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I prodotti assicurativi vita

La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari. I prodotti assicurativi vita

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I prodotti assicurativi vita

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  1. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • I prodotti assicurativi vita • Nel corso si darà rilievo alla consulenza relativa a tutti i contratti assicurativi menzionati nell’art. 2 del Codice delle assicurazioni private (CAP), i quali, ai fini delle fonti della disciplina applicabile, possono essere suddivisi in tre gruppi: • - contratti dei rami danni e dei rami vita I, II e IV; • contratti dei rami vita III (escluse le forme pensionistiche) e V; • - contratti contratti dei rami vita III (limitatamente alle forme pensionistiche) e VI.

  2. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • Con riguardo alle assicurazioni sulla vita, le polizze di ramo I, II e IV, avendo rispettivamente ad oggetto “la durata della vita umana” (ramo I), la “nunzialità” e “natalità” (ramo II) e la “malattia” ed i rischi di “non autosufficienza” e di “invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità” (ramo IV), sono caratterizzate dal collegamento ad un evento attinente la vita umana. • Le polizze di ramo III sono “le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente legate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento”. In esse è insito un rischio di investimento che l’impresa di assicurazione può – e in certi casi deve (v. il nuovo regolamento n. 34/09 sulle polizze index linked) – neutralizzare prestando una garanzia di risultato.

  3. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Segue … La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nella circostanza che la prestazione principale che l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare – e, prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante di esso, che l’assicurato versa all’impresa di assicurazione – non è determinata, se non in piccola parte, con la tecnica attuariale della ripartizione e neutralizzazione del rischio demografico.

  4. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V sono i contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap). La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nell’assenza della convenzione relativa alla durata della vita umana (e quindi della copertura del rischio demografico).

  5. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • Le polizze pensionistiche del ramo III e quelle del ramo VI, ossia le operazioni di gestione di fondi collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, sono prodotti assicurativi in cui la componente previdenziale si considera prevalente su quella finanziaria. Non si è ritenuto di «trasferire alle competenze della Consob il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a finalità previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati dalla Covip, anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto alla più generale tematica della previdenza complementare» (così il parere espresso dalle Commissioni riunite VI e X del Senato della Repubblica).

  6. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Tuf, sono prodotti finanziari: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis, Tuf, sono “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

  7. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari La distribuzione di prodotti assicurativi – tradizionali, finanziari e previdenziali – non integra mai un servizio di investimento Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del TuF, i servizi di investimento sono connotati dal fatto di avere ad oggetto “strumenti finanziari”, nel cui elenco non sono ricompresi i prodotti assicurativi, neppure quando hanno natura (anche) finanziaria (v. art. 1, comma 2, TUF). Come si vedrà, la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” rileva fondamentalmente al fine di attrarre la distribuzione dei medesimi alle regole di condotta stabilite dal TUF e dalle disposizioni attuative della Consob, senza incidere sulla riserva a svolgere tale attività, che rimane regolata dal Codice delle assicurazioni private.

  8. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Pertanto, i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” sono “prodotti assicurativi” (art. 1 ss cap), la cui struttura deve essere modulata dalle imprese di assicurazione conformemente a quanto prescritto dal CAP e dalle disposizioni attuative dell’Isvap.

  9. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari L’individuazione dei soggetti che possono consigliare e distribuire i prodotti assicurativi (anche finanziari e previdenziali) è stabilita dal Codice delle assicurazioni private La consulenza rientra nel più ampio concetto di intermediazione assicurativa, definita dall’art. 106 di detto Codice come quella attività consistente «nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».

  10. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, la predetta attività è riservata ai soggetti con residenza o sede legale nel territorio italiano, iscritti nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUIR), nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi con residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 109 del medesimo Codice, detto Registro è suddiviso in cinque sezioni riguardanti: a) gli agenti di assicurazione (che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione); b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione (o broker, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione);

  11. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima); d) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u.b., le SIM e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta; e) «i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera».

  12. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Il promotore finanziario per potere distribuire e consigliare fuori sede prodotti assicurativi per conto di un intermediario assicurativo deve essere iscritto alla Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUIR). Nella distribuzione fuori sede dei prodotti assicurativi finanziari gli intermediari assicurativi di cui alla Sezione D del RUIR hanno l’obbligo di avvalersi del promotore finanziario, ossia di una persona fisica che, oltre ad essere iscritta alla Sezione E del RUIR, sia anche iscritta all’albo unico dei promotori finanziari (art. 30, comma 9, TUF). Estensione dell’obbligo di “monomandato” ai prodotti assicurativi finanziari?

  13. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Il legislatore non ha esteso il campo di applicazione del Tuf e i connessi poteri di vigilanza della Consob anche agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e C del RUI (ossia, agenti, broker e produttori diretti).

  14. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari La disciplina della consulenza tramite i promotori finanziari Come si è visto, la consulenza svolta tramite i promotori finanziari è sottoposta a discipline diverse a seconda della natura del prodotto assicurativo. La consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali è soggetta alle regole del Codice delle assicurazioni private (CAP) e del Regolamento Intermediari dell’Isvap (n. 5/2006). La consulenza sui prodotti assicurativi finanziari è soggetta alle regole del TUF e del Regolamento Intermediari della Consob (n. 16190/2007). La consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali è soggetta ad una disciplina mista individuata anche dalla deliberazione della Covip del 29 maggio 2008.

  15. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali • L’art. 183 Cda stabilisce che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti imprese di assicurazioni ed intermediari debbono: • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; • acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati … • Ai sensi dell’art. 120 del Cap l’intermediario assicurativo è tenuto a rispettare, prima della conclusione del contratto assicurativo, nonché in caso di modifiche di rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso, determinate regole di presentazione e di comportamento mutuate dalla disciplina dei servizi di investimento, il cui contenuto è stato specificato dall’Isvap tenendo conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, della natura dei rischi e degli obblighi assunti dall’impresa di assicurazione nonché delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione.

  16. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Intermediari assicurativi sono sia i soggetti abilitati iscritti alla sezione D del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sia i promotori finanziari che operano per loro conto, iscritti alla sezione E del medesimo Registro. I medesimi obblighi comportamentali incombono, pertanto, sui predetti soggetti abilitali e sui promotori finanziari. Questi ultimi sono destinatari diretti delle norme e, nel contempo, ausiliari dei soggetti abilitati, di cui rispettano altresì i codici di autodisciplina e le norme e le procedure di controllo interno.

  17. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • L’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06 stabilisce che nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti • di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: • a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; • b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; • c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; • d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

  18. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari L’art. 49 del Regolamento Isvap 5/06 prevede che sull’intermediario grava l’obbligo di consegnare al contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo contatto con il cliente, copia: a) di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati; a bis) di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento. b) della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di polizza nei rami danni) prevista dalle vigenti disposizioni.

  19. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari La consegna della documentazione deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta. (art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap 5/06)

  20. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi di consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B nonché da quanto disposto in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi (art. 49, ultimo comma, reg. Isvap n. 5/2006).

  21. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • dichiarare al contraente se fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale o se propone determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione oppure in assenza di siffatto obbligo; • consigliare o proporre prodotti assicurativi adeguati alle esigenze del contraente, anche sulla base delle informazioni dal medesimo fornite; • illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e delle prestazioni cui è obbligata l’impresa di assicurazione (art. 1202 Cap). In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo deve:

  22. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Le imprese di assicurazione devono “consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”. “La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa” (art. 185 CAP). Il contratto assicurativo deve essere redatto per iscritto ad probationem tantum (art. 1888 cod. civ.).

  23. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • L’intermediario assicurativo è tenuto a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, nonché alla propensione al rischio del medesimo: valutazione prodotto-cliente (ex art. 183 CAP). • L’art. 120, comma 3, Cap prevede che: “in ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione”. • Valutazione ad hoc per i contratti vita (età, attività lavorativa, nucleo familiare, situazione finanziaria ed assicurativa …) • l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza grava in via autonoma sull’intermediario • l’offerta di un prodotto assicurativo non finanziario avviene sempre in consulenza • (Art. 52 Reg.)

  24. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Ai sensi dell’art. 183 lett. b) Cap, “nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono … acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali …”

  25. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Art. 52 Reg. Isvap 1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. 2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

  26. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Art. 523 reg.: “Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere”

  27. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Art. 524 Reg. Isvap: “Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze” Art. 525 Reg. Isvap: “Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.

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  31. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza sui prodotti assicurativi finanziari L’art. 25-bis del Tuf (introdotto dall’art. 11 della legge n. 262/2005 e modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303/2006), al comma 1, estende l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del Testo unico stesso (che individuano, rispettivamente, le regole generali di comportamento e le norme in materia di contratti) e delle altre disposizioni del Tuf che attribuiscono alla Consob i relativi poteri di vigilanza ispettiva, informativa e regolamentare, alla «sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da … imprese di assicurazione».

  32. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari • Art. 21 tuf: • Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; • acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …

  33. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Art. 23 tuf: 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f ), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Ne discende che il contratto di collocamento dei prodotti assicurativi finanziari stipulato con i clienti al dettaglio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

  34. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Tornando alle regole di condotta, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti ad osservare, nell’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, le disposizioni dettate dal RI della Consob (e richiamate dall’art. 85, comma 1, RI) in materia di: • informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti (artt. 27, 28, 29, co. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37); • adeguatezza ed appropriatezza (artt. 39, 40, 41 e 42); • gestione degli ordini dei clienti (artt. 49, co. 1, 50 e 51); • incentivi (art. 52); • rendiconti e registrazioni di ordini telefonici ed elettronici (artt. 53 e 57); • offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza (artt. 78 e 80).

  35. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Le medesime disposizioni – con eccezione degli artt. 29, comma 1, lett. g) e 30 (informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela), 37 (contratti) e 78 (offerta fuori sede) – sono dichiarate altresì applicabili alle imprese di assicurazione nella distribuzione diretta dei prodotti finanziari assicurativi di propria emissione. Nel richiamare la disciplina del collocamento degli strumenti finanziari la Consob ha dovuto comunque introdurre specifiche disposizioni tese a rendere la disciplina stessa conforme alle direttive assicurative e, in particolare, alla direttiva sull’intermediazione assicurativa.

  36. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di assicurazione sono altresì tenuti ad ottemperare alle disposizioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007 in materia di: • procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; • controllo della conformità alle norme; • trattamento dei reclami; • operazioni personali; • gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; • conservazione delle registrazioni; • procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

  37. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Di conseguenza, non si applicano all’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi da parte sia dei soggetti abilitati, sia delle imprese di assicurazione, le norme del Regolamento Isvap n. 5/06 relative: • alle modalità di incasso dei premi (art. 47, comma 3); • ai conflitti di interesse (artt. 48 e 50); • all’informativa precontrattuale, ivi compresi gli obblighi di consegna delle comunicazioni conformi ai modelli allegati sub 7A e 7B (art. 49); • alla valutazione dell’adeguatezza (art. 52); • alle modalità dell’informativa (art. 51); • alla conservazione della documentazione (art. 57).

  38. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Della normativa assicurativa rimangono, invece, applicabili le norme riconducibili alla disciplina del soggetto (intermediario assicurativo) e, in particolare: • quelle che impongono l’iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del Codice delle assicurazioni private (iscrizione cui sono, quindi, tenute, nelle sezioni di pertinenza, tanto le banche e le SIM quanto i loro promotori finanziari); • quelle che consentono agli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI di commercializzare esclusivamente polizze “standardizzate” (art. 119 di detto Codice, come attuato dall’art. 42 del regolamento Isvap n. 5/2006); • quelle relative alla separazione patrimoniale e all’adempimento di obbligazioni pecuniarie per il tramite di intermediari assicurativi (artt. 117 e 118 di detto Codice, quali attuati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 55 del regolamento Isvap n. 5/2006).

  39. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Si deve richiamare, inoltre, l’obbligo per i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di consegnare al contraente il prospetto informativo e la documentazione di offerta, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento emittenti della Consob.

  40. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari L’art. 85, comma 2, del Regolamento intermediari prevede che i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rendano altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni ulteriori: - la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti; - il riferimento al RUIR in cui essi sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati; - le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; - ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione; - ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione; (segue …)

  41. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari - con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto: 1)se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale; in tale circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; 2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; 3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale; in tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

  42. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Sempre in sede precontrattuale, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto. La Consob ha chiarito che gli adempimenti previsti dal Regolamento Isvap n. 5/2006 – ed in particolare l’obbligo di consegna alla clientela delle dichiarazioni 7A e 7B – riguardano i soli agenti di assicurazione e brokers e non le imprese di assicurazione, né tanto meno i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (ossia quelli iscritti nella sezione D del RUI e) sottoposti, infatti, quanto alle regole di condotta, alla vigilanza della Consob.

  43. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Adeguatezza / appropriatezza In materia di valutazione della conformità del prodotto alle esigenze del cliente, mentre la distribuzione dei prodotti assicurativi non finanziari è soggetta a un regime unico, la distribuzione dei prodotti assicurativi finanziari segue un doppio binario, a seconda che l’intermediario per conto del quale il promotore finanziario opera abbia avviato con il cliente un rapporto di solo collocamento ovvero un rapporto di collocamento con consulenza. Nel caso di prestazione del solo servizio di collocamento, l’intermediario è tenuto ad effettuare il test di appropriatezza e a verificare di aver compreso i bisogni e le esigenze di investimento del contraente, basandosi sulle informazioni dallo stesso fornite; Nel caso di prestazione del servizio di consulenza, l’intermediario è tenuto ad effettuare il test di adeguatezza e a precisare prima della conclusione del contratto «le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie» (ossia, prodotto finanziario assicurativo).

  44. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Collocamento Nel caso in cui sia prestato al cliente il solo servizio di collocamento, il promotore finanziario, rispettando le procedure dell’intermediario preponente: deve chiedere al cliente informazioni che consentano all’intermediario medesimo di valutare l’appropriatezza del contratto assicurativo finanziario proposto o richiesto, riguardanti la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; deve informare il cliente che, qualora questi non fornisca tali informazioni, l’intermediario preponente non potrà svolgere per suo conto la valutazione di appropriatezza del contratto proposto o richiesto; nel caso in cui il cliente fornisca le informazioni, deve illustrare esclusivamente contratti rientranti nei tipi preventivamente comunicati dall’intermediario preponente come appropriati per il cliente, astenendosi dal fornire a questi raccomandazioni personalizzate; nel caso in cui il cliente richieda di concludere un contratto inappropriato, deve avvertirlo di tale circostanza spiegandogli le ragioni per cui il contratto è ritenuto inappropriato.

  45. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Segue Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia a seconda della natura del cliente, presumendosi che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), diversamente dal cliente al dettaglio, abbia già il livello di conoscenze e di esperienze necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali egli sia stato classificato come professionale. E’, poi, onere del cliente aggiornare all’occorrenza nel tempo tali informazioni. L’intermediario può, quindi, fare affidamento sulle informazioni ricevute dal cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

  46. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Segue Nella prestazione del servizio di collocamento l’intermediario ha l’obbligo di richiedere al cliente le pertinenti informazioni sopra individuate; tuttavia, se il cliente non fornisce tali informazioni, l’intermediario può ugualmente prestare il servizio di collocamento e, dunque, promuovere prodotti assicurativi finanziari informando però il cliente del fatto che in tal caso esso si trova nella impossibilità di svolgere la valutazione dell’appropriatezza. Il regime dell’appropriatezza corrisponde, sostanzialmente, a quello introdotto dall’Isvap per la valutazione dei prodotti assicurativi non finanziari. Diversamente accade se l’intermediario presta al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti.

  47. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza • Nella prestazione del servizio di consulenza, infatti, il promotore finanziario, sempre nel rispetto delle procedure stabilite dall’intermediario preponente: • deve chiedere al cliente le informazioni che consentano all’intermediario medesimo di valutare l’adeguatezza del contratto assicurativo finanziario raccomandato, riguardanti: a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; b) la situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento; • deve informare il cliente che, qualora questi non comunichi le informazioni predette, il servizio di consulenza in materia di investimenti non può essere prestato; • deve raccomandare esclusivamente contratti assicurativi finanziari rientranti nei tipi preventivamente comunicati dall’intermediario come adeguati per il cliente.

  48. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Segue • Ilgrado di analiticità delle informazioni suddette varia, fra l’altro, a seconda: • della natura del cliente; • della natura dei contratti assicurativi finanziari cui si estende la consulenza, essendo richiesto un grado di analiticità tanto maggiore quanto più questi siano complessi e/o rischiosi; • dell’entità del patrimonio che il cliente intende dedicare ad investimenti di natura assicurativo-finanziaria e della rilevanza dello stesso in relazione al suo patrimonio complessivo, essendo richiesto un grado di analiticità tanto maggiore quanto più sussista il rischio che la parte di patrimonio dedicata a siffatti investimenti possa eccedere la capacità finanziaria del cliente.

  49. La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Segue Se le informazioni ottenute non sono sufficienti al fine di poter svolgere correttamente l’analisi di adeguatezza, l’intermediario si astiene dal prestare il servizio di consulenza (art. 39, reg. Consob n. 16190/2007). Se le informazioni ottenute sono sufficienti, l’intermediario può fare affidamento su di esse nel tempo, a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. L’intermediario non può prescindere dalle informazioni così acquisite nella successiva offerta di altri contratti assicurativi. La distribuzione di contratti assicurativi non può mai avvenire in regime di execution only.

  50. Fonte Ania

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