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Pubblicità Ingannevole

AUTORITA ’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20619 del dicembre 2009, PS2346 – offerta struttura ricettiva del tour operator «In Viaggi», Relatore: Professor Piero Barucci. Pubblicità Ingannevole. Monica Ribaudo 739727 Maria Elena Zatta 740386.

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Presentation Transcript


  1. AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20619 del dicembre 2009, PS2346 – offerta struttura ricettiva del tour operator «In Viaggi», Relatore: Professor Piero Barucci Pubblicità Ingannevole Monica Ribaudo 739727 Maria Elena Zatta 740386

  2. MassimaUn tour operator diffondeva sul proprio sito Internet, un messaggio pubblicitario nel quale si sottolineava che un determinato hotel si trovava “direttamente sul mare”. La richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da parte di due consumatori fu la seguente: verificare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario constatato che la struttura reclamizzata fosse localizzata su un promontorio ad una distanza significativa dalla spiaggia.

  3. Le parti Professionista tour operator «In Viaggi» Segnalanti due consumatori

  4. Segnalazione La segnalazione di due consumatori concerne un messaggio pubblicitario diffuso dal tour operator «In Viaggi», sul proprio sito Internet (www.inviaggi.it), il quale enfatizza la particolare vicinanza dell’hotel «Tropicana New Tower» rispetto al mare. Secondo i consumatori l’indicazione di tale messaggio pubblicitario non corrisponderebbe alla realtà.

  5. 18 settembre 2008 – 21 ottobre 2009 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 18 settembre 2008: pervenuta segnalazione da parte dei due consumatori, nella quale si evince la possibile ingannevolezza del messaggio pubblicitario di «In Viaggi», con conseguente violazione degli articoli 20, 21 (comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo. Inoltre, viene richiesto al tour operator di fornire informazioni circa l’arco temporale di diffusione del messaggio, alla eventuale diffusione su altri canali di comunicazione e, in particolare, alle caratteristiche della struttura ricettiva e la sua effettiva distanza dal mare 30 luglio 2009: viene comunicato al professionista e ai segnalanti l’avvio del procedimento istruttorio 19 agosto 2009: con una nota (integrata in data 28 settembre 2009) il tour operator fornisce le informazioni richieste. 21 ottobre 2009: viene comunicata alle parti la data di conclusione della faste istruttoria.

  6. Argomentazioni difensive del professionista Il professionista ha fornito le informazioni richieste e le argomentazioni a sua difesa. Dalle informazioni fornite si evince che: Il messaggio pubblicitario relativo alla struttura ricettiva «Tropicana New Tower» è stato pubblicato, oltre al sito Internet, sul catalogo «Mar Rosso 2008» con validità dal primo maggio al 15 novembre 2008. Distanza dal mare: il tour operator ha dichiarato che la effettiva distanza dal mare rispetto all’hotel è di 160 metri, non 500 metri come affermato dai segnalanti. Inoltre, In Viaggi ha sostenuto la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario precisando che l’albergo è effettivamente situato direttamente sul mare e che, nella descrizione diffusa dal messaggio, viene descritto come «situato su di un promontorio» e «per raggiungere la spiaggia è raggiungibile tramite una scalinata, terrazzata». Perciò, il tour operator ritiene infondata la contestazione dei due consumatori.

  7. Valutazioni conclusive (segue…) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Poiché il messaggio pubblicitario è stato diffuso tramite Internet (e, in particolare, nel sito Internet del tour operator), in data 3 Novembre 2009 è stato richiesto il parere della sopracitata Autorità, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto che la pratica commerciale in esame non viola gli articoli 20, 21 (comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo.

  8. Autorità Garante della concorrenza e del mercato Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dichiara che il tour operator In Viaggi ha violato gli articoli 20, 21, comma 1 lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la pratica commerciale risulta scorretta e contraria alla diligenza professionale ed idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche del consumatore medio. L’ Autorità dispone, quindi, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (art. 27, comma 9 Codice del Consumo). Tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene che la sanzione debba essere quantificata in misura pari a 5.000 euro.

  9. Quadro Normativo Articolo 20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

  10. Articolo 21 Azioni ingannevoli, comma 1, lettera b) 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o èidonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o èidonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post -vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l ' idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.

  11. Articolo 22 Omissioni ingannevoli E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

  12. Articolo 27 Autodisciplina Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

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