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Formazione generale Force, giugno 2013

ISTITUTO COMPRENSIVO Force. Corso di formazione in materia di «Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» ai sensi dell’art . 37, commi 1, 2 e 3 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81. Formazione generale Force, giugno 2013. Agenda. Presentazione del corso; Concetti di rischio; Danno;

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Formazione generale Force, giugno 2013

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Presentation Transcript


  1. ISTITUTO COMPRENSIVO Force Corso di formazione in materia di«Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»ai sensi dell’art. 37, commi 1, 2 e 3 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Formazione generale Force, giugno 2013

  2. Agenda • Presentazione del corso; • Concetti di rischio; • Danno; • Prevenzione; • Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

  3. Agenda • Presentazione del corso; • Questionario di ingresso; • Concetto di rischio; • Danno; • Prevenzione; • Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

  4. Presentazione del corso • Genesi normativa; • Destinatari; • Organizzazione della formazione; • Articolazione del percorso formativo; • Contenuti della formazione; • Durata per i diversi soggetti partecipanti; • Attestato; • Aggiornamento.

  5. Presentazione del corso Genesi normativa Art. 37, commi 1 e 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Force, giugno 2013

  6. Presentazione del corso Genesi normativa Art. 37, comma 3 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2. Force, giugno 2013

  7. Presentazione del corso Genesi normativa Art. 20, comma 2, lettera h. 2. I lavoratori devono in particolare: … omissis … • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; … omissis … Force, giugno 2013

  8. Presentazione del corso Genesi normativa Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08. Force, giugno 2013

  9. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Destinatari Lavoratori, le lavoratrici, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs n.81/2008. Force, giugno 2013

  10. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Organizzazione della formazione Per ciascun corso si dovrà prevedere: • soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; • un responsabile del progetto formativo. il quale può essere il docente stesso; • i nominativi dei docenti: • un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; • il registro di presenza dei partecipanti; • l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, • la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Force, giugno 2013

  11. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo Primo Modulo Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali Formazione generale Corso di 4 ore Secondo Modulo Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO Rischio BASSO Corso di 4 ore Rischio MEDIO Corso di 8 ore Rischio ALTO Corso di 12 ore Force, giugno 2013

  12. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Macro categorie di rischio e corrispondenza ATECO Rischio BASSO Corso di 4 ore Uffici e servizi - Commercio - Artigianato Alberghi, Ristoranti e Turismo Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo - Magazzino e logistica Rischio MEDIO Corso di 8 ore Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas - Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma - Sanità - Servizi residenziali Rischio ALTO Corso di 12 ore Force, giugno 2013

  13. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione generale Contenuti: • Concetti di rischio, • Danno, • Prevenzione, • Protezione, • Organizzazione della prevenzione aziendale, • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, • Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima • 4 ore per tutti i settori Force, giugno 2013

  14. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Rischi infortuni; • Meccanici generali, • Elettrici generali, • Macchine, • Attrezzature, • Cadute dall'alto • Rischi da esplosione, • Rischi chimici, • Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri; Force, giugno 2013

  15. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Etichettatura, • Rischi cancerogeni, • Rischi biologici, • Rischi fisici, • Rumore, • Vibrazione, • Radiazioni, • Microclima e illuminazione, • Videoterminali, Force, giugno 2013

  16. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • DPI Organizzazione del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Stress lavoro-correlato, • Movimentazione manuale carichi, • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). • Segnaletica, • Emergenze, • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Force, giugno 2013

  17. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Procedure esodo e incendi, • Procedure organizzative per il primo soccorso, • Incidenti e infortuni mancati, • Altri Rischi. Durataminimain base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007); • 4 ore per i settori della classe di rischio basso; • 8 ore per i settori della classe di rischio medio; • 12 ore per i settori della classe di rischio alto. Force, giugno 2013

  18. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti Contenuti: • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; • Incidenti e infortuni mancati; • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; • Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione. Force, giugno 2013

  19. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti dei percorso formativo. Force, giugno 2013

  20. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Durata complessiva per tipologia di soggetto Force, giugno 2013

  21. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Attestato Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori); • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti). Force, giugno 2013

  22. Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Aggiornamento Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del DLgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Force, giugno 2013

  23. Agenda • Presentazione del corso; • Questionario di ingresso; • Concetto di rischio; • Danno; • Prevenzione; • Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

  24. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX Force, giugno 2013 La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza. La legge italiana riprende il modello della legge tedesca, approvata su impulso del cancelliere Bismarck che diede il via alle leggi sociali in Germania.

  25. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX Force, giugno 2013 • Legge 11 febbraio 1886, n. 3657 - “Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere” che può considerarsi la prima norma, sia nel campo del lavoro in genere che in quello della protezione dei minori in particolare, tendente a limitare lo sfruttamento delle c.d. “mezze forze”. • Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà industriale, con la diffusione delle macchine e delle lavorazioni pericolose, aumentava in modo impressionante il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. • Nel 1898 il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei più evoluti – si poneva, infine, il problema della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la “Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898, n. 30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze nefaste dell’incidente sul lavoro. • Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d’opera con il “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”. Purtroppo restavano esclusi dalla disciplina prevenzionistica tutto il settore del commercio, la maggior parte delle piccole imprese industriali e l’intero settore dell’agricoltura.

  26. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 L’intervento preventivo era ancora di là da venire ed occorrerà attendere il 1930, quando nel Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono inseriti alcuni principi basilari che prevedono: • art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; • art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 516,00.

  27. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 A tali principi si aggiunsero nel 1942 quelli dettati dal Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), che definiscono il cosiddetto “obbligo di sicurezza” cui è tenuto l’imprenditore ed in particolare: • l’art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; • gli artt. 2214 - 2117 che forniscono disposizioni riguardo agli istituti di previdenza e contengono principi secondo i quali l’imprenditore è tenuto al versamento di contributi agli enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto che eluda le normative in tema antinfortunistico; • l’art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore di corrispondere la retribuzione per il periodo di malattia o infortunio del lavoratore.

  28. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Con la Costituzione, della Repubblica Italiana, promulgata nel 1948, la tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 32 in base al quale il diritto alla salute ed all’integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nell’art. 41 in virtù del quale l’iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

  29. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni ’50 quando grazie ad una delega contenuta nella Legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.

  30. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 L’impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui: • D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); • D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); • D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (Norme generali per l’igiene sul lavoro).

  31. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013

  32. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70 quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a: “controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

  33. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della Legge 23 dicembre 1978, n. 833di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, n. 2). Da segnalare che nell’art. 24, vi era delega mai esercitata dal Governo per l’emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.

  34. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza. Dagli anni 80 infatti la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

  35. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: • il DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata dal DLgs 334/99 denominata "Seveso 2"); • il DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera. Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici, con l'avvento della Legge 46del 05/03/1990che ha introdotto precise regole nel settore.

  36. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Il DLgs 277/91 stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi (amianto, piombo e rumore).

  37. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989 (denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655del 1989in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali; n. 269del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso lombari; n. 270del 1990 in materia di videoterminali; n. 679del 1990in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni – nel DLgs n. 626 del 19 Settembre 1994e nelle successive modifiche apportate dal DLgs 242/96.

  38. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Le principali novità del DLgs n. 626 del 1994 erano: • una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza; • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; • la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; • l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza; • una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

  39. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 La materia prevenzionale non è più statica (passiva), ma dinamica (attiva), legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza. Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri

  40. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 I principali obiettivi perseguiti con il DLgs 626 del 1994 erano: • la valutazione dei rischi; • la successiva redazione del piano di sicurezza; • l’organizzazione del sistema della sicurezza aziendale; • l’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive; • La pianificazione degli interventi di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

  41. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, comma 1, lettera s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.

  42. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Nelle misure generali di tutela era collocata anche l’informazione dei lavoratori che riguardava: • i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva; • le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione; • i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose; • le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio; • i nominativi del RSPP e del medico competente.

  43. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Nel 1996 vengono emanati: • il DLgs 242/96, che integra e modifica il DLgs 626/94; • il DLgs 459/96, in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine); • il DLgs 493/96, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; • il DLgs 494/96, che prescrive le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili. Tutti con il comune obbiettivo di stabilire delle nuove regole fondate sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti nella gestione della sicurezza aziendale.

  44. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 Successivamente di procede ad integrazioni della normativa fino ad allora emanata e si predispongono i DM attuativi di disposizioni contenuti nel DLgs 626/94. Tra i più importanti si ricordano: • Il DM 10 marzo 1998, ovvero criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; • Il DLgs 25 febbraio 2000 n. 66, attua le direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

  45. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 • Il DM 2 ottobre 2000, contiene le linee guida d’uso dei Videoterminali; • Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"; • Il DLgs 2 febbraio 2002 n. 25, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

  46. Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 • Nel DLgs 23 giugno 2003 n. 195, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174), sono riportate le modifiche e le integrazioni al DLgs 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori; • Il DLgs 8 luglio 2003 n. 235, attua la direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

  47. Agenda • Presentazione del corso; • Questionario di ingresso; • Concetto di rischio; • Danno; • Prevenzione; • Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

  48. Concetto di RISCHIO Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Force, giugno 2013 Che cos’è la sicurezza? Consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dall'impresa(datore di lavoro, dirigenti e lavoratori), al fine di migliorare le condizioni di lavoro e ridurrela possibilità di infortuni. E che cos'è la salute? La salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)".

  49. Concetto di RISCHIO Definizioni Force, giugno 2013 PERICOLO (hazard) • proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente il potenziale di causare danni; • fonte di possibili lesioni o danni alla salute (usato in genere insieme ad altri termini che definiscono la sua origine o la natura del danno: pericolo di elettrocuzione, di intossicazione, ecc. - Norma EN 292, parte I/1991)

  50. Concetto di RISCHIO Pericoli Force, giugno 2013 Pericoli connessi alle attività umane: • negli ambienti di lavoro; • in ambiente domestico; • nelle infrastrutture di trasporto; • nel tempo libero.

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