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Job acts – d.l. 34/2014 e Ccnl 1° luglio 2014 ( Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010)

ANCE Pavia – 15 settembre 2014. Job acts – d.l. 34/2014 e Ccnl 1° luglio 2014 ( Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010). ANCE Pavia – 15 settembre 2014. Decorrenza e durata del rinnovato CCNL.

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Job acts – d.l. 34/2014 e Ccnl 1° luglio 2014 ( Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010)

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Presentation Transcript


  1. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Job acts – d.l. 34/2014eCcnl 1° luglio 2014(Rinnovo del Ccnl Industria 19 aprile 2010)

  2. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Decorrenza e duratadel rinnovato CCNL • Il Ccnl si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente • Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza (31 dicembre 2015), s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito Direzione Relazioni Industriali

  3. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Aumenti retributivi • Riconoscimento di un aumento pari a 40 € mensili per l'operaio comune, come di seguito suddivisi: • 1° tranche 1 luglio 2014 : 15 € lordi • 2° tranche 1 luglio 2015: 25€ lordi Totale 1 e 2 tranche 40,00 € - aumento costo 92,24 € • Nulla sarà riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl è scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi 6 mesi del 2014 Direzione Relazioni Industriali Direzione Relazioni Industriali

  4. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Prevedi Contenuti della nuova previsione contrattuale: • Con decorrenza 1° gennaio 2015, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad 8 euro, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l’operaio comune, un costo totale pari ad € 8,80 mensili Effetti della nuova previsione contrattuale: • Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un’aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro • Per i lavoratori non scritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il versamento del contributo dell’ 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

  5. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Prevedi

  6. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Prepensionamenti Contenuti della nuova previsione contrattuale: • Con decorrenza 1° ottobre 2012, il contributo per lavoro usuranti, pari allo 0,10%, sarà destinato a finanziare il Fondo pensionamento anticipato (prepensionamento) istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente Effetti della nuova previsione contrattuale: • Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con efficacia retroattiva • Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le modalità di accesso al Fondo prepensionamento anche sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 92/12

  7. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • Contratto a tempo determinato • Adeguamento rispetto alle novità normative: • L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act) • Eliminazione del riferimento al c.d. «causalone», ossia ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del contratto a tempo determinato • Estensionedella durata del contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi mansione. In detto computo si tiene conto, altresì, dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti Direzione Relazioni Industriali

  8. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Contratto a tempo determinato • Possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 proroghe, nell’arco dei 36 mesi complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il datore di lavoro non deve dimostrare le ragione che giustificano la proroga • Obbligo del datore di lavoro di informare in forma scritta i lavoratori a termine in ordine al loro diritto di precedenza Il CCNL prevede il diritto di precedenza, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi alla cessazione del contratto a tempo determinato Solo ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge Direzione Relazioni Industriali

  9. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • Contratto a tempo determinato • Riduzione degli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro (5 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i contratti a termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali: • avvio di un nuovo cantiere;  • avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile; • proroga dei termini di un appalto; • assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; • assunzione di cassaintegrati; • assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; • assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

  10. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Contratto a tempo determinato • Ilricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno) • Ampliata la percentuale prevista dalla legge (20%): La percentuale indicata nel CCNL è del 25%, oltre ad un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, La BLEN. IT effettuerà annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio

  11. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • Contratto a tempo determinato • Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur essendo le frazioni arrotondate all’unità superiore • Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

  12. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Contratto a tempo determinato Esempio di calcolo della media: 7 = numero medio contratti a termine nell’anno in corso Si potrà raggiungere nel seguenti modi: 7 contratti da 12 mesi oppure 14 contratti da 6 mesi oppure 84 contratti da 1 mese oppure: 0 6 12 9 contratti a termine 5 contratti a termine (9x6= 54 mesi) (5x6= 30 mesi) Totale: 54+30= 84 mesi / 12 mesi = 7

  13. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 Direzione Relazioni Industriali

  14. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • Contratto a tempo determinato • In caso di violazione dei limiti percentuali previsti, per ciascun lavoratore, si applica lasanzione amministrativa: • pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 1; • pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1 Questa sanzione si applica solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (21 marzo 2014) Direzione Relazioni Industriali

  15. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • Contratto a tempo determinato • Sono in ogni caso esclusi da limitazioni quantitative i contratti conclusi: • per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; • con lavoratori di età superiore a 55 anni • Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all’art. 113 del Ccnl, l’ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva • Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di durata massima di 8 mesi, ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008

  16. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Normativa di riferimento • D.Lgs 167/2011 – Testo Unico Apprendistato; • Accordo interconfederale 18 aprile 2012; • L. 92/2012 – art. 1 commi da 16 a 19 • Job acts – D.L. 34/2014; • CCNL EDILE – art. 92.

  17. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Contenuto e forma del contratto Il Contratto di Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato: • da stipularsi in forma scritta, • indicando la prestazione oggetto del contratto, • indicando la qualifica professionale acquisita al termine del periodo di apprendistato • indicando il piano formativo individuale (PFI). In forma scritta, sintetica, contestuale (si può limitare alle sole competenze tecnico, professionali, specialistiche) Nelle more della revisione del contratto collettivo edile, per quanto riguarda il PFI, si rinvia allo schema allegato all'accordo interconfederale. Gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale individuati dai contratti collettivi.

  18. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Limiti numerici dal 1° gennaio 2013

  19. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Clausole di stabilizzazione Onere di stabilizzazione esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti Stabilizzazione minima del 20% calcolato sui 36 mesi precedenti alla nuova assunzione Da tale percentuale vengono esclusi i rapporti: • cessati durante il periodo di prova; • cessati per dimissione; • cessati per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

  20. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 SANZIONE • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Ogni apprendista assunto in violazione della clausola di stabilizzazione è considerato lavoratore subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto

  21. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Orari – Riposi - Retribuzione L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente C.C.N.L.. Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B. In relazione all'individuazione del trattamento economico da applicarsi, gli apprendisti potranno essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto a quello della categoria per il quale è finalizzato il relativo contratto.

  22. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Assistenza e previdenza • Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si rinvia agli artt. 26, 27, 66 e 67 del C.C.N.L.. • In caso di assenza dal lavoro superiore a 30 giorni continuativi, causata da malattia o infortunio, la durata del Contratto di Apprendistato può essere prorogata di un periodo di tempo pari a quello del mancato svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto.

  23. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Durata del contratto Come stabilito dalla legge, la durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi, e le durate massime sono le seguenti: • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale massimo tre anni, ovvero quattro in caso di diploma quadriennale regionale; • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere massimo tre anni; • per la durata dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca deve farsi riferimento alle disposizioni adottate a livello regionale per le varie tipologie di titolo di studio o di abilitazione professionale; in Regione Lombardia è in essere un progetto sperimentale che individua le seguenti durate del percorso formativo: • 36 mesi per i percorsi di laurea triennale • 24 mesi per i percorsi di laurea magistrale a ciclo unico • 30 mesi per i master di I° o II° livello • 48 mesi per i dottorati di ricerca.

  24. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Recesso • Ad entrambe le parti del rapporto di apprendistato è vietato recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo. • Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione ex art. 2118 c.c.; in carenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato. n.b. In caso di recesso, durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del Contratto di Apprendistato.

  25. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 • CONTRATTO DI APPRENDISTATO Requisiti del Tutor • Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la presenza di un tutor idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo in possesso di adeguata professionalità. • Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa - inquadrato ad un livello non inferiore rispetto a quello della categoria per il quale è finalizzato il contratto di apprendistato - o dal titolare dell'impresa stessa

  26. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di età. • La qualifica di istruzione e formazione professionale conseguibile è: operatore edile • Il diploma di istruzione e formazione professionale conseguibile è: tecnico edile Entrambi i profili sono descritti nel repertorio dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia all'interno dell'area "meccanica, impianti e costruzioni”.

  27. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Segue … PERCORSO FORMATIVO METODOLOGIA: alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi. DURATA: 400 ore annue minime, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. La durata della formazione strutturata è da intendersi flessibile potendo prevedere un’intensità maggiore di formazione strutturata nei primi anni e di formazione non strutturata nei successivi anni.

  28. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (e diciassettenni in possesso di qualifica professionale). PERCORSO FORMATIVO Competenze tecnico-professionali La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali è svolta sotto la responsabilità dell'azienda e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento; tale formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili e la durata è stabilita, dall’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, in 80 ore annue.

  29. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Segue … Competenze di base e trasversali Con delibera n°2933 del 25 gennaio 2012 la Regione Lombardia ha stabilito gli standard e la durata complessiva della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali: • 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola media secondaria di primo grado o privi di titolo di studio; • 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica e diploma professionale o diploma di istruzione (ivi compreso il triennio presso le Scuole edili); • 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. OBBLIGATORIA solo se disciplinata, realmente disponibile (attività formative da avviarsi entro 6 mesi dall’assunzione). La Regione ha l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione al centro per l’impiego le modalità di svolgimento dell’offerta formativa Se la Regione si rende inadempiente l’impresa non può essere sanzionata.

  30. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca Il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi. Con d.d.u.o.n° 12412 del 15 dicembre 2011 la Regione Lombardia ha definito, le linee guida per l'attuazione del programma sperimentale dei percorsi di alta formazione e di ricerca per il periodo 2011/2014.

  31. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca Segue … Per aderire ai percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca l'impresa deve stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del T.U. dell'apprendistato, con una Università che abbia aderito all'Accordo di sperimentazione con Regione Lombardia. L'impresa privata sottoscrittrice della convenzione anzidetta si configura come partner del progetto ma è l'Università l’unico interlocutore “responsabile” nei confronti dell'Amministrazione regionale. La presentazione della domanda di contributo al Protocollo di Regione Lombardia è a carico dell'Università.

  32. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca Segue … In caso di dimissioni del destinatario del percorso prima della prevista data di conclusione della parte formativa del contratto, il progetto si intende automaticamente concluso in pari data. In caso di conseguimento del titolo in data anteriore alla prevista data di conclusione della parte formativa del contratto, tale parte del contratto si intenderà in ogni caso conclusa. In caso di mancato conseguimento del titolo previsto nei termini indicati nei PFI generale e di dettaglio e preso atto della possibilità di proroga fino ad un massimo di sei mesi che le parti possono stabilire con la sottoscrizione della convenzione, la data di conclusione del progetto si proroga automaticamente alla nuova data di conclusione del contratto.

  33. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Apprendistato e fondi interprofessionali Gli apprendisti non versano il contributo dello 0,30 per cento per finalità formative, pertanto non destinano risorse ai fondi interprofessionali Ciò posto Fondimpresa, facendo seguito alla previsione della lettera e comma 1 art. 2 D.Lgs 167/2011 ha previsto che anche gli apprendisti possano accedere alle risorse del fondo entro certi massimali.

  34. ANCE Pavia – 15 settembre 2014 CONTRATTO DI APPRENDISTATO Segue … Apprendistato e fondi interprofessionali Ai piani aziendali del “Conto Formazione” possono partecipare anche gli apprendisti, nelle forme e con le modalità condivise con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali per il tramite dell’Associazione di categoria ANCE Pavia. La partecipazione degli apprendisti può essere prevista nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo lavoratore. Per la presentazione di piani formativi a valere sul “conto formazione” è possibile rivolgersi all’ESEDIL.

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