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Fondazione Franceschi Diritto al Lavoro Anno scolastico 2007 – 2008

Fondazione Franceschi Diritto al Lavoro Anno scolastico 2007 – 2008. Labser-GruppoMazzoleni. Il lavoro è al centro di discussioni e manifestazioni. Le opinioni sono contrastanti. Il lavoro nella Costituzione (1). Articolo 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

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Fondazione Franceschi Diritto al Lavoro Anno scolastico 2007 – 2008

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Presentation Transcript


  1. Fondazione FranceschiDiritto al LavoroAnno scolastico 2007 – 2008 Labser-GruppoMazzoleni

  2. Il lavoro è al centro di discussioni e manifestazioni

  3. Le opinioni sono contrastanti

  4. Il lavoro nella Costituzione (1) • Articolo 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. • Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

  5. Il lavoro nella Costituzione (2) • Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (…) • Articolo 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (…)

  6. Le riforme del mercato del lavoro Negli ultimi dieci anni, in Italia sono state introdotte alcune riforme del mercato del lavoro, che: • non hanno cambiato le regole che disciplinano i contratti standard di lavoro dipendente; • hanno liberalizzato i contratti a termine e creato un ampio ventaglio di contratti flessibili.

  7. Le riforme del mercato del lavoro La quota di lavoratori assunti con contratti flessibili è cresciuta in modo costante. Fonte: Indagine conoscitiva sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro, Istat.

  8. Stabilità: un lavoro che dura una vita; le tutele sociali hanno lo scopo di salvaguardare il posto di lavoro. Flessibilità: più lavori differenti nell’arco di una vita lavorativa; gli ammortizzatori sociali tutelano il lavoratore nel passaggio da un lavoro a un altro, anche attraverso opportunità di formazione. Dalla stabilità alla flessibilità

  9. Flessibilità Si riferisce all’adozione di strumenti per promuovere una maggiore mobilità nel mercato del lavoro, attraverso un alleggerimento delle norme che regolano assunzioni e licenziamenti da parte delle imprese. La finalità è di favorire il reciproco adattamento tra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese.

  10. Precariato (1/2) Deriva dall’uso improprio di rapporti di lavoro atipici. Si traduce in rapporti di lavoro con pochi diritti e tutele sociali per i lavoratori e caratterizzati dalla difficoltà di passare da rapporti di lavoro atipici a contratti standard. Il precariato ha impatti economici e sociali, poiché i lavoratori atipici rimandano scelte riguardo la formazione di una famiglia, la decisione di avere figli, l’acquisto di una casa, etc.

  11. Precariato (2/2) Le riforme del mercato del lavoro degli ultimi anni hanno reso più facile il primo ingresso nel mercato del lavoro (come dimostrato dal calo della disoccupazione giovanile, del 6% circa nel periodo 1998-2005). Queste riforme hanno però creato un canale parallelo, una specie di mercato del lavoro secondario, dove il passaggio dal mercato del lavoro secondario a quello primario è molto incerto, senza sentieri e percorsi stabiliti.

  12. Lavoro atipico Viene definito lavoro atipico quello disciplinato da contratti di lavoro non standard. • Per contratti di lavoro standard si intendono: • i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a pieno tempo; • le tradizionali forme di lavoro autonomo.

  13. Le riforme del lavoro Le due principali riforme in tema di flessibilità sono: • Legge 196/97 (conosciuta anche come “pacchetto Treu”); • Legge 30/2003 (conosciuta anche come riforma Biagi).

  14. La legge 196/97 • Introduzione del “lavoro interinale”; • Estensione dell’uso dei contratti a termine e dei contratti a tempo parziale; • Allungamento della durata dei contratti di formazione-lavoro nelle aree depresse; • Sviluppo dei contratti di apprendistato. Lo scopo fu quello di flessibilizzare i parametri di entrata nel mercato del lavoro, favorendo in tal modo l’occupazione.

  15. Le novità della Legge 30/2003 Introduce nuove tipologie di contratto: • lavoro intermittente o a chiamata; • lavoro ripartito o job sharing; • apprendistato; • contratto di inserimento; • lavoro a progetto.

  16. Lavoro intermittente o a chiamata Il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni: • di carattere discontinuo o intermittente; • durante predeterminati periodi di tempo, se il lavoratore ha meno di 25 anni o più di 45 anni (anche pensionato). Il lavoratore può scegliere di essere o meno vincolato alla chiamata. Nel primo caso, riceve una indennità di disponibilità. Vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione.

  17. Lavoro ripartito o job sharing Due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una obbligazione lavorativa. Decidono autonomamente come ripartire l'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra di loro. • Può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro, ad eccezione della pubblica amministrazione. • Vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. • In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue con entrambi, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato, così come può rifiutare l‘entrata di un terzo soggetto.

  18. Tre tipologie: per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani; professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore. Destinatari: giovani e adolescenti con più di 15 anni. Durata max di 3 anni. giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni con una qualifica professionale giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale. Apprendistato È un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro garantisce all'apprendista una formazione professionale.

  19. Contratto di inserimento Mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali a un contesto lavorativo. Può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione. Destinatari: • persone di età compresa tra 18 e 29 anni; • disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni; • lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; • lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni; • donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile; • persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

  20. Lavoro a progetto È un contratto di collaborazione coordinata e continuativa: • riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; • gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nello stesso luogo di lavoro.

  21. Lavoro a tempo parziale o part-time Si caratterizza per un orario inferiore all'orario di lavoro normale (full-time). Può essere: • orizzontale se viene ridotto il normale orario giornaliero; • verticale se la prestazione è svolta per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno; • misto quando si combinano le due modalità. Può essere stipulato da tutti i lavoratori e i datori di lavoro. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto: • alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, calcolata in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, • allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno (per esempio per la durata del periodo di ferie, del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e dell’infortunio ecc).

  22. Il caso francese Con il Cpe (Contratpremière embauche, ovvero contratto di primo impiego) si voleva introdurre la possibilità per le imprese di assumere i giovani fino a 26 anni e licenziarli nei primi due anni di impiego senza particolari restrizioni. Dopo le manifestazioni e le proteste giovanili, il governo è stato costretto a fare marcia indietro.

  23. Un esempio dall’estero:il modello scandinavo Si tratta di un sistema di welfare molto ampio, caratterizzato da un tasso di imposizione fiscale elevato per finanziare spese a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tra di esse: • un sostanzioso aiuto economico ai disoccupati; • un sussidio ai giovani per pagare l’affitto, se decidono di uscire di casa.

  24. CONFRONTI (1/6)

  25. CONFRONTI (2/6)

  26. CONFRONTI (3/6)

  27. CONFRONTI (4/6)

  28. CONFRONTI (5/6)

  29. CONFRONTI (6/6)

  30. Contatti Labser – GruppoMazzoleni Viale S. Michele del Carso, 22 20144 Milano Tel: +39-02 45 49 08 42 /+39-02 48 00 21 07 Fax: +39-02 48 01 85 55 Web site: www.mariomazzoleni.com www.labser.it E-mail: info@mariomazzoleni.com info@labser.it

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