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Il trust: trattamento tributario

Il trust: trattamento tributario. Thomas Tassani Professore Associato di Diritto Tributario Università di Urbino Carlo Bo. La fiducia negli ordinamenti di common law. si presenta come un vincolo, reale e non obbligatorio, di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui;

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Il trust: trattamento tributario

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Presentation Transcript


  1. Il trust: trattamento tributario Thomas Tassani Professore Associato di Diritto Tributario Università di Urbino Carlo Bo

  2. La fiducia negli ordinamenti di common law • si presenta come un vincolo, reale e non obbligatorio, di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui; • la proprietà fiduciaria consente un godimento del bene diverso da quello del diritto pieno di proprietà, verso certi scopi ed opponibileai terzi.

  3. La fiducia nella tradizione di civil law • come specie contrattuale: la proprietà di un bene viene trasferita ad un altro soggetto con un patto, che il secondo se ne serva per un dato fine e, eventualmente, raggiunto il quale il bene deve essere ritrasferito

  4. nel nostro sistema tale vincolo fiduciario ha tradizionalmente un valore meramente obbligatorio; non può essere opposto ai creditori personali del proprietario fiduciario e nemmeno ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario

  5. argomento IL TRUST • Istituto giuridico straniero (origine anglosassone) che realizza un rapporto di affidamento/fiducia • Il trust determina un vincolo di segregazione di carattere reale sul patrimonio di un soggetto (disponente) che è trasferito ad un altro soggetto (trustee) per realizzare determinati fini • Il trust può avere dei beneficiari oppure no (c.d. trust di scopo) • Il trust nasce con l’atto istitutivo formato dal disponente

  6. IL FONDO IN TRUST • Il trust fund è nella titolarità giuridica del trustee ma il vincolo di destinazione: • È opponibile ai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari; • Fa sì che i beni non entrino nella successione mortis causa, nei regimi matrimoniali e nella massa fallimentare del trustee

  7. Segue • Violazioni del vincolo possono essere rese inopponibili da parte dei beneficiari con l’azione di tracing • - I creditori del disponente possono opporsi solo tramite l’azione revocatoria

  8. IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA Gli effetti giuridici del trust sono riconosciuti in Italia grazie alla Convenzione de L’Aja Sono ammessi solo i trust volontari e comprovati per iscritto

  9. IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA I trust sono regolati dalla legge straniera scelta dal disponente Sono ammessi i trust sia interni sia esterni Solo il rispetto dei criteri della Convenzione evita che il trust sia disconosciuto, riqualificato o considerato sham.

  10. L’ATTO ISTITUTIVO DI TRUST E’ un atto unilaterale (tra vivi o mortis causa) formato dal disponente e richiede la forma scritta Contiene la nomina ed i poteri del trustee e del guardiano, individua i beneficiari, enuncia lo scopo, determina il trust fund Normalmente è seguito da negozi dispositivi che trasferiscono la proprietà dei beni dal disponente al trustee In alcune leggi straniere è revocabile

  11. IL DISPONENTE Si spoglia della titolarità giuridica dei beni segregati nel trust Salvo l’ipotesi del trust auto-dichiarato in cui tuttavia il vincolo reale di segregazione opera comunque verso i creditori personali Può riservarsi poteri di gestione o dispositivi ma è opportuno che questi siano ridotti ai minimi termini se non addirittura assenti

  12. IL DISPONENTE La costituzione del trust fund determina normalmente un trasferimento giuridico di beni, tendenzialmente realizzativo ai fini fiscali Il problema si pone solo per il disponente imprenditore che può realizzare ricavi, plusvalenze ed operazioni Iva (salvo che non segreghi l’azienda) Imposta sulle successioni; ipo-catastali (rinvio)

  13. IL TRUSTEE Soggetto che ha il potere-dovere di amministrare il trust fund Può essere una persona fisica o giuridica come più soggetti congiuntamente Ha poteri dispositivi e gestionali L’accettazione dell’incarico può avvenire anche per fatti concludenti Può essere revocato e può realizzarsi la successione di un nuovo trustee

  14. IL TRUSTEE ED IL TRUST FUND Il trustee ha la titolarità giuridica del trust fund Ai fini dei procedimenti pubblicitari viene dato rilievo al vincolo di segregazione in modi diversi (registri immobiliari e societari) Il trust fund non è dotato di soggettività giuridica ma solo di soggettività passiva ai fini fiscali

  15. I BENEFICIARI Coloro che hanno una posizione giuridica a ricevere attribuzioni di beni e diritti da parte del trustee Sono creditori del trustee, ma possono far valere i loro diritti con azioni reali (c.d. tracing) in relazione al trust fund Possono essere titolari di situazioni beneficiarie quesite, assolute, non quesite ed instabili Si distingue tra fixed trust e trust discrezionali

  16. I TRUST DI SCOPO Sono trust che non hanno beneficiari ma un fine determinato Possono avere finalità liberali (charitable trust)oppure avere un carattere di onerosità in senso ampio Trust di garanzia, liquidatori, di impresa, di attuazione di patto di sindacato, in procedure concorsuali, ecc.

  17. IL GUARDIANO Ha una funzione di controllo dell’operato del trustee Non è essenziale per la esistenza del trust ma è consigliata la previsione nell’atto istitutivo Può avere poteri di veto; di fornire direttive o istruzioni; gestionali diretti E’ bene evitare la sovrapposizione di poteri con il trustee

  18. I POTERI DEI SOGGETTI ED IL RICONOSCIMENTO DEL TRUST Nella individuazione dei soggetti e dei poteri occorre evitare rischi di riqualificazione o di non riconoscimento del trust In particolare ciò può accadere quando il disponente trattenga importanti poteri e/o quando il trustee non abbia reale autonomia Il trust non risulta contrastabile ai fini fiscali con il divieto di abuso del diritto, almeno quando sia fondato su reali finalità economiche o sociali

  19. CONVENZIONE AJA 1/7/1985 • Relativa alla legge sul Trust ed al loro riconoscimento • Scopo della convenzione è quello di introdurre, anche nei Paesi di civil law, che non conoscono la figura del Trusts (proprietà fiduciaria), la figura negoziale nei relativi ordinamenti interni • Riconoscendo validità sia a trust i cui elementi costitutivi (soggetti ed oggetto) sono stranieri, sia a trust i cui elementi costitutivi sono interni. • ratificata dall’Italia con legge 9/10/1989 n. 364; entrata in vigore il 1/1/1992

  20. Definizione convenzionale • Rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (trustee), cui sono attribuiti di diritti ed i poteri di un proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente o settlor), per un scopo prestabilito, nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico. • Vi può essere la nomina di un guardiano (protector) che il compito di controllare l’operato del trustee rispetto allo scopo del trust

  21. Tipologie di trust regolati • solo quelli costituiti per volontà del disponente, non quelli legali o giudiziali • Forma scritta richiesta non ad substantiamma solo ad probationem

  22. Tipologie di trust nella pratica • Passaggio generazionale e ambito familiare • Per la tutela di soggetti deboli • Trust di garanzia (alternativa a ipoteca, pegno fideiussione) • Trust per adempimento di obbligazioni • Trust liquidatori • Trust di impresa (poco diffusi)

  23. Il trust nelle imposte sui redditi

  24. Fattispecie interessate • Trasferimento dal disponente al trustee • Redditi derivanti da beni/attività del trustee, relativamente al patrimonio separato • Attribuzioni a favore dei soggetti beneficiari

  25. Istituzione del trust • Atto di istituzione del trust (irrilevanza reddituale) • Atto di attribuzione patrimoniale (possibile rilevanza reddituale)

  26. Attribuzione patrimoniale del disponente • In termini generali, l’attribuzione patrimoniale non onerosa da un soggetto all’altro non costituisce produzione di reddito nel Tuir • Salvo che nell’ipotesi di esercizio di impresa (e di arti e professioni)

  27. Reddito di impresa • Per il disponente: la fuoriuscita non onerosa del bene dall’impresa è ipotesi di “destinazione a finalità estranee” • Produzione quindi di plusvalenze o di ricavi (a seconda della natura del bene) nell’attribuzione patrimoniale

  28. Per il disponente imprenditore • L’attribuzione patrimoniale è in grado di produrre reddito per la estraneità della finalità del trasferimento rispetto agli scopi dell’impresa: • es. nei trust di famiglia, nei trust benefici

  29. Trasferimento dell’azienda • Se viene destinata l’azienda del disponente imprenditore, neutralità fiscale del passaggio ex art. 58, 1c., Tuir • Continuità dei valori fiscali • Rinvio dell’imposizione sulle plusvalenze latenti al momento del realizzo successivo relativo ai beni aziendali • Peso impositivo che graverà in un secondo momento sul patrimonio segregato

  30. Reddito di lavoro autonomo • Art. 54, comma 1 bis, Tuir (dl 223/06) • Plusvalenze da destinazione finalità estranee per beni strumentali • (esclusi ………., oggetti d’arte, antiquariato e collezione)

  31. Per il disponente • Se però il trust è costituito per finalità coerenti con l’attività di impresa (o di lavoro autonomo), si potrebbe affermare che non vi è destinazione estranea e quindi non vi è rilevanza reddituale • es. nei trust di garanzia per debiti di impresa; oppure nei trust istituiti per gestire le partecipazioni (alternativo al patto sindacato) o svolgere parti dell’impresa

  32. Per il Trustee? • Le attribuzioni patrimoniale non onerose che pervengono a soggetti imprenditori costituiscono sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir • Produzione di reddito per il beneficiario imprenditore, valutando i beni al valore normale?

  33. Reddito per il trustee imprenditore? No! • Effetto tipico Trust: L’attribuzione patrimoniale va però a costituire un patrimonio segregato • Che non si confonde con il patrimonio d’impresa del trustee • Non entra dunque nel patrimonio di impresa del trustee e non vi è produzione di sopravvenienze attive

  34. Conclusioni: quando la neutralità del trasferimento • Sempre per il trustee; • Sempre se disponente che non sia imprenditore o lavoratore autonomo • Se d. è imprenditore, neutralità quando si trasferisce l’azienda

  35. Redditi derivanti dai beni in trust • Redditi fondiari, di capitale, diversi • Redditi di impresa

  36. la ricerca del soggetto passivo • Nel sistema del Tuir è soggetto passivo colui che ha la titolarità giuridica della fonte reddituale • La titolarità giuridica rappresenta la disponibilità giuridica del reddito • Ed individua quindi la forza economica assoggettata ad imposta ex art. 53 Cost.

  37. Il trustee • E’ il soggetto cui sono intestati i beni; è il titolare dell’attività di impresa e degli atti da cui derivano i redditi • Giuridicamente è il soggetto che ha la titolarità giuridica della fonte reddituale • Il trustee non ha però la disponibilità giuridica dei redditi

  38. La soggettività del Trust • Soluzione interpretativa prevalente • La finanziaria 2007 ha riconosciuto espressamente la soggettività del Trust nelle imposte sui redditi • Modifica all’art. 73, Tuir; soggetti passivi Ires, “nonché i trust”

  39. Il Trust soggetto passivo • E’ soggetto IRES • Può essere ente commerciale o non commerciale • Necessario distinguere tra il fine (liberale o meno) e l’oggetto (commerciale o non) • Rilevano elementi quali: Atto istitutivo, trust discrezionale, attività di fatto svolta

  40. Ris. 4/E 2008 Ag. Entrate • Concordato preventivo misto: alle cessione dei beni ai creditori, si aggiunge l’impegno di un terzo al pagamento di una percentuale, che rafforza sussidiariamente la garanzia principale. • In questo contesto, il trust è stato costituito allo scopo di segregare il patrimonio immobiliare personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura del concordato preventivo.

  41. Soluzione agenzia • Oggetto non commerciale del trust • Non tassazione plusvalenze realizzate da vendita dei beni, perché no applicazione regime di impresa

  42. Il Trustee • Autonomo soggetto passivo per i propri redditi (tra cui, per esempio, i compensi dall’attività di trust) • Su di essi grava l’obbligo strumentale all’adempimento dell’obbligazione tributaria del trust ed obblighi formali e strumentali • Se gestiscono diversi trust, obbligo di tenere contabilità separate

  43. Imputazione redditi del trust • In linea generale allo stesso trust quale soggetto passivo Ires (trust fiscalmente opaco) • Nei casi di trust fiscalmente trasparente, in capo ai beneficiari e non in capo al trust • (salvo ipotesi di imposizione sostitutiva alla fonte)

  44. Art. 73, secondo comma, Tuir • nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti sono imputati in ogni caso ai beneficiari; • In proporzione alla quota individuata nell’atto di trust o in documenti successivi oppure in parti uguali • Reddito capitale: 44, primo comma, Tuir, la nuova lettera g-sexies) – salvo che beneficiari società commerciali

  45. Applicazione della norma • Interpretazione letterale, ogni volta in cui l’atto istitutivo preveda uno o più beneficiari determinati, il reddito creato (es. impresa oppure fondiario) si imputa agli stessi • Anche se gli stessi non hanno un diritto attuale o futuro alla percezione

  46. Secondo Agenzia Entrate (circ. 48/E/07) • Il beneficiario deve anche avere un diritto certo alla percezione del reddito • Titolare del diritto a pretendere dal trustee l’erogazione del reddito • Pena violazione capacità contributiva

  47. Separazione delle regole di determinazione del reddito (trust) da quelle di tassazione (beneficiario, reddito di capitale) • Il reddito si determina secondo le regole previste per i soggetti Ires • Può essere tassato con aliquota al 27,5% o con le aliquote personali dei soci

  48. Caso • Segregazione di beni in trust • Diritto del beneficiario ad avere ogni anno la integrale ripartizione del reddito fondiario creato dal trust • Reddito fondiario 2013: 100 • Reddito imputato ….

  49. Caso • Segregazione di beni in trust • Diritto del beneficiario ad avere ogni anno la metà del reddito creato • Reddito fondiario 2013 trust: 100 • Reddito imputato a …..

  50. Caso • Segregazione di denaro in trust • Il trustee deve solo amministrare • Diritto del beneficiario 1 ad avere una quota annuale fino ad esaurimento del denaro • Accumulazione degli interessi e distribuzione solo al momento dello scioglimento del trust al beneficiario 2

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