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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: EVOLUZIONE NORMATIVA SOGGETTI DELLA SICUREZZA

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: EVOLUZIONE NORMATIVA SOGGETTI DELLA SICUREZZA E NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Lunedì 27 – martedì 28 aprile 2009 ore 11.00-13.00.

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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: EVOLUZIONE NORMATIVA SOGGETTI DELLA SICUREZZA

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Presentation Transcript


  1. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: EVOLUZIONE NORMATIVA SOGGETTI DELLA SICUREZZA E NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Lunedì 27 – martedì 28 aprile 2009 ore 11.00-13.00 Corso di Diritto del LavoroProf.ssa Piera CampanellaSEMINARI DI SICUREZZA DEL LAVORODott.ssa Natalia PaciA.A. 2008-2009

  2. Art. 2087 -Tutela delle condizioni di lavoro “L’imprenditore (datore di lavoro) è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICA-MENTE POSSIBILE (e non solo quella fattibile economicamente): il datore è tenuto all'aggiornamento agli standard di sicurezza richiesti dalla innovazione scientifica e tecnologica. Tutela della personalità morale, oltre che fisica, del lavoratore (es. mobbing). IL CODICE CIVILE

  3. La Costituzione pone fra gli obiettivi della Repubblica quello della tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (Art. 32) e, più in generale, limita l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza e della dignità umana (Art. 41 Cost.)‏ ART. 32, comma 1 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. ART. 41, comma 1 e 2 “ L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” LA COSTITUZIONE

  4. Debolezza della tutela del codice civile: lascia il lavoratore solo e quindi spesso, come singolo, costretto a scambiare il bene della sicurezza con quello della conservazione del posto di lavoro. Per risolvere questo problema nel 1970 il legislatore emana lo Statuto dei Lavoratori con cui rafforza la presenza ed i poteri del sindacato in azienda. L’art. 9 Statuto attribuisce ai lavoratori “mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica”. diritto di controllo diritto di promozione LO STATUTO DEI LAVORATORI

  5. Grazie al diritto comunitario la tematica della salute e sicurezza acquisterà un ruolo centrale che porterà il legislatore italiano ad adeguarsi con il D. Lgs. 626/1994. L’impianto comunitario è innovativo rispetto alla nostra tradizione, in quanto fondativo di un vero e proprio DIRITTO DELLA PREVENZIONE I principi comunitari: 1. Prevenzione e programmazione della prevenzione 2. Partecipazione 3. Massima sicurezza tecnologicamente possibile DIRITTO COMUNITARIODirettiva n. 89/389 (c.d. direttiva madre)‏

  6. Specificazione e programmazione dell’obbligo di sicurezza: obbligo della valutazione dei rischi connessi all’organizzazione del lavoro obbligo della programmazione dell’attività di prevenzione Ampliamento dell’area dei soggetti chiamati ad operare a tutela della salute: servizio di prevenzione e prevenzione (SPP) e responsabile per la sicurezza (RSPP), medico competente (MC). Introduzione di obblighi anche in capo ai lavoratori. Coinvolgimento del sindacato tramite la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). PRESENTAZIONE DEL D.LGS. n. 626/1994

  7. Eccesso di normazione: divenuta scusa per l'elusione della normativa; Adatto solo per la grande impresa industriale e quindi scarsa applicazione, soprattutto nella piccola impresa. Insufficiente attività di vigilanza; Assenza di cultura della prevenzione e della partecipazione. Prassi antiapplicativa: valutazione dei rischi come mero adempimento burocratico. ASPETTI CRITICI DEL D. LGS. 626/1994

  8. estensione della normativa a tutti i lavoratori semplificazione degli adempimenti, in particolare per le piccole e medie imprese; Riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio; Rafforzamento del ruolo del RLS, in particolare di quello territoriale e introduzione di quello di sto produttivo; promozione della cultura della prevenzione attraverso progetti formativi, finanziamenti delle piccole e medie imprese che investono in salute e sicurezza e promozione all'interno dell'attività scolastica ed universitaria. PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SICUREZZA D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

  9. Perché l'organizzazione della sicurezza possa funzionare occorre che vengano risolti “a monte” i problemi relativi alla individuazione dei soggetti coinvolti e responsabili. Il principale responsabile in materia di sicurezza è il datore di lavoro, ma anche dirigenti e preposti hanno propri compiti e responsabilità. Il D. lgs. 626/1994 definiva solo il datore di lavoro, mentre il D. Lgs. 81/2008 opportunamente definisce anche il dirigente e il preposto distinguendone i rispettivi compiti. DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO “Il soggetto titolare del rapporto o comunque responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” . DEFINIZIONE DI DIRIGENTE E PREPOSTO: Dirigente: persona che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; Preposto: lavoratore che sovrintende alla attività lavorativa (di altro personale, ad es: capo ufficio, capo reparto) e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. FIGURE PRIMARIE: DATORE, DIRIGENTE E PREPOSTO

  10. Come visto, l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza si caratterizza per la progressiva introduzione di limiti al potere organizzativo del datore di lavoro. La principale fonte dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro è l'art. 2087 c.c. che ne definisce anche il contenuto e la relativa responsabilità. IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA: PARTICOLARITA' DEL LAVORO Ogni lavoro ha una sua specifica pericolosità. Non si intende però solo la pericolosità data dalle attrezzature o dai macchinari, ma in generale la dannosità o pericolosità in generale dell'ambiente di lavoro (es. fumo passivo) ed anche, in certi casi, i rischi derivanti da aggressioni esterne (es. rapina in banca). ESPERIENZA E' quella data dai precedenti: casi già avvenuti nella stessa azienda o in altre del medesimo o simile settore. TECNICA In base alle conoscenze raggiunte dal progresso scientifico e tecnologico: principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile (e non solo quella fattibile economicamente). L'OBBLIGO DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.

  11. RICHIEDE UNA DILIGENZA QUALIFICATA DEL DATORE DI LAVORO tenuto ad adottare tutte le misure richieste, non solo dalla legge. ma in generale dalla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica; NO RESPONSABILITA' OGGETTIVA DEL DATORE: sebbene la responsabilità del datore sia molto ampia, essa non scatta automaticamente ma è sempre necessaria una violazione, un inadempimento dell'obbligo di sicurezza. DOMANDA: IN CASO DI CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE? RESPONSABILITA' DEL DATOREEX ART. 2087 C.C.

  12. L'art. 2087 c.c. prevede per il datore una responsabilità contrattuale non oggettiva, cioè da inadempimento, ma è comunque molto ampia. Comprende infatti anche: culpa in vigilando culpa in eligendo Il datore si libererà da responsabilità solo in caso di comportamento del dipendente assolutamente abnorme o imprevedibile. CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE

  13. L'art. 15 elenca le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da adottare nel luogo di lavoro. Misure e attività che devono essere esercitate dal datore di lavoro o dal dirigente al quale vengano conferite le relative funzioni o anche dal preposto, ma limitatamente alle proprie competenze e attribuzioni (specificate dall'art. 19). Le misure elencate sono tante: le più importanti sono: la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi ove possibile o, altrimenti, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico (principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile), garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta e buone prassi (new!), il controllo sanitario del lavoratore, non più solo per rischi specifici (new!)‏ MISURE GENERALI DI TUTELAART. 15

  14. Valutazione dei rischi (art. 28) in collaborazione con SPP e MC, previa consultazione del RLS; 1. Elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): è una mappa precisa dei fattori di rischio, un documento di programmazione dell’attività e delle spese necessarie a ridurre i rischi. E’ una sorta di autodenuncia del datore di lavoro. Il decreto 81 specifica che deve essereaggiornato non solo in occasione di modifiche del processo produttivo, ma anche in seguito ad infortuni significativi ed in relazione all'evoluzione della tecnica. 2. Designazione del responsabile del SPP. 3. Designazione del medico competente. 4. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 5. Indizione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi I primi tre obblighi non sono delegabili dal datore. DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI FONDAMENTALI (artt. 17 e 18)‏

  15. OGGETTO: Una novità importante del decreto 81 è che si specifica che la valutazione deve avvenire su TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari: come differenze di genere, di età, provenienza da altri paesi. Purtroppo nessun esplicito riferimento ai lavori flessibili, ma l'elenco è solo esemplificativo. CONTENUTO: Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve contenere, tra l'altro: l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale a ciò deputati,il nominativo del RSPP, del RLS e del MC, l'individuazione delle mansioni più a rischio. MODALITA': L'effettuazione della valutazione dei rischi deve avvenire previa consultazione del RLS con la collaborazione del RSPP e del MC (quest'ultimo purtroppo solo qualora sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria). LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ART. 28

  16. Tempestiva consegna al RLS, su richiesta, del DVR. L'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) in caso di appalto. La comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, oltre al nominativo del RLS. IL DECETO 81 AGGIUNGE ANCHE I SEGUENTI NUOVI OBBLIGHI:

  17. LAVORATORE si intende “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Quindi non più solo il lavoratore dipendente ma il lavoratore autonomo o a progetto ed anche, il volontario, il tirocinante che si inseriscano nell'organizzazione del datore di lavoro. NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE(art. 2)‏

  18. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. In particolare deve: Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite Utilizzare correttamente i macchinari (senza manometterli o rimuoverli) ed i dispositivi di sicurezza e di protezione Segnalare immediatamente i rischi ed eventuali deficienze dei mezzi di protezione al superiore e al RLS non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di propria competenza sottoporsi ai controlli sanitari previsti. OBBLIGHI DEI LAVORATORI(art. 20)‏

  19. In caso di pericolo grave ed immediato (art. 43)‏ Il lavoratore ha diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa. Diritto di informazione (art. 36)‏ Informazioni generali, informazioni specifiche su rischi specifici, informazioni sulle situazioni di emergenza L’informazione deve essere adeguata: ripetuta nel tempo, non generica, completa ed esauriente. Il Decreto 81 ha specificato che tali diritti devono essere facilmente comprensibili, anche dai lavoratori immigrati. DIRITTI DEI LAVORATORI

  20. Il D.Lgs. 626/94 (art. 22) già prevedeva che la formazione deve essere: Generale sull’organizzazione del lavoro, sull’organizzazione della sicurezza; Specifica sul posto di lavoro; Aggiuntiva per gli incaricati dei servizi di emergenza, per RLS. E che la formazione deve essere effettuata nel momento: dell’assunzione, del cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze e preparati pericolosi. Diritto di formazione (art. 37)‏

  21. Il Decreto 81 ha specificato che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore. Inoltre ha specificato i contenuti della formazione: a) concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza e controllo ecc; b) rischi riferiti alle mansioni e danni caratteristici del settore di appartenenza. Il decreto 81 ha anche affiancato alla formazione l'addestramento specifico effettuato da persona esperta sul posto di lavoro.

  22. SPP: E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva. RSPP: Persona designata dal datore in possesso, come i membri del servizio, del diploma di istruzione secondaria superiore e dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro. Il SPP può essere interno o esterno. Problemi: i rischi di una sostanziale “subalternità” all’impresa del servizio e del relativo responsabile. Il datore resta responsabile: non è liberato per il fatto di aver costituito il servizio. Il servizio svolge infatti solo una funzione di collaborazione, cioè resta un organo di supporto tecnico. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEE RESPONSABILE DEL SERVIZIO(art. 31)‏

  23. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, sulle procedure di emergenza, sui nominativi di RSPP e MC. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 33)‏

  24. Il medico competente svolge funzioni di sorveglianza sanitaria: a) accertamenti preventivi di valutazione della idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici di controllo dello stato di salute dei lavoratori. Ed altre funzioni: a) collabora col datore e con il SPP; b) istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; c) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari; d) visita gli ambienti di lavoro (con il RSPP); e) effettua le visite richieste dal lavoratore, se correlate a rischi professionali; f) collabora all'attività di informazione e formazione. MEDICO COMPETENTE(art. 25)‏

  25. Il decreto 81 ha rafforzato ruolo e responsabilità del medico competente e, oltre ad aver confermato i precedenti obblighi previsti dal decreto 626, ne ha aggiunti altri come, ad esempio: l'obbligo di consegnare a datore e lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso; l'obbligo di informare non solo il RLS ma anche il datore e il RSPP dei risultati anonimi e collettivi sui risultati della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di tali risultati ai fini del miglioramento della tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori. LE NOVITA' DEL DECRETO 81 PER IL MEDICO COMPETENTE

  26. Funzione: rappresentare i lavoratori negli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Modalità di costituzione: in tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. La norma ci fa intendere che il RLS ci deve essere in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dalla soglia dimensionale. Le regole saranno, però, diverse a seconda dei limiti dimensionali dell’impresa e il “discrimen” passa tra imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti. Purtroppo però, nei fatti, il RLS spesso non è stato nominato, soprattutto nelle aziende più piccole. Per tentare di ovviare a tale grave mancanza il Decreto 81 ha specificato che qualora non si proceda alle elezioni previste le funzioni di RLS sono esercitate dal RLS territoriale (RLST) o di comparto produttivo (di cui agli artt. 48 e 49). RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47)‏

  27. poteri di accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti aziendali; diritti di consultazione (preventiva e tempestiva) in ordine alla valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e partecipa alla riunione periodica; diritto di consultazione sulla designazione di SPP e RSPP e del MC; diritto di consultazione in ordine all'organizzazione della formazione; diritto ad una formazione adeguata. poteri di proposta in merito all'attività di prevenzione e facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite o verifiche delle autorità competenti (dalle quali di norma è sentito); avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati; potere di proporre ricorso alle autorità competenti. Il Decreto 81 ha specificato meglio il diritto del RLS a ricevere copia del documento di valutazione dei rischi. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP. POTERI E FUNZIONI DEL RLS (art. 50)‏

  28. Funzioni e ambito di competenza: Il RLST esercita le stesse competenze del RLS ma con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS. Modalità elezione o designazione: sono individuate dai accordi collettivi nazionali. In mancanza di tali accordi, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le associazioni sindacali. Diritto di accesso ai luoghi di lavoro dandone preavviso, salvo in caso di infortunio grave. Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Le modalità, la durata ed i contenuti della formazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva e comunque in un minimo di 64 ore iniziali e 8 ore annuali di aggiornamento. L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Questa precisazione, intervenuta grazie al decreto 81, è particolarmente importante per garantire un'attenzione specifica ed esclusiva ai temi della salute e sicurezza. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (art. 48)‏

  29. Figura nuova introdotta dal decreto 81, individuata nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) porti; b) centri intermodali di trasporto; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (entità presunta dei cantieir data dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera); e) contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Viene individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo secondo le modalità stabilite dalla contrattazione colettiva. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO (art. 49)‏

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