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Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo

Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo. 8 novembre 2014. Scudi fiscali entità del fenomeno.

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Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo

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Presentation Transcript


  1. Imposta di bollo speciale e straordinaria su attività finanziarie oggetto di Scudo 8 novembre 2014

  2. Scudi fiscali entità del fenomeno In Italia, a partire dal 2001, è stata offerta la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione nei confronti dell’Erario in relazione a beni detenuti all’estero e non regolarmente indicati sul modello RW. Gli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, SGR) sono stati individuati dal legislatore come i soggetti autorizzati ad effettuare il rientro dei beni, agendo da sostituto d’imposta.

  3. Scudi fiscali – Gettito A fronte del rientro dei beni detenuti illegalmente all’estero, il legislatore ha richiesto ai contribuenti italiani un’imposta forfettaria una tantumdi valore inferiore alle aliquote tributarie in essere. Scudo I 2,5% Scudo II 2,5% / 4% Scudo III e IV 5% / 6% / 7%

  4. Decreto Salva Italia di Monti (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) L’articolo 19 disciplina le disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari, nonché su valori scudati e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero definendo: Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione (comma 6 e ss.) Imposta straordinaria sulle attività oggetto di emersione prelevate o dismesse (comma 12)

  5. Decreto Salva Italia di Monti (2) (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) • Imposta speciale – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione ancora segretate, non prelevate o dismesse • Imposta ricorrente annuale • Anno 2012 rilevazione alla data del 6.12.11 • A partire dal 2013 rilevazione alla data del 31.12 dell’anno precedente • Aliquota dell’imposta di bollo applicata • Anno 2012 – 1% (10 per mille) • Anno 2013 – 1,35% (13,5 per mille) • Dal 2014 – 0,4% (4 per mille)

  6. Decreto Salva Italia di Monti (3) (DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214) • 2. Imposta straordinaria – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6.12.11 sono state prelevate o dismesse dal rapporto segretato • Imposta una tantum • Aliquota dell’imposta di bollo applicata • Anno 2012 – 1% (10 per mille)

  7. Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento • Gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta speciale e straordinaria o ricevono provvista dallo stesso contribuente. • Base imponibile imposta speciale: le attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e giuridico) e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre (primo anno) e al 31 dicembre per gli anni successivi, sono valorizzate al valore di mercato o, in mancanza, al valore nominale o di rimborso sulle attività rimpatriate. Non rientrano le regolarizzazioni e sono escluse le operazioni di scudo aventi oggetto beni patrimoniali (immobili, opere d’arte, yacht, gioielli). • Base imponibile imposta straordinaria: per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di amministrazione ovvero comunque dismesse, l’imposta si applica sulle somme o sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

  8. Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento • Possibilità di scorporo dell’imposta di bollo ordinaria per quanto riguarda i beni depositati presso intermediari italiani. • Versamento da effettuarsi entro il 16 maggio. Un emendamento al Decreto Legge Fiscale approvato il 16 aprile in Commissione Finanze della Camera fa slittare la data di pagamento al 16 luglio. • In mancanza di provvista l’intermediario ha l’obbligo di effettuare la segnalazione nominativa sul modello 770. Lo stesso emendamento prevede un’estensione dei poteri di rivalsa degli intermediari nei confronti del contribuente. • Una volta effettuata la segnalazione l’Amministrazione finanziaria provvede all’incasso dell’imposta dovuta mediante riscossione coattiva ed iscrizione a ruolo.

  9. Problematiche emerse • A seguito della proroga dei termini di pagamento per l’imposta di bollo sulle attività emerse dal 16 febbraio al 16 maggio, e infine al 16 luglio rimangono ancora alcuni punti interpretativi aperti per i quali gli intermediari finanziari sono in attesa dei provvedimenti attuativi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. • Le problematiche più significative che sono state fatte emergere dalle diverse associazioni di categoria sono le seguenti. • Imposta ordinaria e straordinaria – modalità di applicazione dell’imposta • Imposta straordinaria – periodo di riferimento • Imposta straordinaria – definizione univoca di prelievo e di dismissione • Imposta ordinaria e straordinaria – identificazione dell’intermediario che ha l’obbligo di addebito e di comunicazione • Imposta ordinaria e straordinaria – determinazione delle modalità di valorizzazione • Imposta ordinaria – mantenimento del regime segretato

  10. Modalità di applicazione dell’imposta Deve essere chiarito il significato e la portata della previsione contenuta nell’Art. 19 del D.L. 6/12/11 n. 201 secondo cui gli intermediari «provvedono a trattenere l’imposta….dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione». L’emendamento al Decreto Legge Fiscale approvato in Commissione Finanze della Camera ha previsto un’estensione dei poteri di rivalsa degli intermediari nei confronti del contribuente. In caso di estinzione del conto, gli intermediari potranno riscuotere la provvista dagli altri conti intestati allo stesso soggetto. Deve essere precisato se si tratta di un obbligo di legge che la normativa pone a carico degli intermediari o se si tratta della indicazione di una modalità per approvvigionarsi dei fondi necessari al pagamento dell’imposta in alternativa alla provvista da parte del cliente ovvero alla segnalazione alla Agenzia delle Entrate in caso di mancata applicazione e versamento dell’imposta. In sostanza deve essere chiarito se l’intermediario è tenuto a trattenere l’imposta dalla liquidità, eventualmente presente sul conto del cliente, anche senza il preventivoconsenso da parte di quest’ultimo .

  11. Imposta straordinaria sui prelievi e dismissioni dai rapporti segretati – periodo di riferimento L’arco temporale di riferimento per identificare le operazioni che hanno fatto fuoriuscire le attività da rapporti segretati risultava essere ampio: l’osservazione partiva dal 2001. Questo poteva violare il principio di capacità contributiva del contribuente (anticostituzionale)in virtù del fatto che l’imposta sarebbe stata applicata a ricchezza esistente in periodi di imposta precedenti e che poteva non più esistere in quello in cui la nuova norma è entrata in vigore. Gli intermediari avevano proposto di limitare il periodo di riferimento al solo anno 2011. L’emendamento approvato in Commissione Finanza ha circoscritto l’applicazione dell’imposta straordinaria a tutte le attività alienate o dismesse nel periodo 1 gennaio – 6 dicembre 2011.

  12. Prelievi Dismissioni e Segretazione (1) Definizione di «prelievo» e «dismissione» Le associazioni di categoria e l’Agenzia delle Entrate hanno condiviso l’interpretazione relativa alle operazioni che devono essere assoggettate all’imposta straordinaria di bollo dell’1%: sono tutte le operazioni di uscita volontaria dal rapporto scudato verso conti non segretati sia intestati allo stesso soggetto che a soggetti diversi (es. donazione). Nell’ambito dei prelevamenti non vanno compresi i trasferimenti ad altro intermediario con mantenimento della segretazione.

  13. Prelievi Dismissioni e Segretazione (2) Imposta su beni oggetto di successione ed eredi L’interpretazione proposta all’Agenzia delle Entrate da parte delle Associazioni degli Intermediari è quella secondo cui l’imposta non sarebbe dovuta nel caso di decesso precedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (6/12/11). In caso di decesso successivo l’imposta sarebbe invece dovuta dagli eredi. Perdita del regime segretato a seguito di verifiche fiscali L’esibizione dello scudo fiscale da parte dei contribuenti a fronte di verifiche fiscali effettuate dalla GdF o dall’Agenzia delle Entrate, farebbe cadere il regime di segretazione nella data della verifica. Rimarrebbe da comprendere come applicare sia l’imposta ordinaria sia l’imposta straordinaria.

  14. Quale intermediario e su quali valori (1) • Individuazione dell’intermediario tenuto all’applicazione dell’imposta di bollo (Banche, SIM, Fiduciarie, SGR) • Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale ha effettuato la procedura di rimpatrio, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi. • L’applicazione dell’imposta ordinaria viene effettuata in considerazione delle attività finanziarie ancora segretate alla data del 31.12 (6.12 per l’anno 2011). • L’emendamento approvato in Commissione Finanze ha previsto l’introduzione di una sistema di calcolo pro rata sulle attività finanziarie rimaste secretate solo per un periodo dell’anno. • L’ammontare da versare andrà parametrato alla durata delle secretazione.

  15. Quale intermediario e su quali valori (2) • Nel caso di trasferimento delle attività ad altro intermediario è necessario distinguere: • il trasferimento è avvenuto mantenendo il regime di segretazione • L’Intermediario di destinazione è tenuto al prelievo delle imposte • il trasferimento è avvenuto senza mantenere il regime di segretazione • L’Intermediario di provenienza avrà l’obbligo di applicare l’imposta sulle attività trasferite o prelevate • trasferimento effettuato dopo la data di riferimento(6 dicembre 2011) • Qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato in questo periodo e non abbia fornito la provvista, l’intermediario provvederà alla segnalazione del nominativo all’Agenzia delle Entrate.

  16. Quale intermediario e su quali valori (3) Valorizzazione delle attività finanziarie oggetto di emersione Il principio è quello di applicare i criteri di valorizzazione utilizzati per l’imposta di bollo sulle attività finanziarie previste dal DPR 642/1972; quindi utilizzando i seguenti valori: mercato, se non presente nominale o di rimborso e in maniera residuale il costo di acquisto. Non è previsto un obbligo di determinare il valore con apposita perizia.

  17. Segnalazioni • Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. • La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (Modello 770/2013) • Nei confronti di tali contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’Art. 14 del D.P.R. 29/9/73 n. 602 (iscrizione a ruolo a titolo definitivo). • Per l’omesso versamento delle imposte si applica una sanzione pari all’importo non versato.

  18. Mantenimento del regime di segretazione A partire dall’anno 2012, il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo ordinaria è il mantenimento delle attività oggetto di emersione su conti segretati alla data del 31 dicembre di ogni esercizio. Attività presente su conto segretato al: 6.12.11 imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.7.2012 relativa al 2011 31.12.12 imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2013 relativa al 2012 31.12.13 imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2014 relativa al 2013 Le attività finanziarie presenti nei rapporti scudati alle date di rilevazione mantengono il regime segretato. In caso di perdita di segretazione nel corso dell’anno solare e prima del 31 dicembre l’imposta va applicata pro rata temporis.

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