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I.T.C. - Bitonto Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano CORSO SIRIO – Prof. Paolo Intini

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO. I.T.C. - Bitonto Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano CORSO SIRIO – Prof. Paolo Intini. Riferimenti normativi L’amministrazione. Bilancio d’esercizio Scioglimento della società. I soci Atto costitutivo. Società in nome collettivo. SOCI.

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  1. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO I.T.C. - Bitonto Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano CORSO SIRIO – Prof. Paolo Intini

  2. Riferimenti normativi L’amministrazione Bilancio d’esercizio Scioglimento della società I soci Atto costitutivo Società in nome collettivo

  3. SOCI Società in nome collettivo • Le S.n.c. sono società di persone che hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. I patti contrari, con i quali viene limitata la responsabilità o viene esclusa la solidarietà di alcuni soci, è inefficace nei confronti dei terzi, ma se non viola il divieto del patto leonino è efficace nei confronti degli altri soci. • I soci fondatori devono essere necessariamente almeno due. • I soci possono amministrare e rappresentare congiuntamente, disgiuntamente o in modo misto la società. I soci non amministratori possiedono comunque alcuni poteri. • Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. • I soci devono avere la capacità richiesta dalla legge per l’esercizio di un’impresa commerciale (art. 2294 c.c.); • I soci non possono senza il consenso degli altri soci esercitare attività concorrente. • Un socio può sciogliere il rapporto con la società per: morte, recesso ed esclusione.

  4. Società in nome collettivo • Autonomia patrimoniale imperfetta La S.n.c. manca di personalità giuridica in quanto il patrimonio della società non è separato dal patrimonio personale dei soci. Nella S.n.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è sussidiaria rispetto a quella della società, in quanto i creditori della società possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai singoli soci soltanto dopo aver agito inutilmente sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.). Nella S.n.c. il socio ha un vero e proprio diritto di escussione preventiva dal patrimonio sociale: in altri termini non è il socio ad avere l’onere di chiedere al creditore sociale di agire prima sul patrimonio della società, e di indicare i beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, ma è il creditore che, per potere agire nei confronti del socio, deve dimostrare di avere già agito sul patrimonio sociale e di non essere riuscito a soddisfare il suo credito.

  5. Società in nome collettivo Responsabilità dei soci solidale e illimitata La responsabilità è illimitata, in quanto ogni socio risponde con tutto il suo patrimonio personale (cioè con tutti i suoi beni presenti e futuri; art. 2740 c.c.); La responsabilità è solidale, perché ogni socio risponde per l’intero debito e i creditori sociali possono pretendere il pagamento da uno qualsiasi dei soci.

  6. Società in nome collettivo Amministrazione congiuntiva Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza questa è determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. In questi casi i singoli amministratori non possono compiere alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

  7. Societá in nome collettivo L’amministrazione disgiuntiva Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della S.n.c. spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione (art. 2257 c.c.).

  8. Società in nome collettivo L’amministrazione mista Nell’amministrazione mista, il potere di amministrazione viene affidato ai soci per alcuni atti disgiuntamente e per gli altri congiuntamente.

  9. Società in nome collettivo Poteri di controllo dei soci non amministratori La Legge riconosce ai soci non amministratori, che di regola rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, alcuni poteri di controllo molto incisivi sull’attività degli amministratori. Infatti i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di (art. 2261): informazione, in quanto possono chiedere notizie agli amministratori della società sullo svolgimento degli affari sociali e possono consultare liberamente i documenti che riguardano l’amministrazione; rendiconto, perché ogni anno(o se la società dura meno di un anno, al termine dell’affare o per gli affari per i quali è stata costituita) gli amministratori devono presentare ai soci un documento contabile dal quale risultino gli utili e le perdite.

  10. CONFERIMENTI Società in nome collettivo Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253 c.c.). • I CONFERIMENTI POSSONO ESSERE: • in denaro; • crediti • apporti di beni in natura (per esempio fabbricati, automezzi, ecc.) che possono essere in proprietà o in godimento; • conferimento in lavoro (socio d’opera se vi sono); • conferimento di azienda già funzionante.

  11. Apporto costituito da crediti: Società in nome collettivo • In caso di apporto costituito da crediti si adottano due differenti criteri di valutazione a seconda che il socio conferente ne garantisca o meno il buon fine: • criterio del valore nominale: il socio garantisce il buon fine dei crediti e si impegna a risarcire la società delle eventuali spese di incasso e degli interessi per la ritardata riscossione fino alla scadenza dei crediti; • criterio del presunto valore di realizzo: il socio non garantisce il buon fine dei crediti e quindi il rischio di insolvenza del debitore si trasferisce alla società.

  12. Conferimento di azienda funzionante: Società in nome collettivo Si ha un apporto congiunto quando un socio conferisce l’azienda già funzionante di cui è titolare. La valutazione dell’azienda conferita deve essere effettuata tenendo conto dell’avviamento, ossia delle qualità positive possedute dall’impresa, quali: personale specializzato, ubicazione favorevole, organizzazione sperimentata, fornitori selezionati, clientela effettiva e potenziale, ecc. Il decreto legislativo n. 358 dell’08/10/1997 consente di rilevare l’apporto di un’azienda funzionante secondo due diverse procedure: • principio della continuità dei valori • principio dell’adeguamento dei valori

  13. Principio della continuità dei valori: Società in nome collettivo I beni facenti parte del complesso aziendale apportato vengono iscritti nella contabilità della società che riceve l’apporto in base agli stessi valori contabili risultanti dalla contabilità dell’impresa conferita. Non viene rilevato l’avviamento le immobilizzazioni immateriali e materiali vengono iscritte al loro costo originario e il corrispondente fondo ammortamento continuerà ad accogliere le quote che saranno accantonate dalla nuova società; analogamente, i crediti vengono trasferiti tra le attività al loro valore nominale mentre tra le passività vengono accolti il fondo rischi e il fondo svalutazione crediti.

  14. Principio dell’adeguamento dei valori Società in nome collettivo I beni facente parte del complesso aziendale conferito vengono caricati nella contabilità della nuova società in base ai valori che risultano dal bilancio straordinario con l’iscrizione separata dell’avviamento; le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al loro valore corrente di mercato o al costo di riproduzione o di riacquisto; le rimanenze sono valutate in base ai prezzi attuali di mercato; i crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, non sono però trasferiti contabilmente i relativi fondi ammortamento e svalutazione crediti.

  15. Società in nome collettivo Capacità di essere soci Possono partecipare alla stipula dell’atto costitutivo: • le persone fisiche maggiori di età e capaci di agire, salvo i casi di incompatibilità; • gli incapaci, per mezzo dei loro rappresentanti la loro partecipazione è condizionata al rilascio da parte de Tribunale di apposite dichiarazioni; • i coniugi in regime di comunione legale; • le società . Non possono partecipare per motivi di incompatibilità alla stipula dell’atto costitutivo : • i dipendenti pubblici; • gli esercenti professioni protette, notai avvocati o medici; • e per un certo periodo i soggetti dichiarati falliti. La giurisprudenza ammette la partecipazione di una società personale nelle persone dei loro rappresentanti mentre, nega la partecipazione di società di capitali.

  16. Società in nome collettivo • DIVIETO DI CONCORRENZA Il socio di una S.n.c. non può senza il consenso da parte degli altri soci, esercitare in proprio o per conto terzi un’attività concorrente con quella della società o assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente. In caso di violazione del divieto di concorrenza previsto dalla legge, il socio è obbligato a risarcire i danni causati dalla società e gli altri soci possono anche deciderne l’esclusione dalla società per giusta causa.

  17. Società in nome collettivo La morte di un socio

  18. Società in nome collettivo Il recesso di un socio Il recesso consiste nella dichiarazione di volontà da parte di un socio di non volere più fare parte di una società. La società in nome collettivo deve essere costituita necessariamente a tempo determinato (ma, se in seguito la società è stata prorogata tacitamente a tempo indeterminato, ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dalla società con l’obbligo di darne il preavviso agli altri soci; art. 23073). Quando la società è costituita a tempo determinato il recesso e lo scioglimento del rapporto sociale di un socio richiede la volontà anche degli altri soci, e si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo i criteri di cessione. Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda. I soci che intendono uscire dalla società possono cedere agli altri soci o ad altri soggetti esterni la propria quota sociale

  19. Societá in nome collettivo L’esclusione di un socio • L’esclusione di un socio può essere: • facoltativa • L’esclusione facoltativa deve essere deliberata all’unanimità dagli altri soci ed è efficace dopo 30 gg dalla • comunicazione al socio escluso. • di diritto • Le cause previste espressamente dalla legge (art. 2886) sono: • gravi inadempienze alle obbligazioni stabilite dalla legge; • l’incapacità legale (in seguito a una sentenza di interdizione o di inabilitazione) o una condanna legale di un socio (quando la pena comporta l’interdizione dai pubblici uffici); • l’incapacità sopravvenuta di prestare la propria attività lavorativa, quando si tratta di socio d’opera, oppure la perdita del conferimento, quando il bene che il socio ha conferito è perito per una causa non imputabile agli amministratori (se è stato concesso in godimento) o prima che la società ne abbia acquistato la proprietà (se è stato dato in proprietà); • per violazione del divieto di concorrenza previsto dalla legge. • In questo caso si procede alla redazione di un bilancio straordinario compilato secondo i criteri di cessione. • Tale valore viene determinato tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda.

  20. ATTO COSTITUTIVO Società in nome collettivo L’ATTO COSTITUTIVO, RICHIEDE SEMPRE UNA FORMA DETERMINATA E CIOÈ DEVE ESSERE COSTITUITO CON ATTO PUBBLICO O CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. L’ATTO COSTITUTIVO DEVE CONTENERE (ART. 2295 C.C.): • le generalità dei soci; • la ragione sociale; • il nome dei soci ai quali viene attribuita l’amministrazione e la rappresentanza; • la sede sociale; • l’oggetto sociale; • il valore dei conferimenti di ciascun socio; • le prestazioni che devono eseguire i soci d’opera (se sono presenti nella società); • i criteri di ripartizione degli utili tra i soci; • la partecipazione ai guadagni e alle perdite; • la durata della società.

  21. Società in nome collettivo Generalità dei soci • Dei soci vanno indicate le generalità e cioè: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza. Se tra i soci fondatori vi sono anche società di persone o di capitali occorre indicare il nome della società (ragione sociale, denominazione), la sede e le generalità del legale rappresentante. • La giurisprudenzanega la partecipazione di società di capitali in società in nome collettivo.

  22. Società in nome collettivo Ragione sociale: E’ il nome con cui opera la società di persone nei suoi rapporti con i terzi. La ragione sociale di una S.n.c. deve contenere il nome di almeno uno dei soci con l’indicazione del rapporto sociale (S.n.c.). La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del defunto vi consentono.

  23. Società in nome collettivo Riparto utili d’esercizio Il riparto tra i soci, avviene dopo che il bilancio è stato approvato dai soci e se non diversamente previsto nell’atto costitutivo, l’utile viene ripartito in proporzione alle quote di capitale conferite in società dai diversi soci. Si possono ripartire soltanto gli utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.) Quando nella società vi sono soci d’opera il riparto dell’utile d’esercizio, oltre alle quote di capitale sottoscritte, deve tener conto del lavoro da essi svolto. Gli utili possono non essere distribuiti attuando così un autofinanziamento.

  24. Società in nome collettivo FINANZIAMENTI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE FONTI INTERNE Autofinanziamento con utili accantonati alla riserva volontaria Apporti dei soci FONTI ESTERNE Ricorso al capitale proprio Versamenti infruttiferi dei soci in conto capitale • Ricorso al capitale di debito • a breve termine • a medio termine • a lungo termine debiti verso banche e altri intermediari finanziari Debiti di fornitura Versamenti dei soci a titolo di finanziamento

  25. Società in nome collettivo La riserva volontaria • La riserva nelle società di persone ha carattere facoltativo. Tale riserva, essendo costituita con utili non distribuiti, consente alla società di autofinanziarsi; essa inoltre può essere utilizzata per coprire eventuali perdite che si dovessero verificare in futuro senza intaccare il capitale sociale.

  26. Società in nome collettivo CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale indica il valore che è stato attribuito ai conferimenti dei soci, ed è un valore contabile in quanto può essere aumentato o diminuito, con conseguente modifica dell’atto costitutivo da iscrivere nel registro delle imprese.

  27. Società in nome collettivo GLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE Senza variazione del patrimonio netto Con variazione del patrimonio netto Capitalizzazione di riserve Capitalizzazione di precedenti versamenti dei soci apporti effettuati da vecchi soci Conferimenti di nuovi soci

  28. Società in nome collettivo LE DIMINUZIONI DI CAPITALE SOCIALE RIDUZIONI DI CAPITALE SOCIALE Senza variazione del patrimonio netto Con variazione del patrimonio netto Copertura della perdita d’esercizio Rimborso proporzionale ai soci Recesso di soci

  29. Società in nome collettivo PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE • Se il contratto sociale non stabilisce la misura della partecipazione dei singoli soci ai guadagni e alle perdite la legge stabilisce: • le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti oppure, quando il valore dei conferimenti non è stato determinato al momento della costituzione della società, si presumono uguali; • la partecipazione agli utili spettante al socio d’opera deve essere stabilita dal giudice secondo equità e in ogni caso deve essere tale da garantire al socio-lavoratore un corrispettivo “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 361 Cost). La misura della partecipazione di ciascun socio ai guadagni e alle perdite della società viene stabilita nelcontratto sociale La legge considera nullo un patto che preveda l’esclusione di uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite derivanti dall’attività della società (cosiddetto patto leonino; art. 2265).

  30. RIFERIMENTI NORMATIVI Società in nome collettivo I riferimenti normativi che riguardano le S.n.c. sono indicati nel Codice Civile dall’art. 2291 all’art. 2312 c.c.

  31. L’AMMINISTRAZIONE Società in nome collettivo • L’amministrazione di una società consiste, dal punto di vista giuridico, nella direzione e nella gestione dell’attività economica per il cui esercizio in comune i soci hanno costituito la società. • Nella S.n.c. i soci possono essere nominati amministratori nell’atto costitutivo o con atto separato, contemporaneo o anche successivo. La revoca dell’amministratore, nominato nell’atto costitutivo, non ha effetto se non ricorre una giusta causa. • La revoca dell’amministratore nominato con atto separato può essere anche senza giusta causa e secondo le norme generali sul mandato (art. 22591,3 c.c.) con il consenso unanime di tutti gli altri soci.

  32. Società in nome collettivo ATTIVITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: Svolgere le loro funzioni con la diligenza normale o media; Presentare agli altri soci il rendiconto dell’attività di amministrazione o di gestione della società che hanno svolto. Indicare negli atti e nella corrispondenza della società la sede legale e l’ufficio del registro delle imprese nel quale la società è stata iscritto (art. 2250 c.c.); Adempiere le formalità pubblicitarie previste dalla legge; Gli amministratori hanno potere di rappresentanza; Tenere con le modalità prescritte dalla legge le scritture contabili art. 2220 c.c. (le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione) e gli altri libri obbligatori art. 2214 c.c. (il libro giornale e il libro degli inventari).

  33. Responsabilità degli amministratori Società in nome collettivo Se non adempie con la dovuta diligenza gli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, un amministratore può essere revocato per giusta causa ed è responsabile per i danni che ha causato alla società. La responsabilità degli amministratori nei confronti della società è solidale, in quanto ciascun amministratore è responsabile verso la società stessa per l’intero ammontare del danno (salvo il suo diritto, dopo avere pagato i danni, di agire con l’azione di regresso nei confronti degli altri amministratori per ottenere la loro parte del risarcimento), e comprende anche la responsabilità indiretta per non aver controllato adeguatamente l’operato degli altri amministratori. Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società gli amministatori non possono più compiere nuove operazioni ma, fino a quando non vengono nominati i liquidatori, conservano il potere di amministrazione per gli affari urgenti (art. 2274), cioè per gli atti diretti a conservare il patrimonio sociale o a evitare un danno alla società.

  34. Società in nome collettivo ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE • Gli amministratori (o anche il notaio, quando la società è stata costituita con atto pubblico) della S.n.c. e della S.a.s. devono provvedere, entro 30 gg dalla costituzione della società, al deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso contrario la società è irregolare. I rappresentanti, inoltre, devono depositare le loro firme autografe presso l’ufficio del registro delle imprese entro 15 gg dalla notizia della nomina per consentire ai terzi di verificarne l’autenticità. Nel pubblico registro delle imprese, devono essere iscritti successivamente i principali fatti relativi alle società riguardanti: • le modificazioni dell’atto costitutivo (decise all’unanimità dei soci); • la nomina e la revoca degli amministratori (con le eventuali limitazioni dei loro poteri di rappresentanza); • lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori.

  35. Società in nome collettivo PUBBLICITÀ LEGALE: L’iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di pubblicità dichiarativa, perché i fatti che sono stati iscritti sono sempre opponibili ai terzi, mentre quelli che non sono iscritti sono efficaci nei confronti dei terzi soltanto se la società riesce a provare che ne erano ugualmente a conoscenza.

  36. Società in nome collettivo LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza di una società consiste nel potere di agire con i terzi, cioè di compiere atti giuridici, in nome e per conto della società. Il potere di rappresentanza (il potere di agire nei confronti dei terzi) nella S.n.c., secondo l’art. 2266 c.c., in mancanza di diversa disposizione del contratto, spetta disgiuntamente a ciascun socio amministratore, che può compiere da solo tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 22662). L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura; queste limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese o, in mancanza, sono opponibili ai terzi soltanto dimostrando che ne erano ugualmente a conoscenza (art. 22981)

  37. Società in nome collettivo IL BILANCIO D’ESERCIZIO IL BILANCIO D’ESERCIZIO E’ IL DOCUMENTO, REDATTO AL TERMINE DI OGNI PERIODO AMMINISTRATIVO, CON CUI SI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL’AZIENDA ED IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO. NELLE SOCIETA’ DI PERSONE IL BILANCIO E’ UN DOCUMENTO INTERNO ALL’IMPRESA REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI PER FORNIRE PERIODICHE INFORMAZIONI AI SOCI. IL BILANCIO E’ COSTITUITO SOLO DAI PROSPETTI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO.

  38. Società in nome collettivo STATO PATRIMONIALE LO STATO PATRIMONIALE METTE IN EVIDENZA IL PATRIMONIO ESISTENTE ALLA FINE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO, DETERMINATO IN FUNZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO CHE SI ASSEGNA ALL’ESERCIZIO. LE ATTIVITA’ SONO ESPOSTE AL NETTO DELLE POSTE DI RETTIFICA.

  39. Società in nome collettivo STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A) Patrimonio netto I Capitale sociale II Riserve da sovrapprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statuarie VII Altre riserve VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell’esercizio B) Fondo per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti di cui esigibili oltre l’esercizio successivo ………euro E) Ratei e riscontri • A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti • B) Immobilizzazioni • I Immobilizzazioni immateriali • Costi storici • - Fondi ammortamento e svalutazioni • II Immobilizzazioni materiali • Costi storici • - Fondi ammortamento e svalutazioni • III Immobilizzazioni finanziarie • C) Attivo circolante • I Rimanenze • II Crediti • di cui esigibili oltre l’esercizio……………… euro • III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni • IV Disponibilità liquide • Ratei e risconti

  40. Società in nome collettivo CONTO ECONOMICO Il conto economico mette in evidenza la formazione del risultato economico d’esercizio, cioe’ il flusso dei valori provocati dalla gestione della produzione, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il conto economico nella forma scalare, che consente di evidenziare i risultati intermedi della gestione, utilizzando la configurazione a valore e costi della produzione, in cui i ricavi e i costi sono iscritti al netto delle eventuali rettifiche per resi, ribassi, sconti e abbuoni e le rimanenze appaiono solo per le variazioni subite rispetto all’inizio dell’esercizio.

  41. STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA • Valore della produzione: • ricavi delle vendite e delle prestazioni; • variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazioni di lavori in corso su ordinazione; • incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; • altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio • Totale…………………………. • B)Costi della produzione: • per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; • per servizi • per godimento beni di terzi • per il personale: • salari e stipendi; • oneri sociali; • trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi; • ammortamenti e svalutazioni: • ammortamento immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni; • svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; • variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; • accantonamento per rischi; • altri accantonamenti; • oneri diversi di gestione; • Totale……………………… • Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)……….. • C) Proventi e oneri finanziari: • proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; • altri proventi finanziari: • da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; • da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; • diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; • interessi e altri oneri finanziari, con seperata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; • utili e perdite su cambi; • D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziaria: • rivalutazioni : • svalutazioni: • E) Proventi e oneri straordinari: • proventi; • oneri; • Risultato prima delle imposte • imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate; • utile (perdita) d’esercizio.

  42. Societá in nome collettivo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ La società si scioglie per una delle seguenti cause indicate tassativamente dalla legge (art. 2272 c.c.): • la scadenza del termine finale indicato nell’atto costitutivo, a meno che i soci non abbiano prorogato la società; • la realizzazione dell’oggetto sociale (quando la società è stata costituita per compiere un affare specifico), o la sopravvenuta impossibilità di realizzare l’oggetto sociale per circostanze interne o esterne alla società (per esempio divieto legale di svolgere una determinata attività o la revoca di un’autorizzazione amministrativa oppure un disaccordo grave e insanabile tra i soci; • la volontà di tutti i soci o anche, se l’atto costitutivo della società può essere modificato a maggioranza, dalla maggioranza dei soci; • la mancanza della pluralità dei soci, quando è rimasto un unico socio in seguito all’uscita di uno o più soci e la pluralità non venga ricostruita entro 6 mesi dall’ingresso di uno o più soci; • le altre cause eventualmente previste nel contratto sociale (ad esempio se non si realizzano utili per un certo numero di esercizi o non si ottiene una concessione amministrativa); • inoltre, se esercita un’attività commerciale, si può sciogliere anche per effetto della sentenza di dichiarazione di fallimento (art. 2308 c.c.), che apre una procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio sociale.

  43. Societá in nome collettivo Liquidazione della società • La liquidazione comprende tutti gli atti diretti a liquidare il patrimonio sociale allo scopo di pagare i creditori della società e di ripartire l’eventuale attivo residuo tra i soci. • La procedura di liquidazione si può svolgere secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo o nello statuto della società o, in mancanza, secondo le modalità concordate dai soci; se i soci non raggiungono un accordo in tal senso, però, la liquidazione si svolge secondo le regole stabilite dalla legge (art. 2275 ss.). • Nomina dei liquidatori

  44. Societá in nome collettivo Nomina liquidatori La liquidazione inizia con la nomina all’unanimità da parte di tutti i soci, di uno o più liquidatori (che possono essere gli stessi amministratori della società); se i soci non concordano sulla persona o sulle persone da nominare, la nomina viene effettuata dall’autorità giudiziaria (art. 22751). La deliberazione o il provvedimento giudiziale di nomina dei liquidatori, e le loro eventuali modificazioni successive, sono soggetti a pubblicità legale ed entro 15 gg devono essere depositati per l’iscrizione, a cura degli stessi liquidatori, presso l’ufficio del registro imprese (art. 23091). I liquidatori devono depositare le loro firme autografe presso il medesimo ufficio (art. 23092) e, dal momento dell’iscrizione della loro nomina, hanno la rappresentanza della società anche agli effetti processuali (art. 2310).

  45. Societá in nome collettivo Obblighi e responsabilità dei liquidatori • I liquidatori sono soggetti agli stessi obblighi e responsabilità previsti per gli amministratori (art. 2276), non possono intraprendere nuove operazioni e se violano questo divieto sono responsabili personalmente e solidalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni che ne possono derivare (art. 2279). • In particolare i liquidatori devono: • prendere in consegna i beni e i documenti sociali dagli amministratori e redigere con loro l’inventario, o bilancio iniziale di liquidazione, dal quale devono risultare le attività e le passività sociali (art. 2277); • compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione della società (ad esempio possono vendere i beni e fare transazioni e compromessi); • redigere il bilancio finale di liquidazione, con l’indicazione delle operazioni che hanno compiuto, provvedere al pagamento dei debiti sociali e successivamente alla ripartizione dell’eventuale attivo residuo tra i soci. • Il bilancio finale e il riparto devono essere comunicati ai soci a mazzo raccomandata e s’intendono approvati dai soci, producendo la liberazione dei liquidatori nei loro confronti, se entro 2 mesi dalla comunicazione non vengono presentate impugnazioni (art. 2311) • Per quanto riguarda il pagamento dei debiti sociali i liquidatori devono pagare soltanto i debiti certi, liquidi ed esigibili e accantonare le somme necessarie per pagare eventuali debiti futuri (art. 22801). • Se la somma ricavata dalla liquidazione, cioè dalla vendita dei beni sociali e dalla riscossione dei crediti, non sia sufficiente per soddisfare i creditori i liquidatori chiederanno ai singoli soci di integrare con conferimenti o versamenti di quanto occorre per il pagamento dei debiti, in proporzione alle quote di partecipazione. • Se l’attivo patrimoniale supera il passivo i liquidatori dopo aver pagato integralmente i debiti sociali e aver accantonato le somme per pagare eventuali debiti futuri, devono procedere al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci.

  46. Societá in nome collettivo Bilancio finale di liquidazione Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci,i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro generale delle imprese (art. 23121) e, da questo momento, la società cessa di esistere giuridicamente come un autonomo soggetto di diritto. La giurisprudenza ritiene che con la cancellazione dal registro delle imprese non sia sufficiente ad estinguere la società ma, solodopo l’effettivo pagamento integrale dei debiti.

  47. Società in nome collettivo La società irregolare Una società in nome collettivo è irregolare quando non è stata iscritta nel registro generale delle imprese. Nei confronti dei terzi la società irregolare è disciplinata dalle norme sulla società semplice (art. 2297). La responsabilità resta illimitata e solidale per tutti i soci. L’autonomia patrimoniale di una s.n.c. irregolare è più attenuata rispetto a quella di una società regolare.

  48. Società in nome collettivo L’autonomia patrimoniale di una s.n.c. irregolare • L’autonomia patrimoniale di una s.n.c. irregolare è più attenuata rispetto a quella di una società regolare, in quanto: • i creditori sociali non hanno l’obbligo di agire preventivamente sul patrimonio della società ma sono i soci che, se non vogliono pagare i debiti della società, hanno l’onere di indicare i beni sociali sui quali i creditori si possono soddisfare agevolmente (art. 2268 c.c.); • il creditore particolare di un socio, se gli atri beni personali non sono sufficienti a soddisfare il proprio credito, può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del debitore (art. 22702); • si presume che i soci che agiscono in nome e per conto della società ne abbiano la rappresentanza e le eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si riesca a provare che ne erano effettivamente a conoscenza (art. 22972)

  49. Società in nome collettivo INGRESSO DI NUOVI SOCI • Se i soci preesistenti non hanno la possibilità di sottoscrivere l’aumento di capitale sociale e la società non vuole o non può ricorrere all’indebitamento esterno, può essere deliberato l’ingresso in società di nuovi soci. • Con l’ingresso di nuovi soci si modificano i rapporti di partecipazione all’interno della società; tra i vecchi e nuovi soci deve essere concordato: • il valore assoluto da attribuire all’impresa societaria, da cui dipende l’ammontare dei conferimenti; • il valore relativo della partecipazione dei nuovi soci, da cui dipendono i nuovi rapporti di composizione del capitale sociale.

  50. Società in nome collettivo VALORE ASSOLUTO DA ATTRIBUIRE ALLA SOCIETA’ Il valore da attribuire alla società deve essere effettuato considerando l’impresa un complesso operativo di beni già funzionanti e perciò in grado di produrre profitti. Detto valore viene definito valore economico ed è comprensivo dell’avviamento.

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