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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio. Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001. Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio. Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio. c. 14. La Pec per comunicare. Art. 1, comma 29, legge 190 2012

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

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Presentation Transcript


  1. Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001

  2. Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

  3. Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

  4. c. 14

  5. La Pec per comunicare Art. 1, comma 29, legge 190 2012 • Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

  6. La pubblicità legale (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

  7. Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 35. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

  8. La pubblicità legale

  9. La pubblicità legale

  10. Modalità di pubblicazione dei documenti all’Albo on line • Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; • Conformità all’originale, cartaceo o informatico; • Preservazione del grado di giuridicità dell’atto, cioè non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web; • Inalterabilità del documento pubblicato; • Possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria La pubblicazione online deve garantire:

  11. Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato In osservanza ai principi di garanzia della Privacy i dati personali da diffondere devono essere pertinenti e non eccedenti. Inoltre, mentre sull’albo cartaceo il trattamento ha carattere locale, sull’albo on line ha carattere ubiquitario. Pertanto, concluso il periodo di affissione è opportuno che i dati spariscano dal web, senza che i motori di ricerca mantengano le informazioni

  12. Caratteristiche del processo di pubblicazione • I documenti devono essere in formato elettronico; • Il formato deve garantire l’immodificabilità del contenuto; • I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione; • Quando il contenuto degli atti non è compatibile con l’accessibilità, occorre fornire le indicazioni per l’accesso alle informazioni; • I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa; • La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni: • L’ente che ha pubblicato l’atto; • La data di pubblicazione; • La scadenza; • La descrizione; • La lista degli allegati consultabili • L’albo online deve prevedere i meccanismi per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti; • Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine cronologico;

  13. Caratteristiche del processo di pubblicazione L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto un referto di pubblicazione, cioè: Delibere, determine, avvisi, gare, concorsi che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla PA

  14. Caratteristiche del processo di pubblicazione Art. 14, c. 7 dpr 275/1999 • I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

  15. La legge n. 190/2012 e il d.lgs. attuativo PUBBLICITA’ TRASPARENZA DIFFUSIONE DECRETO LEGISLATIVO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI IN FORMAZIONI DA PARTE DELLE PPAA

  16. Il d.lgs. N. 33/2013 PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Oggetto: Obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione

  17. Il d.lgs. N. 33/2013I limiti alla trasparenza Nel caso di pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, si devono rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, c. 4) Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza I dati personali che devono obbligatoriamente essere pubblicati, comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso i siti istituzionali (art. 4, 1° c.)

  18. Il d.lgs. Attuativo della legge n. 190/2012 Principi generali Accesso civico Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle PPAA Dati sull’organizzazione Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche Dati di gestione del bilancio Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati Tempi di pagamento, dati su procedimenti amministrativi Obblighi di pubblicazione in settori speciali Dati sui contratti conclusi

  19. L’accesso civico PRINCIPI Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che la PA non ha pubblicato. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita. ACCESSO CIVICO L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione e trasmetterlo contestualmente al richiedente. Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

  20. L’accesso civico La richiesta è gratuita, non va motivata e non vi sono limiti quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Si tratta dell’estensione massima del diritto di accesso, svincolato, in questo caso, dall’interesse diretto concreto e attuale e finalizzato ad un vero controllo sociale dell’operato della PA. Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di richiedere i medesimi.

  21. Il tempo della pubblicazione PRINCIPI I documenti sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.

  22. Come si fa PRINCIPI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

  23. Programma triennale per la trasparenza PRINCIPI È collegato con la programmazione strategica (che è del MINISTRO) e con il piano della Performance (che per la scuola non è previsto) NON PUO’ RIGUARDARE LA SINGOLA SCUOLA PERCHE’:

  24. Come si fa PRINCIPI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Riferimenti normativi e atti di organizzazione che riguardano l’istituzione

  25. I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività Dati org.ne Composizione organo di indirizzo e organo di gestione Articolazione degli uffici, competenze e risorse assegnate; Illustrazione dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante organigramma o altre rappresentazioni grafiche Elenco completo dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica

  26. I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività • Tutti i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con relativi compensi; • Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva integrativa: • Contratti integrativi • Relazione tecnico-finanziaria • Relazione illustrativa

  27. I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’organizzazione e all’attività Scheda sintetica per ogni provvedimento: contenuto Oggetto Eventuale spesa Estremi principali documenti del procedimento I PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI DI: • Autorizzazione o concessione; • Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; • Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi…; • Concorsi e prove selettive; • Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre AAPP

  28. I DATI (Pubblicazione relativa a procedimenti amministrativi e controllo sulle dichiarazioni sostitutive) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Es. procedimento Breve descrizione Unità organizzativa responsabile Nome responsabile procedimento Atti da allegare, modulistica, soggetti ai quali rivolgersi con relativo num di tel. Termini di conclusione del procedimento Procedimenti il cui provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o che si possono concludere con il silenzio assenso Le modalità e gli strumenti di tutela ………..

  29. l. 190/2012

  30. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti Pubbl. sett. spec • Bando • Determina aggiudicazione definitiva Informazioni su: • struttura proponente • oggetto della determina a contrarre • importo aggiudicazione • Aggiudicatario • Eventuale base d’asta • Procedura di scelta del contraente • Num. offerenti che hanno partecipato alla gara • Tempi • Importo somme liquidate • Eventuali modifiche contrattuali • Decisioni di ritiro e recesso contratti

  31. La visione finale della trasparenza documentalesul sito istituzionale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Albo on line Delibere oo.cc. Bandi e Avvisi Graduatorie Esiti scolastici ARCHIVIO DATI

  32. La visione finale della trasparenza documentalesul sito istituzionale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

  33. Note organizzative Pubblicazione sul sito web Individuazione dell’ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

  34. Procedimento di accertamento d’ufficio e controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 da pubblicare sul sito Web (esempio) Il responsabile dell’accertamento d’ufficio e dei controlli in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, opera con le seguenti modalità: acquisizione delle richieste di controllo da parte dell’Amministrazione procedente. Tale acquisizione può avvenire via fax, mail, posta; istruttoria documentale; eventuale comunicazione all’Amministrazione procedente di false dichiarazioni rese negli atti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; risposta alle richieste dell’Amministrazione procedente entro il termine procedimentale fissato dalla norma (30 giorni). Al fine di un efficace svolgimento del procedimento di accertamento e controllo, le Amministrazioni procedenti devono fornire gli elementi essenziali utili all’individuazione del documento. Dati identificativi del documento dati anagrafici del dichiarante Referente del procedimento: Mail Fax

  35. Alla prossima occasione……………… Anna Armone

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