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“La Fatturazione Elettronica per la P.A., …6 Giugno 2014…

“La Fatturazione Elettronica per la P.A., …6 Giugno 2014… il via per le Istituzioni Scolastiche ed Educative ” Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335 Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013)

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“La Fatturazione Elettronica per la P.A., …6 Giugno 2014…

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Presentation Transcript


  1. “La Fatturazione Elettronica per la P.A., • …6 Giugno 2014… • il via per le Istituzioni Scolastiche ed Educative” • Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335 • Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013) • Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze. • Nota MIUR prot. n.3359 del 17 aprile 2014 • D.L. 24 aprile 2014, n.66 • “Seminari aprile – maggio 2014” • Elaborazione e presentazione a cura di : Salvatore GALLO • Dirigente Nazionale e Responsabile Ufficio Contabilità ANQUAP • Presidente Regionale ANQUAP Campania - Autore Pais

  2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • La Direttiva 2010/45/UE(cosiddetta seconda “Direttiva fatturazione” dopo la prima del 20.12.2001 n.2001/115/CE) che modifica la Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta “Direttiva IVA”), ha introdotto dal 1° gennaio 2013anche in Italia nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione, modificando sia il DPR n. 633/1972(Decreto IVA) sia il D.L. n. 331/1993(Decreto sugli scambi intracomunitari) ed altre norme collegate.

  3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • La Direttiva 2010/45/UE(cosiddetta seconda “Direttiva fatturazione” dopo la prima del 20.12.2001 n.2001/115/CE) che modifica la Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta “Direttiva IVA”), ha introdotto dal 1° gennaio 2013anche in Italia nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione, modificando sia il DPR n. 633/1972(Decreto IVA) sia il D.L. n. 331/1993(Decreto sugli scambi intracomunitari) ed altre norme collegate.

  4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • La legge di Stabilità 2013, n.228/2012, all’art. 1, commi dal 324 al 335, ha modificato diversi articoli del DPR 633/1972,tra i quali risulta quasi interamente riscrittol’art. 21contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni” ed è stato aggiunto l’art. 21-bis, mentre nel D.L. 331/1993 è stato sostituito l’art. 39.

  5. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Il 6 giugno 2013, è entrato in vigore il DECRETO MEF 3 aprile 2013, n. 55 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronicada applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244. (G.U. n.118 del 22-5-2013) secondo il dettato del quale deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture derivanti da rapporti con le amministrazioni pubbliche , anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

  6. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Il D.L. 24 aprile 2014 n.66, provvedimento finalizzato a realizzare misure di contrasto alla crisi e per il rilancio e la ripresa dell’economia nazionale, tra l’altro, all’art.25(Anticipazione obbligo fattura elettronica): • dispone l’anticipo al 31 marzo 2015 dell'obbligo della fatturazione elettronica, precedentemente previsto per il 6 giugno 2015 per i soggetti non compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della Legge n. 244/2007. • lascia invariato al 6 giugno 2014,il termine che prevede la decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica, per le istituzioni scolastiche ed educative quali unità locali del MIUR.

  7. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • prevede, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., che le fatture elettroniche emesse verso le P.A. comprese, le istituzioni scolastiche ed educative, debbano necessariamente riportare: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; • prevede espressamente il divieto le P.A. di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici C.I.G. e C.U.P.

  8. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • all’art. 27 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni): • prevede al comma 3, nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle P.A., scuole comprese, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, che i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti dalla P.C.C. (piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti - MEF) per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

  9. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • all’art.42 (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni): • prevede al comma 1, che dal 1° luglio 2014, le P.A.,scuole comprese, debbano adottare il “registro unico delle fatture” nel quale entro 10 giorni dal ricevimentosono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse nei loro confronti. • prescrive il divieto dell’utilizzo alternativo di registri di settore o di reparto. • prevede che Il registro delle fatturecostituisce parte integrante del sistema informativo contabile. • dispone che per le P.A., scuole comprese, al fine di ridurre gli oneri a loro carico, il registro delle fatturepuò essere sostituito dalle apposite funzionalità che sarannorese disponibili sulla P.C.C.(piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti - MEF)

  10. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Nel registro delle fatturee degli altri documenti contabili equivalenti, devonoessere annotati: • il codice progressivo di registrazione; • il numero di protocollo di entrata; • il numero della fattura o del documento contabile equivalente; • la data di emissione della fattura o del documento contabileequivalente; • il nome del creditore e il relativo codice fiscale; • l'oggetto della fornitura; • l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; • la scadenza della fattura;

  11. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; • se la spesa è rilevante o meno ai finiIVA • il CIG, (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136) • il CUP, (per fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) • qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria

  12. LA DEFINIZIONE GIURIDICA • Si definisce fattura elettronicaquella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico la cui adozione è subordinata all’accettazione da parte del destinatario. • L’accettazione del destinatario non deve risultare obbligatoriamente in forma scritta (ancorché preferibile e forse necessaria anche direttamente nei contratti, negli ordini o via mail o fax), essendo sufficiente a tal fine il “comportamento concludente” della registrazione e/o il pagamento. • Qualsiasi formato elettronico venga utilizzato per la trasmissione di una fattura è valido, (anche se sarebbe preferibile un documento strutturato espresso nel formato .XML (eXtensible Mark-up Language).

  13. LA DEFINIZIONE GIURIDICA • Si può pertanto affermare che è considerata fattura elettronica anche quella inviata via mail con allegato documento in formato PDFovvero trasmessa via fax elettronico (tramite pc), mentre non lo è, invece, quella trasmessa in modalità cartacea tramite un fax analogico. • Tuttavia non tutte le fatture create in formato elettronico, possono essere considerate elettroniche. • Infatti, qualora,venga generato un documentotramite un software gestionale o con un editor di testi (Office, Open office, ecc.), ma poi lo si stampie lo si trasmetta per posta o fax analogico, questonon assume la connotazione di fattura elettronica.

  14. LA DEFINIZIONE GIURIDICA • Si considera, al contrario, elettronica una fatturaqualora,venga generato un documento in formato cartaceo, lo si scansioni creando unPDFe lo sitrasmettacome allegato di posta elettronica o a mezzo fax elettronico. • Le fatture elettroniche devonoessere conservate, sia dall’emittente che dal destinatario, in modalità elettronica • Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in quanto non accettate dal cliente) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

  15. OBBLIGHI DEL SOGGETTO EMITTENTE/RICEVENTE • Il soggetto che emette una fattura elettronica deve garantire, nella più ampia libertà e autonomia: • l’autenticità dell’origine(attribuzione univoca del documento al soggetto emittente); • l’integrità del contenuto e la leggibilitàdella fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, utilizzando specifiche modalità per la formazione del documento quali l’apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; • l’utilizzo di sistemi di scambio elettronicodi dati (EDI – Electronic Data Interchange) per la trasmissione elettronica;

  16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO EMITTENTE/RICEVENTE • l’utilizzo di sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile(scambio di e-mail, contratti, ordinativi, d.d.t., pagamenti, ecc.). • Nel caso in cui il soggetto ricevente non abbia esplicitamente accettatodi ricevere fatture in formato elettronico, essendo ammessa per tutte le fatture la conservazione elettronica,non sussisteper lo stesso l’obbligodi stampare le fatture ricevute in PDF. • Anche per le fatture elettroniche vale la regola generale che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

  17. OBBLIGHI DELLE SCUOLE • Le istituzioni scolastiche ed educative, quali unità locali del MIUR sono soggette, ex art.6, c.2del citato Regolamento all’applicazione della nuova norma dal 6 giugno 2014con l’obbligo per i fornitori di produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it • Ulteriori e più peculiari disposizioni sull’argomento sono state impartite, in via generale, ai soggetti della P.A. obbligati alle procedure di fatturazione elettronica, dalla circolare 31 marzo 2014, n. 1, del MEF - Dipartimento delle Finanze.

  18. OBBLIGHI DELLE SCUOLE • Specifiche indicazioni per l’adempimento degli obblighi legati all’introduzione della fattura elettronica sono state fornite alle istituzioni scolastiche ed educative, dalla nota MIUR- Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - prot. n.3359 del 17 aprile 2014. • Tutte le fatture ricevutedalle istituzioni scolastiche ed educative dopo il 6 giugno 2014in formato non elettronicodovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

  19. OBBLIGHI DELLE SCUOLE • Tutte le fatture emessedalle istituzioni scolastiche ed educative, comprese quelle inerenti le aziende speciali,dopo il 6 giugno 2014nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato quali i Ministeri o altre scuole o altri enti obbligati a riceverle in forma elettronica, dovranno essere prodotte esclusivamenteinformato elettronico.

  20. INDICAZIONI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI • DEL MIUR PER LE SCUOLE • Il MIUR, - Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - con la nota prot. n.3359 del 17 aprile 2014 ha diffuso le prime indicazioniinerenti le procedure relative alla corretta applicazione delle regole per la fatturazione elettronica. Nella suddetta comunicazione sono state ricevute precise indicazioni e direttive per la corretta applicazione e le idonee procedure inerenti alla fatturazione elettronica alle istituzioni scolastiche ed educative scuole autonome. • All’uopo di seguito una sintesi ragionata delle procedimenti da seguire in relazione alle prescrizioni ricevute.

  21. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • I flussi di ricezione o di emissione delle fatture elettroniche verranno gestiti per le istituzioni scolastiche ed educative, direttamente dal MIUR per il tramite apposite funzioni del sistema SIDI. • Il MIUR ha provveduto a pubblicare i riferimenti di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sull’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) www.indicepa.gov.it • L’IPA hadi seguito proceduto ad attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa un codice univoco dell’ufficio (alfanumerico di sei caratteri, comunicato a ciascuna scuola), che dovràessere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione con gli operatori economici di con i quali a seguito di contratto sono stati assunti dalle scuole impegni a pagare a fronte di prestazioni regolari rese per lavori, forniture, servizi.

  22. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • dal 6 giugno 2014 i fornitorihanno l’obbligodiemettere fatture esclusivamente in forma elettronica nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative, per cui le stesse non possono accettare fatture cartacee emesse successivamente al 6 giugno 2014. • dal 6 giugno 2014le istituzioni scolastiche ed educative che stiano ancora processando fatture cartacee emesse prima dello scadere di tale termine, dovranno chiudere il relativo procedimento con immediatezza.

  23. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • dal6 settembre 2014 le istituzioni scolastiche ed educative non possono accettare e quindi devono rifiutarele fatture emesse o trasmesse dal fornitore in forma cartacea. • dal6 settembre 2014 le istituzioniscolastiche ed educative non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica anche nel caso di fatture predisposte dal fornitore antecedentemente al 6 giugno 2014.

  24. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • le istituzioni scolastiche ed educative dovranno emettere formale comunicazioneai fornitori con l’esatta indicazione del proprio codice univoco dell’ufficio, appositamente rilasciato dalla piattaforma I.P.A., in associazione all'elenco dei contratti vigenti • le istituzioni scolastiche ed educative dovranno emettere formale comunicazioneai fornitori informandoli inoltre che: • il canale trasmissivo SIDIper la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 6 giugno 2014 e che pertanto sino a detta data dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità

  25. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite MEPA, il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestionedella fattura elettronica • all’interno delle fatture elettroniche, dovranno inserire, il CIGdella relativa procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura emessa

  26. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • i fornitori dovranno usare il codice univoco dell’ufficioper indirizzare correttamente le fatture elettroniche da emettere dal 6 giugno 2014 in poi • le fatture elettronichepotranno essere: • ricevute, in automatico dal sistema SIDIdi ricezione di fatturazioni elettroniche, per conto delle istituzioniscolastiche ed educative • trasmesse, in automatico dal sistema SIDI, di trasmissione di fatturazioni elettroniche nel caso vengano emesse dalle istituzioniscolastiche ed educative nei confronti di altro ente obbligato a riceverle in formato elettronico

  27. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • riconosciute, cioè accettate da istituzioniscolastiche ed educative che così ammettono l’esistenza e la consistenza del relativo debito • rifiutate, cioè restituite all’emittente in quanto le istituzioniscolastiche ed educative contestano l’esistenza, la consistenza del relativodebito o la prescrizione del diritto del creditore • registrate, cioè completate con i dati necessari per l’integrazione con il sistema di contabilità delle istituzioniscolastiche ed educative • estinte, cioè regolarmente pagate

  28. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • il sistema SIDI dal 6 giugno 2014provvederà a: • rendere visibili, le fatture elettroniche indirizzate dai fornitori alle istituzioni scolastiche ed educative: • ricevere le fatture indirizzate dai fornitori alle istituzioniscolastiche ed educative che dovranno pagare entro 30giorni dalla data di ricezione, salvo patti contrari tra le parti. In attesa che vengano aperte apposite funzioni del SIDI le istituzioniscolastiche ed educative dovranno protocollare le fatture elettroniche pervenute con le modalità ordinarie • effettuare la conservazione sostitutivadei fascicoli informatici così aperti.Le relative funzionalità non saranno attive per la data del 6 giugno 2014 e, dunque, si resta in attesa di ulteriori informazioni circa la tempistica di disponibilità sul sistema SIDI

  29. ADEMPIMENTI E PROCEDURE • Il DSGAdi ciascuna istituzione scolastica ed educativa dovrà provvedere a: • riconoscere/rifiutare la fattura. Il rifiuto della fattura puòessereeffettuato soltanto entro15 giorni dalla ricezione della stessa mediante il sistemaSIDI che provvede a trasmetterlo in automaticoal fornitore. • Decorsi 15 giornidalla ricezione della fattura l’eventuale rifiuto • non potrà più essere predisposto avvalendosi del sistema SIDI • e dovràessere trasmesso per le vie ordinarie (PEC) al fornitore • adottare assieme al D.S.gli atti di spesa, avvalendosi delle usuali funzioni di SIDI o degli altri pacchetti eventualmente in utilizzo, ad estinzione totale/parziale del debito corrispondente alla fattura.

  30. INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE • E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA • dal 6 giugno 2014 le istituzioni scolastiche ed educative e le loro eventuali aziende speciali avranno l’obbligo di emettere fatture formato elettronico nei confronti di: • Ministeri (incluse le loro unità locali) • Istituzioni scolastiche ed educative statali • Enti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica • Agenzie fiscali • Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

  31. INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE • E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA • dal6 giugno 2015l’obbligo a ricevere le fatture in formato elettronico sarà esteso ad altre amministrazioni per le quali il MIUR provvederà a diffondere ulteriori istruzioni. • dal 6 giugno 2014però nonsaranno disponibili sul sistema SIDI funzioni di gestionedel ciclo attivo della fatturazione cioè di produzione, trasmissione e gestionedi fatture in formato elettronico, che il MIUR ha comunicato potranno essere presumibilmente attivate entro dicembre 2014.

  32. INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE • E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA • Le istituzioni scolastiche ed educative e le loro eventuali aziende speciali tenute ad emettere fatture elettroniche nei confronti di uno degli enti di cui al precedente elenco dovranno, pertanto, procedere ad acquistare sul mercatouna soluzione di fatturazione elettronica, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre2014.Il MIURall’uopoha provveduto a raccomandaredi procedere all'acquisto aggregandosi in rete, oppure di vendere i propri servizi ad altre Amministrazioni avvalendosidel mercato elettronico curato dalla Consip poichè in tal caso, per l’emissione delle fatture elettroniche potranno essere utilizzate le apposite funzioni disponibili a titolo non onerososul Portale degli Acquisti in Rete.

  33. INDICAZIONI SPECIFICHE PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE • E LORO AZIENDE SPECIALI OBBLIGATE AD EMETTERE FATTURA • Le istituzioni scolastiche ed educative e le loro eventuali aziende speciali tenute ad emettere fatture elettroniche nei confronti di uno degli enti di cui al precedente elenco dovranno, pertanto, procedere ad acquistare sul mercatouna soluzione di fatturazione elettronica, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre2014.Il MIURall’uopoha provveduto a raccomandaredi procedere all'acquisto aggregandosi in rete, oppure di vendere i propri servizi ad altre Amministrazioni avvalendosidel mercato elettronico curato dalla Consip poichè in tal caso, per l’emissione delle fatture elettroniche potranno essere utilizzate le apposite funzioni disponibili a titolo non onerososul Portale degli Acquisti in Rete.

  34. "Non basta avere una • buona mente; • la cosa importante è • usarla …. bene ! " • Cartesio (1596/1650) • Grazie a tutti per la cortese attenzione, Salvatore Gallo!

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