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Modello di legge proposto dall’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

“ADR: promoting a wider culture on Alternative Dispute Resolution in civil and commercial matter” Valencia 29 e 30 giugno 2006. Modello di legge proposto dall’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

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Modello di legge proposto dall’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

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  1. “ADR: promoting a wider culture on Alternative Dispute Resolution in civil and commercial matter”Valencia 29 e 30 giugno 2006

  2. Modello di legge proposto dall’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) Articolo 1. Ambito di applicazione e definizioni1) La presente legge si applicherà alla conciliazione commerciale internazionale.…3) Agli effetti della presente legge, si intenderà per conciliazione, qualsiasi procedimento, denominato conciliazione, mediazione o con altri termini equipollenti, nel quale le parti chiedano ad un terzo o a terzi conciliatori, di prestare loro assistenza nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole di una controversia derivata o collegata ad un rapporto contrattuale o qualunque altro rapporto legale. Il conciliatore non ha il potere di imporre alle parti una soluzione della controversia. (traduzione non ufficiale)

  3. SINTESI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE/ARBITRATO. Racc. 98/257/CE del 30-03-1998 CommissioneRis. 25-5-2000 “EEJ net” Consiglio Dir. 2000/31/CE del 08-06-2000ParlamentoRacc. 2001/310/CE del 04-04-2001 CommissioneLibro verde 19.04.2002 196 Commissione

  4. Racc. 98/257/CE del 30-03-1998 della Commissione riguarda i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Ambito di applicazione: procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione. Di conseguenza, non sono comprese le procedure che si limitano a un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.

  5. Ris. 25-5-2000 “EEJ net” del Consiglio - relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Ambito di applicazione: Tenuto conto dell’aumento delle controversie transfrontaliere, la Risoluzione è volta ad istituire una Rete extragiudiziale europea (o "EEJ-Net") con la quale garantire ai consumatori un accesso rapido, semplice, economico ed efficace ai meccanismi extragiudiziali (o di "risoluzione alternativa delle controversie", RAC) nell'UE.

  6. Dir. 2000/31/CE del 08-06-2000 La Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

  7. Racc. 2001/310/CE del 04-04-2001 della Commissione Riguardante i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Ambito di applicazione: è applicabile agli organi terzi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si adoperano per risolvere una controversia facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo. Essa non si applica ai meccanismi di reclamo dei consumatori gestiti da un'azienda e espletati direttamente con il consumatore o ai meccanismi che assicurano tali servizi gestiti da o per conto di un'azienda.

  8. Libro Verde 19.04.2002 196 Il Libro verde ha come obiettivo quello di avviare un'ampia consultazionesu un certo numero di questioni di ordine giuridico che si pongono nel campo della risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale ai fini della preparazione delle misure concrete da adottare

  9. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori • Competenze e nomina dei conciliatori • 1.1  Competenze • I conciliatori devono essere competenti e preparati in materia di procedure di conciliazione. Tra i fattori rilevanti vanno inclusi una adeguata formazione ed un continuo aggiornamento della preparazione teorica e pratica in tecniche di conciliazione, facendo riferimento a standard e schemi di accreditamento. •  1.2  Nomina • Il conciliatore si consulta con le parti per l’individuazione delle date opportune in cui può aver luogo la conciliazione. Il conciliatore deve riconoscersi adeguatamente preparato e competente a condurre la conciliazione prima di accettare la nomina e su richiesta, fornire alle parti informazioni riguardo alla sua preparazione ed esperienza. • 1.3 Pubblicità/promozione dei servizi di conciliazione • I conciliatori possono promuovere la loro attività in maniera professionale, corretta e dignitosa.

  10. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 2. Indipendenza e imparzialità 2.1  Indipendenza e neutralità  Il conciliatore non deve agire o, avendo già iniziato a farlo, non deve continuare ad agire, prima di aver reso nota qualsiasi circostanza che possa essere considerata o apparire tale da pregiudicare la sua indipendenza o porlo in conflitto di interesse: il dovere di informazione è un obbligo che permane durante tutto il procedimento…  2.2 Imparzialità Il conciliatore deve in qualsiasi momento agire, e adoperarsi per mostrare di agire con imparzialità nei confronti delle parti e impegnarsi a trattare tutte le parti equamente nel rispetto della procedura di conciliazione.

  11. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 3. L’accordo di conciliazione, il procedimento, l’accordo finale e i compensi connessi alla conciliazione  3.1 Procedura Il conciliatore deve far sì che le parti della conciliazione comprendano le caratteristiche della procedura di conciliazione e il ruolo del conciliatore e delle parti.  Il conciliatore deve, in particolare, assicurare che prima dell’avvio della procedura di conciliazione, le parti abbiano capito ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di conciliazione ivi comprese in particolare tutte le misure riguardanti gli obblighi di riservatezza del conciliatore e delle parti.  L’accordo di conciliazione, dovrà, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto.  Il conciliatore dovrà condurre il procedimento in modo appropriato, prendendo in considerazione le circostanze del caso, compresi eventuali squilibri di potere e la normativa di riferimento, le volontà espresse dalle parti e la necessità di una sollecita risoluzione della controversia. Le parti sono libere di concordare con il conciliatore, riferendosi ad un Regolamento o altrimenti, le modalità con cui sarà condotta la conciliazione. Il conciliatore, se lo ritiene utile, può sentire le parti separatamente.

  12. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 3.2 Correttezza del procedimento  Il conciliatore deve assicurare che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di partecipare al procedimento.  Il conciliatore se necessario deve informare le parti e può concludere la conciliazione se: -   -viene raggiunto un accordo che al conciliatore appaia non eseguibile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alle competenze del conciliatore ai fini di una tale valutazione, o -      -qualora il conciliatore ritenga che pur continuando la conciliazione sia improbabile raggiungere un accordo.

  13. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 3.3    la conclusione del procedimento Il conciliatore deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che ogni accordo sia raggiunto attraverso il consenso informato delle parti e che tutte le parti comprendano i termini dell’accordo.  Le parti possono ritirarsi della conciliazione in qualsiasi momento senza darne giustificazione.  Il conciliatore può, su richiesta delle parti ed entro i limiti delle sue competenze, informare le parti su come possano formalizzare l’accordo e sulle possibilità di rendere l’accordo suscettibile di esecuzione forzata.  3.4 Compensi  Qualora non sia già previsto, il conciliatore deve sempre fornire alle parti informazioni esaurienti sul sistema di remunerazione che intende applicare. Non deve accettare alcuna conciliazione prima che siano stati accettati da tutte le parti coinvolte i criteri che regolano la sua remunerazione.

  14. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 3.3    la conclusione del procedimento Il conciliatore deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che ogni accordo sia raggiunto attraverso il consenso informato delle parti e che tutte le parti comprendano i termini dell’accordo.  Le parti possono ritirarsi della conciliazione in qualsiasi momento senza darne giustificazione.  Il conciliatore può, su richiesta delle parti ed entro i limiti delle sue competenze, informare le parti su come possano formalizzare l’accordo e sulle possibilità di rendere l’accordo suscettibile di esecuzione forzata.  3.4 Compensi  Qualora non sia già previsto, il conciliatore deve sempre fornire alle parti informazioni esaurienti sul sistema di remunerazione che intende applicare. Non deve accettare alcuna conciliazione prima che siano stati accettati da tutte le parti coinvolte i criteri che regolano la sua remunerazione.

  15. Codice Europeo di Comportamento dei Conciliatori 4. Riservatezza Il conciliatore deve mantenere riservate tutte le informazioni derivanti o connesse alla conciliazione, compreso il fatto che avrà luogo o ha avuto luogo la conciliazione, a meno che non sia obbligato per legge o per motivi di ordine pubblico. Tutte le informazioni rivelate confidenzialmente ai conciliatori da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti senza autorizzazione, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge.

  16. Alcune definizioni: conciliazione/mediazionesistema alternativo di composizione delle controversie, attraverso il quale le parti cercano, con l’aiuto di un conciliatore, imparziale e competente, la risoluzione autonoma e concordata della controversia.mediazionesocialescolasticapenalefamiliareambientale/urbanistico

  17. Conciliazione facilitativa: Procedura stragiudiziale attraverso la quale un terzo imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, facendone affiorare gli interessi, identificando i punti della controversia ed orientandoli verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.

  18. Conciliazione valutativa: Procedura stragiudiziale attraverso la quale un terzo imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, facendone affiorare gli interessi, identificando i punti della controversia e formulando infine una proposta di soluzione del conflitto non vincolante per le parti, che potranno decidere se farla propria sottoscrivendo l’accordo.

  19. La conciliazione in Italia 1. La conciliazione giudiziale condotta da soggetti titolari del potere di ius dicere - la conciliazione del giudice ordinario - la conciliazione non contenziosa del giudice di pace -per procedimenti speciali (in materia di rapporto di lavoro ed in materia di rapporto di lavoro pubblico).

  20. La conciliazione in Italia 2. La conciliazione extragiudiziale condotta da conciliatori che hanno solo potere conciliativo - La conciliazione presso le Camere di Commercio - La conciliazione presso i Comitati regionali delle comunicazioni - La risoluzione delle controversie a tutela dei consumatori – utenti: Telecom Italia. ANIA.

  21. -103 sportelli di conciliazione presso ogni CCIAA

  22. LE CONCILIAZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO APPARTENENTI ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2004-2005

  23. LA CONCILIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO Il servizio di conciliazione presso le Camere di Commercio, offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

  24. Legge 580/93 del 29-12-93 (riordino delle Camere di Commercio italiane) • “Art. 2 comma 4: “Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro: • a)promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, e tra imprese e consumatori e utenti;”

  25. Legge 481/95 del 14-11-95 (in materia di servizi pubblici) Art. 2, comma 24: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: … b)  I criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle Commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.”

  26. Legge 249/1997 del 31-7-97 In materia di telecomunicazioni Art. 1 – 11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

  27. Legge 192/98 del 18-6-92(in materia di subfornitura) Art. 10- Conciliazione e arbitrato 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2.  Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla Commissione Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di cui al comma 1, o in mancanza, alla Commissione Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio scelta dai contraenti. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.”

  28. Legge 135/01(in materia di turismo) Art.4 (Promozione dei diritti del turista) 3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

  29. D. LGS. N.5/2003 CONCILIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA Ambito di applicazione • Rapporti societari • Trasferimento di partecipazioni • Patti parasociali ed accordi di collaborazione • Rapporti in materia di intermediazione mobiliare • Controversie ex D. Lgs. N.385/93 in materia bancaria e creditizia • Credito per le opere pubbliche

  30. Conciliazione di diritto comune Conciliazione societaria Tutte le controversie in materia di diritti disponibili AMBITO DI APPLICAZIONE Controversie di cui all’art.1 D.Lgs. 5/2003 Organismi di conciliazione accreditati tramite l’iscrizione in apposito Registro tenuto presso Ministero Giustizia Non ci sono requisiti minimi, né albi. L’organismo e/o il conciliatore vengono scelti dalle parti ORGANISMI DI CONCILIAZIONE Clausola contrattuale o accordo delle parti al sorgere della lite Clausola contrattuale o statutaria o accordo delle parti al sorgere della lite VOLONTA’ DELLE PARTI Efficacia di contratto e – se la legge lo prevede (art.3 L.281/98, art.24 L.481/95) – efficacia di titolo esecutivo Se omologato, efficacia di titolo esecutivo VERBALE DI CONCILIAZIONE

  31. L’ORGANO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE • Art. 38 - Organismi di conciliazione • Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed • efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, • su istanza della parte interessata, • a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie • nelle materie di cui all’art. 1 del presente decreto. • Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito • registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

  32. L’ORGANO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE Art. 38, comma 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro.

  33. 1 - LA RISERVATEZZA ex D.Lgs. 5/2003 art.40 co.I° I regolamenti di procedura devono prevedere la riservatezza del procedimento 2 – LA RISERVATEZZA ex D.M. 222/2004 art.7 co.I° e V° Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza… Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento salvo eventuali comunicazioni riservate solo al conciliatore espressamente qualificate dalle parti

  34. LA TESTIMONIANZA Dto. Leg. 5/2003 art. 40 comma 3) “Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

  35. LA PROPOSTA DEL CONCILIATORE D.lgs 17 gennaio 2003, n. 5. art 40 modificato dalD. Lgs del 6 febbraio 2004, n.37 Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedono. Il conciliatore da altresì atto con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.

  36. Entrambe le parti richiedono la proposta al conciliatore e la accettano Mancanza di accordo Senza proposta del conciliatore (per mancata richiesta). Non ci sono conseguenze. Se entrambe le parti richiedono la proposta al conciliatore e non la accettano o una delle due parti non la accetta: ognuna della parti dovrà indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali sarebbe stata disposta a conciliare che debbono essere verbalizzate dal conciliatore. Le posizioni assunte dalle parti dinanzi al conciliatore possono essere valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini delle spese processuali

  37. EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA

  38. Legge 129/04 del 6-5-04 (in materia di franchising) Art. 7. Conciliazione. 1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 003, n. 5, e successive modificazioni.

  39. Legge 80/05 del 14-5-05Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione delle lite 6) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente: «Art. 696-bis. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili»;

  40. Codice del consumo Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle controversie) 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

  41. Codice del consumo 2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

  42. Codice del consumo 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.  5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

  43. Legge 262/05 del 28-12-05Disposizioni per la tutela del risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari Art. 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidita' ed economicita', dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

  44. Legge 55/06Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia Art. 768-octies. - (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

  45. Materie di competenza della Regioneconnesse con la conciliazione -Attività produttive (commercio, industria, artigianato, turismo...) -Pubblico impiego per i propri dipendenti -Danni derivanti dall’esercizio di attività sanitarie

  46. Legge 84/06Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia Art. 3. (Competenze delle regioni) 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità: …        e) promuovere, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l’applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

  47. LA CONCILIAZIONE PRESSO I COMITATI REGIONALI DELLE COMUNICAZIONI Legge 249/1997(istitutiva della relativa Autorità garante)Art. 1 – 11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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