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NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)

Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperte Torino, 9 novembre 2011. NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)

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NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)

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  1. Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperteTorino, 9 novembre 2011

  2. NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011) Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

  3. RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSO Rinvio all’art. 16 L. 289/2002 “Chiusura delle liti fiscali pendenti” • In assenza di previsioni specifiche si applica l’art. 16 • Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sull’art. 16: • Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007 • Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004 DIFFERENZE RISPETTO ALL’ART. 16 • limite di valore (fino a 20.000 euro) • pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE • solo le liti in cui l’Agenzia entrate sia legittimata passiva a stare in giudizio

  4. AMBITO APPLICATIVO • Lite fiscale • riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dall’Agenzia entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di irrogazione delle sanzioni) • DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato • Legittimazione passiva Agenzia entrate • non definibili le liti di altra P.A. • non definibili le liti relative ad atti non impositivi dell’agente della riscossione nelle quali sia parte anche l’Agenzia Entrate • ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia entrate nelle quali sia parte anche l’agente della riscossione

  5. AMBITO APPLICATIVO • Lite pendente • Due riferimenti temporali: • 1.5.2011 data di pendenza della lite individuata dall’art. 39 • 6.7.2011 data di entrata in vigore dell’art. 39 • Quindi la lite è definibile se: • al 1.5.2011 sia stato notificato il ricorso introduttivo (anche se non ancora depositato in CTP) • al 5.7.2011 non ci sia una sentenza passata in giudicato

  6. PROCEDURA DI DEFINIZIONE • Adempimenti • Due scadenze: • 30.11.2011 pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto • 02.04.2012 presentare domanda di definizione in via telematica

  7. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA • La lite autonoma è quella relativa a ciascun: • avviso di accertamento • provvedimento di irrogazione di sanzioni • ogni altro atto di imposizione • Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente (IVA + IRES) • Quindi • Non è ammessa la definizione separata di alcune soltanto delle imposte accertate (eccezione INVIM-registro)

  8. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati La non definibilità di una lite non preclude quella di un’altra Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonome riunite

  9. PROCEDURA DI DEFINIZIONE • Determinazione dell’importo dovuto: le somme • valore lite < = € 2.000: € 150 • valore lite > € 2.000 (e non superiore a € 20.000):

  10. PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite L’importo dell’imposta accertata (o della sanzione separatamente irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado

  11. PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite L’importo dell’imposta accertata che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione) • QUINDI • impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo alle sole parti dell’atto che sono state impugnate • accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha rideterminato l’imposta contestata - questa sentenza viene impugnata integralmente - il valore della lite è sempre pari all’imposta accertata e contestata in primo grado

  12. PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite Giudicato interno Sentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi (acquiescenza sugli altri capi) Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati Ilvalore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla parte ancora in contestazione (al giudicato interno sfavorevole al contribuente viene data normale esecuzione)

  13. PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite Autotutela parziale In pendenza di lite – prima che il contribuente presenti domanda di definizione – l’Ufficio annulla in parte l’atto Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non annullata in autotutela (idem nel caso di conciliazione parziale)

  14. AMBITO DI DEFINIBILITA’ • Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI: • avviso di accertamento • provvedimento di irrogazione di sanzioni • ogni altro atto di imposizione • Sono escluse le controversie concernenti ATTI aventi natura NON IMPOSITIVA: • comunicazioni di irregolarità • risposte ad istanze di interpello • dinieghi di autotutela

  15. AMBITO DI DEFINIBILITA’ AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 1° IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della perdita: l’atto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate o dalle sanzioni in assenza di imposta

  16. AMBITO DI DEFINIBILITA’ AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 2° IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della perdita a)l’atto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate (o dalle sanzioni in assenza di imposta) + l’ “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione

  17. AMBITO DI DEFINIBILITA’ AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: b) l’atto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori imposte Il valore della lite è dato SOLO dalla “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione L’IMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata

  18. AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA Imposta virtuale = (perdita dichiarata – perdita accertata) x aliquote vigenti

  19. AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA • Affrancamento perdita 2007 • Imposta virtuale: 50.000 x 33% = 16.500 • Costo definizione: 16.500 x 30% = 4.950 (in assenza di decisione) • Definizione 2008 • Maggiore imposta da definire: (70.000-50.000) x 27.5% = 5.500 • Costo delle definizione: 5.500 x 30% = 1.650 (in assenza di decisione)

  20. AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA • Solo definizione 2008 • Maggiore imposta da definire: 70.000 x 27.5% = 19.250 • Costo delle definizione: 19.250 x 30% = 5.775 (in assenza di decisione)

  21. AMBITO DI DEFINIBILITA’ ATTI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA che realizzano una agevolazione fiscale: “costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19 DLgs 546/92” (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011 conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009) SONO DEFINIBILI

  22. AMBITO DI DEFINIBILITA’ AVVISI DI LIQUIDAZIONE: attengono a procedimenti che non prevedono l’autoliquidazione dei tributi; non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO IMPOSITIVO NON SONO DEFINIBILI

  23. AMBITO DI DEFINIBILITA’ • AVVISI DI LIQUIDAZIONE – ECCEZIONI: • Atti di liquidazione dell’IMPOSTA DI REGISTRO che per la prima volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della registrazione (Cass., sez. V, n. 20731/2010) • Atti di liquidazione dell’IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE, quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003) • SONO DEFINIBILI • Anche parzialmente se in parte liquidano l’imposta e in parte assumono carattere impositivo

  24. AMBITO DI DEFINIBILITA’ ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO : Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo NON più in contestazione SONO DEFINIBILI Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente SONO DEFINIBILI

  25. AMBITO DI DEFINIBILITA’ ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlate a violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di disposizioni dell’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi – Sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92) SONO DEFINIBILI Esempi: Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997) Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997)

  26. AMBITO DI DEFINIBILITA’ ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione per l’impiego di lavoratori irregolari Non sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (Corte Cost. n. 130/2008) NON SONO DEFINIBILI

  27. AMBITO DI DEFINIBILITA’ ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI: Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni NON SONO DEFINIBILI Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute SONO DEFINIBILI

  28. AMBITO DI DEFINIBILITA’ CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie SONO DEFINIBILI TRIBUTI LOCALI: L’Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di tributi locali NON SONO DEFINIBILI

  29. AMBITO DI DEFINIBILITA’ TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI: Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA RISCOSSIONE contestando l’omesso versamento NON SONO DEFINIBILI ECCEZIONE: Qualora tali atti abbiano natura impositiva SONO DEFINIBILI

  30. AMBITO DI DEFINIBILITA’ CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette, non hanno natura di tributo e l’eventuale impugnazione vede come parte legittimata passiva l’Ente previdenziale e la giurisdizione del Giudice ordinario NON SONO DEFINIBILI

  31. AMBITO DI DEFINIBILITA’ • SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO: • Le somme richieste a rimborso • sono state versate mediante versamento diretto ritenuto indebito (non a seguito di atto impositivo) • l’obbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92) • le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92 • NON SONO DEFINIBILI

  32. AMBITO DI DEFINIBILITA’ PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE: I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate che costituiscono “un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario … in mancanza di una esplicita disposizione legislativa” (Cass., sez. V, n. 21328/2006) NON SONO DEFINIBILI

  33. AMBITO DI DEFINIBILITA’ CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA’ DI PERSONE: L’avviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito imputabile pro quota ai soci NON E’ DEFINIBILE Qualora l’avviso di accertamento contesti anche maggiori imposte e/o sanzioni in capo alla società E’ DEFINIBILE limitatamente alle dette imposte e non esplica efficacia nei confronti dei soci. Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della definizione costituiscono liti autonome.

  34. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE • Due adempimenti e due scadenze • Pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto entro il 30.11.2011 • Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il 2.04.2012 * • (*) Il 31 marzo2012 previsto dalla norma cade di sabato; l’adempimento è quindi prorogato al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/2011

  35. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO Ai fini della determinazione dell’importo dovuto occorre fare riferimento: all’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado le somme dovute sono sempre pari al 30% del valore della lite

  36. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO (continua) Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a titolo di TRIBUTO SANZIONI AMMINISTRATIVE; INTERESSI E INDENNITA’ DI MORA DI SPETTANZA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE; limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.

  37. SOMME VERSATE IN SEDE DI RISCOSSIONE PROVVISORIA MAGGIORI DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE • NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO • IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE • IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A € 2.000 • L’ULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E’ SFAVOREVOLE ALL’AGENZIA SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA DI GIUDIZIO SUPERIORI ALL’IMPORTO DOVUTO

  38. Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (1) Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi 1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è ancora pronunciata DOVREBBE VERSARE IL 30% DI € 10.000 EURO OSSIA € 3.000 QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

  39. Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (2) Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi 2) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è favorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 10% DI € 10.000 EURO OSSIA € 1.000 QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

  40. Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (3) Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi 3) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è sfavorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 50% DI € 10.000 EURO OSSIA € 5.000 QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA

  41. Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (4) 4) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è parzialmente favorevole al contribuente (AD ES. confermato recupero maggiore imposta per € 3.000) SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di € 3.000 = € 1.500 b) 10% di € 7.000 = € 700 a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE ALL’ERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 3.000/10.000 = € 1.800 b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE ALL’ERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 7.000/10.000 = € 4.200 Somme da rimborsare € 4200 – 700 = € 3.500

  42. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE IN CORSO INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE PRESENTAZIONE DELL’F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL’UFFICIO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DI PAGAMENTO VERRA’ MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE

  43. COOBBLIGATI A)UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI E B) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE SEPARATAMENTE Definizione di uno implica comunque l’estinzione della controversia anche per gli altri C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI la definizione di chi ha proposto la lite impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri

  44. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE • LA DOMANDA DI DEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA • (LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE E’ STATA RESA DISPONIBILE DAL 3.11.2011) • PUO’ ESSERE INVIATA • Tramite il servizio INTERNET (fisconline) • B) Tramite gli intermediari autorizzati • C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali

  45. SOSPENSIONE DEI GIUDIZI LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE DAL 6.7.2011 AL 30.06.2012 SE AL 6.7.2011 NO FISSATA UDIENZA LITE SOSPESA SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DI TRATTAZIONE SE AL 6.7.2011 FISSATA UDIENZA NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA

  46. SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE LA SOSPENSIONE CESSA IL 30.06.2012 E I TERMINI PROCESSUALI RIDECORRONO DAL 1.07.2012 SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE L’UFFICIO INCLUDERA’ TALE LITE NELL’ELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ENTRO IL 15.07.2012 E LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA’ SINO 30.09.2011

  47. DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEFINIZIONE IRREGOLARE E/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE DEPOSITATO PRESSO L’ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE

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