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La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE

La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE. Ing. Paolo Tattoli - ISPESL. Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della Direttiva Macchine Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

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La “nuova” direttiva macchine 2006/42/CE

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Presentation Transcript


  1. La “nuova” direttiva macchine2006/42/CE Ing. Paolo Tattoli - ISPESL

  2. Il 17 maggio 2006 il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il nuovo testo della Direttiva Macchine • Il 9 giugno 2006 il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea • Il 29 giugno 2006 (venti giorni dalla sua pubblicazione sulla GUCE) la nuova direttiva macchine entra in vigore • Gli Stati membri applicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della nuova direttiva macchine non prima di 42 mesi (tre anni e mezzo) dalla sua entrata in vigore ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  3. Solo alla fine del 2009 la direttiva sarà applicabile • Fino ad allora continua ad applicarsi il testo della 98/37/CE che deve considerarsi in completa ed assoluta vigenza ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  4. Nuovo campo di applicazione • a) macchine • b) attrezzature intercambiabili • c) componenti di sicurezza • d) accessori di sollevamento • e) catene, funi e cinghie • f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica • g) quasi-macchine ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  5. Macchina 1 • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  6. Macchina Commento a 1 • È la definizione di “macchina” propriamente detta • Anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad esempio prive di motore) sono ora considerate "macchine” • Vengono così sanati i problemi delle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, ma vengono introdotte nuove problematiche, ad esempio per le macchine commercializzate senza sistema di azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore garantire i livelli di emissione per rumore e vibrazioni, o l!efficacia del sistema di controllo e/o i tempi di arresto • Non è inoltre definito il termine "sistema di azionamento” che può comprendere, oltre che il motore, anche il sistema di trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi normalmente connesse ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  7. Macchina 2 • insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  8. Macchina 3 • insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  9. Macchina Commento a 2-3 • Queste due appendici alla definizione principale chiariscono come gli insiemi citati siano da considerare macchine anche se non collegati o installati • Ad esempio una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, non come una quasi-macchina (una gru scarrabile è considerata una attrezzatura intercambiabile) ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  10. Macchina 4-5 • insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  11. Quasi-macchina • Per "quasi-macchine", in inglese, "partly completed machinery ", la direttiva definisce gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata • Un sistema di azionamento e' una quasi-macchina • Le quasi macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla nuova direttiva macchine ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  12. Procedura per le quasi-macchine • Il fabbricante di una quasi-macchina prima dell'immissione sul mercato: a) prepara la pertinente documentazione (Allegato VII, parte B) b) prepara le istruzioni per l'assemblaggio c) redige la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B • Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  13. Nuovo campo di applicazione • Nel nuovo campo di applicazione della direttiva macchine vengono ricomprese, tra le altre, le seguenti apparecchiature: • Apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore 0,15 m/s • Ascensori da cantiere • Treni a cremagliera • Elevatori da scenotecnica (tranne le macchine destinate allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni) ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  14. Allegato IV • Come nell’attuale testo, la nuova direttiva macchine l’Allegato IV contiene l’elenco delle “macchine” per le quali devono essere adottate particolari procedure per la loro valutazione della conformità ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  15. Procedure di valutazione della conformità delle macchine ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  16. ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE • L’Allegato descrive: • la procedure di valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale • la procedura in base con la quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  17. ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE • Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo ed è soggetto a sorveglianza sotto la responsabilità di un organismo notificato ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  18. ALLEGATO XGARANZIA QUALITÀ TOTALE • Secondo l’allegato l’organismo notificato non valuta un singolo prodotto ma il sistema di garanzia di qualità del fabbricante per la progettazione, la costruzione, l’ispezione finale e il collaudo di una o più categorie di macchine elencate nell’allegato IV • Questa è una nuova possibilità di certificazione per le macchine in allegato IV • La procedura è già prevista per la direttiva ascensori • Gli ascensori con una velocità inferiore o uguale a 0.15 m/s, che sono nell’allegato IV di questa nuova direttiva (non più nello scopo della direttiva ascensori), possono continuare ad essere certificati con questa procedura anche sotto la direttiva macchine ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  19. Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE • Si considera marcatura non conforme: • a) l'apposizione della marcatura CE a titolo della direttiva macchine su prodotti non oggetto della medesima • b) l'assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina • c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  20. Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE • Quando uno Stato membro constata una “non conformità della marcatura”, il fabbricante ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di eliminare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro • Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  21. Mancata-Non Corretta apposizione marcatura CE • Di fatto, la marcatura non conforme, insieme alla mancata consegna di documentazione in caso di richiesta motivata da parte dello Stato membro possono far scattare la presunzione di non conformità; ove tali non conformità non vengono “sanate” dal fabbricante, possono sfociare nella richiesta di ritiro della macchina dal mercato ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  22. Sanzioni • La costruzione del regime sanzionatorio delle norme di attuazione della Direttiva Macchine viene demandata a ciascuno Stato membro che dovrà notificarlo alla Commissione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine (quindi entro il 29 giugno 2008) • Il legislatore si preoccupa di ribadire un concetto solo in apparenza banale, vale a dire che le sanzioni definite a livello nazionale vanno individuate, stabilite e tarate secondo il principio della efficacia, proporzionalità e dissuasione ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  23. Art. 24Modifica della Direttiva Ascensori • Definizione di ascensore indicata nella direttiva 95/16/CE: ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno cabina===>>>supporto del carico Per supporto del carico si intende “la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle” ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  24. Art. 24Modifica della Direttiva Ascensori • Il punto 1.2 dell’Allegato I della Direttiva Ascensori, viene quindi modificato • L’attuale testo recita: • “La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore • Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione” ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  25. Art. 24Modifica della Direttiva Ascensori • Nel nuovo testo della Direttiva Ascensori, introdotto dalla nuova Direttiva Macchine che potrà essere applicata a partire dal 29 dicembre 2009: • “1.2. Supporto del carico • Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. • Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro” ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  26. Art. 24Modifica della Direttiva Ascensori Modifica del campo di applicazione della Direttiva Ascensori • Vengonoesclusi dal campo di applicazione della Direttiva Ascensorigli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s (che si muovono lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, collegando piani definiti) • Questi apparecchi rientrano quindi nel nuovo campo di applicazione della Direttiva Macchine ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  27. L’Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE Contributo all’approfondimento

  28. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 1.2.2 – Dispositivi di comando • “Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa…” • Nell’attuale testo è invece indicato “dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio…” ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  29. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Nuove definizioni • “operazione di sollevamento” • “supporto del carico” (già visto in precedenza) • “prova statica” • “prova dinamica” [il carico utilizzato per le rispettive prove è quello massimo di esercizio (attuale testo della direttiva) moltiplicato per un coefficiente di prova statico/dinamico appropriato (nuovo testo della direttiva)] ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  30. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 1.4.2.1 Ripari fissi (Nuovo) Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio 1.4.2.1. Protezioni fisse (Vecchio) Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura. Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  31. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 4.1.2.8 Macchine che collegano piani definiti (Nuovo) • Tratta dei requisiti specifici per le macchine destinate a collegare piani definiti Successivamente il punto 6.4 si occuperà di definire requisiti supplementari per le macchine che collegano piani definiti e che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento delle persone • Punto 4.1.2.8.1 Movimenti del supporto del carico • Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  32. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 4.1.2.8.2 Accesso del supporto del carico • Il progetto e la costruzione della macchina devono garantire che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in particolare durante le fasi di carico o scarico, e se al supporto del carico hanno accesso persone, assicurando anche che il dislivello tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di inciampo ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  33. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 4.1.2.8.3 Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento • Stabilisce che, ove necessario, il percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale • Inoltre, se durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del carico ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  34. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 4.1.2.8.4 Rischio di caduta del carico dal supporto del carico • Va tenuto in considerazione l’eventuale rischio di caduta del carico dal supporto del carico stesso • Punto 4.1.2.8.5 Piani • Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in movimento o altre parti mobili • Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest’ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio che non devono aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico e devono essere dotati di un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che impedisca: – movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati – l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  35. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 4.2.3 Impianti guidati da funi • Stabilisce la necessità che le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensione • Punto 4.3.2 Accessori di sollevamento • Per quanto riguarda le indicazioni apposte sugli accessori di sollevamento la nuova direttiva macchina richiede l’identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo e il carico massimo di utilizzazione • Punto 4.4.2 Macchine di sollevamento • Per quanto riguarda le istruzioni che devono accompagnare la macchina di sollevamento, unica novità rilevata rispetto all’attuale testo della DM è la necessità che il fabbricante, nel caso, descriva dettagliatamente con un rapporto di prova le prove statiche e dinamiche effettuate ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  36. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 6.1.1 Resistenza meccanica • Si parla di “ supporto del carico” e non più di “abitacolo” • Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione • I coefficienti di utilizzazione dei componenti devono, come regola generale, essere raddoppiati (come prima) • Le macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico • Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  37. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 6.2 Dispositivi di comando • Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, nel caso, di altri movimenti del supporto del carico • I dispositivi di comando a disposizione delle persone che si trovano nell’abitacolo devono avere la precedenza sugli tutti altri dispositivi di comando dello stesso movimento eccetto che sui dispositivi di arresto di emergenza • I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso The control devices for these movements must be of the hold-to-run type except where the carrier itself is completely enclosed ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  38. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 6.4 Macchine che collegano piani definiti • Punto 6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso • Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le cose che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso con elementi fissi o mobili • Se si dovesse rendere necessario, al fine di soddisfare questo requisito, la direttiva stabilisce che il supporto del carico deve essere completamente chiuso (e quindi munito anche di porte con dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico se le porte non sono chiuse) • Le eventuali porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i piani qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  39. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 6.4.3 Accessi al supporto di carico • I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare • In affinità con quanto stabilito dalla direttiva ascensori, la macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico • Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima prevedibile • L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di carico ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  40. Allegato I dellaDirettiva 2006/42/CE • Punto 6.4.2 Comandi ai piani • Ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti del supporto del carico quando: – i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati – il supporto del carico non si trova a un piano • Punto 6.5 Marcature • Sono rappresentate dalle informazioni necessarie per garantire la sicurezza di utilizzo della macchina, ivi compresi, necessariamente, – il numero di persone consentito nel supporto del carico – il carico di utilizzazione massimo ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  41. Domande frequenti sulla transizione dall’attuale Direttiva Macchine 98/37/CEalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Nota: le seguenti risposte fanno riferimento al documento nondefinitivo LWG.2006.17 del Lift Working Group - Directive 95/16/EC

  42. 1. Domanda • C’è un periodo di transizione per l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE? ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  43. 1. Domanda • Risposta: • In via generale, non c’è un periodo di transizione, nel senso di un periodo durante il quale l’attuale Direttiva Macchine e la nuova Direttiva Macchine siano entrambe applicabili (con una eccezione: c’è un periodo di transizione fino al 29 giugno 2011 per il caso particolare delle pistole sparachiodi) • E’ previsto, tuttavia, un periodo di adattamento, dato che le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE sono applicabili a partire dal 29 dicembre 2009. Durante questo periodo, tutti i soggetti interessati dovranno adottare le misure necessarie per assicurare una transizione dall’attuale alla nuova Direttiva senza inciampi ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  44. 2. Domanda • I produttori possono anticipare l’applicazione della nuova Direttiva Macchine? ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  45. 2. Domanda • Risposta: • Sì e no. I costruttori possono e dovrebbero anticipare l’applicazione della Direttiva 2006/42/CE da un punto di vista pratico e tecnico, ma da un punto di vista giuridico, formale, la Direttiva non può essere applicata prima del 29 dicembre 2009 • Da un punto di vista pratico e tecnico, i produttori sono invitati a revisionare quanto prima i propri prodotti e ad aggiornarli per quanto necessario in modo tale da tenere conto dei requisiti della nuova Direttiva. Mentre una macchina messa in commercio prima del 29 dicembre 2009 deve rispettare la Direttiva 98/37/CE, si può ipotizzare che un prodotto conforme ai requisiti essenziali della nuova Direttiva Macchine sia conforme all’attuale Direttiva • Da un punto di vista giuridico, formale, una macchina può essere messa in commercio con riferimento alla Direttiva 2006/42/CE solo a partire dal 29 dicembre 2009 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  46. 3. Domanda • Quando sarà possibile per un produttore emettere una dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE? ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  47. 3. Domanda • Risposta: • Un costruttore deve emettere la Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva 2006/42/CE per prodotti posti per la prima volta in commercio a partire dal 29 dicembre 2009 • Nei casi in cui il fabbricante non possa essere certo sulla data in cui I singoli prodotti saranno posti in commercio per la prima volta, garantendo che i prodotti in questione siano conformi con entrambe le direttive, il fabbricante può emettere una dichiarazione CE di conformità riferendosi ad entrambe le direttive. Il riferimento alla direttiva 98/37/CE dovrebbe essere cancellato dalla dichiarazione CE di conformità dopo il 29 dicembre 2009 ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  48. 4. Domanda • Le attuali norme armonizzate possono essere utilizzate per ottenere la conformità alla Direttiva 2006/42/CE? ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  49. 4. Domanda • Risposta: • Essendo state introdotte delle modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza indicati nell’Allegato I, non si può assumere che le attuali norme armonizzate forniscano presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE • La Commissione Europea sta predisponendo un mandato al CEN e al CENELEC per sviluppare eventuali nuove norme necessarie e assicurare che le norme attualmente in vigore vengano riviste alla luce della nuova direttiva 2006/42/CE e adattate (modificate) ove necessario. Inoltre, tutte le norme armonizzate dovranno far riferimento alla nuova direttiva macchine • La Commissione intende pubblicare una lista delle norme armonizzate alla Direttiva 2006/42/CE prima che la Direttiva diventi applicabile ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

  50. 5. Domanda • Quando sarà possibile per i produttori utilizzare la nuova procedura di garanzia qualità totale per i prodotti di cui all’Allegato IV? ANACAM - ISPESL Firenze, aprile 2009

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