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Il titolo esecutivo europeo

Il titolo esecutivo europeo. Regolamento CE 805/2004 Entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e applicabile dal 21 ottobre 2005 reca la disciplina del c.d. titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Obiettivo del Regolamento comunitario.

mariska
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Il titolo esecutivo europeo

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Presentation Transcript


  1. Il titolo esecutivo europeo Regolamento CE 805/2004 Entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e applicabile dal 21 ottobre 2005 reca la disciplina del c.d. titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

  2. Obiettivo del Regolamento comunitario • Eliminare le differenze tra titoli esecutivi interni ed europei consentendo ad un titolo esecutivo formatosi in uno dei Paesi membri dell’Unione europea di essere portato ad esecuzione in un altro Stato membro senza bisogno di alcun provvedimento intermedio per il riconoscimento e l’esecuzione. Questo significa fare acquisire ad un titolo esecutivo di formazione nazionale efficacia europea.

  3. Art. 1 Reg. 805/04 • Individuazione dei titoli esecutivi europei. • Sono quelli relativi a crediti non contestati, contenuti in una decisione giudiziaria, in una transazione giudiziaria o in atti pubblici e relativi a somme di denaro esigibili

  4. Art. 2 • Ambito di applicabilità della normativa regolamentare. • La materia civile e commerciale • Si tratta del medesimo ambito di applicazione del Reg. 44/01 • A differenza delle decisioni che alla stregua del Reg. 44/01 possono essere rese esecutive attraverso un procedimento semplificato di exequatur rimesso al giudice dello Stato membro richiesto,la denominazione di TEE va riservata a quegli atti o provvedimenti certificati dal giudice dello Stato membro di origine, che integrano direttamente il titolo richiesto dall’art. 474 c.p.c. affinché possa aver luogo l’esecuzione forzata.

  5. Art. 3 • Concetto di non contestazione riferito a quattro ipotesi. • 1) che il credito sia espressamente riconosciuto dal debitore nel corso del procedimento giudiziario o mediante transazione approvata dal giudice; • 2) che il credito non sia contestato nell’ambito del procedimento giudiziario, con riferimento alle procedure in vigore nello Stato in cui si è formato il titolo; • 3) che il debitore che aveva inizialmente contestato il credito non sia stato più presente in udienza; • 4) che il credito sia stato espressamente riconosciuto in un atto pubblico

  6. Art. 3, comma 1 lett. a) e d) • Riconoscimento espresso del credito. • Se si tratta di un’esplicita dichiarazione resa in giudizio essa varrà come confessione

  7. Lett. b) • Pone sostanzialmente due problemi: il valore da assegnare alla contumacia e la possibilità d’identificare la non contestazione a carico di una parte costituita. • Quanto al problema della contumacia v. art. 13, 2° comma d. lgs. n. 5/2003 e art. 186 ter, 5° comma c.p.c. • A parte queste ipotesi ricorre la fattispecie del credito non contestato solo nei casi in cui il convenuto costituito non abbia preso specifica posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento del credito entro la prima udienza di trattazione (art. 183) (v. Cass. Sez. un. 23 gennaio 2002, n. 761).

  8. Lett. c) • Fa riferimento alla non contestazione qualificata. • Il debitore che aveva contestato il credito non compaia a un’udienza del procedimento a patto che la legge dello Stato d’origine consideri l’assenza quale “ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore”. (V. art. 239, 1° comma c.p.c. e art. 232, 1° comma c.p.c.).

  9. segue • La non contestazione che deve essere certificata ai sensi dell’art. 5

  10. Art. 4 • Nell’articolo vengono fornite alcune definizioni. Quella della “decisione giudiziaria” che è tale purché sia emessa da un giudice di uno Stato membro • Il “credito” fatto valere con il titolo esecutivo europeo deve riguardare una somma di denaro liquida ed esigibile

  11. Art. 5 • Il titolo esecutivo europeo deve essere certificato come tale dal giudice dello Stato ove si è formato l’atto o il provvedimento. • La certificazione è diversa da qualsiasi procedimento di exequatur • Il controllo circa la possibilità di immissione di una decisione nella circolazione intracomunitaria è attribuito all’ordinamento dello Stato di origine del provvedimento • La certificazione non attribuisce il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma rende il titolo eseguibile negli altri Stati membri • Dubbia è la valenza della certificazione come accertativa del credito

  12. Segue • Problemi rimasti aperti: • 1) individuazione del soggetto competente a rilasciare la certificazione • 2) instaurazione del contraddittorio nel “procedimento” volto al rilascio della certificazione • 3) reclamabilità del provvedimento che nega la certificazione

  13. Art. 6 • Requisiti per la certificazione • A) esecutività della decisione nello Stato membro d’origine; • B) rispetto delle regole di competenza (internazionale) inderogabili poste dal Reg. CE 44/2001 in tema di contratti di assicurazione e fori esclusivi • C) verifica del rispetto nel procedimento a quo di alcune garanzie processuali minime in materia di notificazione e informazione, finalizzate ad assicurare il diritto di difesa del debitore (v. artt. 13 e 14 del reg.).

  14. Art. 19 • La verifica della condizione indicata in quest’articolo deve essere compiuta dal giudice prima di rilasciare la certificazione. Pertanto prima che il titolo sia ammesso alla libera circolazione è anche necessario che l’ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui – pur nella regolarità della notificazione – “la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili” ovvero “il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili”.

  15. Revoca o rettifica della certificazione • La revoca va pronunciata mediante una seconda certificazione tutte le volte in cui “la decisione giudiziaria ….. non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata” (art. 6, comma 2). • Il Reg. prevede anche una rettifica quando il certificato di titolo esecutivo europeo “risulta manifestamente concesso per errore” (art. 10)

  16. Esecuzione in Italia di un TEE • L’art. 20 del Reg. rimette la regolamentazione della fase di attuazione coattiva del credito alla legge dello Stato membro richiesto. • Si applica la lex loci. • Il creditore deve presentare al cancelliere il TEE (con l’apposita certificazione) per l’apposizione della formula esecutiva? • Se il TEE è un titolo giudiziale stante la non contestazione del credito l’opposizione all’esecuzione fondata su fatti stintivi, modificativi o impeditivi porrà al giudice dell’esecuzione il non facile quesito circa l’avvenuta deduzione o deducibilità di quel fatto nel processo “straniero” in cui il titolo si è formato.

  17. Art. 21 • Tale norma consente al giudice dello Stato richiesto per l’esecuzione di rifiutarla soltanto quando la decisione certificata come TEE è incompatibile con una decisione anteriore avente lo stesso oggetto e le stesse parti, che sia stata resa nell’ordinamento dello Stato membro richiesto o sia in esso riconoscibile ed infine che il debitore non abbia fatto valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

  18. Art. 23 • Tale norma sancisce l’impermeabilità della certificazione al controllo del giudice dello Stato membro richiesto consentendo la sospensione del procedimento esecutivo soltanto in “circostanze eccezionali”.

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