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La Riforma del mercato del lavoro

La Riforma del mercato del lavoro. Avv. Patrizio Bernardo. Lunedì 10 settembre 2012. Collaborazioni a progetto e Collaborazioni autonome ___________________ Associazione in partecipazione, contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti.

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La Riforma del mercato del lavoro

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  1. La Riforma del mercato del lavoro Avv. Patrizio Bernardo Lunedì 10 settembre 2012

  2. Collaborazioni a progetto e Collaborazioni autonome ___________________ Associazione in partecipazione, contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti

  3. PROPORZIONE DI LAVORATORI INDIPENDENTI SUL TOTALE DEGLI OCCUPATI NEI PAESI EUROPEI (Fonte: Eurostat 2010)

  4. Legge 28/06/2012 n. 92, G.U. 03/07/2012, n. 153 • Art.1 • Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore • “1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare: • favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; [omissis] • ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie; [omissis]”

  5. Collaborazioni a progetto e Collaborazioni autonome

  6. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

  7. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 2 L. n. 741/1959 Delega al Governo per la fissazione di minimi di trattamento conformi alle clausole dei contratti e accordi collettivi, che riguarda non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche i «rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata». _______________ Art. 409 n. 3 c.p.c. Estensione delle norma relative al processo del lavoro ai «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».

  8. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 2 co. 29, L. n. 335/1995 «Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi». Artt. 61 e 69 D.Lgs. n. 276/2003 «[…] i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione […]devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di essodeterminati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

  9. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Cir. Min. Lav. n. 1/2004 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2004 n. 10) «Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore […],dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione» «Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale» «Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale»

  10. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1, co. 770 - 772, L.n. 296/2006 “770. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. 772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.

  11. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • Art. 1 co. 23 lett. a L. n. 92/2012 • (modifica dell’art. 61 co. 1 D.Lgs. n. 276/2003) • I rapporti di collaborazione a progetto devono essere riconducibili ad un progetto specifico, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. • Scompare ogni riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso” di cui all’art. 61 co. 1 D.Lgs. n. 276/2003 (art. 1 co. 23 lett. d, L. n. 92/2012). • Il “progetto” non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. • L’individuazione dei “compiti meramente esecutivi o ripetitivi” è demandata (facoltativamente) alla contrattazione collettiva ad opera delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  12. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • Art. 1 co. 23 lett. b L. n. 92/2012 • (modifica dell’art. 62 co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003) • DESCRIZIONE DEL PROGETTO • Sostituzione della lett. b, dell’art. 62 co. 1 D.Lgs. n. 276/2003. • « Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: […] • b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; […]»

  13. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1 co. 23 lett. b, L. n. 92/2012 (modifica dell’art. 62 co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003)

  14. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ECCEZIONI Art. 24 bis co. 7 L. n. 134/2012

  15. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • Art. 1 co. 23 lett. c, L. n. 92/2012 • (modifica dell’art. 63 D.Lgs. n. 276/2003) • COMPENSO

  16. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 67 D.Lgs. n. 276/2003 RECESSO ANTICIPATO NELLA PREVIGENTE DISCIPLINA

  17. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1 co. 23 lett. e, L. n. 92/2012 (modifica dell’art. 67 D.Lgs. n. 276/2003) RECESSO ANTICIPATO Sempre ammesso per giusta causa.

  18. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • Art. 1 co. 23 lett. g, e co. 24 L. n. 92/2012 • (modifica dell’art. 69 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003) • PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE

  19. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 2 co. 57 L. n. 92/2012 (come modificato dall’art. 46 bis L. n. 134/2012*) (modifica all’art. 1 co. 79 L. n. 247/2007) INCREMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA INPS

  20. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 2 co. 51-54 e 56 L. n. 92/2012 INDENNITÀ AI CO.CO.PRO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

  21. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 2 co. 51-54 e 56 L. n. 92/2012 INDENNITÀ AI CO.CO.PRO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

  22. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1 co. 25 L. n. 92/2012 REGIME TRANSITORIO «Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 [modifiche agli artt. 61, 62, 63, n.d.r.] si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

  23. I rapporti di lavoro autonomo (P. IVA) Art. 1 co. 26 L. n. 92/2012 (Introduzione dell’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003)

  24. I rapporti di lavoro autonomo (P. IVA) Art. 1 co. 26 L. n. 92/2012 (come modificato dall’art. 46 bis L. n. 134/2012*) (Introduzione dell’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003) PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE

  25. I rapporti di lavoro autonomo (P.IVA) Art. 1 co. 26 L. n. 92/2012 (Introduzione dell’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003) REGIME TRANSITORIO

  26. I rapporti di lavoro autonomo (P.IVA) Art. 1 co. 26 L. n. 92/2012 (Introduzione dell’art. 69 bis alla L. n. 276/2003) PROFILI PREVIDENZIALI

  27. Associazione in partecipazione, contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti

  28. Associazione in partecipazione Art. 1 co. 28 L. n. 92/2012 (modifica dell’art. 2549 cod. civ.) «1. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto» «2.Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato»

  29. Associazione in partecipazione Art. 1 co. 28 L. n. 92/2012 (modifica dell’art. 2549 cod. civ.) INTRODUZIONE DI LIMITI QUANTITATIVI

  30. Associazione in partecipazione Art. 1 co. 30 L. n. 92/2012 PRESUNZIONE LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

  31. Associazione in partecipazione Art. 86 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003 “2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.” (1) (1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

  32. Associazione in partecipazione Art. 1 co. 29 L. n. 92/2012 REGIME TRANSITORIO

  33. Associazione in partecipazione AUMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

  34. Associazione in partecipazione Art. 8, co. 1, 2 e 2 bis D.L. n. 138/2011 IL CASO Golden Lady S.p.A. Il gruppo tessile lombardo ha sino ad oggi impiegato 1.200 lavoratori presso i propri negozi, utilizzando lo strumento dell’associazione in partecipazione. Art. 1, co. 28, 29, 30 e 31 L. n. 92/2012 Numero massimo di associati: 3. 16 luglio 2012: Accordo ex art. 8 D.L. n. 138/2011 sottoscritto con Cisl, Cgil e Uil che posticipa di 12 mesi gli effetti della Riforma sui contratti di associazione in partecipazione stipulati dalla Società.

  35. Contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti La disciplina della responsabilità solidale nel Codice civile Art. 1676 cod. civ. «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire lì’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».

  36. La disciplina della responsabilità solidale nelle leggi speciali Art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 «In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Art. 6 D.Lgs. n. 251/2004 « All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavorostipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».

  37. Contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti La disciplina della responsabilità solidale nelle leggi speciali Art. 1 co. 911 L. 296/2006 « L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"».

  38. La disciplina della responsabilità solidale nelle leggi speciali • Art. 21 co. 1 D.L. 9 febbraio n. 5/2012 • L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: • "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali"(1). • (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

  39. Contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti La disciplina della responsabilità solidale Art. 2 co. 5 bis D.L. n. 16/2012 (sostituzione art. 35 co. 28 D.L. n. 223/2006) In caso di appalto di opere o servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’inadempimento.

  40. La disciplina della responsabilità solidale nella legislazione speciale Art. 29 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003 (come modificato dall’art. 4, co. 31 lett. a L. n. 92/2012) a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti»; b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

  41. Art. 8, co. 1, 2 e 2 bis D.L. n. 138/2011

  42. La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale Art. 35 co. 28-34 D.L. n. 223/2006 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente …. 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni … concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al co. 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. 33. L'inosservanza …. è punita con la sanz. amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al co. 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. … 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi …. ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 T.U.I.R. (DPR n. 917/1986). (Co. abrogati, art. 3 co. 8 D.L. n. 97/2008)

  43. Contratto di appalto e novità in materia di regime di solidarietà negli appalti La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale Art. 2 co. 5 bis D.L. 2 marzo n. 16/2012 5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento”.

  44. La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale Art. 13-ter D.L. 22 giugno n. 83/2012 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. (Art. inserito dall'art. 1, co. 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione).

  45. La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale Art. 13-ter D.L. 22 giugno n. 83/2012 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Art. inserito dall'art. 1, co. 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134, in sede di conversione).

  46. La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale D.Lgs. 163/2006 Codice dei Lavori Pubblici – Art. 118 Art. 118. Omissis … 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

  47. La disciplina della responsabilità solidale in materia fiscale D.Lgs. 163/2006 Codice dei Lavori Pubblici – Art. 118 Art. 118. Omissis … 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

  48. Successione di appalti e ammortizzatori socialiArt. 2, co. 31 e 34 L. n. 92/2012

  49. Successione di appalti e ammortizzatori socialiArt. 2, co. 31 e 34 L. n. 92/2012

  50. Patrizio Bernardo Avvocato Partner LS LexJus Sinacta - avvocati e commercialisti 35131 Padova, Piazza G. Salvemini 7 Tel +39 049 8751720 Fax +39 049 8764558 20122 Milano, Via Larga 15 Tel +39 0258 3401  Fax +39 0258 340501 p.bernardo@lslex.com www.lslex.com

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