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Marcatura d'origine ed etichettatura nell'import/export

S TUDIO L EGALE. SUTTI. Marcatura d'origine ed etichettatura nell'import/export. Simona Cazzaniga Dipartimento di Diritto Industriale http://www.sutti.com. Il “ MADE IN… ”. Ovvero, la c. d. MARCATURA DI ORIGINE

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Marcatura d'origine ed etichettatura nell'import/export

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Presentation Transcript


  1. STUDIO LEGALE SUTTI Marcatura d'origine ed etichettatura nell'import/export Simona Cazzaniga Dipartimento di Diritto Industriale http://www.sutti.com

  2. Il “MADE IN…” Ovvero, la c. d. MARCATURA DI ORIGINE è uno strumento sempre in grado di suscitare nel consumatore tutta una serie di valori, caratteristiche e suggestioni…

  3. Il valore aggiunto dal “MADE IN…” puo’ variare enormemente… a seconda del Paese indicato (made in Italy, made in China, made in France,...)‏

  4. a seconda del settore merceologico… (abbigliamento, arredamento, agroalimentare, tecnologico…)‏

  5. a seconda della nazionalità e dei preconcetti del consumatore finale…

  6. Made in e… MERCATO GLOBALE …è necessaria una PIANIFICAZIONE STRATEGICA di natura COMMERCIALE …basata su di una solida CONSAPEVOLEZZA LEGISLATIVA, sia NAZIONALE, sia INTERNAZIONALE.

  7. “MADE IN…”…e l’armonizzazione che non c’è! Allo stato, infatti non esiste alcuna convenzione internazionale, né una legge comunitaria che disciplini in modo uniforme il tema della marcatura d’origine dei prodotti dettando regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite – o meno – dalle aziende in sede di esportazione.

  8. LA NORMATIVA SULL’ORIGINE Risalente agli inizi del commercio internazionale (Convenzione di Parigi - 1883)‏ Funzione “erariale” strettamente nazionale (per sua natura diversa nello spazio e nel tempo)‏

  9. “MADE IN…”Normativa nazionale italiana e comunitaria. NON E’ PREVISTO ALCUN OBBLIGO DI MARCATURA D’ORIGINE/ETICHETTATURA CON INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DI TIPO “MADE IN…”

  10. “MADE IN… ITALY”in ITALY ed EU! In Italia - come in Europa - non vi è alcun obbligo di indicazione, (salvo interpretazioni restrittive della normativa introdotta negli ultimi mesi del 2009 e di quella relativa a prodotti specifici.)‏ …MA ovviamente, è consentito alle imprese che lo desiderano, apporre tale marcatura (con finalità descrittive) su tutti i prodotti, a condizione che queste indicazioni siano corrette ovvero non risultino false!

  11. ITALIA e nell’UNIONE EUROPEANessun obbligo di marcatura… sulle merci in entrata. Ma può essere pretesa l’apposizione del “Made in” (o di diverse indicazioni a chiarimento, “imported by”) se la merce reca un marchio che risulti intrinsecamente decettivo circa la provenienza: - semplice nome o ditta (non marchio registrato) - marchio che suggerisce provenienza diversa

  12. - Caso Cacharel: merce senza “made in” perchè suggeriva la provenienza dalla Francia (Genova n. 2751/1994 – R.G.GIP 7160/94)‏ - Caso Gatteschi: mercesenza “made in” contrassegnata dalla mera ragione sociale dell'importatore che doveva essere completata con “made in Honk Kong” (Como, n. 32705/1991)‏ Alcuni casi:

  13. - Caso DOREL: “con l'espressione origine o provenienza del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e NON da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali alla qualità del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione” (Trib. Genova, 3.2.2008 – R.G. 488/2008). Casi recenti:“è lecito delocalizzare”

  14. Le ORIGINI… oltre la CE IL CONCETTO DI ORIGINE DI UN BENE/MERCE… …NON HA NATURA UNIVOCA. L’origine di un bene varia in relazione alla finalità cui esso è destinato. ORIGINE DOGANALE ORIGINE COMMERCIALE (regole doganali) (made in… e tutela del consumatore)‏

  15. ORIGINE DOGANALE Regole di Origine Preferenziale (meramente “erariale”): Scaturiscono da Accordi di natura bi o plurilaterale, di volta in volta negoziati tra un Paese e un determinato Paese terzo o gruppo di Paesi in base ai quali le merci possono ottenere talune agevolazioni (riduzioni o esenzioni daziarie) all’atto della loro importazione. Regole di Origine Non-Preferenziale: Sono emanate in via autonoma da ciascun singolo Paese e incidono sugli scambi non legati ad essa da accordi tariffari specifici.

  16. Cosa accade in ipotesi di “global export”?COME AVERE MARCATURE CORRETTE? • I miei prodotti sono interamente realizzati in Italia? • Si tratta di prodotti complessi? • Le componenti tecnologiche sono straniere?

  17. Qual è il Paese di destinazione? 1) Esiste un obbligo di marcatura nel Paese di Destinazione? Quando tale obbligo non esiste, si può scegliere di rinunciare alla marcatura (e all’eventuale appeal commerciale…)‏

  18. Se l’obbligo di marcatura d’origine esiste… 2) Quali sono i criteri in vigore nel Paese di Destinazione per determinare l’Origine della Merce? (Altrimenti detto… Come faccio a sapere se i miei prodotti verranno considerati italiani dalle Autorità del Paese di destinazione?)‏ 3) L’indicazione di “made in…” come e dove deve essere apposta? (Altrimenti detto… sul corpo del prodotto in modo permanente, con una semplice etichetta, sull’imballaggio, nella documentazione accompagnatoria, in quale/i lingue…)‏

  19. 1. In relazione all’obbligatorietà o meno di indicazione, 2. In relazione alle diverse tipologie di prodotto considerato, 3. Nelle modalità con cui deve essere indicato, ma soprattutto variano 4. le regole da considerare in caso di prodotti composti o complessi per determinare l’origine prevalente PURTROPPO…le norme variano da Paese a Paese....

  20. Esiste un appiglio uniforme cui aggrapparsi? Ancora no! Il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)… …non prevede alcuna disposizione che consenta di identificare univocamente il Paese di Origine di un prodotto.

  21. PROGRAMMA di ARMONIZZAZIONE G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade)‏ Sebbene vi sia un incondizionato riconoscimento dell’importanza di armonizzare le Rules Of Origin… I redattori dell’accordo hanno previsto espressamente che ciascun Paese importatore debba mantenere la libertà di determinare le Regole di Origine atte ad individuare il Paese di Origine (appunto!) delle merci in entrata…

  22. GATT – A.R.O.O. Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) Allegato 1 (OMC-GATT 1994)‏ Agreement on Rules Of Origin Accordo relativo alle regole in materia di origine

  23. A.R.O.O. – Armonizzazione L’accordo sulle regole di origine mira all’armonizzazione delle regole di origine non preferenziali e ad assicurare che queste regole non creino ostacoli non necessari al commercio. Fino al completamento del programma per l’armonizzazione ci si aspetta dai Membri che le loro regole in materia di origine siano: • trasparenti • amministrate in maniera: uniforme, imparziale e ragionevole…

  24. A.R.O.O. - RULES OF ORIGIN PARTE I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Regole in materia di origine 1. Ai fini delle parti dalla I alla IV del presente accordo, con l'espressione «regole in materia di origine» si intendono le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ambito generale applicate dai membri per determinare il paese di origine delle merci, purché tali regole in materia di origine non siano connesse a disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di tariffe preferenziali al di là dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994.

  25. AMBITO DI APPLICAZIONEdelle Regole di Origine (non-preferenziali)‏ • trattamento della nazione più favorita, ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; • dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994; • misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994; • obblighi in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994; • restrizioni quantitative discriminatorie o contingenti tariffari; • appalti pubblici e le statistiche commerciali.

  26. A.R.O.O. – Il lavoro di armonizzazione… Il Lavoro è portato avanti dal Comitato WTO sulle Regole di Origine a Ginevra e dal Comitato Tecnico del WCO (World Customs Organization) a Bruxelles… Quest’ultimo si occupa delle seguenti materie: 1. Definizione di PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI 2. Definizione di ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE e dei relativi CRITERI SUPPLEMENTARI

  27. A.R.O.O. – Il lavoro di armonizzazione… • Definizione di PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI Il lavoro prevede la ricerca di una definizione univoca dei beni che dovrebbero essere considerati totalmente ottenuti in un Paese e pertanto originari dello stesso, oltre alla ricerca delle operazioni minime e dei processi che non conferiscono l’Origine ad un prodotto.

  28. A.R.O.O. – Il lavoro di armonizzazione… • Definizione di ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE 2.1 - salto tariffario (es. zucchero)‏ 2.2 – valore aggiunto minimo (es. motore)‏ 2.3 – lavorazione sostanziale (es. alluminio grezzo)‏

  29. Per intendersi…Il “SALTO TARIFFARIO” E’ un criterio in base al quale un processo o una lavorazione conferisce l’origine nazionale quando essa agendo su prodotti non-originari… …comporta un cambiamento del codice doganale della merce.

  30. Per intendersi…Il “VALORE AGGIUNTO MINIMO” E’ un criterio in base al quale le operazioni di assemblaggio e l’incorporazione di materiali non originari… …devono determinare un aumento nel valore del prodotto superiore ad un coefficiente prestabilito (es. 40%) rispetto alla somma del valore dei singoli elementi del prodotto prima della trasformazione.

  31. Per intendersi…la “TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE”ovvero la “lavorazione che conferisce l’origine”. E’ un criterio in base al quale si individuano alcuni processi ed operazioni di manifattura che conferiscono (o meno) l’origine o meno del Paese in cui essi sono posti in essere (elenco tassativo di lavorazioni enumerate in apposite tabelle a seconda del prodotto, ad es. per l’alluminio grezzo, l’origine viene conferita dalla fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico)‏

  32. Paesi Membri che hanno notificatoRegole di Origine Non-Preferenziali (37)‏

  33. Paesi Membri che hanno notificato di non avere Regole di Origine Non-Preferenziali (40)‏

  34. RITARDATARIPaesi Membri che non hanno notificato Regole di Origine Non-Preferenziali (46)‏

  35. Paesi Membri che hanno notificato Regole di Origine Preferenziali (79)

  36. Paesi Membri che hanno notificatodi non avere Regole di Origine Preferenziali (4)‏ Burundi (G/RO/N/34)‏ Chinese Taipei (G/RO/N/37)‏ Hong Kong, China (G/RO/N/1)‏ Macao, China (G/RO/N/21)‏

  37. RITARDATARIPaesi Membri che non hanno notificato Regole di Origine Preferenziali (40)‏

  38. RIASSUMENDO… Oggi, non esistono regole internazionali di origine uniformi Una indicazione di “Made in Italy” considerata corretta secondo le regole di origine valide in un Paese, potrebbe essere contestata delle Autorità di un altro Paese di destinazione e commercializzazione, L’impresa esportatrice potrebbe venire quindi accusata di fornire al consumatore una informazione non veritiera. N.B. Spesso, le dogane vengono stimolate ad intervenire proprio dalle imprese concorrenti.

  39. Ed ecco le norme che Italia ed UE applicano alle importazioni: Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 291 Cod. Dog. Com. art. 23 - Nozione di merce originaria di un paese. 1. Sono originarie di un paese le MERCI INTERAMENTE OTTENUTE in tale paese. 2. Per MERCI INTERAMENTE OTTENUTE in un paese d'intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreche' tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreche' tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; g) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreche' siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

  40. I PRODOTTI PARZIALMENTE OTTENUTI IN PAESI DIVERSI La determinazione dell'origine è più intricata per un PRODOTTO COMPLESSO, i cui elementi costitutivi provengono da paesi diversi Preliminarmente, occorre conoscere accuratamente il prodotto, i suoi componenti e le fasi della produzione…

  41. Regolamento CEE del 12/10/1992 n. 2913CODICE DOGANALE COMUNITARIO art. 24 Merce prodotta da più paesi. Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o piu' paesi e‘ originaria Del paese in cui e' avvenuta l‘ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE: - economicamente giustificata - effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, - che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia - rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

  42. Regolamento di attuazione (CEE) n. 2454/93 ed i relativi allegati:le c.d. regole di listaper indivuduare l’ultima trasformazione sostanziale • ALLEGATO 9 (linee guida)‏ • “NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI • DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA • AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO” • ALLEGATO 10 (tabella su come individuare l’origine nei prodotti tessili)‏ • “ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERESOTTOPOSTI • MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI • PRODOTTO ORIGINARIO. • ALLEGATO 11 (tabella su come induviduare l’origine su alcuni prodotti diversi dalle materie tessili)‏ • “ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I • MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI • PRODOTTO ORIGINARIO.

  43. MODIFICHE 1997 e 1999: - norme di semplificazione delle formalità di dichiarazione doganale; - controllo delle zone franche - relative al settore del transito doganale e garanzie finanziarie Le Piu' recenti modifiche normative

  44. L'atto modificativo del codice doganale del 2000 riguarda: - procedure per prevenire frodi; - semplificazioni alle procdure doganali; - presentazione di dichiarazioni doganali per via elettronica; - procedimento di perfezionamento attivo sotto il controllo doganale; - tutela della “buona fede” degli importatori in casi di accordi preferenziali. MODIFICHE del 2000

  45. Istituzione del “operatore economico autorizzato (OEA) per permettere agli operatori di fornire alle autorità doganali informazioni sulla merce prima dell'importazione o esportazione nel territorio comunitario. MODIFICHE DEL 2005

  46. Nel novembre 2005 la Commissione ha proposto una modifica al codice doganale comunitario per : - ulteriore semplificazione delle procedure; - coerenza ed uniformità terminologica; - sviluppo al ricorso alle autorizzazioni uniche valide all'interno della comunità (IVO - informazione vincolante sull'origine e ITV – informazione tariffaria vincolante)‏ PROPOSTA DEL 2005

  47. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI • Reg. CEE n. 29/1992 in vigore dal 01.01.1997 • Reg. CE n. 955/1999 in vigore dal 10.05.1999 • Reg. CE n. 2700/2000 in vigore dal 19.12.2000 • Reg. CE n. 648/2005 in vigore dal 11.05.2005 • Reg. CE n. 1791/2006 in vigore dal 01.01.2007 • Proposta di Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 30.11.2005 (COM 2005-608 def. non pubblicato [COD/2005/0246])‏ • Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.11.2005 (COM 2005 -609 def. non pubblicato [COD/2005/0247])‏

  48. Disciplina ComunitariaI PEZZI DI RICAMBIO Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454 Art. 41 Origine dei pezzi di ricambio. 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. 2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purche' sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

  49. CONCLUSIONI: In attesa dell’AROO l’azienda, in caso di export globale, deve: • analizzare il prodotto (materie prime, componenti, lavorazioni) alla luce delle normative doganali nazionali; • ottenere risposte certificate dalle autorità doganali di ogni singolo Paese. ATTENZIONE L’operazione deve essere ripetuta nel tempo (normativa nazionale di imprevedibile modifica). E’ possibile concludere accordi ad hoc con le singole autorità doganali, valide per un periodo predeterminato (mediamente 3 anni, come l’IVO europeo, cioè l’Informazione Vincolante sull’Origine).

  50. ED ECCO PERCHE’:“MADE IN…” è POINTILLISME LEGISLATIVO. La voile verte (Paul Signac)‏

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