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La tutela del consumatore del prodotto assicurativo

La tutela del consumatore del prodotto assicurativo. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo. INDICE Cenni introduttivi Le regole di comportamento degli operatori La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi Il Codice del consumo e le pratiche commerciali scorrette

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La tutela del consumatore del prodotto assicurativo

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  1. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo

  2. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • INDICE • Cenni introduttivi • Le regole di comportamento degli operatori • La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi • Il Codice del consumo e le pratiche commerciali scorrette • La distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

  3. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 1. Cenni introduttivi

  4. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Nozione di contratto di assicurazione Tradizionalmente il contratto di assicurazione è quell'accordo con il quale un soggetto (l’assicurato) trasferisce su di un altro soggetto (assicuratore) un determinato rischio al quale si trova esposto, inteso come probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose o attinenti alla vita umana. L’evoluzione del mercato assicurativo ha portato all’offerta da parte delle imprese di assicurazioni di prodotti sempre più complessi e caratterizzati dall’esistenza di un rischio di natura finanziaria. Dal punto di vista giuridico il contratto di assicurazione è definito come l'accordo in forza del quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana (art. 1882 c.c.).

  5. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Il rischio nel contratto di assicurazione Con la stipula di un contratto di assicurazione, il contraente assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge) e la funzione che svolge l’assicurazione è proprio l’eliminazione di una situazione di incertezza. Quello che consente di differenziare il singolo contratto di assicurazione da una comune scommessa è il ruolo svolto dall’assicuratore che, esercitando professionalmente l’attività assicurativa, assume un numero elevato di rischi del medesimo tipo ed è in grado, attraverso i dati statistici in suo possesso e l’applicazione della legge dei grandi numeri, di calcolare la probabilità del verificarsi dei sinistri e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti. Questa trasformazione di un rischio individuale in un rischio collettivo (cd. comunione dei rischi) costituisce l’essenza dell’assicurazione e consente alla collettività degli assicurati di premunirsi contro le conseguenze dannose di un sinistro o di una tipologia di sinistri sopportando un costo decisamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe sostenere qualora il rischio si verificasse in assenza di copertura.

  6. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo (segue…) Il rischio ha una funzione qualificante del contratto di assicurazione in quanto ne esprime la funzione economico-sociale, che è quella di coprire, nell'assicurazione contro i danni, le conseguenze pregiudizievoli per l'assicurato di un avvenimento futuro ed incerto di cui si tema il possibile verificarsi al momento della conclusione del contratto, o nel fronteggiare, nelle assicurazioni vita, un evento relativo alla vita umana che si profila incerto non con riferimento al suo verificarsi ma con riferimento al momento in cui si verificherà. In concreto, l'entità del rischio da assicurare incide in primo luogo sull'esistenza del contratto di assicurazione, in quanto è sulla base della misura del rischio che l'assicuratore decide se accettare la proposta del potenziale assicurato, e in secondo luogo sul contenuto economico del contratto di assicurazione, in quanto ad esso viene ragguagliata la misura del premio dovuto dall'assicuratore. Quanto ai singoli rischi che possono costituire l'oggetto di un contratto di assicurazione, la legge elenca i seguenti rischi non assicurabili vietando alle compagnie di assicurazioni di stipulare: assicurazioni di ripartizione; assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di sanzioni amministrative; assicurazioni aventi ad oggetto il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona (art. 12 Cap); assicurazioni che coprono il rischio relativo a sinistri cagionati con dolo dall'assicurato (art. 1900 c.c.). Al di fuori dei divieti espressamente previsti dalla legge la assicurabilità di un determinato rischio è rimessa all'autonomia delle parti.

  7. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo I prodotti assicurativi Art. 1 Cap “prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2”

  8. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • Le polizze di ramo I, II e IV avendo rispettivamente ad oggetto “la durata della vita umana” (ramo I), la “nunzialità” e “natalità” (ramo II) e la “malattia” ed i rischi di “non autosufficienza” e di “invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità” (ramo IV) sono caratterizzate dal collegamento ad un evento attinente la vita umana. • Le polizze di ramo III, ossia “le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente legate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento” in molti casi evidenziano una natura mista, assicurativa- finanziaria.

  9. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Segue … La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nella circostanza che la prestazione principale che l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare – e, prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante di esso, che l’assicurato versa all’impresa di assicurazione – non è determinata con la tecnica attuariale della ripartizione e neutralizzazione del rischio demografico.

  10. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V sono i contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap). La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nell’assenza della convenzione relativa alla durata della vita umana (e quindi della copertura del rischio demografico).

  11. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • Le polizze di ramo VI, ossia le operazioni di gestione di fondi collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa. Sono prodotti assicurativi, stante la prevalenza della causa previdenziale sulla causa finanziaria. Non si è ritenuto di «trasferire alle competenze della Consob il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a finalità previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati dalla Covip, anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto alla più generale tematica della previdenza complementare» (così il parere espresso dalle Commissioni riunite VI e X del Senato della Repubblica).

  12. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Si consideri poi che: Le imprese di assicurazione sono attori del mercato finanziario che attingono dal pubblico risorse finanziarie dirette, innanzi tutto, al trasferimento dei rischi e – data la struttura di alcuni contratti – anche all’investimento. L’acquisto del prodotto assicurativo è configurabile come forma di impiego del risparmio.

  13. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Deposito bancario Risparmio: risorsa finanziaria non destinata a consumi immediati Acquisto diretto strumenti finanziari Risparmio gestito Trasferimento di rischi: investimento sulla serenità futura

  14. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo L’acquisto del “prodotto assicurativo”, dunque, è una forma di impiego del risparmio e consiste in una particolare operazione finanziaria, ossia in un’operazione avente ad oggetto il trasferimento di attività finanziarie ad un prenditore che assume – subordinatamente alle condizioni previste in contratto - un obbligo di restituzione o comunque di effettuazione della prestazione prevista in contratto.

  15. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Tuf, sono prodotti finanziari: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

  16. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Aver qualificato i prodotti assicurativi come forma di investimento di natura finanziaria comporta la loro inclusione nei prodotti finanziari.

  17. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Tuttavia Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Tuf, la nozione di servizio di investimento include una serie di attività che deve avere quale oggetto esclusivo gli “strumenti finanziari”. Di conseguenza i prodotti assicurativi, in quanto appartenenti alla categoria dei prodotti finanziari, rimangono esclusi da detta definizione e non soggiacciono alle diposizioni del Titolo II, Parte II del Tuf.

  18. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis, Tuf, sono “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

  19. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Strumenti finanziari Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni Prodottifinanziari Prodotti assicurativi Depositi bancari o postali rappresentati da strumenti finanziari

  20. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Chi può consigliare e distribuire i prodotti assicurativi? L’art. 106 del Codice definisce l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa come quella consistente «nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».

  21. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Ai sensi dell’art. 108, comma 1, la predetta attività è riservata ai soggetti con residenza o sede legale nel territorio italiano, iscritti nel RUI, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi con residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 109 del Codice il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi è suddiviso in cinque sezioni riguardanti: a) gli agenti di assicurazione (che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione); b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione (o broker, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione);

  22. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima); d) le banche, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u.b., le SIM e la società Poste Italiane; e) «i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera».

  23. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2. Le regole di comportamento degli operatori 2.1 Regole generali: diligenza, correttezza e trasparenza 2.2 Riservatezza 2.3 Divieto di ricevere denaro contante 2.4 Informativa precontrattuale 2.5 Informativa sul contratto 2.6 Pubblicità dei prodotti assicurativi 2.7 Conservazione della documentazione 2.8 Valutazione dell’adeguatezza 2.9 Conflitto di interesse 2.10 Modalità dell’informativa 2.11 Sanzioni amministrative

  24. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.1 Regole generali: diligenza, correttezza e trasparenza • L’art. 183 Cda stabilisce che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti imprese di assicurazioni ed intermediari debbono: • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; • acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; • c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; • d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. (…)”

  25. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • L’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06 stabilisce che nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti • di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: • a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; • b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; • c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; • d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

  26. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Art. 3 CdA (Finalità della vigilanza): “1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenzae la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.” Art. 5 TUF (Finalità e destinatari della vigilanza): “l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.”

  27. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo L’uniformità delle regole è anche finalizzata alla promozione e allo sviluppo di mercati finanziari stabili e competitivi, nei quali è riconosciuto all’utente (assicurato, correntista, risparmiatore…) il ruolo di arbitro consapevole, che tenderà a premiare le imprese capaci di offrire i servizi ed i prodotti più idonei a soddisfare le sue esigenze. Tale approccio è confermato anche dall’art. 25-bis TUF (introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (v. infra)

  28. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.2. Riservatezza Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti. È fatto divieto di utilizzare dette informazioni per attività diversa, salvo il consenso dell’interessato, ai sensi di quanto disposto dal Codice della privacy. (Art. 47, co. 2, Reg.).

  29. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.3. Divieto di ricevere denaro contante Divieto per gli intermediari di ricevere denaro contante dal contraente a titolo di pagamento di premi a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, nonché a fronte di contratti di assicurazione contro i danni (se il premio della singola polizza è di importo superiore a € 500,00 annui complessivi). Deroga: pagamento dei premi relativi alle coperture delle polizze r.c. auto, incluse le coperture accessorie. (Art. 47, co. 3, Reg.).

  30. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.4. Informativa precontrattuale L’obbligo di fornire informativa prima della conclusione di qualsiasi contratto è fissato dall’art. 120 del Cap nonché dall’art. 12 della Direttiva 2002/92/CE la quale, nell’individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale contraente, consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose. Ai sensi dell’art. 120 del Cap l’intermediario assicurativo è tenuto a rispettare, prima della conclusione del contratto assicurativo, nonché in caso di modifiche di rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso, determinate regole di presentazione e di comportamento mutuate dalla disciplina dei servizi di investimento, il cui contenuto è stato specificato dall’Isvap tenendo conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, della natura dei rischi e degli obblighi assunti dall’impresa di assicurazione nonché delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione.

  31. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo A tali regole, dettate appositamente per gli intermediari assicurativi, si aggiungono, in buona parte sovrapponendosi, le regole di comportamento e le misure organizzative prescritte a carico delle imprese di assicurazione e degli intermediari medesimi in relazione alla pubblicità dei prodotti assicurativi (art. 182 del Codice) e all’offerta e all’esecuzione dei contratti assicurativi (art. 183 del Codice). Tali regole e misure dovranno essere specificate dall’Isvap con regolamento (v. secondo documento di consultazione dell’Isvap n. 34/2009 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi).

  32. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Sull’intermediario grava l’obbligo di consegnare al contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo contatto con il cliente, copia di: • documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento, mod. 7A; • dichiarazione contenente i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività, mod. 7B (ivi inclusa l’informativa su potenziali conflitti di interessi); • documentazione precontrattuale e contrattuale prevista. • (Art. 49 Reg.Isvap)

  33. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo In attuazione dell’art. 120 Cap, il Regolamento Isvap 5/06, all’art. 49 ha previsto che sull’intermediario grava l’obbligo di consegnare al contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo contatto con il cliente, copia: a) di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati; a bis) di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento. b) della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di polizza nei rami danni) prevista dalle vigenti disposizioni.

  34. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo La consegna della documentazione deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta. (art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap 5/06)

  35. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi di consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B nonché da quanto disposto in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi. Come già detto, sono altresì esclusi da detti obblighi i soggetti abilitati, sia delle imprese di assicurazione nell’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi.

  36. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • dichiarare al contraente se fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale o se propone determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione oppure in assenza di siffatto obbligo; • consigliare o proporre prodotti assicurativi adeguati alle esigenze del contraente, anche sulla base delle informazioni dal medesimo fornite; • illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e delle prestazioni cui è obbligata l’impresa di assicurazione (art. 1202 Cap). In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo deve:

  37. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo A cosa è finalizzata questa informativa? A porre il cliente in condizione di capire il potenziale interesse che l’intermediario può avere a che il cliente stesso scelga un prodotto in luogo di altro È una applicazione della regola codicistica di buona fede nelle trattative (art. 1337; trasparenza)? Applicazione della regola di disclosure del conflitto di interessi

  38. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale; b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera (art 50 Reg. Isvap 5/06). Nella dichiarazione 7B l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

  39. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo • se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza l’intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; • se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; • se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. • nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte (art. 50, co. 1, lett c, Reg. Isvap 5/06). In relazione al contratto proposto l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

  40. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Ai sensi dell’art. 185, comma 1, del Cap, le imprese di assicurazione devono “consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”. “La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa” (comma 2). 2.5. Informativa sul contratto

  41. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo A cosa è finalizzata questa informativa? A far sì che il contraente pervenga soprattutto ad “… fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali … ” Conoscenza del contratto in concreto sottoposto al cliente

  42. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo ATTENZIONE: la conoscenza del contratto da parte del cliente, il suo “fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali” non sono affidati solo alla “nota informativa” predisposta dall’impresa, ma anche e soprattutto alla professionalità dell’intermediario. (cfr. art. 49 Reg. Isvap)

  43. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.6. Pubblicità dei prodotti assicurativi L’art. 1821 del Cap dispone che “La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizionidi contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari”

  44. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Tale disposizioni appare coerente con quanto disposto dal codice dei consumatori all’art. 2, lett. c): “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: … c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità. “Consumo” e ”risparmio” hanno un comun denominatore che giustifica l’osmosi della tutela ? l’asimmetria informativa

  45. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo Art. 182 Cap: “… 4.L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza ….” “ …6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.”

  46. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.7 Conservazione della documentazione Gli intermediari sono tenuti a conservare, per almeno 5 anni, nella sede legale ovvero presso soggetti terzi, la documentazione concernente (ex art. 57 Reg.): a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di intermediazione ed eventuali procure; b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa; c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti; d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all’attività di intermediazione svolta; e) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale; f) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambito dell’organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa; g) l’iscrizione nella sez. E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei propri locali.

  47. La tutela del consumatore del prodotto assicurativo 2.8. Valutazione dell’adeguatezza La complessità del prodotto assicurativo (v. supra) può essere tale non consentire al cliente un adeguato apprezzamento della congruenza del prodotto stesso alle sue esigenze: questo apprezzamento è allora rimesso all’intermediario

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