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Opere provvisionali

Opere provvisionali. D. Lgs. n. 626/1994. D. Lgs. n. 494/1996. D.P.R. n. 547/1955. D.P.R. n. 164/1956. D. Lgs. n. 235/2003. Pi.M.U.S. Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta. D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996.

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  1. Opere provvisionali D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. n. 494/1996 D.P.R. n. 547/1955 D.P.R. n. 164/1956 D. Lgs. n. 235/2003 Pi.M.U.S. Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

  2. D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. D. Lgs. N. 528 del 19 novembre 1999 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N. 494/96, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. I DD. Lgs. 626.94 e 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della Soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Datore Lavoro partecipazione e collaborazione tra il Lavoratore L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  3. La Direttiva cantieri La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000. E' una norma che ha l’obiettivo di organizzare le attività del cantiere, per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro, considerando che la sicurezza si possa progettare a monte, prevedendo i rischi presenti e le relative misure di prevenzione da applicarsi in quel determinato cantiere. La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  4. Cantiere temporaneo o mobile Art. 2 - Cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile: I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti di cui al D.Lgs. 626/94 <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  5. … cantiere temporaneo o mobile Per cantiere temporaneo o mobilesi intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile e/o i lavori che comportano"rischi rilevanti". Si definisconolavori edilii lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Si definiscono lavori di genio civilegli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la strutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e smontaggio di impianti. Si definisconolavori comportanti "rischi rilevanti"le attività in cui ci sia una grave possibilità di seppellimento (scavi), caduta dall’alto (lavori eseguiti in elevazione), esposizione a sostanze chimiche o biologiche, lavori in prossimità di linee elettriche in tensione, lavori in cassoni ad aria compressa ecc. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  6. Figure coinvolte Responsabile dei lavori Committente Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Il Datore di lavoro Lavoratore autonomo Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  7. Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile Soggetti incaricati della sicurezza Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamento nella sua realizzazioni • Piano di sicurezza/coordinamento • Piano generale sicurezza • Fascicolo PROGETTAZIONE di Committente Lavoratore autonomo - Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo della subordinazione Coordinatore Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori cantiere Responsabile lavori • Applicazione piano • Adeguamento piano/fascicolo • Coordinamento/cooperazione • Informazione • Consultazione/partecipazione RSL • Sospensione lavori per inadempienza, • per pericolo grave ed imminente Soggetto incaricato dal Committente per la PROGETTAZIONE o l’ESECUZIONE o il CONTROLLO Dell’esecuzione dell’opera Soggetto incaricato dal Committente per la PROGETTAZIONE o l’ESECUZIONE o il CONTROLLO dell’esecuzione dell’opera ESECUZIONE di <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  8. Committente Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente è lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere è l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sarà il titolare della azienda o il legale rappresentante. In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  9. … committente Il D. lgs, n°494/96 e 528/99 di modifica ed integrazione al medesimo, hanno posto particolare attenzione al momento precedente della realizzazione dell'opera, quello della progettazione, attribuendo la responsabilità all'autore dell'opera ed affidandone con la pianificazione dei lavori anche quella delle misure di prevenzione. La responsabilità è diventata quindi campo obbligato, non solo per i datori di lavoro delle imprese, ma anche per i committenti ed i loro mandatari: responsabili dei lavori, coordinatori ... Così come già nell'art. 7 del D. Lgs. 626 che delinea i compiti del datore di lavoro committente e dei datori di lavoro delle ditte appaltatrici, o a lavoratori autonomi incaricati dei lavori, il D.L. 528/99 obbliga il Committente dell'opera edilizia a: Verifica dei requisiti tecnico-professionali Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice Cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  10. … committente Inoltre gli articoli 3, 6, 9 del D. Lgsl. 528/99 definiscono i compiti del committente già dalla fase di progettazione, che deve fornire gli strumenti necessari per la pianificazione dell'opera in sicurezza e le forme di coordinamento: Nomina il coordinatore per la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dell'operaVerifica degli adempimenti dei coordinatori (POS e PSC)Notifica preliminareTrasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese Provvedimenti per situazioni a rischio Verifica dei requisiti tecnico-professionali Il committente può esimersi da questi compiti se nomina il Responsabile dei lavori, figura incaricata per la progettazione, esecuzione e controllo dell'esecuzione della opera, quindi nomina i coordinatori: il Coordinatore in fase di progettazione che predispone il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Coordinatore in fase di esecuzione che ne garantisce l'applicazione e l'adeguamento. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  11. Responsabile dei lavori Art. 2 - c Persona incaricata dal Committente che assume la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi in tema di sicurezza (progettazione o esecuzione o controllo dell’esecuzione dell’opera), con relative obbligazioni e responsabilità. Non si tratta di una delega da parte del Committente, al quale fanno capo responsabilità “ per culpa in eligendo “ (art. 3 - 6 - 11 - 13), ma di una scelta di “ figura professionalmente “ più competente che lo sostituisca nell’adempimento degli obblighi. Negli appalti pubblici la predetta figura innovativa richiama quella del “ direttore dei lavori “, addetto al controllo tecnico-amministrativo e la verifica dell’opera secondo capitolato e progetto, denominato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 109 dell’11.2.94 “ responsabile unico del procedimento “. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  12. Committente (o Responsabile dei lavori) : obblighi principali Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione. Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno Non si applica invece se l'impresa che opera nel cantiere è una sola, in questo caso sarà l'impresa, purché sia adeguatamente applicato quanto previsto all'art. 7 D.Lgs.626/94 e successive modifiche, ad avere la responsabilità diretta della sicurezza del cantiere, e non per indicazione normativa del 494/96, ma del 626/94, in quanto gli operai che lavorano nello specifico cantiere hanno un solo datore di lavoro; di conseguenza la sicurezza degli stessi deve essere rintracciata nel Documento di Valutazione di Rischi (DVR), che potrà avere un'appendice particolare per il cantiere in cui si interviene, cioè un Piano Operativo di Sicurezza (POS) allegato. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  13. Durata dei lavori e “Uomini – giorno” Per poter parlare di cantiere temporaneo e mobile, oltre alle tipologie di lavoro elencate, occorre che siano soddisfatte alcune condizioni riguardanti l’impiego di mano d’opera per un determinato periodo. Si assume come unità di misura il numero medio di uomini impiegati per giorno lavorativo(u/g). Per uomini/giorno si intende il numero medio dei lavoratori che quotidianamente è impiegato nel cantiere, per tutta la durata dei lavori e indipendentemente dalla continuità temporale con cui questi si svolgono. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  14. Obblighi del committente responsabile lavori Nomina coordinatori Obbligo notifica Più imprese anche non contemporanee 100 u/g I n c a r i c o c o n t e s t u a l e Progettazione esecutiva Entità presunta 500 u/g 30 gg • Committente • Responsabile lavori CANTIERE soglie obbligo Presenza contemporanea Coordinatore 20 u 300 u/g Esecuzione lavori Allegato II Rischi particolari h>2 m h>1,5 m Requisiti articolo 10 Piano generale 30.000 u/g <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  15. Coordinatore per la progettazione Art. 2 - e Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: Con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno I cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. redige il piano di sicurezza e di coordinamento predispone il fascicolo tecnico dell'opera Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  16. Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Art. 2 - f E’ designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: Con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99. provvede a: verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici segue <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  17. Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Art. 2 - f provvede a: organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  18. La notifica preliminare E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: entità non inferiore a 200 uomini-giorno anche se in presenza di un'impresa cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96 <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  19. … Notifica preliminare <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  20. Lavoratore autonomo Art. 7 E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi: si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  21. Valutazione dei rischi Il punto di partenza per la valutazione è rivolto al rispetto delle “ misure generali di tutela “ dettati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 che si concretizza nel cercare soluzioni sempre migliorative nel campo prevenzionale: nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati impiegati, sistemazione dei posti di lavoro, organizzazione. Nel redigere il piano di sicurezza si dovrà fare riferimento alle seguenti definizioni: pericolo insieme di probabilità e di gravità di possibili eventi che possono causare danni lesivi; situazione pericolosa circostanze in cui il lavoratore viene esposto ad un pericolo; valutazione globale dei rischi raffronto dati di probabilità evento lesivo per la scelta di adeguate misure di sicurezza preventiva. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  22. Rischi particolariallegato II • Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento • a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,0, se • particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dai procedimenti attuati oppure • dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; • Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano • rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano • un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate • o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei • lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; • 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree e conduttori nudi di tensione; • 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; • 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; • 7. Lavori subacquei con respiratori; • 8. Lavori in cassoni ad aria compressa; • 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi; • 10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  23. Piano di sicurezza e coordinamento - PSC Art. 12 La Direttiva Cantieri ha introdotto, nei processi edilizi che rientrano nella medesima, due importanti strumenti operativi di pianificazione della sicurezza che il Committente già in fase di progettazione dell'opera ed in ogni caso prima delle richieste di offerte deve far redigere dal Coordinatore alla Progettazione : Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Il Fascicolo tecnico dell'opera <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  24. … Piano di sicurezza e coordinamento Art. 12 Il Piano va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese se: Pari o superiore a 200 rapporto uomini L'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno giorni I lavori comportano rischi particolari rientranti nell'Allegato II del D.L. 528/99 segue <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  25. Piano di sicurezza e coordinamento Art. 12 è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva. Il committente trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento. A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento. In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  26. … piano di sicurezza e coordinamento Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: Misure relative all'impatto ambientale del cantiere; Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione; Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi; Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche; Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro; Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti; Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  27. Il fascicolo tecnico dell’opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente per due scopi: identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza. Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la consegna dell'opera è aggiornato dal committente. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  28. Piano operativo di sicurezza - POS è un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  29. … piano operativo di sicurezza • Imprese edili in genere • Impiantisti • Lattonieri • Fabbri • Falegnami • Vetrai • Imbianchini e tinteggiatori • Giardinieri Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS Il predetto piano descrive, nel rispetto dei DD. Lgs. n. 277/91- n. 626/94 e n. 494/96, l’analisi e relativa valutazione dei rischi in funzione dell’opera che si andrà a realizzare e la stima dei costi interessati per la sicurezza. Nel relativo programma dei lavori saranno regolamentate: “ interferenze “ e “ incompatibilità “, utilizzo di attrezzature, D.P.I., approvvigionamenti di materie prime dall’esterno e servizi comuni. Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la congruenza del POS, potrà chiedere eventuali adeguamenti, coordinare i vari piani dell’imprese che operano in cantiere per fasi di lavoro, stabilirà riunioni con l’imprese, accederà al cantiere per verificare il rispetto del piano stesso, parte integrante del contratto di appalto. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  30. Fascicolo della sicurezza Documento: U.E. 260 del 26 maggio 1993 Il Coordinatore designato dal Committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. Il fascicolo comprende due capitoli: Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Parte B - Equipaggiamenti in dotazione all’opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza. Nel corso dell’esistenza dell’opera il committente o proprietario annoterà tutte le modifiche che interverranno nel capitolo C - dotazione. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  31. Requisiti tecnico-professionali Art. 3 c.8 Capacità organizzativestruttura aziendale con figure previste (SPP, RSL, MC, DDL, DIR. PREP, deleghe), capacità di elaborare il Piano Operativo per la sicurezza e capacità di applicare e far applicare il piano di sicurezza e coordinamento); Forza lavoronumero di lavoratori dipendenti, formazione ed addestramento e addetti alle emergenze e al pronto soccorso, idoneità sanitaria e corsi specifici in caso di lavori con amianto.In caso di appalti pubblici per esempio l'impresa deve garantire la presenza di una forza lavoro in relazione almeno all'effettuazione del 70% dei lavori della categoria prevalente (Legge quadro in materia di lavori pubblici L. 109/94). Attrezzaturepossesso e proprietà, effettuazione delle verifiche obbligatorie (rif. D. Lgsl. 359/99), documento di valutazione dei rischi Affidabilità anti-infortunistical'insieme dei requisiti rispetto alle capacità organizzative, forza lavoro, attrezzature. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  32. … requisiti tecnico-professionali Art. 3 c. 8 D. Lgs. 494.96 Tecnica Professionale Disponibilità di mezzi e attrezzature previsti per l’esecuzione dei lavori Iscrizione CCIAA pos.ne Inps, Inail e Cassa edile dich.ne relativa al contratto Disponibilità di mezzi e attrezzature antinfortunistiche idonee alla tipologia dei lavori da eseguire Requisiti richiesti da Legislazioni speciali l. 46.90, ecc. Numero dei lavoratori necessari per l’esecuzione dei lavori Disponibilità dei “Dispositivi di protezione individuali” idonei e specifici Formazione professionale dei Lavoratori impegnati <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  33. Coordinamento – Consultazione RLS Lavoratori Piano sicurezza coordinamento Modalità operative A Piano generale sicurezza Disposizioni coordinamento Consultazione preventiva R.L.S. Piani • Consultazione • Coordinamento B Richiesta chiarimenti sui contenuti Proposte modifiche piani Modifiche piani C R.S.L. consultati preventivamente Piani generali di sicurezza D Coordinatore esecuzione sicurezza Verifica attuazione accordi parti sociali Assicura il coordinamento Coordina per il Miglioramento sicurezza <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  34. Pianificazione L’analisi di valutazione dei rischi riferiti alle varie fasi occorrenti per la realizzazione dell’opera, la stessa temporizzazione dell’impegno uomini-giorni per ogni fase operativa, l’eventuale presenza in cantiere di più imprese, lavoratori dipendenti o autonomi, interferenze e sovrapposizioni, utilizzo di mezzi comuni deve essere disciplinata per evitare che situazioni di pericolo possano essere trascurate rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori. La pianificazione anche per verificare la congruenza tra il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento. L’utilizzo di diagrammi temporali riferiti alle singole imprese potrà essere uno strumento per raggiungere l’obiettivo della prevenzione con i dovuti aggiustamenti ove si rendano necessari. Il diagramma di Gantt è uno strumento che serve per pianificare i tempi di realizzazione di un progetto, dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno di lavoro, ecc., e per verificare in itinere il rispetto degli stessi. Nel diagramma di Gantt le diverse attività vengono, dunque, ordinate secondo una precisa progressione temporale. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  35. Pianificazione (esempio) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  36. Guidaagli obblighi del committente o del responsabile dei lavori Richiedere idoneità tecnico professionale, regolarità contributiva, indicazione dei contratti collettivi applicati, ecc. Comunicare alle imprese i nominativi dei coordinatori Spedire copia dei piani di sicurezza Art. 7 D.Lgs. N. 626/94 solo per lavori eseguiti all’interno dell’azienda Obblighi Trasmettere notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori Nominare il coordinatore per la progettazione Nominare il coordinatore per l’esecuzione Art. 3 D.Lgs. n. 626/94 Tipologia di opera Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea. Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del decreto “ cantieri “ <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  37. Guidaai documenti richiesti in funzione della tipologia delle opere Piano operativo di sicurezza Documenti Piano di sicurezza e coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Piano di sicurezza sostitutivo solo per lavori pubblici Notifica Tipologia di cantiere Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari (all. II) Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazioni del decreto “ cantieri “ <<< << www.marcellosantopietro.135.it

  38. Opere provvisionali Prevenzione - Sicurezza per TUTTI i settori D.P.R. n. 547/1955 D.Lgs. n. 626/1994 Miglioramento continuo “ riduzione rischi “ D. Lgs. n. 235/03 D.P.R. n. 164/1956 D.Lgs. n. 494/1996 Prevenzione - Sicurezza settore COSTRUZIONI <<< >> www.marcellosantopietro.135.it

  39. Il D. Lgs. 8/7/2003 n. 235 integra il Titolo III D. Lgs. n. 626/94 (uso delle attrezzature di lavoro) con l'aggiunta degli articolo 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies fissa dei requisiti minimi che devono essere rispettati per l'uso di attrezzature per lavori in quota definiti come tali quei lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Nello stesso decreto sono fissate delle prescrizioni di sicurezza relative alle scale a pioli, all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi  ed all‘impiego di ponteggi. Per i “ ponteggi “ è previsto un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) in relazione alla complessità del ponteggio scelto ed inoltre che gli stessi siano montati e smontati ad opera di lavoratori  che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  40. La valutazione del problema della caduta dall’alto nel montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati Obiettivi Stato dei lavori Analizzare il problema infortunistico e dall’analisi dei dati definire le cause del fenomeno, verificando la possibilità di proporre soluzioni migliorative attraverso la definizione di Linee Guida comportamentali ad uso dei diversi utenti • Abbiamo eseguito : • Analisi infortunistico del problema • Analisi delle imprese che operano nel settore • Analisi degli strumenti di sicurezza a • disposizione • Analisi dei prodotti proposti • D.Lgs 494/96 - Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione • Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di • presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: • a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1; • b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione • e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle • specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. • Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui • all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  41. Opere Provvisionali sono tutte quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione dei lavori civili. Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale cui sono state erette. La loro limitata durata temporale non deve far sottovalutare il problema progettuale, di messa in opera e conservativo che in alcuni casi diventa importante per la corretta progettazione ed esecuzione dell'opera stessa. Le opere provvisionali rappresentano un aspetto fondamentale nella redazione dei "piani di sicurezza" previsti negli artt. 4, 12 e 13 del D. Lgs. n. 494 del 1996. si distinguono in: opere di servizio 1 Opere rovvisionali 3 2 opere di sicurezza opere di sostegno <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  42. …opere provvisionali <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  43. Tipologie di opere provvisionali per lavori in quota Tra le differenti opere provvisionali lo studio dei ponteggi riveste sicuramente un ruolo primario perché essi sono presenti nella quasi totalità dei cantieri edili, e sovente raggiungono dimensioni notevoli. I ponteggi possono essere in legno o in acciaio. Quelli in legno non vengono quasi più usati, mentre i ponteggi in acciaio sono estremamente diffusi, sul mercatosi trovano disponibili due diverse tipologie: a tubi e giunti; a telai prefabbricati del tipo chiuso, a portale, ad acca. • Ponteggi in legname • Ponteggi metallici a tubi e giunti • Ponteggi metallici a telai prefabbricati • Ponti a sbalzo e mensole metalliche • Andatoie e passerelle • Ponteggi e piattaforme meccanizzate • Ponti su ruote (trabattelli) • Ponti su cavalletti • Puntelli e strutture di puntellazione • Scale a mano • Altre attrezzature: reti, pali di sicurezza <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  44. Ilponteggio è una struttura reticolare provvista solitamente di impalcati. Consiste in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di ottenere una struttura rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale ma anche orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e modularmente alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'edificio da erigere. Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui è costruita la struttura portante. I ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici. In questo caso vengono considerati dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto. Ristrutturazione copertura con rete di protezione Scale monodirezionali Scale biodirezionali <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  45. … ponteggio <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  46. Ponteggi in legname Si realizzavano facendo uso di elementi lignei più o meno lavorati (tronchi, tavole, assi) messi in opera e collegati fra loro mediante fasce, corde, chiodi in vari materiali Per i ponteggi in legno non esistono particolari restrizioni di messa in opera o controlli strutturali, salvo quelli imposti dalla buona tecnica, dalla tradizione costruttiva e dai dettami della norma legislativa (artt. 7, 16-29 del D.P.R. n. 164 del 1956). I ponteggi in legno non vengono quasi più usati <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  47. Ponteggio a tubi e giunti Consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate, rende possibile l'adeguamento della struttura provvisionale ad ogni tipo di facciata o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione delle forme più particolari ed irregolari. Il ponteggio a tubo-giunto di contro richiede mano d’opera altamente specializzata e tempi di lavorazione mediamente più lunghi. Giunto semplice Giunto ortogonale Giunto girevole Chiave avvitamento giunti basetta <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  48. Ponteggio a tubi collegati con giunti di serraggio E’ costituito essenzialmente da tre elementi: il tubo: è un elemento metallico in acciaio di sezione circolare con diametro esterno di 4,8 cm e spessore di 3,5 mm; il giunto: è un elemento di acciaio costituito da due manicotti posti secondo due assi ortogonali che permettono l’assemblaggio dei tubi. I manicotti sono orientabili per permettere unioni con angolazioni diverse; gli accessori : si tratta di spinotti di collegamento tra i tubi, basette di appoggio e altre tipologie di giunti studiati per soddisfare diverse combinazioni. Il serraggiocon chiave dinamometrica, effettuato secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, è un utile controllo di sicurezza. Le caratteristiche di resistenza dei giunti non devono essere minori di quelle delle aste che collegano. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  49. Ponteggio a telai prefabbricati Questa tipologia di ponteggi rappresenta, per la semplicità di montaggio, la più utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate. I tempi di montaggio mediamente più corti e mano d’opera poco specializzata rendono questo sistema molto appetibile; tuttavia si deve considerare la scarsa versatilità del prodotto dovuto a distanze orizzontali e verticali prefissate che costringono spesso ad integrarlo con altri tipi di materiali come tubo - giunto e tavole di legno. Tavola fermapiedi Tavola con sei ganci Tavola con botola <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  50. Ponteggio a telai prefabbricati (collegati con aste, ganci, occhielli, ecc.). E’ realizzato con elementi strutturali in acciaio alti 2 metri e larghi 1,05 a forma di telaio con due controventi di irrigidimento agli angoli. I telai sono collegati longitudinalmente con dei correnti e controventati con delle diagonali, entrambi fissati con degli spinotti già predisposti sui montanti verticali, costituendo così un sistema di rapido e facile impiego. corrente traverso testata telaio diagonale Scaletta ponteggi torre vano telaietto <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

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