1 / 85

IL GOVERNO

IL GOVERNO. LA FUNZIONE ESECUTIVA : DEFINIZIONE

kimo
Download Presentation

IL GOVERNO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL GOVERNO

  2. LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore» • Governo come potere esecutivo • Governo come vertice dell’amministrazione

  3. COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.) Il governo è un organo complesso composto da:   • presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio) • ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi

  4. COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi(legge 400/1988):   • vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri   • sottosegretari di stato   • viceministri • consiglio di gabinetto e comitati di ministri   • comitati interministeriali   • commissari straordinari

  5. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO • Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988 • • Dirige la politica generale del governo • • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri:   • - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative • - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio   • concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri • segue...

  6. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO • Pone la questione di fiducia • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forzadi legge e i regolamenti governativi • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione

  7. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 2 legge 400/1988 • Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa • Dirime i conflitti di competenza fra ministri • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

  8. RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOE PRINCIPIO COLLEGIALE Art. 95 Cost. Il presidente del Consiglio è: «responsabile della politica generale del governo» I ministri sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

  9. COME SI FORMAIL GOVERNO Art. 92.2 Cost. «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»   consultazioni del presidente della Repubblica conferimento dell’incarico presentazione della lista dei ministri presentazione alle Camere per la fiducia nomina dei sottosegretari di stato giuramento e firma dei decreti di nomina

  10. SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri)   = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale • Sottosegretari alla presidenza del Consiglio - di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri   • Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri

  11. LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Es.:il governo Prodi (2006) 16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo   17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri 18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere   19 maggio: fiducia del Senato   23 maggio: fiducia della Camera

  12. IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»

  13. LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «La Camera,  udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri,  le approva e passa all'ordine del giorno»

  14. LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «Il Senato,   udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica, esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»

  15. LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO • responsabilità politicacon il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario) • responsabilità politica diffusa • responsabilità penalenell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)

  16. COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia) • Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).

  17. LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.) • La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata: • firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • • messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione   • • votata per appello nominale, a maggioranza semplice • Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale

  18. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  19. CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte» Attività amministrativa e attività giurisdizionale «L’attività amministrativa si distingue dall’attività giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»

  20. AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA • Le pubbliche amministrazioni operano come: • • autorità amministrativa • attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo) • • soggetti erogatori di servizi pubblici • attività amministrativa di diritto privato (diritto comune) • Attività amministrativa come: • • attività autoritativa • atti amministrativi • produzione di beni o servizi • amministrazione diretta, per enti, per regole

  21. I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) Prima della riforma • Ministero degli affari esteri   • Ministero dell’interno   • Ministero della giustizia   • Ministero della difesa   • Ministero del tesoro • Ministero del bilancio e della programmazione economica   • Ministero delle finanze   • Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato   • Ministero del commercio con l’estero   • Ministero delle comunicazioni Dopo la riforma • Ministero degli affari esteri   • Ministero dell’interno   • Ministero della giustizia   • Ministero della difesa   • Ministero dell’economia e delle finanze  • Ministero delle attività produttive   • Ministero delle comunicazioni segue…

  22. I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) Dopo la riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali   • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio   • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti   • Ministero del lavoro e delle politiche sociali   • Ministero della salute   • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca   • Ministero per i beni e le attività culturali   Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali   • Ministero dell’ambiente   • Ministero dei lavori pubblici   • Ministero dei trasporti e della navigazione   • Ministero del lavoro e della previdenza sociale   • Ministero della sanità   • Ministero della pubblica istruzione   • Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica • Ministero per i beni e le attività culturali

  23. LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri • Ministero delle attività produttive • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Oggi • Ministero dello sviluppo economico • Ministero del commercio internazionale • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare • Ministero delle infrastrutture • Ministero dei trasporti segue…

  24. LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Oggi • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della solidarietà sociale • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)

  25. Ministri senza portafoglio Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio. I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988. Nel corso della XIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio: Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per le pari opportunità; Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione; Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ministro per gli affari regionali; Ministro per l'attuazione programma di governo; Ministro per la funzione pubblica; Ministro per l'innovazione e tecnologie;

  26. GLI ORGANI AUSILIARI • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico-amministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione • Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere) • Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)

  27. LE AUTORITA’ INDIPENDENTI Autorità >potere di nomina • Commissione nazionale per le società e la borsa>governo • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo> governo   • Autorità garante della concorrenza e del mercato>presidenti delle Camere   • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali>presidenti delle Camere   • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici>presidenti delle Camere   • Autorità per l’energia elettrica e il gas>governo, previo parere commissioni parlamentari   • Garante per la protezione dei dati personali>Camera e Senato   • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni>governo, previo parere comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)

  28. L’AUTORITÀ ANTITRUST Legge 287/1990 Collegio: presidente e 4 componenti Competenze: tutela della concorrenza e del mercato • Intese restrittive della libertà di concorrenza • Abuso di posizione dominante • Operazioni di concentrazione

  29. LA BANCA D’ITALIA d.lgs. 385/1993(testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005) • Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali • Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm) • Indipendenza e trasparenza • Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni (possibilità di un solo rinnovo) • Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia

  30. PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.) • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.) • Principio di legalità dell’attività amministrativa • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990) • Principio del buon andamento (art. 97 Cost.) • Principio di imparzialità (art. 97 Cost.) • Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001) • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost.) • Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.) • Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)

  31. LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Legge 241/1990(modificata dalla l. 15/2005) «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1) • Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa • Individuazione del responsabile del procedimento • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria • Diritto di accesso ai documenti amministrativi • Obbligo di provvedere nel termine • Obbligo di motivazione dei provvedimenti

  32. I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI • • Incompetenza • • Violazione di legge • • Eccesso di potere • - illogicità manifesta • - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti • - insufficienza di motivazione • disparità di trattamento • ingiustizia manifesta • - travisamento dei fatti • - non giustificata violazione della prassi • - non rispetto del principio di ragionevolezza • - non rispetto del principio di proporzionalità

  33. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO diritti soggettivi Interessi legittimi giudice ordinario giudice amministrativo disapplicazione dell’atto illegittimo annullamento dell’atto illegittimo Competenza esclusiva del giudice amministrativo(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge

  34. I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI • Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione - ricorso gerarchico • Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale - ricorso in appello al Consiglio di stato • Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.

  35. LE RIFORME AMMINISTRATIVE • Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali • Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici • Semplificazione dei procedimenti

  36. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  37. COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.) Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali 1°, 2°, 3° votazione votazioni successive maggioranza dei due terzi dei componenti maggioranza assoluta dei componenti

  38. LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili • Incompatibilità con qualsiasi altra carica • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge • Durata in carica: 7 anni • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato • Senatore di diritto dopo la cessazione della carica

  39. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale»   Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali: - atti sostanzialmente presidenziali   - atti formalmente presidenziali

  40. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine allarappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati   • dichiara lo stato di guerra   • effettua visite ufficiali all’estero  

  41. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordineall’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina i senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria • indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere • può sciogliere le Camere

  42. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine allafunzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

  43. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI • In ordine allafunzione esecutiva e di governo-indirizzo: • • conduce le consultazioni per la formazione del governo • nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri   • • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni   • • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo   • • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo   • • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato   • • ha il comando delle Forze armate   • • presiede il Consiglio supremo di difesa    • • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.   • • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum

  44. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordineall’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum   • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum

  45. LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordineall’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura • può concedere la grazia e commutare le pene • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

  46. relazione archiviazione L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Reati presidenziali (art. 90 Cost.): alto tradimento e attentato alla Costituzione   Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (istruttoria) Corte costituzionaleintegrata (giudizio) Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa)

  47. IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. • obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c.d. semestre bianco) Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo? «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza» 

  48. I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO • Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953 • Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958 • Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963 • Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968 • Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976 • Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983 • Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992 • Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996 • Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006 • Napolitano (2006-): XV leg. 2006-

  49. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio

  50. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 10 maggio 2006 4° scrutinio

More Related