘90 - DLgs n. 277/91 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212. - DLgs n. 475/92 Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali.

  6. - DLgs n. 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - DLgs n. 242/96 Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione di direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - DLgs n. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

  7. - Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96 In merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza. -Decreto del 16/1/97 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. - Decreto del 28/9/98 n. 382 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. - Decreto 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

  8. Anni 2000 - DLgs 23 giugno 2003 n. 195 che integra il DLgs 626/94.  La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emana il: -Provvedimento 26 gennaio 2006 che stabilisce i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )

  9. - La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. • Introduce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza ). • Stabilisce che nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a ribasso.

  10. DPR n. 547/55 DPR n. 164/56 DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 DLgs n. 475/92 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e DLgs n. 626/94 della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto n. 382/98

  11. Successivamente ILDLgs n. 81/2008 viene modificato da: • Legge 2 agosto 2008 n. 129 • Legge 6 agosto 2008 n. 133 • Legge 7 luglio 2008 n. 88 • Legge 27 febbraio 2009 n. 14 • DLgs 3 agosto 2009 n. 106

  12. Quindi il nuovo riferimento normativo in materia di sicurezza diventa il DLgs n. 81/2008 modificato dal DLgs n. 106 del 2009

  13. MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE Presso il Ministero del lavoro è istituito: • ILCOMITATO PER L’ INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ( presieduto dal Ministro del lavoro) LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE Tale Commissione, tra la altre cose, ha il compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

  14. ENTI PUBBLICI AVENTICOMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO • ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro • INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro • IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo

  15. VIGILANZA • ASL • VIGILI DEL FUOCO

  16. Principali cambiamenti introdotti Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi già introdotti con il decreto 626 che possono essere così riassunti: Il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile In particolare recepisce pienamente il disposto dell’ art. 2087 del Codice Civile

  17. art. 2087 del Codice Civile “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

  18. SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI: • Collegati allo stress lavoro –correlato • Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza • Connessi alle differenze di genere • Connessi all’età • Connessi alla provenienza da altri paesi

  19. La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente e comunque a partire dal 1 agosto 2010 • Il DVR deve essere redatto con criteridi brevità e semplicità

  20. Novità rispetto alla legislazione precedente (DLgs 626/94) art. 2 - definizioni vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti definizioni: • Sorveglianza sanitaria • norma tecnica • buona prassi • linee guida • formazione, informazione, addestramento • riferimento a INAIL – ISPESL

  21. ART. 2 Continuazione • Dirigente:persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

  22. art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

  23. art. 15 - misure generali di tutela Vengono enfatizzate le misure di tutela: • controllo sanitario • informazione e formazione adeguata per i lavoratori • informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti • istruzioni adeguate ai lavoratori • partecipazione e consultazione dei lavoratori • partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza • uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella gestione dell’emergenza • regolare manutenzione degli impianti

  24. art. 16 - delega di funzioni • possibilità per il datore di lavoro di delegare, a certe condizioni, alcuni compiti • possibilità al delegato di delegare a sua volta LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE RIMANE L’ OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

  25. art. 17 - obblighi del datore di lavoro non delegabili • valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento (ammenda da 2000 euro a 4000 euro) • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 4000 euro)

  26. art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del dirigente • nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro) • designare i lavoratori per la gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro) • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro) • provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno specifico addestramento alle zone dove esiste un rischio grave e specifico (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) • richiedere l’osservazione dei singoli lavoratori alle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali sull’uso dei DPI (arrestoda 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) continua

  27. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (ammenda da 2000 a 4000 euro) • adottare misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza • informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento • consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di tutela (ammenda da 2000 a 4000 euro) • consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, anche su supporto informatico, il Documento di valutazione del rischio ( il documento è consultabile solo in azienda ) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro) continua

  28. elaborare il documento anche su supporto informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro) • evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 4000 euro) • comunicare all’INAIL e all’ IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per dati statistici) e quelli che comportano l’assenza di almeno 3 giorni (ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni) • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 2000 a 4000 euro) • adottare le misure di evacuazione continua

  29. nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento (ammenda da 2000 a 4000 euro) • nelle aziende con più di 15 lavoratori organizzare la riunione periodica (ammenda da 2000 a 4000 euro) • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro) • comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 50 a 300 euro) • vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità (sanzione da 1000 a 4500 euro) continua

  30. fornire al medico competente informazioni in merito ai rischi, all’organizzazione del lavoro ecc. (sanzione da 1000 a 4000 euro) • manutenzione degli edifici delle pubbliche Amministrazioni a carico degli Enti proprietari con obbligo di segnalare la richiesta del loro adempimento • obbligo di vigilare sugli adempimenti degli obblighi delle altre figure presenti in azienda

  31. art. 19 - obblighi del preposto Chi sono i preposti a scuola? • I preposti devono vigilare sui corretti adempimenti delle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro • devono frequentare appositi corsi di formazione Anche per i preposti la violazione dei loro obblighi comporta le seguenti sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.

  32. art. 20 - obblighi dei lavoratori Tra le altre cose: • ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro • i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale • sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Sono soggetti alle seguenti sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

  33. art. 25 - obblighi del medico competente TRA LE ALTRE COSE • COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA • ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ UNA CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA • FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI SONO SOTTOPOSTI ( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000 euro)

  34. art. 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto il datore di lavoro deve: • verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese • acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio • fornire dettagliate istruzioni sui rischi • elaborare il DUVRI (Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2000 a 6000 euro).

  35. Non si elabora il DUVRI nella prestazione di servizi intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori o servizi di durata non superiore a 2 giorni, a meno che tali lavori o servizi non comportino rischi particolari.

  36. ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi L’ articolo fornisce le linee guida per la valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei rischi da valutare e stabilisce i contenuti fondamentali del DVR . Inoltre sancisce che tale documento deve avere data certa attestata dalla sottoscrizione da parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO COMPETENTE

  37. art. 31 - servizio di prevenzione e protezione • è organizzato dal datore di lavoro • gli addetti, interni o esterni, devono possedere adeguate capacità e requisiti (indicati dall’art. 32) • devono frequentare appositi corsi nei quali è prevista la verifica degli apprendimenti • tra i rischi devono essere precisati anche quelli di natura ergonomica e da stress

  38. art. 32 - capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ADDETTI • TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE NONCHE’ UN ATTESTATO DI FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI RESPONSABILE • IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , …… E DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE …. ( Si veda accordo Stato – Regioni del 26/1/06 G.U. n.37 del 14/2/06) Continua

  39. continuazione Le competenze acquisite a seguito dell’attività formativa “devono” essere registrate nel “libretto formativo del cittadino “ di cui all’art. 2 punto “i” del Dlgs 10/9/2003 n. 276 DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO

  40. continuazione comma 8 • negli istituti di formazione il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, designa il responsabile individuandolo tra: • personale interno all’unità scolastica che si dichiara disponibile ed abbia i requisiti • personale interno ad una unità scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti • in assenza del personale di cui sopra, gruppi di Istituti possono avvalersi dell’opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

  41. art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi • Deve seguire un corso della durata di un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore art. 35 - riunione periodica ALMENO UN VOLTA ALL’ANNO • Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il RLS, il Medicocompetente • Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si programmano gli interventi di formazione e miglioramento • Della riunione deve essere redatto un verbale ( ammenda da 2000 a 4000 euro )

  42. art. 36 - informazioni ai lavoratori Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, inoltre deve render noto il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti e del medico competente. (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

  43. art. 37 - formazione dei lavoratori art. 43 - disposizioni generali sulla gestione dell’emergenza È organizzata dal datore di lavoro che: • designa i lavoratori • adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed immediato i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro e mettersi al sicuro • deve provvedere a formare i lavoratori (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) I lavoratori non possono, se non per gravi motivi, rifiutare la designazione. (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro)

  44. art. 45 - primo soccorso Il datore di lavoro: • lo organizza • individua i lavoratori in numero adeguato e li forma • dota la scuola delle attrezzature di primo soccorso in relazione ai rischi dell’attività che viene svolta art. 46 - prevenzione incendi Idem – come sopra

  45. art. 47 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • nelle aziende con più di 15 dipendenti è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori • 1 rappresentante fino a 200 lavoratori • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori • 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

  46. art. 50 – attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO

  47. Luoghi di lavoro da art. 62 ad art. 68 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale da art. 69 ad art. 79 Impianti ed attrezzature elettriche da art. 80 ad art. 87

  48. Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro da art. 161 ad art.. 164 Movimentazione dei carichi: riferimento e norme tecniche - ISO 11228 da art. 167 ad art.. 170 • Valori indicativi di riferimento: kg 25 per uomini adulti in buono stato di salute • Donne adulte sane : kg 15/20 La valutazione del rischio deve essere fatta quando i carichi sono superiori a 3 kg

  49. Movimentazione manuale dei carichi art. 167 - campo di applicazione art. 168 - obblighi del datore di lavoro • ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi • quando non è possibile evitarla, organizzare il lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e di salute • sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

  50. art. 169 – informazione, formazione e addestramento Attrezzature multimediali - videoterminali da art. 172 ad art. 178 Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo a: • rischi per la vista e per gli occhi • problemi legati alla postura • condizioni igieniche ed ambientali continua

More Related