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la legge quadro 104/92 l’integrazione

la legge quadro 104/92 l’integrazione. A L T R I D I R I T T I.

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la legge quadro 104/92 l’integrazione

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Presentation Transcript


  1. la legge quadro 104/92 l’integrazione A L T R I D I R I T T I Se la “diversità” é la norma (e cioè la descrizione normale della condizione infantile e non solo infantile), la Scuola deve strutturarsi normalmente in modo da operare una discriminazione positiva e attiva nel senso che discrimina non già i soggetti cui si dirige ma la intensità e complessità del proprio intervento in ragione delle esigenze diverse cui deve dare risposte efficaci (POF scuola di Mi-Via Russo)

  2. DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE LEGALE DELLA PERSONA HANDICAPPATA UNA NUOVA DEFINIZIONE DELL’O.M.S.

  3. Le definizioni dell'O.M.S. La definizione dell'handicap comunemente accettata si deve all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che nel 1980 pubblicò la "Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Svantaggi Esistenziali". Essa distingueva tre livelli: Menomazione, intendendo qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica (esteriorizzazione) Disabilità, intendendo qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività di base (quale camminare, mangiare, lavorare) nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano (oggettivazione) Handicap si intende la condizione di svantaggio, conseguente ad una menomazione o ad una disabilità, che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento di un ruolo sociale considerato normale in relazione all'età, al sesso, al contesto socio-culturale della persona (socializzazione).

  4. Nel 1999 l'OMS ha pubblicato la nuova "Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Attività personali (ex-Disabilità) e della Partecipazione sociale (ex handicap o svantaggio esistenziale)" (ICIDH-2), nella quale vengono ridefiniti due dei tre concetti portanti che caratterizzano un processo morboso: la sua esteriorizzazione: menomazione l'oggettivazione: non più disabilità ma attività personali le conseguenze sociali: non più handicap o svantaggio ma diversapartecipazione sociale Più precisamente: con attività personalisi considerano le limitazioni di natura, durata e qualità che una persona subisce nelle proprie attività, a qualsiasi livello di complessità, a causa di una menomazione strutturale o funzionale. Sulla base di questa definizione ogni persona è diversamente abile. con partecipazione socialesi considerano le restrizioni di natura, durata e qualità che una persona subisce in tutte le aree o gli aspetti della propria vita (sfere) a causa dell’interazione fra le menomazioni, le attività ed i fattori contestuali. Si noti come, nella nuova Classificazione dell'OMS, il termine "handicap" venga definitivamente accantonato. Una persona - scrive Canevaro - è relativamente handicappata, cioè l’handicap è un fatto relativo e non un assoluto, al contrario di ciò che si può dire per il deficit. In altri termini, un’amputazione non può essere negata ed è quindi assoluta; lo svantaggio (handicap) è invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro, quindi alla realtà in cui l’individuo amputato è collocato. L’handicap è dunque un incontro fra individuo e situazione. E’ uno svantaggio riducibile o (purtroppo) aumentabile

  5. L'integrazione scolastica L’art.43 • E’ di importanza notevole, in quanto abroga tre blocchi di norme : • l’art.230 del T.U. /1928 che riguardava l’affidamento alle facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia, nonché l’affidamento al Ministero della P.I. dell’assistenza e dell’istruzione dei fanciulli con handicap • l’art. 415 del Regolamento 1297/1928 che riguardava l’allontanamento definitivo dell’alunno con problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali • i commi 2 e 3 dell’art. 28 della legge 118/1971. • Il comma 2 che fu preso a base giuridica per una infausta sentenza della Corte di Cassazione di diniego del diritto di un alunno h. di Livorno a frequentare la scuola comune) consentiva la possibilità di escludere dalle classi comuni i soggetti affetti da “gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento.....”; • il comma 3 (che, per altro, era già stato reso inapplicabile meritoriamente dalla Corte Costituzionale) si limitava a “facilitare” invece che a “garantire” la frequenza degli alunni h. presso la scuola secondaria superiore

  6. Analisi del- l’art.12 Il 1° comma Le norme di tali articoli enunciano in maniera inequivocabile il diritto all’integrazione scolastica di tutti i minori in situazione di handicap e si riferiscono, specificamente, aldiritto all’educazione e all’istruzione (art.12), agli strumenti per l’integrazione , che debbono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla Scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL / USL (art. 13), alle modalità di attuazione dell’integrazione (art.14). Gli artt. 12-13 e 14 L’art. 12 è un “caposaldo” del diritto all’integrazione, in quanto recepisce e trasferisce in norme giuridiche le più avanzate acquisizioni della cultura pedagogica in materia di inserimento nelle normostrutture Il primo comma dell’art. 12 , supera di getto le affermazioni importantissime, ma ancora timide della stessa legge 517/77 , che si limitava ad assicurare l’inserimento nelle scuole dell’obbligo. Qui si parla, giustamente, di diritto dei bambini handicappati da zero a 3 anni all’inserimento negli asili-nido. Viene affermata una notevole cultura dell’intervento precoce; purtroppo, come in molti altri passi della legge quadro, la norma manca del requisito della “coercibilità” : infatti nel successivo art. 13 si afferma che i Comuni e le USL possono (e, quindi, non debbono) attrezzare con materiale idoneo e personale specializzato gli asili-nido

  7. Il secondo comma definisce in maniera decisamente limpida e senza possibilità di ulteriori fraintendimenti (-rafforzato dalle abrogazioni già segnalate ex art. 43-) il diritto soggettivo perfetto delle persone handicappate all’inserimento nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nell’Università. E’ importante soffermarsi , e valorizzarne la portata innovativa, sull’utilizzo dell’espressione “classi comuni”. Con questa espressione si spazza l’equivoco della “conservazione sempre in agguato” : non c’è più spazio oggi per la cosiddetta “integrazione reale” (la presenza di una o più classi speciali in un plesso scolastico ordinario - vedremo alcune ipotesi presenti nella stessa legge di riforma della scuola elementare) , ma solo per la “integrazione personale” (l’integrazione della persona nelle classi comuni). E’ in palese contraddizione con la normativa di questo comma l’esistenza, a tutt’oggi, di scuole elementari speciali, che non avrebbero alcun diritto di cittadinanza, come vedremo meglio appresso, neppure invocando il concetto di gravità il 2° comma

  8. “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” La norma codifica legislativamente il percorso culturale sulla qualità dell’integrazione, che non può ridursi nè ad un mero fatto di inserimento né ad un pregiudiziale giudizio sulle capacità di apprendimento curriculare. Si tratta, infatti, di garantire il diritto allo studio della persona handicappata, che é concetto molto ampio e comprensivo di tutti i quattro parametri chiaramente elencati nel terzo comma della legge 104/92. La formulazione del presente comma rimanda direttamente al concetto della cosiddetta “funzione terapeutica dell’handicap” nel senso che lo sviluppo della relazionalità e della socializzazione acuisce anche nei normodotati la capacità di riconoscere e valorizzare la diversità e costringe gli operatori scolastici a porsi in maniera precisa l’esigenza di programmazioni mirate il 3° comma Il 4° comma E’ una delle disposizioni più importanti, in quanto senza equivoci afferma che “”l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap””. Questa norma – ripeto - confligge palesemente con l’esistenza delle scuole speciali

  9. I commi da 5 a 8 si occupano degli strumenti operativi idonei a garantire il successo dell’integrazione scolastica. In particolar modo si occupano di • diagnosi funzionale • profilo dinamico funzionale • piano educativo individualizzato

  10. Diagnosi funzionale Il documento si conclude con una diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva e sintetica per i successivi adempimenti

  11. Profilo dinamico-funzionale ...segue...

  12. Piano educativo individualizzato

  13. DUE VOLTE FRANCES Descrizione curata dal medico specialista Scoliosi lombare Andatura malferma; movimenti scomposti delle mani Coordinazione disarmonica Scarso controllo fine e grosso motorio Disordine nello sviluppo neurologico Comportamento sensibile agli stimoli non verbali Disordini genetici Disordine di sviluppo non identificato Difficoltà di apprendimento severe Epilessia intrattabile Disordini comunicativi Autismo Paralisi cerebrale Disordini nel movimento Tono muscolare povero (tassia) Disordini del sonno Intolleranza alimentare glutine e latticini

  14. Descrizione curata dalla famiglia Incoraggiami ad incontrare altri bimbi. Non iperproteggermi. Aiutami a fare le cose che mi piacciono (come nuotare, andare a cavallo, passeggiare) . Aiutami ad avere nuovi amici. Crea nuove opportunità per me. QUELLO CHE DEVI CONOSCERE DI ME. Ho l’epilessia : per favore impara quello che è necessario in caso di attacco. Ho una dieta senza glutine e latticini: per favore, chiedi ciò che posso mangiare. Quando ho poco equilibrio, devi usare le mie “briglie” perché non mi faccia male. Quando cammino devo indossare il mio elmetto protettivo. A volte sono un po’ agitata ma non posso dire perché. COSE CHE VOGLIO TU SAPPIA DI ME. Sono bravissima a tenere i segreti. Amo sentire raccontare le fiabe. Se vuoi ti posso condurre a fare un giro nel mio giardino. E se metti il mio braccio attorno al tuo collo posso anche darti un abbraccio. CIAO.Sono Frances. Sono una bambina di 8 anni, una figlia, una sorella, una nipote e cugina.Ma posso anche essere un’amica, una compagna COSE CHE MI PIACCIONO: Passeggiare. Giocattoli da abbracciare. Oggetti soffici. Mangiare(soprattutto le mele). La musica. Bere. Nuotare. Guardare le persone. Andare in città. Andare al caffè. Giocare sulla spiaggia. Andare a cavallo. COSE CHE TROVO DIFFICILI. Capire il linguaggio. Seguire le istruzioni. Percepire il pericolo. Vestirmi da sola. Nutrirmi da sola. Usare i servizi COME POSSO COMUNICARE CON TE. Dì il mio nome e guardami quando parli. Prenderò la tua mano per indicarti ciò che voglio. Talvolta indico con gli occhi quello che voglio COME PUOI AIUTARMI. Rendimi partecipe di tutto. Permettimi di muovermi liberamente in un luogo sicuro.

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