1 / 80

La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA

La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA. Corso INFN GENOVA 3-4 Giugno 2013. Direttamente collegato al momento di effettuazione dell’operazione vi è l’obbligo dell’emissione della fattura.

Download Presentation

La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA Corso INFN GENOVA 3-4 Giugno 2013 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  2. Direttamente collegato al momento di effettuazione dell’operazione vi è l’obbligo dell’emissione della fattura. • FATTURA  documento cardine sul quale ruota tutto il meccanismo IVA e che permette di applicare gli istituti: della rivalsa “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente” della detrazione “per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza .…, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta … addebitata al soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte , professione” Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  3. La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la norma a quanto prescritto dalla Direttiva 2010/45/Ue, riformula completamente l’ Art. 21 DPR 633/1972 • “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (cartacea od elettronica) anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente (cd. autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo (cd. fattura in outsourcing) ” • La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale. • Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  4. Prestazioni di commercio elettronico • Vanno sempre fatturate • Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “e-commerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  5. Fattura elettronica Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 • Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72). Il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta (es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato elettronico come ad es. un messaggio di posta elettronica con PDF allegato della fattura oppure un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su supporto analogico). Non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea” • il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario • Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: • Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere con quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione) • La firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente garantisce il requisito di autenticità dell’origine e integrità del contenuto • Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli stessi requisiti suddetti) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  6. Requisiti della fattura elettronica(ma anche cartacea) • Autenticità dell’origine  comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso: riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione) la firma elettronica avanzata apposta dall’emittente che garantisce la provenienza della fattura Con le nuove disposizioni comunitarie: anche mediante appositi sistemi di controllo di gestione • Integrità del contenuto immodificato dall’emissione alla conservazione delle fatture. La garanzia richiesta è limitata al contenuto, sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es. passando da XML a PDF. Unico vincolo  archiviazione nella forma originale – cartacea o elettronica- con cui sono state trasmesse o messe a disposizione - • Leggibilità del documento il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  7. Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012 • L’art. 1 c. 163-174 della Legge di stabilità, in recepimento della direttiva 2010/45/UE ha introdotto semplificazioniin tema di fatturazione elettronica, emissione e conservazione dei documenti favorire l’utilizzomezzo di contrasto a evasioni e frodi riduzione dei costi (es.postali, di stampa) per le imprese accrescimento dell’efficienza delle imprese (automatizzazionedei processi di invio, ricezione, gestione,contabilizzazione) Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto (e leggibilità del documento), dall’emissione al termine del periodo di conservazione, adesso possono essere assicurati anche attraverso sistemi di controllo di gestione interni a ciascun soggetto passivo tali da assicurare un collegamento affidabile tra fattura e cessione di beni o prestazioni di servizi connessa, attraverso piste di controllo affidabili che permettano collegamenti inequivocabili tra tutti i documenti del ciclo fatturazione (dall’accordo iniziale alla conservazione) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  8. Fattura elettronica emissione senza assenzo • E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti che non hanno dato l’assenzo alla trasmissione in via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato elettronico devono essere inviate al destinatario in formato analogico. • Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate dall’emittente in formato elettronico Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del 6/12/2006 Riferimenti normativi: Decreto del Min.Fin. del 23/01/2004

  9. FATTURA ELETTRONICAConservazione Elettronica dei documenti obbligatori La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche • L’Art. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) già prevede: “I registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72 devono essere conservati a norma dell’art. 22 DPR 29/9/73 n. 600 ” –tenuta e conservazione delle scritture contabili- • Ciò significa che devono essere devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. I documenti che hanno rilevanza fiscale in particolare devono essere conservati fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. Pertanto, se ci sono accertamenti in corso, notificati nei termini, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto, fino a che gli stessi non siano definiti, ed eventualmente, anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall’articolo 2220 del codice civile dalla data dell’ultima registrazione Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  10. FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori • Nell’ipotesi, invece, che la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione va comunque conservata ai fini fiscali sino allo scadere del periodo entro il quale è possibile effettuare  l’attività di controllo. • Mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. • Da ultimo si ricorda che le fatture relative all’acquisto di beni ammortizzabili (ancora presenti in azienda) devono esser conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento dell’anno d’imposta in cui si è verificata la dismissione del cespite Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  11. FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori • Le fatture elettroniche devonoessere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla loro emissione deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con apposizione di firma digitale e marca temporale. Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in senso stretto es. mancanza dell’accettazione del destinatario) e quelle cartaceepossonoessere conservate elettronicamente. Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  12. Fatturazione in outsourcingintrodotta dalla Direttiva 2001/115/CE • Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti • Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “ Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  13. OUTSORCING e fattura elettronica il servizio può essere reso all’esterno .. • …. qualora per dimensioni e realtà gestionale, il fornitore non ritenga utile adottarla all'interno della propria impresa.A tale proposito esistono società di servizi che espletano l'incombenza relativa alla fatturazione in tutti i suoi passaggi: emissione, invio al destinatario (spedizione cartacea e/o trasmissione elettronica), registrazione in contabilità, archiviazione, conservazione. Il terzo dovrà provvedere a tutte queste funzioni in quanto sono operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura dovrà essere prevista una dicitura nella quale si evinca la compilazione effettuata dal terzo e non dal fornitore. • La normativa europea prevede che qualora si dia mandato al terzo di svolgere tale servizio, ciascuno Stato membro UE possa prevedere ulteriori condizioni aggiuntive di conformità alla norma qualora esso sia residente o domiciliato in paesi extra-comunitari. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  14. Fattura elettronica nella PAGià prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 In GU 118 del 22 Maggio 2013 il D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007 n. 244 • 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  15. Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55DECORRENZA DEI TERMINI • A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente DM Il Sistema di Interscambio è reso disponibile alle PA art. 209 che volontariamente e in accordo con in fornitori intendo avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. • Decorrono dal termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti di: • Ministeri • Agenzie Fiscali • Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi art. 1 c.5 L. 30/12/2004 n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 Luglio di ogni anno • Decorrono dal termine di ventiquattromesi mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti delle Amministrazioni diverse da quelle sopra indicate e da quelle di cui art. 214 L. 244/97 (Regioni) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  16. Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55SOLO FATTURE ELETTRONICHE • A decorrere dalle date predette, le Amministrazioni nonpossono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio • Trascorsi tre mesi da tali date le Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  17. Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal parte del Sistema di Interscambio e ne curano l’inserimento nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) –che dovrà essere sempre aggiornato in merito agli Uffici- in tempo utile per garantirne l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. • Le Amministrazioni completano il caricamento egli Uffici entro 3 mesi dalla decorrenza degli obblighi • I codici IPA degli uffici sono consultabili su www.indicepa.gov.it • Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D del presente Regolamento Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  18. Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul proprio portale www.acquistinretepa.it alle imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A. strumenti di supporto informatici per la generazione e la conservazione delle fatture elettroniche , nonché servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio come previsto nell’allegato E al presente Regolamento • Gli operatori economici possono, attraverso accordi tra le parti, avvalersi di intermediari per la trasmissione, conservazione e archiviazione della fattura elettronica, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’emittente la fattura nei confronti delle PA • Le PA possono costituirsi quali intermediari di altre PA, previo accordo tra le parti Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  19. Fattura elettronica NELLA paD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere in formato XML immodificabile • Le specifiche tecniche sono rese disponibili entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del Regolamento DM 55/2013 sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.it • Sanno più dettagliatamente specificate le ulteriori informazioni, visto il carattere elettronico del documento, che dovranno entrare a far parte del contenuto della fattura, oltre alle indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis DPR622/72. • Sarà indicato con provvedimento successivo ciò che riguarda le fatture provenienti da fornitori esteri Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  20. Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia • Per il contenuto informatico è fatto riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento • La trasmissione della fattura al SDI e da questi ai soggetti riceventi può avvenire anche attraverso l’utilizzo della: • PECo analogo sistema che certifichi data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto • oltre che di sistemi di cooperazione applicativa informatica o trasmissione dati indicati nel regolamento Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  21. Fattura elettronica nella PA -passaggi-D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55 • Il fornitore predispone la fattura • Il fornitore o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura • Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la fattura al SDI per mezzo dei canali specificati nel regolamento • Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura attraverso i canali previsti. Se il codice del destinatario indicato in fattura non risulta corretto, il SDI invierà l’esito negativo esplicativo al mittente • Tutti i canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione consistenti in ricevute di consegna della fattura elettronica o notifiche di scarto o di mancata consegna tra tutti e i tre soggetti. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  22. Fattura Semplificata operativa dal 1° gennaio 2013art. 21-bis DPR 633/72 art. 220-bis Direttiva 2010/45/CE – L. 228/2012 • La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 (nota di variazione), può essere emessa in modalità semplificata. • Non è consentito emettere la fattura semplificata per le seguenti operazioni: a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91; b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6‐bis, DPR 633/72, lett. a)  operazioni territorialmente non rilevanti in Italia: • cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10, nn. da 1 a 4 e n. 9) territorialmente non rilevanti in Italia nei confronti di soggetto passivo comunitario con indicazione in fattura “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento; • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione Europea per le quali deve essere indicato in fattura “operazione non soggetta”. • Può essere emessa anche mediante l’utilizzazione del registratore di cassa (bar, ristoranti..) – nuovo co.4 art. 1 L. 26/01/1983 n. 18 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  23. La fattura semplificatadeve contenere “almeno” le seguenti indicazioni • a) data di emissione; • b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; • c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente • o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti • non residenti; • d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; • e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto • cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione • per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; • f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; • g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; • h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  24. La fattura differita(Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72) • ‐ per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, o documento idoneo ad individuare i soggetti trai quali è effettuata l’operazione, nonché • ‐ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale la cessione o la prestazione si considerano effettuate (novità L. 228/2012) Per le prestazioni di servizio ”idonea documentazione” può essere costituita dai cosiddetti “rapportini” utilizzati generalmente nei casi degli interventi di varie imprese ( es. per manutenzioni varie, software). • Registrazione entro il termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni(art. 23, DPR 633/72). Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  25. ancora sulle novità della fatturazione differita • La L. 228/2012 prevede la fattura differita nei soliti termini di emissione e registrazione anche per: • Le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio di altro Stato membro UE (comma 4 lettera c art. 21) • Le prestazioni di servizi (no 7-quater e 7-quinquies) resi o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE (comma 4 lettera d art.21). Per le prestazioni ricevute, il soggetto passivo nazionale, è tenuto ad assolvere gli obblighi in veste di debitore dell'imposta e nel termine suindicato dovrà emettere l'autofattura Quindi, ampliamento dei termini di emissione anche per le prestazioni di servizi generiche (sottoposte alla regola generale di territorialità dell’art.7 ter del D.P.R. n. 633/1972) scambiate con soggetti Esteri Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  26. EMISSIONE DELLA FATTURA • Sempre l’art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’art. 6. • Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa: • Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipula dell’atto • Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni • Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  27. La tempistica dell’emissione della fattura • Regola generale: - L’obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (principio ribadito dalla circolare del ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre 1996) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  28. La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa: (art.21 c. 1 633/72) • All’atto della consegna o spedizione all’altra parte, nel caso di fattura cartacea • All’atto della sua trasmissione o messa a disposizione a disposizione del cessionario o committente nel caso di fattura elettronica • Modalità di emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali : la Legge di stabilità (n.228/2012) apporta modifiche alla L. 18/1983 che aveva introdotto l’obbligo per i soggetti indicati all’art. 22 DPR 633/72 “commercio al minuto e attività assimilate” di emettere lo scontrino fiscale in sostituzione della fattura se non richiesta dal cliente e stabilisce che “le fatture di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma” • Fattura emessa da un terzo responsabilità del cedente o prestatore che deve assicurarne l’emissione e che deve autorizzare preventivamente il cliente o terzo, che acconsentano, all’emissione della fattura (CM 45/E/2005) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  29. Segue l’emissione della fattura Quindi, fintanto la fattura – analogica o elettronica - non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali. Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  30. Art. 8. Dlgs 74/2000Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. • 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. • 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  31. Fatture spedite per posta elettronica o fax • Fatture cartacee  la posta elettronica (o il fax) è un mezzo di spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la rispondenza tra l’esemplare dell’emittente e del ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale • Fatture elettroniche l’e-mail (o il fax) è mezzo di trasmissione (col consenso del destinatario, esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è richiesta la stampa della fattura su carta. • (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  32. Spese di emissione della fattura • Non possono essere addebitate spese inerenti l’emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalità. (art. 21 n. 8 DPR 633/72) • La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532 del 13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie telefoniche, la liceità dell’addebito al contribuente delle spese di spedizione ritenendole diverse da quelle di emissione Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  33. La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro) • Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento). • Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984) • Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali(dich.di intento). Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi . • Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, sono soggette a bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo. • Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, c. 5 DL 30 /08( 1993 n.331. • Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 codice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  34. Dati obbligatori della fattura - 1 Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21 DPR. 633/1972 e adesso modificato dalla L. 228/2012 • Data di formazione del documento (che può non coincidere con la data di emissione/trasmissione) • Numerazione progressiva (anche relativamente a sezionali) (Ministero delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del 15.02.1999 e 144 dell’8.9.1999) . Per la fattura emessa dal 2013 è richiesto “numero progressivo che la identifica in modo univoco” .  • L’Agenzia delle Entrate con RM n. 1 del 10 gennaio 2013 ha concesso la possibilità di scelta dei criteri di numerazione. • Ove ritenuto più agevole, resta possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data. • Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione • Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l’identificativo del rappresentante fiscale) • Numero di partita IVA del cedente o prestatore • Numero di partita IVA o codice fiscale del cessionario o committente (fino al 31.12.2012 era richiesta solo la P.IVA del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione obbligava comunque a reperire il dato. Obbligatoriamente era invece già richiesta l’indicazione della PI del cliente in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente era debitore dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.) • Se committente privato UE o EXTRA UE nessun numero o codice identificativo richiesto. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  35. Sul REVERSE CHARGE: il debitore dell’imposta • Se il principio dei rapporti B2B è quello del committente è chiaro che un contratto c/terzi che ci vede fornitori di un servizio nei confronti di un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà territoriale in Italia ma nel Paese del committente e quindi dovremo emettere fattura non territoriale non evidenziando in essa l’imposta ma specificando “Inversione contabile” sei nei confronti si committente UE oppure “non soggetta” se committente Extra UE ed eventualmente il titolo di non applicazione della stessa. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 35

  36. Operazioni in “reverse charge” • Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile: in alcuni casi l’obbligo viene traslato al destinatario della fattura purché soggetto passivo. • Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi: • Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione (ad.es.acquisti nel territorio dello Stato da Soggetti passivi non residenti -art. 17 c.2-.) Se il destinatario è un privato: identificazione del soggetto non residente o Rappresentante Fiscale • Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commissionario senza indicazione dell’IVA Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  37. Un esempio di fattura non territoriale 7-ter • Università di _Pisa • Lungarno Pacinotti 43 Pisa • CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT XXXXXYYYYYY X Company ltd 25 Main Street LONDON VAT:GB345678901 Fattura nr. 53 del 14 Marzo 2010 • Servizi di consulenza progettazione edile • IMPONIBILE: 1000,00 € “Inversione contabile” art. 44 Direttiva 28 /11/2006 n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72 Applicata marca da bollo da € 1,81 sull’originale Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 37

  38. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA NON TERRITORIALE • Registrazione delle fatture emesse nel registro vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione • Indicazione in dichiarazione annuale • Dal 2013 concorreranno al volume d’affari per espressa modifica dettata dalla Legge 228/2012 all’articolo 20 DPR 633/72 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 38

  39. Se l’Università riceve una prestazione di servizi dall’estero • Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da Società Tedesca. • Il criterio territoriale generico impone di considerare territoriale tale operazione nel paese del committente • Poiché il committente è l’Università, soggetto passivo d’imposta o comunque identificato ai fini IVA, l’IVA sarà dovuta in Italia • A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta o rappresentante fiscale eventualmente posseduto in Italia dalla società tedesca Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 39

  40. Reverse Charge con Integrazione • Per realizzare il reverse charge l’Agenzia delle Entrate, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito comunitario): • “Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.” Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 40

  41. Il momento di effettuazione dell’operazione • Il momento di emissione dell’autofattura (o il momento di integrazione della fattura) è legato, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al momento del pagamento del corrispettivo. • Quindi l’operazione di integrazione va conclusa nel momento in cui – riprendendo l’esempio – l’Università paga la Società Tedesca. • La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con la normativa comunitaria che prevede per le operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al cliente di emettere/integrare il documento al momento in cui è resa la prestazione 41 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  42. …segueIl momento di effettuazione dell’operazione • Art. 6 c. 3: “in ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportanto versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. • Art. 6 c. 4: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento

  43. Dati obbligatori della fattura - 2 • - Intestazione della fattura: con ris. 331350 del 13 Giugno 1981 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento • - L’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente all’avvocato (Circolare Ministero Finanze 203 del 6 Dicembre 1994) • Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  44. Dati obbligatori della fattura - 3 • - Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo l’aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009 (accertamento dell’inerenza) • Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta, l’imposta solo in €. • Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi • Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non imponibilità/non territorialità Lorella Zano bini - l.zanobini@adm.unipi.it

  45. Sconti, premi, abbuoni • Spesso, specie nella pratica commerciale ma anche, ad es. nei contratti estimatori, vengono concessi beni come sconto/premio/abbuono (tipicamente “prendi 3 paghi 2”) • Tali elementi commerciali non sono soggetti ad IVA in base all’articolo 15 c.1 n.2 purchè ricorrano due condizioni: • Devono essere previsti contrattualmente • I beni in oggetto devono avere un’aliquota IVA uguale o minore di quella relativa all’oggetto dell’operazione principale, altrimenti vanno valutati al valore normale • Gli sconti in denaro riducono la base imponibile : il calcolo va esposto direttamente in fattura o con successiva nota di variazione. Gli sconti legati alle condizioni di pagamento (sconto per il pagamento entro un determinato tempo) non riducono la base imponibile. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  46. Ulteriori elementi in fattura • Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali (numerazione, registrazione in appositi registro e comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui pervengono) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  47. Effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta Sono concetti diversi: • Effettuazione dell’operazione  momento in cui si da per avvenuta la cessione di beni o prestazione di servizi • Esigibilità dell’imposta  momento in cui l’erario può far valere il suo diritto alla riscossione dell’imposta che coincide quindi con il momento in cui il contribuente diventa debitore dell’imposta stessa e con il momento in cui l’imposta diventa detraibile per l’acquirente. Generalmente i due momenti coincidono: l’operazione è effettuata -> in quel momento l’imposta diviene esigibile. Ci sono delle eccezioni : • IVA ad esigibilità differita art. 6 c.5 DPR 633/72 • IVA per cassa art. 32-bis DL 2262012 n. 83 conv. L. 7/8/2012 n. 134 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  48. Fatturazione con IVA ad esigibilità differita - Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73 (Introdotta dal Dlgs 313/97 • Si può effettuare nei confronti di Stato, Organi dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es. Comunità Montane), CCIIAA, Enti Pubblici di assistenza beneficenza e previdenza, UNIVERSITA’, USL, ASL, Enti Pubblici di ricovero e cura a prevalente carattere scientifico • La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 c.5 DPR 633/72 emessa verso gli enti pubblici indicati è comunque una fattura che va registrata nei termini, ha un’aliquota fissata al momento dell’emissione, l’IVA sarà versata solo al momento del pagamento della fattura. L’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata e l’imponibile concorre al volume d’affari dell’anno di emissione della fattura • La fattura art. 6 c.5 in mancanza di indicazione in fattura si intende emessa con IVA ad esigibilità differita. • Nelle fatture “iva per cassa” deve essere indicato: “trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art.32-bis del DL 22/06/2012 n. 82/2912 conv. Dalla L. 07/08/2012 n. 134 (art.7 DL 185/2008 fino al 30.11.2012  sanzione formale da 258 a 2065euro) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  49. Il regime dell’IVA per cassaintrodotto in esecuzione della Direttiva 2010/45/UE del 13/07/2010 dall’art.32-bis del DL 83 del 22/06/2012 conv. L. 134/2012 • Il decreto MEF 11.10.2012 in GU 284 del 5.12.2012 ha fissato le disposizioni di attuazione del nuovo regime che dal 1° dicembre 2012 va a sostituire integralmente quello introdotto dall’art. 7 del DL 185/2008 • Non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5 DPR 633/72 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  50. La nuova IVA per cassa • Differimento dell’esigibilità dell’imposta delle operazioni rese ad altri soggetti IVA. IVA esigibile per l’erario non al momento di effettuazione dell’operazione bensì a quello di pagamento. • Soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro (esercenti attività d’impresa arti o professioni- enti non commerciali relativamente all’attività commerciale, soggetti regimi speciali previa separazione dll’attività) • Adesione attraverso opzione di durata triennale, sull’intero volume delle operazioni -attive/passive- (il superamento della soglia comporta la cessazione)- Comportamento concludente del contribuente e opzione nel quadro VO mod. IVA prima dichiarazione annuale • Comunque, l’imposta diviene esigibile decorso 1 anno da quando l’operazione si considera effettuata a meno che, prima della scadenza, il committente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (la Legge ha voluto evitare che il cedente pagasse somme che non gli fossero state pagate e con scarsa probabilità di recupero). - Fatturazione delle operazioni che pertanto concorrono al volume d’affari (specifica indicazione in fattura –IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

More Related