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Le Associazioni di Promozione Sociale

Aspetti generali, Attività ed obblighi delle APS. Relatore Catellani Daniele Vice-Presidente Arci Progetto Assieme E-mail:consulenze@assieme.re.it Web: www.assieme.re.it Tel: 05221695991. Le Associazioni di Promozione Sociale . Casalgrande 19 novembre 2011. Argomenti trattati.

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Le Associazioni di Promozione Sociale

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Presentation Transcript


  1. Aspetti generali, Attività ed obblighi delle APS Relatore Catellani Daniele Vice-Presidente Arci Progetto Assieme E-mail:consulenze@assieme.re.it Web: www.assieme.re.it Tel: 05221695991 Le Associazioni di Promozione Sociale Casalgrande 19 novembre 2011

  2. Argomenti trattati • Aspetti comuni Enti no Profit • Differenze APS/ODV • Gli aspetti generali delle APS • Gli obblighi delle APS (rendiconto, registri, verbali) • Le attività pubbliche delle APS

  3. La normativa degli enti no profit • Codice Civile: artt. 14-35 – Associazioni Riconosciute; Artt. 36-38 – Associazioni non riconosciute • Legge 266/91 – Legge quadro sul volontariato • Legge Regionale 12/2005 – Norme per la valorizzazione delle ODV • D.lgs 460/97 – Riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali • L.R. n. 34/2002 - Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale • L. 383/2000 – Associazioni di Promozione sociale • L. 398/91 – Regime forfettario Enti non commerciali • D.P.R. 917/86 (Tuir): artt: 148-150 • D.P.R. 633/72 (Testo Unico IVA): art. 4

  4. Aspetti generali delle APSL. 383/2000 Che cosa sono le APS? Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

  5. i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro le associazioni professionali e di categoria e, tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione socialei circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono Limitazioni con riferimento: alle condizioni economiche discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa (a qualsiasi titolo) oppure, che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale. Non sono considerate APS

  6. Le finalità di P.S. secondo la L.R. 34/2002 Le attività di Promozione sociale devono essere finalizzate: • all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarieta' fra i popoli; • allo sviluppo della personalita' umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di liberta', di uguaglianza, di pari dignita' sociale e dipari opportunita', favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonche' alla valorizzazione delle attitudini e delle capacita'professionali; • alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,ambientale e naturale nonche' delle tradizioni locali;

  7. Le finalità di P.S. secondo la L.R. 34/2002 • alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; • alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonche' delle relazioni sociali; • allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale; • alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; • al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

  8. Definizione delle ODV L’ODV è un ente collettivo liberamente costituito al fine di volgere attività di volontariato. E’ considerata attività di Volontariato quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà

  9. Le ODV possono assumere la forma che ritengono più adeguata al perseguimento delle loro finalità, purché sia compatibile con lo scopo solidaristico (ass. Riconosciuta, non riconosciuta, fondazione a base ass.) Non possono assumere la forma giuridica di: Società commerciale Cooperativa (in quanto considerata come impresa con finalità mutualistiche considerate incompatibili con le finalità solidaristiche) Comitato (in quanto ha natura temporanea) Non sono considerate ODV

  10. Gli elementi identificativi delle ODV • Finalità: senza finalità lucrative e perseguono finalità di Solidarietà • Basata sul volontariato: Personale: L’attività di volontariato è propria della persona; Spontanea: intesa come espressione di libera volontà: Gratuita: La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte • Sono Onlus di diritto se iscritte nel registro • Assicurazione obbligatoria per i volontari attivi (libro soci vidimato) • Esente da bollo e tassa di registro • Possibilità di svolgere attività commerciali marginali • Possibilità di stipula convenzioni e spazi enti pubblici • 5 per mille ed erogazioni liberali

  11. ODV – L. 266/91 Le differenzeAPS -ODV APS – L. 383/2000 Vedi tabella

  12. Le Associazioni di Promozione sociale Aspetti Generali, i Registri delle APS, le agevolazioni speciali e fiscali, gli obblighi

  13. La costituzione Le associazioni di promozione sociale si costituiscono tramite un atto scritto che ha forma libera. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali dell’ordinamento vigente devono costituirsi tramite: • Scrittura privata registrata • Atto pubblico (notaio) NB: entro 60 gg le associazioni neo costituite devono presentare in forma telematica il modello EAS.

  14. Il contenuto • Atto Costitutivo è il verbale dell’assemblea costituente dell’associazione. In altre parole è l’atto formale di costituzione dell’associazione sottoscritto dai primi soci detti fondatori • Statuto è il regolamento che norma la vita associativa. Il legislatore ha previsto una serie di clausole obbligatorie per poter beneficiare dello status di ente non commerciale.

  15. I contenuti obbligatori dello Statuto • la denominazione e la sede legale; • lo scopo; • l'attribuzione della rappresentanza legale; • l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartirei proventi fra gli associati in forme indirette o differite; • l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attivita' istituzionali; • la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettivita' delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonche' l'effettivita' del rapporto associativo*. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; • l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • le modalita' di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale. * In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 14, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;

  16. Responsabilità Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

  17. Art. 36 Cod Civ. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19). Art. 6 Legge 383/2000 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Obbligazioni

  18. I Registri delle APS Per beneficiare delle agevolazioni previste e per ottenere lo status di APS, l’associazione deve essere iscritta in uno degli appositi registri delle Associazioni di Promozione Sociale

  19. I Registri • Nazionale: Si possono iscivere le associazioni di carattere nazionale presenti in almeno 5 regioni e 20 Province • Regionale: Si possono iscrivere in tali registri le associazioni che svolgono attività in ambito regionale • Provinciale • Comunale

  20. La delibera di Giunta Regionale n. 2003/910 La delibera di giunta n. 2003/910 detta le modalità di iscrizione relativamente a: • Registrazione nel registro Regionale • Registrazione nei registri Provinciali • Registrazione nei registri Comunali

  21. Le associazioni iscritte nel registro regionale o provinciale che hanno sede nel territorio comunali o attive continuamente per almeno 1 anno (registrazione d’ufficio) Le Associazioni non iscritte ai registri di P.S. hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti previsti dall’artt. 2 e 3 della L. R. Registri Comunali art. 5 L.R. 34/2002 I comuni possono prevedere l’istituzione di registri comunali. In tali Registri sono iscritti:

  22. Registri Comunali Le associazioni iscritte a tali registri possono: • Accedere a contributi erogati dai comuni • Accedere a rapporti convenzionati (artt 12 e 13 L.R. 34/2002) • Accedere all’assegnazione di spazi ed attrezzature proprietà del Comune • Accedere alla riduzione dei tributi locali

  23. Le modalità Il legale rappresentante dell’associazione deve presentare apposita domanda bollata a: • Presidente Della Regione • Presidente della Provincia* • Al Sindaco * Tale domanda verrà inoltrata al comune ove ha la sede l’associazione per un parere preventivo

  24. Gli allegati alla domanda • Atto Costitutivo e Statuto • Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative • Relazione dettagliata sull’attività svolta da cui risulti almeno un anno di attività, i fini di promozione sociali e le attività attraverso cui si intendono perseguire le suddette finalità (la rilevanza regionale per il registro reg.) • Scheda riassuntiva dati NB: per le sezioni locali di enti nazionali allegare copia di attestazione di autonomia – Per la Provincia inviare anche dichiarazione facoltativa se presenti lavoratori dipendeti

  25. Esempio di processo Registro Comunale Acquisizione dei benefici dei soli benefici di cui comma 3 Art. 5 L.R. 34/2002 Presentazione Domanda ed allegati Iscrizione: Entro 30 gg dall’assunzione il comune trasmette gli atti d’iscrizione all’associazione, alla Prov ed alla Regione Entro 60 gg il procedimento, con atto dirigenziale deve concludersi • Ricorso amministrativo di cui Art. 10 della L. 383/2000 • Ricorso al TAR entro 60 gg Non Iscrizione: comunicazione all’Associazione delle motivazioni

  26. Motivi Richiesta dell’APS Perdita dei requisiti o gravi disfunzioni nell’attività (previa diffida e concessione di termine per il ripristino Mancata risposta alla revisione Mancata comunicazione variazione dello Statuto Comunicazioni Entro 30 gg invio dell’atto motivato di cancellazione all’Associazione, al Comune, alla Provincia ed alla Regione Cancellazione Registri Possibilità di ricorsi amministrativi ed al TAR art. 10 L. 383/2000

  27. Le prestazioni degli associati Deve sussistere una prevalenza di attività prestata a titolo volontario e gratuito dei soci In caso di particolare necessita possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o similari, oppure autonomo anche ricorrendo ai propri associati

  28. Le risorse economiche • Quote e contributi degli associati • eredità, donazioni e legati; • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; • contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; • erogazioni liberali degli associati e dei terzi; • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

  29. Le due diverse attività • Attività Non commerciali: non produce reddito d’impresa ed è completamente de-fiscalizzata • Attività Commerciale: Per attività commerciale si intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile. In linea generale si ha attività commerciale quando l’associazione svolge prestazioni a carattere oneroso, cioè dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di terzi non soci. Tale attività produce reddito d’impresa

  30. Attività Oggettivamente non commerciali il legislatore ha previsto una de-commercializzazione generica, in altre parole applicabile a tutti gli enti non commerciali per le attività che non rientrino tra le prestazioni di servizio di cui all’art. 2195 C.C., in altre parole: • rese in conformità degli scopi associativi, • senza specifica organizzazione e • verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

  31. La Disciplina Fiscale delle APS(attività Istituzionale) Il legislatore ha previsto specifiche attività de-commercializzate, cioè non produttrici di reddito imponibile (art. 148 Tuir) : • Le raccolte pubbliche di fondi (art. 143 Tuir) • Le quote ed i contributi corrisposti dagli associati • Le attività svolte dietro pagamento di corrispettivo specifico effettuato nei confronti dei soci svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali • La cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati

  32. Producono reddito d’impresa (attività commerciale) Per attività commerciale si intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile. In linea generale si ha attività commerciale quando l’associazione svolge prestazioni a carattere oneroso verso terzi. Tale Attività produce reddito imponibile ed è assoggettata agli obblighi fiscali e contabili definiti dalla normativa fiscale (ordinario, semplificato forfetario art.145 tuir e Agevolato Ex L. 398/91).

  33. Attività Oggettivamente commerciali Esistono, inoltre, attività considerate dal legislatore oggettivamente sempre commerciali(art. 148 Tuir 917/86 comma 4), sia che siano rivolte agli associati che ai terzi tra cui: • Cessioni di prodotti nuovi per la vendita • Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici • Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica • Gestione di fiere a carattere commerciale • Prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto etc.. • Pubblicità commerciale • Gestione di spacci aziendali e mense • Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

  34. Per le Aps Affiliate ad enti le cui finalità assistenziali siano stati riconosciute dal ministero dell’interno non si considerano, inoltre, commerciali: La somministrazione di alimenti e bevande L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici Obblighi: Tali attività devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazioni delle finalità sociali Rivolte agli associati La decommercializzazione Speciale delle APS

  35. Le altre agevolazioni Erogazioni Liberali e 5 per mille Convenzioni Strutture ed autorizzazioni per manifestazioni pubbliche Strutture per lo svolgimento delle attività sociali ISI e tributi locali

  36. Definizione Sono contributi verso determinati enti no profit ai quali lo stato riconosce al versante una detrazione o deduzione d’imposta a secondo del soggetto erogante (persona fisica o giuridica) Da persone Fisiche Detrazione d’imposta pari al 19% su in importo massimo di € 2.065,83 Da imprese Deduzione del reddito d’impresa APS Iscritte nei registri: fino ad un massimo pari € 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa Erogazioni liberali NB: I versamenti devono essere effettuati tramite strumenti finanziari tracciabili (bonifico bancario/postale, vaglia carta di credito etcc) Esempio di ricevuta

  37. La + dai – versiArt. 14 del D.L. 35/2005 Fermo restando quanto previsto per le erogazioni liberali, il legislatore ha previsto una particolare deduzione/detrazione per erogazioni versate a: • Onlus • APS iscritte negli appositi registri (nazionali)

  38. La + dai – VersiI limiti Limite di deduzione dal reddito per le persone fisiche e società: • 10% del reddito dichiarato • Limite massimo consentito: € 70.000,00 Esempio di ricevuta Divieto di cumulo La deduzione non può cumularsi con altre deduzioni o detrazioni, a prescindere dall'importo delle liberalità. Per importi superiori a 70.000 euro non si potrà godere di altre deduzioni o detrazioni.

  39. Gli obblighi • Tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione dell’associazione • redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria (bilancio). • Predisposizione di una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio. Ricevuta + dai - versi

  40. 5 per Mille In via sperimentale è stato prevista per i contribuenti la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille del proprio versamento irpef all’APS che risulta iscritta negli appositi registri definiti dalla Legge 383/2000 e che avesse provveduto all’iscrizione presso l’albo dei soggetti beneficianti.

  41. Gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con APS per lo svolgimento dell’attività statutaria verso terzi. Le condizioni: L’APS deve essere iscritta da almeno 6 mesi in uno dei registri (L. 383/2000) La convenzione deve contenere disposizioni dirette alla continuità dell’Attività L’APS deve assicurare i propri aderenti che esercitano l’Attività in convenzione (gli oneri sono a carico della P.A.) Convenzioni

  42. Convenzioni artt. 12-13 L.R. 34/2002 Principi Generale: Gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le APS iscritte nei registri da almeno 6 mesi per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi Tali enti debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni tramite strumenti idonei da parte delle associazioni interessate ad operare nel settore oggetto della convenzione

  43. le attivita' oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalita' statutarie dell'associazione, nonche' le loro modalita' di espletamento; le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso diinterventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a), nonche' le loro condizioni di utilizzazione; i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attivita' svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; le modalita' di rimborso delle spese documentate; le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione; la durata, le cause e modalita' di risoluzione della convenzione. Le Convenzioni - Contenuto

  44. Convenzioni - Criteri di Priorità La scelta, da parte degli Enti pubblici dell'associazione con cui stipulare la convenzione, è daeffettuarsi attraverso una valutazione comparativa ed avviene valutando l'attitudine e le capacita' operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;b) il livello qualitativo adeguato all'attivita' convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attivita';e) il tipo e la qualita' della formazione curata dall'associazione;f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli pecifici settori d'intervento;g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'Ente pubblico. Qualora le attivita' da gestire in convenzione richiedano una capacita' operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulareconvenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacita' ad assolvere agli impegni derivanti dalleconvenzioni stesse.

  45. Strutture ed autorizzazioni per manifestazioni pubbliche • Autorizzazione temporanea spazi per iniziative • Autorizzazioni pubbliche temporanee • Possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati (obbligo RCT)

  46. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali • Gli enti pubblici possono concedere beni mobili o immobili in comodato d’uso gratuito per sede attività istituzionali APS • Destinazione d’uso locali Attività APS

  47. ISI e tributi locali • Le quote associative ed i contributi corrisposti alle APS sono esenti dall imposta sugli intrattenimenti (di cui il D.lgs 60/99) • Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza

  48. Il modello EAS è uno strumento previsto dall’art. 30 del Decreto legge detto Anticrisi Il modello EAS è una comunicazione/questionario che serve all’Agenzia delle Entrate per reperire informazioni di natura fiscale. E’ obbligatoria ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del Tuir. Modello EAS

  49. Modello EAS Scadenze: • Per le APS costituite entro il 1 dicembre 2009 la scadenza era il 31/12/2009 • Per le APS di nuova costituzione entro 60 gg dalla data di costituzione • Le modifiche vanno comunicate entro il mese di marzo dell’anno successivo

  50. La Manovra estiva TAGLIO LINEARE ALLE AGEVOLAZIONI La disposizione anticipa al 2012 l’abbattimento delle agevolazioni fiscali previste dall’attuale normativa. Le esclusioni da Iva e Ires di quote sociali e contributi aventi natura di corrispettivi versati dai soci alle associazioni di promozione sociale. Il taglio prevede per l’anno 2012 (taglio del 5%) e 2013 (taglio del 20%).

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