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Operazioni permutative e Dazioni in pagamento Operazioni accessorie Aliquote dell imposta Rivalsa Volume d affari

Operazioni permutative e dazioni in pagamento. Art. 11

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Operazioni permutative e Dazioni in pagamento Operazioni accessorie Aliquote dell imposta Rivalsa Volume d affari

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Presentation Transcript


    1. Operazioni permutative e Dazioni in pagamento Operazioni accessorie Aliquote dell’imposta Rivalsa Volume d’affari

    2. Operazioni permutative e dazioni in pagamento Art. 11 – DPR n. 633 del 1972

    3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro. 3 Articolo 11 - Operazioni permutative e dazioni in pagamento

    4. CIVILISTICAMENTE (ART. 1552 CC) LA PERMUTA SI PRESENTA COME CONTRATTO UNICO CON OGGETTO UNA OPERAZIONE RECIPROCA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI O ALTRI DIRITTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI LE OPERAZIONI PERMUTATIVE DANNO LUOGO SCAMBIO DI BENE CONTRO BENE SCAMBIO DI BENE CONTRO SERVIZIO SCAMBIO DI SERVIZIO CONTRO SERVIZIO 4 OPERAZIONI PERMUTATIVE

    5. LE DUE OPERAZIONI VANNO CONSIDERATE DISTINTAMENTE AI FINI DELL’ASSOGGETTAMENTO AD IVA LA TASSAZIONE AVVIENE AVENDO RIGUARDO PER CIASCUNA OPERAZIONE ALLA PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI SOGGETTIVI, OGGETTIVI E TERRITORIALI Può capitare che una sola delle due operazioni sia soggetta ad IVA Es.: permuta di un terreno da parte di un privato che ottiene in cambio dall’azienda di costruzione un appartamento (solo la cessione di appartamento è soggetta ad IVA) BASE IMPONIBILE ? VALORE NORMALE DI CIASCUN BENE O SERVIZIO Non rileva l’eventuale pattuizione di un valore da attribuire alle due operazioni Il valore tassabile di ciascuna operazione può essere differente da quello dell’altra L’aliquota IVA è quella propria di ciascuna operazione 5 TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI PERMUTATIVE

    6. AUTONOMIA DELLE DUE OPERAZIONI il momento impositivo può sorgere in momenti diversi per ciascuna delle due operazioni CESSIONE CONTRO CESSIONE per ciascuna cessione all’atto della consegna o spedizione del bene (o stipula dell’atto se riguarda un bene immobile) CESSIONE CONTRO PRESTAZIONE per entrambe le operazioni all’atto della consegna o spedizione del bene (o stipula dell’atto se riguarda un bene immobile) per le prestazioni tale momento costituisce il corrispettivo PRESTAZIONE CONTRO PRESTAZIONE al momento dell’effettuazione della seconda prestazione può essere emessa, comunque, fattura anticipata 6 MOMENTO IMPOSITIVO

    7. CIVILISTICAMENTE (art. 1197 cc) sono cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate, con il consenso del creditore, per estinguere precedenti obbligazioni derivanti da altre cessioni di beni o prestazioni di servizi Cessione o prestazione diversa da quanto originariamente pattuito, diretta ad estinguere precedente obbligazione FISCALMENTE SONO ASSOGGETTATE AD IVA ANALOGAMENTE AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE PERMUTE La base imponibile è costituita dal valore normale della cessione o prestazione che costituisce la dazione in pagamento Irrilevanza del corrispettivo pattuito per l’originaria obbligazione Aliquota sua propria 7 DAZIONI IN PAGAMENTO

    8. SE IL VALORE DEL RESIDUATO NON SUPERA IL 5% DEL CORRISPETTIVO IN DANARO DELLA PRESTAZIONE La cessione dei residuati (trattenuti dal prestatore del servizio di lavorazione) non viene considerata operazione distinta con tassazione autonoma Viene tassata solo la prestazione di servizi il corrispettivo della prestazione è costituito dall’ammontare in danaro maggiorato del valore dei residuati SE IL VALORE DEL RESIDUATO SUPERA IL 5% DEL CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE Si hanno due operazioni distinte (analoghe alle operazioni permutative) Il cedente fattura al prestatore il valore del residuato ceduto Base imponibile = valore normale Il prestatore fattura il corrispettivo in danaro maggiorato del valore del residuato trattenuto 8 CESSIONE DI RESIDUATI DELLA LAVORAZIONE

    9. Operazioni accessorie Art. 12 – DPR n. 633 del 1972

    10. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. 10 Articolo 12 - Cessioni e prestazioni accessorie

    11. CESSIONI O PRESTAZIONI COLLEGATE CON UNA OPERAZIONE PRINCIPALE (CESSIONE DI BENI O PRESTAZIONE DI SERVIZI) Per integrarla, completarla o renderla possibile CESSIONI O PRESTAZIONI EFFETTUATE direttamente dal cedente o prestatore per conto del cedente o prestatore OPERAZIONE CHE AVVIENE TRA GLI STESSI SOGGETTI DELL’OPERAZIONE PRINCIPALE DIFFERENZA CON LE CESSIONI CONGIUNTE O CON LE PRESTAZIONI COMPOSITE 11 CARATTERISTICHE

    12. L’ART. 12 CONTIENE L’INDICAZIONE DI TALUNE OPERAZIONI ACCESSORIE MA CON VALORE SOLO ESEMPLIFICATIVO trasporto posa in opera imballaggio confezionamento forniture di recipienti e contenitori È IMPORTANTE RILEVARE QUALE SIA L’OPERAZIONE PRINCIPALE E QUALE QUELLA ACCESSORIA 12 TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ACCESSORIE

    13. NON RILEVANO AUTONOMAMENTE CONCORRONO A FORMARE LA BASE IMPONIBILE DELL’OPERAZIONE PRINCIPALE SEGUONO IL REGIME FISCALE DELL’OPERAZIONE PRINCIPALE Applicazione della stessa aliquota in caso di imponibilità Applicazione dello stesso regime di esenzione o esclusione dall’IVA CASI PARTICOLARI OPERAZIONI CHE FORMANO UN INSIEME INDISTINTO OPERAZIONI CHE INSIEME O CONGIUNTAMENTE ASSOLVONO ALLA FUNZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO (ESENTE) RESO AL CLIENTE FINALE 13 TRATTAMENTO FISCALE

    14. FORNITURA CON POSA IN OPERA I CONTRATTI MISTI RIENTRANO TRA QUELLI DI CESSIONE SE IL BENE CEDUTO PREVALE SUL LAVORO IMPIEGATO (secondo le condizioni contrattuali) APPALTO Nel caso in cui non sia facilmente individuabile la volontà delle parti CESSIONE Fornitura di beni prodotti in serie dal fornitore o da lui commercializzati Irrilevanza degli adattamenti chiesti dal cliente APPALTO Realizzazione di prodotti specifici con caratteristiche diverse dai prodotti in serie 14 FORNITURA CON POSA IN OPERA ED APPALTO

    15. aliquote dell’imposta Art. 16 – DPR n. 633 del 1972

    16. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al trentotto per cento (n.d.r.: ora 20 per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata Tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 16 Art. 16 - ALIQUOTE DELL’IMPOSTA

    17. IL TESTO DELL’ARTICOLO 16 NON RISULTA DEL TUTTO AGGIORNATO RISPETTO ALL’ATTUALE SISTEMA DI ALIQUOTE ALIQUOTE ATTUALMENTE IN VIGORE 20% ? ALIQUOTA ORDINARIA Tutti i beni e servizi diversi da quelli di cui alla tabella A e da quelli per i quali operano le percentuali di compensazione (regime speciale dell’agricoltura - art. 34) 10% ? ALIQUOTA RIDOTTA Si applica ai beni e servizi indicati nella Tabella A, parte III 4% ? ALIQUOTA SUPER RIDOTTA Si applica ai beni e servizi indicati nella Tabella A, parte II Nota Tabella A, parte I, ? beni che qualificano l’attività agricola o ittica Tabella B ? prodotti (c.d. di lusso) Assoggettati all’aliquota del 38% fino al 31 dicembre del 1992 (ora 20%) Beni per i quali opera la limitazione del diritto a detrazione 17 ALIQUOTE IVA

    18. PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI D’OPERA, APPALTO E SIMILI DIRETTI ALLA PRODUZIONE DI BENI APPLICAZIONE DELLA STESSA ALIQUOTA DEL BENE FINITO Prestazione che interviene nella fase di produzione Evitare l’accumulo di crediti di imposta La riparazione di un bene sconta l’aliquota ordinaria (interviene in una fase successiva alla produzione) 18 PRODUZIONE BENI E SEMILAVORATI

    19. PRESTAZIONI DI LOCAZIONE (ANCHE FINANZIARIA) NOLEGGIO E SIMILI SI APPLICA LA STESSA ALIQUOTA APPLICABILE ALLA CESSIONE DEI BENI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE NORMA PEREQUATIVA ED ANTIELUSIVA 19 LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI

    20. La misura dell’aliquota da applicare è quella vigente al momento di effettuazione dell’operazione previsto dall’art. 6. Casi particolari Fatturazione anticipata Aliquota vigente al momento della fatturazione Variazione di aliquota tra pagamento di Acconto e Saldo Acconto ? aliquota vigente al pagamento dell’acconto Saldo ? aliquota vigente al pagamento del saldo Fattura differita (emessa successivamente alla consegna dei beni) Aliquota vigente al momento della consegna Fattura ad esigibilità differita Aliquota vigente al momento di emissione della fattura 20 MUTAMENTO DI ALIQUOTA

    21. rivalsa Art. 18 – DPR n. 633 del 1972

    22. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto. 22 Art. 18 - Rivalsa

    23. Rivalsa = Addebito dell’IVA al proprio cliente L’operatore economico Addebita l’IVA al proprio cliente Versa l’IVA incassata (al netto della detrazione) all’Erario Il ribaltamento a cascata dell’imposta nei confronti del proprio cliente fa sì che alla fine del circuito produttivo-distributivo il carico fiscale viene sopportato interamente dal consumatore finale (soggetto inciso) LA RIVALSA RIGUARDA L’IMPOSTA La titolarità dell’IVA è dell’Erario L’IVA non rientra nella disponibilità del soggetto passivo Perciò LA RIVALSA È OBBLIGATORIA 23 Meccanismo della rivalsa

    24. LA RIVALSA È OBBLIGATORIA SONO NULLI I PATTI CONTRARI CHE VANNO AD INCIDERE SULL’OBBLIGO DELLA RIVALSA Eccezione all’obbligatorietà Cessioni gratuite soggette ad IVA Cessioni gratuite di beni di propria produzione e/o commercializzazione (art. 2, 2° c., n. 4) Cessioni gratuite di beni non di produzione e/o commercializzazione di importo superiore a € 25,82 e per i quali è stata operata la detrazione (art. 2, 2° c., n. 4) Autoconsumo esterno ? prelievo di beni per uso personale o familiare (art. 2, 2° c., n. 5) Prestazioni gratuite soggette ad IVA Di importo unitario superiore a 25,82 e che hanno consentito la detrazione 24 Obbligatorietà della rivalsa

    25. Nella fattura l’imposta deve sempre essere indicata distintamente rispetto all’imponibile Se non c’è l’obbligo dell’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si considera comprensivo di iva In caso di emissione della fattura su richiesta del cliente dall’ammontare del prezzo o del corrispettivo deve essere scorporata l’IVA (vedi slide successiva) ? imponibile l’IVA scorporata viene indicata distintamente in fattura 25 Rivalsa e fattura

    26. Metodo delle percentuali di scorporo L’imponibile si determina diminuendo il corrispettivo lordo dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di scorporo 3,85% per l’aliquota del 4% 9,10 % per l’aliquota del 10% 16,65% per l’aliquota del 20% Metodo matematico L’imponibile si determina dividendo gli importi comprensivi di imposta per 104 per l’aliquota del 4% 110 per l’aliquota del 10% 120 per l’aliquota del 20% Una volta individuato l’imponibile si applica su di esso la relativa aliquota e si individuano i valori (imponibile ed imposta) da riportare in fattura 26 Scorporo dell’IVA

    27. Il credito di rivalsa relativo a cessioni o prestazioni aventi ad oggetto beni immobili Ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o della prestazione Il credito di rivalsa relativo a cessioni o prestazioni aventi ad oggetto beni mobili materiali Ha privilegio speciale sulla generalità dei beni mobili del debitore 27 Privilegio del credito di rivalsa

    28. VOLUME D’AFFARI Art. 20 – DPR n. 633 del 1972

    29. Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2425, n.3), del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27. 29 Art. 20 – Volume d’affari

    30. OPERAZIONI EFFETTUATE REGISTRATE (artt. 23 e 24) o SOGGETTE A REGISTRAZIONE (artt. 23 e 24) ? operazioni che dovevano essere registrate, ma non lo sono state con riferimento ad un anno solare comprese variazioni art. 26 30 Costituzione del volume d’affari

    31. Cessioni di beni e Prestazioni di servizi imponibili non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 71, 72 e cessioni intracomunitarie) esenti (art. 10) soggette ad IVA, ma senza applicazione di imposta o con regime particolare monofase (art. 74) detrazione “base da base” (agenzie di viaggio, art. 74-ter) oro industriale (art. 17, 5° comma) inesistenti, se fatturate (art. 21, 7° comma) Cessioni di beni in deposito doganale o in transito (non rilevanti territorialmente) 31 Operazioni rientranti nel volume d’affari

    32. NON RIENTRANO NEL VOLUME D’AFFARI, ancorchè fatturate e registrate CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI come definiti ai fini II.DD. compresi marchi di fabbrica, brevetti, ecc. (art. 2425 cc.) PASSAGGI DI BENI E DI SERVIZI TRA ATTIVITÀ SEPARATE nell’ambito della stessa impresa (art. 36, u. c.) PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (art. 7-ter) rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato comunitario 32 Esclusioni dal volume d’affari

    33. Base imponibile (al netto dell’IVA) definita ai sensi dell’art. 13 al netto delle esclusioni di cui all’art. 15 Per i commercianti al minuto (e soggetti assimilati) i corrispettivi (registrati, art. 24) al netto dell’IVA scorporata (ex art. 27, 4° comma) 33 Determinazione del volume d’affari

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