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Adozione e affidamento familiare

Adozione e affidamento familiare. Adozioni disciplinate. Piena o legittimante Internazionale In casi particolari Di maggiorenni. Adozione piena. Finalità : dare attuazione al diritto del minore in stato di abbandono ad avere una famiglia in cui crescere ed essere educato.

paloma
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Adozione e affidamento familiare

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Presentation Transcript


  1. Adozione e affidamentofamiliare

  2. Adozionidisciplinate • Piena o legittimante • Internazionale • In casiparticolari • Di maggiorenni

  3. Adozionepiena • Finalità: dare attuazione al diritto del minore in stato di abbandono ad avere una famiglia in cui crescere ed essere educato. • Comporta per il minore la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine e l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

  4. Normativa • LEGGE 5 GIUGNO 1967 NR. 431: disciplinava due tipi di adozione: • Speciale: il minore abbandonato deve divenire a pieno titolo figlio degli adottanti e trovare in essi la sua famiglia, con esclusione di ogni ulteriore legame con la famiglia di origine (Conv. Di Strasburgo 24 aprile 1967) • Ordinaria: mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine

  5. RIFORMA: LEGGE 4 MAGGIO 1983 NR. 184 • L’adozione del minore in stato di abbandono non è più adozione speciale ma è adozione (piena o legittimante), cui si affianca l’adozione particolare. • Alla vecchia adozione ordinaria corrisponde ora l’adozione dei maggiori di età.

  6. MODIFICHE: LEGGE 28 MARZO 2001 NR. 149 • Da “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” a “Diritto del minore ad una famiglia”. • L’art. 1 riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e l’adozione costituisce un rimedio estremo cui fare ricorso qualora la famiglia di origine non possa offrire al minore un minimo di cure e di affetto indispensabili per il suo sviluppo

  7. CASSAZIONESENTENZA NR.15011/2006 L’adozione non è finalizzata ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una extrema ratio

  8. Riferimentinormatividella L. 149/2001 • CostituzioneItaliana: • paridignitàedeguaglianzadeicittadini, diritto al pienosviluppodella persona umana (art. 3) • Diritto/dovere di mantenere, istruireededucare la prole (art. 30) • DoveredelloStato di agevolare la formazionedellafamiglia e l’adempimentodeirelativicompiti (art. 31)

  9. Riferimentinormatividella L. 149/2001 • Convezione sui diritti del fanciullo (New York, 20 nov. 1989), ratificata con L. 176/1991 GliStatidevonovigilareaffinchèilfanciullo non siaseparatodaisuoigenitoricontro la suavolontà, a menocheciò non sirendanecessarionelpreminenteinteresse del minore

  10. Riferimentinormatividella L. 149/2001 • Convenzionesullaprotezionedeiminori e sullacooperazione in materia di adozioneinternazionale (Aja, 29 May 1983) ratificata con L. 476/1998 Diritto del minore a viverenellapropriafamiglia e nelproprioPaesed’origine, salvo possibilità di adozioneinternazionaleoveciò non siarealizzabile.

  11. Definizione di famiglia Per famigliasiintendesia la famiglialegittima del minore, che la famiglia di fatto, ossia la liberaconvivenza o liberaunionedeigenitori, in quantoformazionesocialeespressamentetutelatadall’art. 2 Cost.

  12. Requisiti per adottare • Stabilità e durata del rapportoconiugale Coppie unite in matrimonio, anchegiàconviventi da almeno 3 anni. Non devesussisteretra I coniugi e non deveavereavutoluogonegliultimi 3 anniseparazionepersonale, neppure di fatto.

  13. Requisiti per adottare • No a conviventi more uxorio • No ai single (Cassazione, sent. 3572 del 2011). E’ ammessal’adozione, ancheinternazionale, neicasiprevistidall’art. 44 L. 184/1983

  14. Requisiti per adottare • Capacitàaffettiva:disponibilitàall’accoglienza del minore per ciòcheè e puòdivenire • Idoneitàfisica:rilevano le menomazionifisiche o mentali solo se derivaun pericolo al minore • Si alleadozioniplurime: con lo stessoatto o piùattisuccessivi

  15. Requisiti per adottare • Età: 18  45 anni • Elasticitàneicasi in cui dallamancataadozionederivi al minore un danno grave e irreparabile Altrederoghe: • Il limitevienesuperato solo da un coniuge e di non più di 10 anni • Sonogenitori di figlinaturali o adottivi di cui almenounominorenne • Adozione di fratello/sorella di minoregiàadottato

  16. Requisiti per essereadottati • Stato di abbandono deveessereaccertatal’assenza di assistenza morale e materiale da parte deigenitori e deiparentitenuti a provvedervi, non per cause di forzamaggiore di caratteretransitorio.

  17. Accertamentodeilimiti di età • Si devetenereconto: • Il superamento del limite di età non impedisce di assolvereallafunzionesostitutivadellafamigliabiologica • Vannotenute in conto le trasformazionisocialiverificatesinegliultimianni e l’evoluzionedellascienza e deicostumi

  18. Valutazionedellacondottagenitoriale • Il minoredevetrovarsi in stato di abbandono, ossiaprivodell’assistenza morale e materiale da parte deigenitori e deiparentitenuti a provvedervi • Valutazionedellecarenze non quantitativabensìqualitativa • Violazioneassolutadegliobblighi ex art. 147 cc e 30 Cost • Comportamento o omissionevolontaria e consapevole/involontaria e inconsapevole

  19. Valutazionedellacondottagenitoriale • Per l’allontanemento del minore non bastanogenerichecarenze educative, difficoltàeconomiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o dellapersonalità del genitore. • E’ necessarioche I suddetticomportamentiabbianodellericadutetali da minacciare o pregiudicareilprevalenteinteresse del minore ad un adeguatoinserimentonelcontestosociale.

  20. Valutazionedellacondottagenitoriale • Culturaedetnia • Insufficienze o malattiementali • Inidoneità per entrambiigenitori • Semiabbandonopermanente  adozioneaperta o mite • Forzamaggiorecontingente e non reversible: NOneicasi di detenzione in carcere e rifiutodellemisure di sostegno

  21. Procedimento • Rito ex L. 184/1983: ritocameralesenzagaranzia del contraddittorio, attivatod’ufficio o suricorso del pm, si conclude con decretoopponibleinnazi al medesimoorganogiudicante • Nuovorito ex L. 149/2001: abbandono del modelloinquisitorio, garanzia del contraddittorio, dirittoalladifesalegale, attivatosuricorso del pm, si conclude con sentenzaimpugnabileinnanziallaSezioneMinoridella Corte d’Appello.

  22. Segnalazionedellostato di abbandono • Ognicittadinoche ne abbiaconoscenza • Il genitore o ilterzoaffidatario • Gliistituti di assistenzapubblica o privata e le comunitàfamiliari

  23. Apertura del procedimento • Il PM, ricevuta la segnalazioneedassunte le informazionisullasituazione del minore, propone al Tribunale per I Minorenniricorsomotivato per la dichiarazionedellostato di adottabilità. • E’ competenteilTribunale del luogo in cui ilminoresitrovaquandovienesegnalatol’abbandonoovveroquellochedispongad’ufficiogliaccertamenti.

  24. Vecchiorito ex L. 184/1983 • Apertura del procedimento ad opera del Presidente del tribunale o di un giudicedelgato • Accertamentiulteriori e piùapprofondititramitei S.S. o organi di P.S. • Assunzionediscrezionale di ogniinformazione utile per accertare lo stato del minore • Ascoltoinformale di funzionaridellaPubblicaAmministrazionesenzacherivestanoilruolo di testimoni, non tenutia deporrepreviogiuramento.

  25. Vecchiorito ex L. 184/1983 • I genitoriediparenti non vengonoavvisatiall’atto di apertura del procedimento • Conoscenza del procedimento con ildecretomotivato (sanabile in caso di carentemotivazione) checonvoca I genitoried I parenti per esseresentiti

  26. Nuovorito ex L. 149/2001 • Dirittoalladifesalegale per: • Genitori • Parentifino al 4 gradocheabbianosignificativirapporti con ilminore • Minore • Rispetto del diritto al contraddittorio

  27. Nuovorito ex L. 149/2001 • Lacune: • diritto di difesanellafaseprecedentel’apertura del procedimento, • notifica del ricorso del PM • Mancanza termini traavviso del ricorso e nominadifensore

  28. Nuovorito ex L. 149/2001 Con l’abbandono del modelloinquisitorio, ogni mezzo istruttoriodovràessereassoggettatoalleregole del processocivile, consentendoalleparticostituite in giudizio di dedurre, controdedurre prove testimoniali, richiedere CTU, etc…

  29. Provvedimentiprovvisoriedurgenti • Assunti dal Tribunalenelcorso del procedimento per adottabilità, fino al provvedimento di affidopreadottivo • Assunti in caso di urgenza dal Presidente del Tribunale o giudicedelegato. Vannoconfermati/modificati/revocatientro 30gg (perentori), dal Tribunaleriunito in Camera di Consiglio, previaaudizione del PM, sentitetutte le partiedassuntaogninecessariainformazione. Vaascoltatoilminore.

  30. Provvedimentiprovvisoriedurgenti • Collocamentotemporaneo del minore in famiglia o comunità • Sospensionepotestàgenitoriale • Sospensionedell’eserciziodellefunzioni di tutore e nominanuovotutoreprovvisorio • Allontamento dal genitore/conviventechemaltratta o abusa del minore

  31. Diritti del minorenelprocedimento di adottabilità • Diritto ad averenotizia del procedimentoed a parteciparvi (èuna parte!) • Garanzia di esprimereliberamente le opinionisuquestioniche lo riguardano (Conv. New York 1989) • Ascolto del minoreche ha compiuto 12 anni o anchemeno, in relazioneallasuacapacità di discernimento • Consenso del minoreche ha compiuto 14 anni

  32. Capacità di discernimento • Capacità del minore di capireciòcheè per lui utile • Capacità di decidere in modoautonomoneiconfrontideglialtri

  33. Minoreorfano Il minoreorfano di padre e di madre, senzaparentientroil 4 grado, non riconosciutodaigenitorinaturali o riconosciutotardivamente Procedurapiùsnella: dichiarazione di adottabilità, a meno di istanza ex art. 44 L. 184/1983

  34. Riconoscimentotardivo • Il genitorenaturale, finoall’emissione del provvedimento di affidopreadottivo, puòchiedere al Tribunale per I Minorenni la sospensione (max 2 mesi) del procedimento di adottabilità per procedere al riconoscimento del minore • Condizionenecessaria: in quei 2 mesiilminoredeveessereassistito dal genitorenaturale o daiparentientroil 4 grado o in altromodoconveniente, permanendoilrapporto con ilgenitorenaturale

  35. Obbligo di ascolto Nelprocedimento di adottabilitàdevonoesserenecessariamentesentiti: • Il minore • I genitori • I parentientroil 4 grado • Il PM • Il tutore • L’affidatario

  36. Conclusione del procedimento • Il procedimentosi conclude con decretomotivato (sentenza, nelnuovorito) da notificarsi per esteso a • PM • Genitori • Parentientroil 4 grado • Tutore • Curatorespeciale (se presente)

  37. Effetti del provvedimento • Sospensionedellapotestàgenitoriale (se non ancorasospesa) • Nomina di un tutore (se non ancorapresente) • Tuttiiprovvedimentinell’interesse del minore

  38. Impugnazioni • Legittimazioneattiva: PM, genitori, parentientroil 4 grado, tutore • NOgenitorinaturaliche non hannoriconosciutoilminore o affidatari • Vecchiorito: innanzi al medesimoTribunale per I Minorenni (Cassazione:Ampliamento del diritto di difesa) • Nuovorito: innazialla Corte d’Appellosezioneminori

  39. Cessazionestato di adottabilità • Intervenutaadozione del minore • Raggiungimentodellamaggioreetà (anchenelcaso in cui ilminoresitrovi in affidamentopreadottivo)

  40. Revocastato di adottabilità • Qualoravengameno lo stato di abbandono del minoredopo la dichiarazione di adozione ma prima dell’affidopreadottivo e se vi siainteresse per ilminore • Legittimazioneattiva: PM, genitori, tutore • Competenza: ilTribunale per I Minori decide con decretomotivato in camera di consiglio, sentitoil PM. • Impugnazioni: da parte del PM e dellepartiinteressate.

  41. Contenutodelladomanda di adozione • Estratto per riassuntodegliatti di nascita • Stato di famiglia • Certificato di matrimonio • Dichiarazione di assensodeigenitoriviventi o dichiarazione di morte • Dichiarazionedeiredditi • Casellario • Atto di notorietà circa insussistenzadellaseparazionepersonale

  42. Competenza • Si possonopresentarepiùdomande, anche in tempi successivi, a diversitribunali. • Deveessere data comunicazione circa la proposizione di piùdomande • Il tribunale decide indipendentementedallaresidenzadeiconiugi • La domanda ha efficacia per 3 anni e puòessererinnovataallascadenza.

  43. Valutazionedelladomanda • Il Tribunale, ricevuta la domanda, valuta la sussistenzadeirequisiti(correttadocumentazione) ed in casopositivodemanda I S.S. o altriorganicompetentidelle ASL di effettuareulterioriindagini • La valutazionedeveavere ad oggetto la capacitàdeiconiugi di accogliereilminore, di educarlo, mantenerlo, istruirlo, la capacitàeconomica, lo stato di salute, l’ambientefamiliare, le motivazioni.

  44. Affidamentopreadottivo • Fasenecessaria: coincide con l’inserimento del minorenellafamigliaritenutaidonea • Durata: 1 anno, prorogabile • Vienecomputatoilperiodoeventualecheilminore ha trascorsonellafamiglia a titolo di affidamentoprovvisorio

  45. Decreto di affidopreadottivo • Decide iltribunale per I minorenni con decreto in cui sidispongono le relative modalità. • La decisionevienepresadopo aver sentito PM, gliascendentideirichiedenti, ilminore (consenso se 14enne) • In caso di piùfratelli/sorelletuttiadottabili, non èammessol’affido di uno solo, a menoche non sussistanograviragioni

  46. Effetti del decreto di affido • Non sideterminailpassaggiodellapotestàgenitoriale. • Gliaffidatarihannoilcompito di mantenere, istruireededucareilminore • Gliinteressipersonali e patrimoniali e la rappresentanza del minorespettano al tutore • Vigilanza e sostegno, anchepsicologico e sociale, ad opera del Tribunale

  47. Revocaaffidopreadottivo • In caso di gravidifficoltà di idoneaconvivenzaritenute non superabili • Legittimati: PM, tutore, soggetticheeffettuano la vigilanza, d’ufficio dal Tribunale. • Nelcasosiailminore a revocareilconsenso, o manifestiparerecontrarioallapermanenza, provveded’ufficioiltribunale.

  48. Decisionesullarevoca • Decide ilTribunale in camera di consiglio, dopo aver sentitoilricorrente, il PM, gliaffidatari, ilminore, iltutoreed I soggettichehannosvoltovigilanza e sostegno. • Il decretomotivatoche decide vanotificato al PM ed al tutore, chesono I soli a poterproporrereclamoentro 10gg dallacomunicazionealla Corte d’Appello. • Vi ècontrasto circa ilricorso in Cassazione

  49. Dichiarazione di adozione • Il tribunale decide con sentenza, decorsol’anno di affidopreadottivo e dopo aver ripercorsol’iterprocedurale. • Vannoascoltati: gliadottanti, ilminore, il PM, iltutore, colorochehannoprestatoattività di vigilanza e sostegno, figlilegittimi o legittimatidellacoppiamaggiori di 14 anni. • E’ indispensabileilconsenso del minoreadottandoche ha compiuti 14 anni

  50. Effettidell’adozione • Efficaciacostitutiva: atto di concessionegiudizialedellostatogiuridico di figliolegittimo • Cognomepaterno • Rapporti di parentela • Dirittidoveri e facoltàattribuitiaifiglilegittimi • Cessazione di ognidirittoneiconfrontidellafamiglia di origine (potestà, diritti di successione, etc…)

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