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Voluntary Disclosure , Questione Frontalieri ed EXPO 2015 Domodossola, 17.04.2014

Voluntary Disclosure , Questione Frontalieri ed EXPO 2015 Domodossola, 17.04.2014. Indice. La cosiddetta « Voluntary Disclosure » La questione frontalieri EXPO2015, Marignano e nuova galleria del Gottardo. La c.d. « voluntary disclosure ». Premessa.

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Voluntary Disclosure , Questione Frontalieri ed EXPO 2015 Domodossola, 17.04.2014

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Presentation Transcript


  1. VoluntaryDisclosure, Questione Frontalieri ed EXPO 2015 Domodossola, 17.04.2014

  2. Indice La cosiddetta «VoluntaryDisclosure» La questione frontalieri EXPO2015, Marignano e nuova galleria del Gottardo

  3. La c.d. «voluntarydisclosure» Premessa Il Documento Economico Finanziario (DEF), presentato nei giorni scorsi dal Governo Renzi, prevede l’avvio di un piano di emersione o regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati (cosiddetta voluntarydisclosure o collaborazione volontaria) Trattasi di un istituto giuridico, o meglio di una procedura, che risulta coerente con le linee guida indicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel Offshore VoluntaryDisclosure – Comparative analysys, guidance and policy advicedel settembre 2010 l’OCSE ha affermato l’efficacia dei programmi di voluntarycomplianceadottati dai diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo anche notevoli risparmi anche in termini di contenzioso. L’OCSE, in particolare, ha posto l’evidenza sul fatto che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misura di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali. L’OCSE ha inoltre suggerito che i programmi si rivelino chiari nelle finalità e nei termini di completamento al fine di consentire, fra l’altro, un maggior gettito fiscale.

  4. La c.d. «voluntarydisclosure» Premessa • Il timing per l’introduzione di una procedura analoga a quelle avviate con successo in altri paesi europei (Germania, Francia, Belgio, per citare quelli europei) pare essere quello giusto. • Si assiste ad una sostanziale convergenza di interessi: • le banche estere premono sulla clientela italiana per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati al fisco • gli italiani (spesso imprenditori) che hanno attività all’estero non dichiarate, vogliono poter utilizzare i beni esteri anche per far fronte ai propri bisogni, più o meno contingenti • lo Stato italiano ha necessità di fare cassa per finanziare vari progetti tar i quali l’abbattimento del cuno fiscale, la riduzione delle tasse sul lavoro, ecc. • L’esperienza maturata in altri Stati europei (ed anche quella passata degli scudi fiscali) dimostra che il successo di tali procedure di voluntarydisclsoure dipende in buona misura dal livello di «incentivi» che verranno proposti al contribuente.

  5. La c.d. «voluntarydisclosure» I possibili numeri Si può ipotizzare (fonti Banca d’Italia) che il patrimonio offshore detenuto da soggetti italiani possa ammontare a circa 180-200 miliardi di euro (alcuni ipotizzano fino a 250 miliardi di euro). Il numero di soggetti potenzialmente interessati dovrebbe superare le 100.000 unità. Il mutato scenario internazionale, l'adesione della Svizzera alle prescrizioni GAFI, il possibile accordo Svizzera-Italia in ambito di scambio di informazioni, le positive esperienze internazionali in analoghe procedure di voluntarydisclosure, suggeriscono che il momento sia particolarmente propizio per introdurre una procedura che consenta di ottenere quattro risultati: a) il rimpatrio (anche solo giuridico o fiscale tramite una fiduciaria italiana che funga da sostituto d’imposta) delle masse detenute illecitamente all'estero; b) un adeguato gettito, una tantum ed incrementale, per lo Stato; c) l'irrogazione di sanzioni ridotte a coloro che si autodenunceranno entro i termini e con le modalità previste dalla procedura; d) l’adeguato contrasto futuro dell’evasione fiscale (le attività estere non dichiarate possono alimentare il circuito illecito/criminale). Si tratta di capire quali sono i punti «critici» o meglio i «punti nevralgici» che Parlamento e Governo dovranno disciplinare. Spetta esclusivamente alla politica definire quali siano i risultati prioritari da conseguire (ad esempio la massimizzazione del gettito) con la procedura di voluntarydisclosure.

  6. La c.d. «voluntarydisclosure» Alcuni punti «critici» • Posto che per il successo della procedura risiede nella chiarezza degli oneri e dei rischi posti a carico di ciascuno degli attori coinvolti abbiamo elencato alcuni punti particolarmente critici che meriterebbero di essere approfonditi nell’ambito del progetto di legge all’esame del Parlamento in quanto sarebbe utile poter fornire al contribuente interessato una norma che gli possa consentire di stimare, prima e più rapidamente, i «costi» (anche, eventualmente, sul piano penale) dell’adesione alla citata procedura: • Difficile determinazione del reddito prodotto dalle attività estere non dichiarate: calcoli complessi resi difficili dalla difficoltà a reperire la documentazione contabile; • Applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti coinvolti e degli intermediari; • Oneri e rischi in capo ai professionisti ed agli intermediari coinvolti, a vario titolo, nella procedura; • Oneri e rischi in capo al contribuente nel caso detenga partecipazioni in società di capitali italiane; • Tempi e modi del trasferimento, anche solo giuridico, delle attività oggetto di voluntarydisclosure

  7. La c.d. «voluntarydisclosure» Possibili proposte migliorative • Semplificazione della procedura e della modulistica: il decaduto articolo 1 del Decreto Legge 4/2014 (con il quale erano state dettate disposizioni sulla voluntarydisclsosure) conteneva disposizioni di difficile applicazione pratica • Forfettizzazione imposte e sanzioni dovute, in particolare per importi compresi entro una certa soglia (per esempio, sotto i 2 milioni di euro): il decaduto articolo 1 del Decreto Legge 4/2014 prevedeva un metodo di calcolo di tipo analitico con modesti effetti premianti (fatte salve determinate specifiche situazioni, per es. connesse ad eredità) • Estensione copertura penale (come nell’analogo provvedimento adottato sin dal 2012 dalla Germania) sia da un punto di vista oggettivo (e quindi per tutti i reati fiscali e non solo per omessa o infedele dichiarazione) e soggettivo (anche per gli eventuali concorrenti nel reato): il decaduto articolo 1 del Decreto Legge 4/2014 prevedeva la non punibilità solo in alcuni specifici e limitati casi • Esonero da responsabilità per professionisti ed intermediari che, a vario titolo e con diversi ruoli, intervengono nella procedura di voluntarydisclosure : il decaduto articolo 1 del Decreto Legge 4/2014 non conteneva alcuna norma a tutela di tali soggetti.

  8. Indice La c.d. «VoluntaryDisclosure» La questione frontalieri EXPO2015, Marignano e nuova galleria del Gottardo

  9. La questione frontalieri Premessa Referendum del 9 febbraio 2014 «Contro l’immigrazione di massa» Nel quesito referendario era chiesto agli svizzeri di dare la loro approvazione per l’introduzione di un tetto massimo per l’immigrazione di lavoratori, con una contingentazione annuale (riguardante anche i lavoratori frontalieri) commisurata alle esigenze dell’economia interna. Il fronte del sì ha raccolto il 50,3% dei voti contro il 49,7% dei no, uno scarto ridottissimo che può essere spiegato da un’analisi più approfondita e su scala locale dell’esito del voto. C’è stata, per esempio, una grande differenza fra i centri urbani (dove ha vinto il no) e montagne e aree rurali (dove ha vinto il sì). Nella Svizzera di lingua francese (Romanda) la popolazione ha espresso un parere contrario, ma è stato il Canton Ticino con il 68% dei sì a trascinare la proposta contro l’immigrazione di massa al successo.

  10. La questione frontalieri Premessa Che cosa cambierà per i frontalieri dopo il voto di domenica 9 febbraio 2014? Innanzitutto c’è una scadenza: quella dei tre anni entro cui l’indicazione referendaria deve essere trasformata in un provvedimento legislativo. La popolazione ha espresso la propria volontà chiedendo che vengano reintrodotti i tetti massimi e i contingenti per l’immigrazione degli stranieri. Si tratta di una modifica che dovrebbe costringere Governo e parlamento a rivedere gli accordi bilaterali di Schengen, siglati dalla Svizzera con l’Unione Europea, per la libera circolazione delle merci e dei cittadini all’interno dell’Eurozona. Da una parte c’è la volontà popolare, dall’altra una classe dirigente per la quale il principio della libera circolazione di cittadini e lavoratori è insindacabile. Nel Canton Ticino i frontalieri italiani (60mila) rappresentano oltre un terzo della forza lavoro complessiva (170mila): gli altri due terzi sono svizzeri che dai frontalieri si sentono minacciati e la percentuale del 68% appare proprio come un plebiscito contro le migrazioni quotidiane. Ai frontalieri si sommano altri 500mila lavoratori stranieri residenti in territorio elvetico.

  11. La questione frontalieri La normativa applicabile dall’1 gennaio 2014 L’articolo 1, comma 175, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro”. Si ricorda che viene definito «frontaliere» il lavoratore dipendente che, quotidianamente, varca la frontiera dall’Italia e si reca a lavorare all’estero, in zone di confine (in via esemplificativa ci sono 36 Comuni confinanti con la Francia, con la Svizzera 84 Comuni, con l’Austria 29 Comuni, con la Slovenia 13 Comuni, con San Marino 9 castelli e, infine, con la Città del Vaticano) e Paesi limitrofi (come ad esempio il Principato di Monaco).La disciplina, quindi, si applica ai soli lavoratori dipendenti e restano esclusi da tale regime i lavoratori professionisti/imprenditori. In tal caso, infatti, si sarebbe potuto configurare un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina comunitaria.

  12. La questione frontalieri La normativa applicabile dall’1 gennaio 2014 L’accordo con la Svizzera I frontalieri italiani che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera godono (in alcuni casi) di una ulteriore agevolazione. Al riguardo, l’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’accordo concluso tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli (da 1 a 5) costituiscono parte integrante della Convenzione. Secondo l’articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta.Tuttavia, né la Convenzione né l’accordo forniscono una definizione di lavoratore frontaliero che, comunque, può essere ricavata dal “Patto” del 1974, in cui vengono dettate le norme in base alle quali i tre Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia (Vallese, Ticino e Grigioni) versano ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei predetti cantoni elvetici.

  13. La questione frontalieri La normativa applicabile dall’1 gennaio 2014 Gli adempimenti dei frontalieri (in senso stretto e fuori zona) in pillole

  14. Indice La c.d. «VoluntaryDisclosure» La questione frontalieri EXPO2015: la Svizzera in prima fila

  15. EXPO 2015 La Svizzera presente all’ EXPO 2015 La Svizzera crede in Expo Milano 2015: è un’opportunità per rafforzare i rapporti con l’Italia. La Svizzera è stato il primo Paese, dopo l’Italia, quale sede ospitante, a confermare la sua presenza con un suo padiglione. «Sarà un’area espositiva aperta e facilmente praticabile con due grandi torri di vetro dalle quali i visitatori potranno prelevare liberamente le prelibatezze svizzere: riso, latte e cioccolato. Un progetto di qualità e dal design accattivante che rispecchia perfettamente l’impegno della Svizzera sui temi dell’alimentazione e la sua cultura gastronomica». Con queste parole VicenteLoscertales, Segretario Generale del BIE, ha commentato il modellino del Padiglione svizzero a Expo Milano 2015.

  16. GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Milano, via Amedei 4 Roma, via Piemonte 39 Bruxelles, Av. Louise 89 (tramite CBE Geie) fvedana@unionefiduciaria.it www.unionefiduciaria.it

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