1 / 92

Rimini 11 maggio 2007

Rimini 11 maggio 2007. Le ispezioni in azienda. Gabriele Bonati. Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare. Il D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale . .

hali
Download Presentation

Rimini 11 maggio 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rimini 11 maggio 2007 Le ispezioni in azienda Gabriele Bonati

  2. Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare Il D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale. 

  3. Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare Al Ministero della solidarietà sociale sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, "le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77". 

  4. Nuovo assetto del ministero del lavoro e del welfare • Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato: • le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; • le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

  5. ORGANISMI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI

  6. Inchiesta sugli infortuni A decorrere dal 2 giugno 1999, la competenza ad effettuare le inchieste sugli infortuni sul lavoro è passata alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 51 del 19.2.1998.

  7. RIFORMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO

  8. RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI VIGILANZA • MINISTERO DEL LAVORO (Coordina le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporto di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla vigilanza) • DIREZIONE GENERALE (presso il Ministero del lavoro) (Fornisce, su disposizione del Ministero del lavoro, direttive operative e coordina l’attività ispettiva svolta dai soggetti con compiti di vigilanza in materia di lavoro) • DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO (Coordina, a livello regionale, l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo le direttive della Direzione Generale – è prevista una convocazione, con cadenza semestrale dei presidenti dei CLES, Comitati per l’emersione del sommerso) • DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO (Coordina, a livello provinciale, le funzioni ispettive e fornisce direttive per razionalizzare l’attività di vigilanza al fine di evitare duplicazione di interventi)

  9. PERSONALE ISPETTIVO

  10. PERSONALE ISPETTIVO

  11. VIGILANZA I compiti del personale ispettivo: • vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale (a prescindere dallo schema contrattuale tipico o atipico utilizzato); • vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro; • fornire chiarimenti sulla legislazione del lavoro; • vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute delle associazioni professionali, da altri enti pubblici e privati; • effettuare, su richiesta del Ministero del lavoro, inchieste e indagini; • compiere le funzioni demandate da leggi, regolamenti o deleghe dal Ministero del Lavoro

  12. PREVENZIONE E PROMOZIONE Le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro: • organizzano attività di prevenzione e promozione, presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale (il personale non riveste la qualifica di ispettore e di ufficiale di polizia giudiziaria); • forniscono indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa del lavoro (inadempienze, non sanzionabili, rilevate durante l’ispezione); • propongono (compresa la Direzione Generale) attività di informazione e aggiornamento (a spese dei datori di lavoro, enti e associazioni); • forniscono (Direzioni Provinciali) criteri volti a uniformare l’azione dei soggetti abilitati alla certificazione dei contratti (art. 75, D. Lgs. 276/2003).

  13. DIRITTO DI INTERPELLO

  14. DIRITTO DI INTERPELLO Il comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. 124/2004, come istituito dal D.L. 262/2006, stabilisce che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (contenuti negli interpelli) esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili

  15. DIRITTO DI INTERPELLO Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili (Min.Lav. Circ. 24 e 49/2004).

  16. COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVA • Istituzione di una banca dati telematica (presso il Min. Lav.) che raccoglie: i datori di lavoro ispezionati, le informazioni e gli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro • La banca dati costituisce una sezione riservata dalla borsa continua nazionale del lavoro (hanno accesso alla banca dati le amministrazioni che effettuano vigilanza) • Per evitare la duplicazione degli interventi ispettivi è previsto un sistema di comunicazioni tra amministrazioni • È istituito un modello unificato di verbale • I verbali di accertamento sono fonti di prova (possono essere utilizzati direttamente dagli organi di vigilanza per quanto concerne i fatti acquisiti e documentati – nota Min. Lav. 2608/2005)

  17. CONCILIAZIONE MONOCRATICA

  18. CONCILIAZIONE MONOCRATICA • Il Ministero del lavoro ha precisato che la conciliazione monocratica può concretamente svilupparsi nei seguenti casi: • Preventiva - A fronte di una richiesta (anche richieste plurime o multiple) di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta, la DPL territorialmente competente, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, ha la facoltà di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia; • Contestuale - Nel corso dell'espletamento di un accesso ispettivo, nell'ambito dell'attività di vigilanza, il personale ispettivo può procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai fini dell'attivazione della procedura conciliativa.

  19. CONCILIAZIONE MONOCRATICA • Il Ministero del lavoro ha fornito le seguenti precisazioni • la conciliazione monocratica può attivarsi soltanto quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere all'accertamento ispettivo. • la conciliazione può attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di un rapporto di lavoro autonomo (es. contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al D.Lgs. n. 276/2003 • Nel caso di rapporti certificati non è invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 c. p.c. • con riguardo al rispetto dei minimali contributivi così come stabiliti dalla legge, qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l'importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali

  20. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

  21. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI • Il Ministero del lavoro ha precisato che l'adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività.

  22. L’istituto della diffida In caso di inadempimenti, comunque sanabili, dai quali derivino sanzioni amministrative, l’ispettore diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze, fissando un termine. In caso di ottemperanza, il datore di lavoro paga la sanzione minima ovvero un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Nell’ipotesi in cui l’ammontare della sanzione sia superiore alla sanzione in misura ridotta (art. 16, L. 689/1981), non è conforme alla finalità dell’istituto procedere con atto di diffida (Min. Lav. circ. 24/2004) L’adozione della diffida, interrompe i termini di cui all’art.14 legge 689/81 (notifica) fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione.

  23. L’istituto della diffida • sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità). • Sono da ritenersi sanabili le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti – Si vedano gli elenchi riprodotti nelle circolari Min. Lav. 9/2006 – INPS 132/2004 – INAIL 86/2004).

  24. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 9 del 23 marzo 2006 e pubblicata sulla GU 101 del 3 maggio 2006, ha diramato importanti chiarimenti relativi alle modalità di applicazione della diffida

  25. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • La diffida, in caso di violazioni sanabili, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

  26. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di contestazione o di notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida è viziata da un punto di vista procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

  27. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • Il Ministero del lavoro precisa ulteriormente i criteri per la definizione della sanabilità delle violazioni: tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili,indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

  28. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • Non è possibile utilizzare la diffida per tutte quelle violazioni, i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili, qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile.

  29. L’istituto della diffidai chiarimenti del Ministero • A titolo di esempio la circolare cita la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.

  30. L’istituto della disposizione • Il decreto attribuisce efficacia esecutiva alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale. • Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto silenzio-rigetto). • A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.

  31. L’istituto della prescrizione Qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore apposita prescrizione obbligatoria a norma degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 758/1994 (si applica anche nell’ipotesi di reato a “condotta esaurita”). Il pagamento della sanzione ridotta estingue il reato, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.

  32. La prescrizione (1’ fase)

  33. La prescrizione (2’ fase)

  34. RICORSO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

  35. RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO

  36. RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO • Il Min. Lav. (nota prot. 5499, 13.12.2006) ha precisato che sono di competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro i contenziosi sui rapporti di lavoro connessi ad accertamenti ispettivi. Diversamente, permangono in capo al comitato regionale dell’INPS le competenze a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell’Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso

  37. RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO • Il Min. Lav. (circ. 10/2006)ha precisato che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli Enti, lo stesso è da considerarsi ammissibile semprechè sussista il presupposto della verifica della qualificazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e non violazioni di natura amministrativa. • Qualora invece sussistano anche infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la regolarizzazione mediante una diffida è da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso. • L'autonomo provvedimento di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, è da ritenersi non impugnabile

  38. RICORSO AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO • Il Min. Lav. ha altresì precisato che, nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto (contestazione o notificazione di illecito amministrativo delle DPL) che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi, la Direzione del lavoro effettuerà le relative comunicazioni agli Enti previdenziali solo successivamente alla decisione del Comitato ovvero allo scadere del termine per la formazione del silenzio-rigetto (90 giorni), al fine di non avviare procedure di recupero che potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale.

  39. Impugnabilità della decisione del comitato • Quanto alla impugnabilità della decisione del Comitato che respinge il ricorso, il Ministero del lavoro ha precisato che: • La decisione non è impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa (il comitato decide in via definitiva) • La decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato, quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di regione sede del Comitato.

  40. Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) • Anche agli ispettori previdenziali è attributo il potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative (gli illeciti amministrativi che possono formare oggetto di contestazione da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto sono quelli riconducibili agli artt.14 e 35, 7° comma della legge 24 novembre 1981, n.689) • E’ attribuito anche agli Enti previdenziali, secondo le rispettive competenze, la possibilità di svolgere attività di prevenzione e promozione, attraverso la diffusione di informazioni sulle novità legislative di maggior rilievo e/o su questioni di carattere generale che investono il rapporto previdenziale-assicurativo

  41. Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) • l’interpello, per quanto di competenza dell’INPS, dovrà riguardare materie strettamente previdenziali come, ad esempio, inquadramenti, imponibile contributivo ecc.

  42. Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) • La conciliazione monocratica è invece di esclusiva competenza delle Direzioni del lavoro. Per la parte di interesse dell’INPS si richiamano peraltro gli effetti, ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Circa il momento di insorgenza dell’obbligo contributivo (nel rispetto del minimale) si segnala che lo stesso coincide con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore. Conseguentemente, il versamento di quanto dovuto all’Istituto dovrà avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo al predetto termine (dovranno essere redatti i mod. DM 10/V). Ulteriore condizione, affinché la conciliazione esplichi i suoi effetti, è che i contributi siano effettivamente versati in unica soluzione, o anche ratealmente con la dimostrazione, secondo l’indirizzo ministeriale, del versamento della prima rata della dilazione. Con la circ. 7/2007, l’Istituto ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a pagare anche le somme aggiuntive per le omissioni contributive

  43. Gli ispettori previdenziali (Circ. INPS) • I ricorsi avverso i verbali ispettivi aventi ad oggetto la qualificazione e la sussistenza dei rapporti di lavoro, che fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo erano di competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto, sono ora attribuiti alla competenza dei Comitati Regionali del Lavoro

  44. Gli ispettori INAIL La riforma delle ispezioni non ha modificato i poteri derivanti dallo svolgimento di attività di polizia amministrativa necessarie ad accertare l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo: sono confermate le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture contabili e dei libri regolamentari acquisizione di dichiarazioni (INAIL, circ. 86 del 17 dicembre 2004)

  45. Gli ispettori INAIL Diritto di interpello I quesiti proponibili all’Inail, per quanto di competenza, dovranno riguardare problematiche di valenza generale in materia assicurativa che non abbiano già trovato soluzione nelle disposizioni normative e amministrative emanate.

  46. Gli ispettori INAIL La diffida Gli ispettori INAIL possono avvalersi del potere di diffida nei casi per i quali siano irrogabili le sanzioni amministrative. Per la materia di competenza dell’INAIL possono essere considerate sanabili le violazioni non connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio. La diffida è applicabile a decorrere dal 27.5.2004, anche per le violazioni commesse antecedentemente a tale data.(INAIL, circ. 86/2004)

  47. Gli ispettori INAIL Il ricorso ex art. 16 T.U. (DPR 1124/65) Rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 16 del T.U. relativa ai ricorsi alla Direzione provinciale del lavoro avverso atti di diffida inerenti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato.

  48. Enti e diffida obbligatoria (Min. Lav. Risposta a interpello, prot. 2608/2005) Il Ministero del lavoro conferma, quanto già espresso dall’INAIL, che il potere di diffida è esteso solo agli ispettori degli enti” con esclusione quindi del personale amministrativo

  49. Diffida e rateazione della sanzione (Min. Lav. Risposta a interpello, prot. 2226/2006) Il Ministero del lavoro ha precisato che la sanzione ridotta derivante dall’applicazione dell’istituto della diffida e relativa ottemperanza da parte del datore di lavoro, è esclusa la procedura di rateizzo (anche se trattasi di somma considerevole)

  50. Gli ispettori INAIL Conciliazione monocratica Il Ministero del lavoro (nota prot. 5222, 26.10.2006) ha precisato che al fine dell’estinzione del procedimento ispettivo, il datore di lavoro, oltre a pagare le somme dovute al lavoratore, è tenuto al versamento dei premi più la somma aggiuntiva per omissione contributiva.

More Related