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Le disposizioni normative alla prova dei fatti

Le disposizioni normative alla prova dei fatti.

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Le disposizioni normative alla prova dei fatti

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Presentation Transcript


  1. Le disposizioni normative alla prova dei fatti • Alla volontà del legislatore di esternalizzare il servizio (art. 150 Cod. ambiente e d.l. 112/2008 come modificato dal d.l. 135/2009) corrisponde una situazione di fatto esattamente inversa, che vede dominante il modello di gestione in house, accanto al modello della società mista.

  2. Le disposizioni normative alla prova dei fatti • Secondo l’ultimo rapporto del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Co.Vi.R.I.) vi sono 114 società affidatarie del S.I.I. (il numero dei gestori è superiore al numero degli ATO perché alcune leggi regionali consentono di effettuare più affidamenti e non rispettare l’unicità della gestione a livello di ATO). • Di queste 114: • 7 sono società private • 22 sono società a capitale misto pubblico privato con partner selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica • 58 sono le società interamente pubbliche • 9 sono società quotate (con socio finanziario) • (per le restanti 18 non è specificato la tipologia di affidamento)

  3. Le disposizioni normative alla prova dei fatti • È evidente che la maggioranza degli Aato ha optato per l’affidamento a società a capitale interamente pubblico. • Tale prevalenza è più marcata al Nord (51%) e al Sud (48%) mentre nel Centro prevale l’affidamento a società miste (42%). • L’auspicata apertura al mercato (nella forma della concorrenza per il mercato, data la situazione di monopolio naturale) rappresenta allo stato attuale un’utopia. Perché questa resistenza?

  4. Le disposizioni normative alla prova dei fatti • Hp a) ritrosia da parte degli Enti locali a privarsi dell’indotto correlato alla proprietà di imprese multiutility che spesso hanno raggiunto una notevole espansione territoriale, anche al di là delle delimitazioni di ambito. • Hp b) insufficiente incentivazione della imprenditorialità a causa della pervasività della pianificazione d’ambito (si pretende di esercitare un influsso penetrante sulle scelte aziendali) • Hp c) condizionamento degli enti locali per catturare consenso politico : tariffe basse e obiettivi impegnativi (ma poi non rispettati). La maggior vicinanza tra pianificatore e controllati consente di mascherare più o meno consapevoli deficit pianificatori (ed eventuali inefficienze).

  5. Sistema tariffario. Cenni • Lo scenario è ulteriormente caratterizzato da criteri tariffari che spesso non garantiscono la sostenibilità economica delle gestioni, anche in conseguenza dell’insufficienza delle tariffe di partenza. • La tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) è disciplinata nei suoi aspetti generali, dall’art. 154 del D.Lgs 152/2006, che sostanzialmente ha recepito quanto disposto dall’art. 13 della l. 36/94 (Legge Galli), che rimanda ad un decreto attuativo la stesura di un Metodo tariffario.

  6. Sistema tariffario cenni. • Attualmente l’art. 154 del Codice ambiente stabilisce che la tariffa del servizio idrico deve tenere conto: • della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito • delle opere e degli adeguamenti necessari • dell’entità dei costi di gestione delle opere • dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito […] • di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Aato in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio […].

  7. Sistema tariffario. Cenni • Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. • Il Ministro dell’ambiente su proposta del Co.Vi.R.I. tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali secondo il principio “chi inquina paga” definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua. • Il Metodo tariffario attualmente in vigore, è stato approvato e pubblicato con il D.M.L.P. il 1° agosto 1996 (cd Metodo Normalizzato). • In base al Metodo Normalizzato le Autorità di Ambito hanno il compito di approvare la struttura delle tariffe e di identificare le categorie di soggetti ai quali applicare le diverse tariffe.

  8. Sistema tariffario. Cenni • Secondo il Metodo normalizzato la struttura tariffaria approvata dalle Aato è costituita da tariffe crescenti per classi di consumo (c.d. tariffe a blocchi crescenti), differenziate per tipologie di utenze (domestico, agricolo, zootecnico, pubblico, commerciale, artigianale, ecc.). • Le tariffe sono ulteriormente differenziate tra utenze domestiche e non e articolate nelle seguenti componenti: • una quota tariffaria fissa calcolata generalmente su base annua; • quote variabili per il servizio di acquedotto suddivise per scaglioni crescenti di metri cubi; • quote variabili per il servizio di fognatura e depurazione, generalmente uniche per l'intero consumo; • Iva al 10% per tutte le componenti tariffarie.

  9. L’assenza di un’Autorità di regolazione a livello centrale • Il Co.Vi.R.I. (art. 21 L. Galli) lo istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici con il compito di provvedere a verificare l’osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionale, a garantire la regolare determinazione tariffaria, a tutelare l’interesse degli utenti. • Il Co.Vi.R.I. svolgeva anche una funzione di supporto agli enti locali raccogliendo ed elaborando dati per esercitare un confronto comparativo tra le prestazioni del gestore del proprio ambito rispetto a quelle dei gestori degli altri ambiti

  10. L’assenza di un’Autorità di regolazione a livello centrale • Il Co. Vi. R.I. tuttavia non ha le caratteristiche di una autorità indipendente di regolazione (non ha né autonomia né indipendenza né poteri di raccomandazione, indagine, decisione). • Con l’entrata un vigore del Codice dell’ambiente il Co. Vi. R.I. viene denominato Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e dotato di nuovi e più incisivi poteri. • Ma il D.Lgs 284/2006 dispone l’abrogazione degli articoli del Codice che si occupano della nuova Autorità sopprimendo ogni riferimento ad essa e riesumando il Co.Vi.R.I. • Oggi per effetto del d.l. 39/2009 il Co.Vi.R.I. ha cambiato nome e si chiama Commissione di vigilanza per le risorse idriche (ma compiti e organizzazione non sono sostanzialmente cambiati).

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