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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. ESAMINATO ED ESPOSTO DAL DOTT. SANDRO SPINUCCI. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. Strumenti legali esistenti per una corretta pianificazione individuazione dei criteri più confacenti per una corretta pianificazione Donazioni Fondo patrimoniale Patti di famiglia

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

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Presentation Transcript


  1. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ESAMINATO ED ESPOSTO DAL DOTT. SANDRO SPINUCCI Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  2. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Strumenti legali esistenti per una corretta pianificazione • individuazione dei criteri più confacenti per una corretta pianificazione • Donazioni • Fondo patrimoniale • Patti di famiglia • Fiduciarie • Trust • Fondazioni ed Enti no-profit Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  3. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Preliminarmenteè opportuno decidere se affidarsi alla Successione Legittima ossia senza testamento o alla Successione Testamentaria In ogni caso è indispensabile tenere presente le Quote di Legittima e la Quota Disponibile EREDI LEGITTIMI QUOTE DI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE coniuge vivente: • coniuge (senza figli e ascendenti ) ½ + diritto di abitazione ½ • coniuge 1/3 + diritto di abitazione • + figlio unico 1/ 3 1/ 3 • coniuge 1/ 4 • + due o più figli 1/ 2 in parti uguali 1/ 4 • coniuge 1/ 2 • + ascendenti senza figli 1/ 4 1/ 4 senza coniuge: • figlio unico 1/ 2 1/ 2 • due o più figli 2/3 in parti uguali 1/ 3 • ascendenti senza figli 1/ 3 2/ 3 • senza figli o ascendenti 100% Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  4. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI Aliquote e Franchigie: • Trasferimenti a favore del coniuge , dei parenti in linea retta (ascendenti e discendenti): aliquota del 4% per la parte eccedente la franchigia di € 1.000.000,00 per ogni erede; • Trasferimenti a favore dei fratelli e sorelle: aliquota del 6% per la parte eccedente la franchigia di € 100.000,00 per ogni erede; • Trasferimenti a favore dei parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: aliquota del 6%, senza franchigia; • Trasferimenti a favore di altri soggetti: aliquota dell’ 8% senza franchigia; • Trasferimenti a favore di portatori di handicap gravi: aliquota variabile a seconda della parentela, per la parte eccedente la franchigia di € 1.500.000,00; Collazione: Fanno parte dell’asse ereditario anche le donazioni del de cuiusricevute dagli eredi Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  5. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ESENZIONI • Aziende o rami d’azienda a favore del coniuge o dei discendenti del titolare dell’azienda; • partecipazioni in società di capitali a favore del coniuge o dei discendenti che consentano al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 1° comma, n. 1 codice civile; • partecipazioni in società di persone a favore del coniuge o dei discendenti a prescindere dal passaggio del controllo;  • Trasferimenti di beni a favore di enti non profit testato ed enti locali; • Beni Culturali soggetti a vincolo applicati di pregio opere d'arte; • titoli di Stato; • polizze assicurative; • autoveicoli. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  6. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Donazioni • La donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità con l’eccezione delle donazioni di modico valore. Imposta sulle donazioni Aliquote e franchigie: • Trasferimenti a favore del coniuge in linea retta (ascendenti, discendenti): aliquota del 4% per la parte che eccede la franchigia di € 1.000.000,00 ad erede; • Trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: al 6% percento, oltre la franchigia di euro 100.000 per ogni fratello; • Trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota dell’ 8%, senza franchigia; • Trasferimento a favore di portatori di handicap gravi: aliquota variabile a seconda della parentela, oltre la franchigia di € 1.500.000,00 Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani i

  7. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Donazioni di aziende e partecipazioni Esenzioni • Trasferimenti d'azienda o ramod'azienda a favore del coniuge o dei discendenti del titolare dell'azienda; • Trasferimenti di partecipazioni in società di capitale a favore del coniuge o dei discendenti che consentano al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 1° co n. 1 c.c.; • Trasferimenti di partecipazioni in società di persone a favore del coniuge o dei discendenti a prescindere dal passaggio del controllo; in questo caso i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. • Altre esenzioni sono previste per i trasferimenti a favore di enti non profit, Stato ed enti locali. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  8. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DONAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI • imposta sulle donazioni: • aliquota ordinaria del quattro e dell'8%; • Imposta ipotecaria: 2%, 168 euro in caso di applicabilità del beneficio prima casa; • Imposta catastale: 1%, 168 euro in caso di applicabilità del beneficio prima casa. • Base imponibile: diretta catastale rivalutata valore normale. La cessione a titolo oneroso di un immobile pervenuto in donazione se effettuata dopo cinque anni dalla data di acquisto o di costruzione da parte del donante non produce una plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  9. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE FONDO PATRIMONIALE (art. 167 c.c.) • Il fondo patrimoniale consiste nel porre un vincolo su un complesso di beni determinati e realizza la costituzione di un patrimonio separato. • Soggetti costituenti: I coniugi singolarmente o congiuntamente; Persone terze, previa accettazione dei coniugi. • I beni oggetto del fondo: Beni immobili; Beni mobili iscritti in pubblici registri; Titoli di credito nominativi. • Funzione: Destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. I creditori personali del coniuge non possono soddisfarsi sui beni facenti parte del fondo patrimoniale per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'effetto segregativo non si estende ai debiti contratti prima dell'istituzione del fondo patrimoniale. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  10. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NOZIONE DI BISOGNO DELLA FAMIGLIA • Il vitto; • L'alloggio; • I medicinali le cure mediche alle quali dovessero sottoporsi componenti della famiglia; • L'educazione dei figli; • L'addestramento professionale e lavorativo dei suoi membri; • La conduzione di una normale vita di relazione; • Gli svaghi e la villeggiatura; • Risparmio, nonché tutto ciò che assicuri alla famiglia un dignitoso livello di vita. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  11. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE Fondo patrimoniale - Caratteristiche • Durata del vincolo: • Senza figli fino alle all'annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio; • in presenza di figli il fondo patrimoniale non si scioglie fino al raggiungimento della maturità dell'ultimo figlio. • Soluzione utile per mettere al riparo parte del patrimonio dalle pretese esecutive di terzi in particolare per: • Imprenditori; • I liberi professionisti Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  12. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PATTI DI FAMIGLIA Il patto di famiglia è un istituto giuridico introdotto attraverso la Legge 14 febbraio 2006 n. 55, la quale lo ha disciplinato prevedendo un apposito capo, il V-bis, nell'ambito del titolo IV del libro II nel codice civile. Le norme che lo concernono sono gli artt. numerati da 768-bis a 768-octies del codice civile. Il patto di famiglia è il contratto, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti; A pena di nullità del contratto deve essere concluso per atto pubblico; Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  13. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE CARATTERISTICHE DEI PATTI DI FAMIGLIA • Natura  Il patto di famiglia ha natura contrattuale. • Oggetto Trasferimento, in tutto o in parte di un'azienda; Trasferimento in tutto o in parte, di partecipazioni sociali. • Disponente Titolare, in tutto o in parte, di un'azienda oppure di partecipazione sociali. • Assegnatari Uno o più discendenti del disponente. • Effetti Quanto ricevuto sia dagli assegnatari (trasferimento) sia dai non assegnatari (liquidazione) non è soggetto a collazione ne ad azione di riduzione. • Rapporti con i legittimari non partecipanti All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari non partecipanti al patto potranno ricevere una somma comprensiva degli interessi legali dei beneficiari. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  14. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IMPOSTE SULLE DONAZIONI NEL PATTO DI FAMIGLIA • Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), itrasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti di titolari di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggette all'imposta; • Esenzione anche delle imposte ipotecarie e catastali; • Condizioni per l'esenzione: • La partecipazione trasferita garantisca il controllo ex articolo 2359 primo comma del codice civile; • Riferimento sia a partecipazioni che, con quelle eventualmente già possedute, garantiscano il controllo, sia a partecipazioni che integrino partecipazione già di controllo; • nel caso di trasferimento frazionato a diversi assegnatari, l'agevolazione spetta a chi acquisisce o integra il controllo, mentre aspetta sempre in caso di trasferimento in comproprietà. • I trasferimenti “compensativi” sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  15. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PATTI DI FAMIGLIA - IMPOSTE DIRETTE SUL TRASFERIMENTO • Trasferimento d'azienda - il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda da parte dell'imprenditore persona fisica non costituisce realizzo di plusvalenze; Regime di continuità dei valori: i beneficiari assumano l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente. - Nel caso in cui l’assegnatario decida: a) di condurre l'azienda ricevuta, la stessa è assunta in regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. I plusvalori latenti emergeranno solamente al momento dell'eventuale trasferimento dell'azienda; b) di non esercitare l'attività di impresa e di cedere l'azienda ricevuta, lo stesso realizzerà una plusvalenza. • Trasferimento di partecipazioni Partecipazioni possedute nell'esercizio dell'attività d'impresa: anche leventualetrasferimento a titolo gratuito genera in capo al disponente il realizzo di ricavi o plusvalenze. Partecipazioni non possedute nell'esercizio di attività d'impresa: il trasferimento a titolo gratuito non genera in capo al disponente il realizzo di capital gains. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  16. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO • Utili per esigenze di: Pianificazione e successione del patrimonio; ottimizzazione economica fiscale; Protezione riservatezza confidenzialità; Ampia scelta flessibilità degli investimenti; Flessibilità sulla nomina dei beneficiari; impignorabilità. • Imposte indirette Regime di esenzione della tassazione sul reddito in caso di decesso della persona assicurata; Regime di esenzione dall' imposta di successione a prescindere dal grado di parentela. • Imposte dirette differimento della Tassazione (tassazione per cassa e non sul maturato); Redditi di capitale quantificabile nella differenza tra l'ammontare percepito è quello dei premi pagati; Imposta sostitutiva pari al 20% Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  17. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE SOCIETA’ FIDUCIARIA Le società fiduciarie si propongono di assumere l’amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni. • Vantaggi principali: • Obiettivi di riservatezza; • Obiettivi di pianificazione , societaria, fiscale e patrimoniale; • Regime del risparmio amministrato; • Evitare la frammentazione del patrimonio. • Beni conferibili: • Partecipazioni in società di capitali • Contratti; • Beni immobili; • Altri beni mobili. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  18. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRATTAMENTO FISCALE SOCIETA’ FIDUCIARE • Imposte indirette: • Si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo invece al fiduciario); • Non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni; • Imposte dirette: • I redditi originati dalle attività gestite dalla società fiduciaria sono imputati per trasparenza ai fiducianti; • La società fiduciaria funge da sostituto d’imposta; • Possibilità di avvalersi del regime del risparmio amministrato: • Imposta sostitutiva del 20%; • Possibile compensazione tra minusvalenze conseguite e plusvalenze realizzate; • Esonero per il fiduciante dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  19. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE HOLDING • TIPOLOGIA • Holding miste: oltre all’assunzione di partecipazioni svolgono anche attività di produzione o scambio di beni o servizi; • Holding pure: esercitano in via prevalente l’assunzione e la gestione di partecipazioni; • Holding gestorie: gestisce società che fanno business con interdipendenze strategiche; • Holding capogruppo: possiede azioni o quote di altre società in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sulla loro amministrazione. La holding capogruppo può essere una holding operativa o una holding finanziaria a seconda che svolga o non svolga attività di produzione o scambio di beni o servizi; • Holding di famiglia; • FORMA SOCIALE • Società di capitali; • Società di persone; • MODALITA’ DI COSTITUZIONE (OPERAZIONI NEUTRALI O REALIZZATIVE) • Apporto di capitale; • Scambio di partecipazioni; • Cessione di partecipazioni; • Fusione; • Scissione. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  20. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE HOLDING DI FAMIGLIA – (VANTAGGI e SVANTAGGI) • Vantaggi: • Migliore allocazione delle risorse economiche; • Migliore gestione delle operazioni intra-gruppo; • Ampia possibilità di scelta della struttura (verticale, a raggiera, suddivisione per stirpe etc.); • Maggiore controllo delle attività dei vari componenti della famiglia; • Facilità di accesso ai mercati dei capitali; • Ottimizzazione dei flussi finanziari; • Evitata la frammentazione del gruppo; • Facilità nel passaggio generazionale; • Ricorso alla leva fiscale (partecipationexemption, consolidato fiscale, trasparenza fiscale); • Scelta sulla localizzazione della Holding. • Svantaggi: • Costi aggiuntivi; • Maggiori controlli in funzione delle disposizioni anti-elusive; • Disciplina delle società di comodo; • Maggiori controlli in funzione della disciplina sull’ estero-vestizione. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  21. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE HOLDING DI FAMIGLIA – IMPOSTE DIRETTE • Partecipationexeption: • Soggetti IRES tassano a determinate condizioni le plusvalenze con aliquota del 1,375%. • Consolidato fiscale: • Unica obbligazione tributaria in presenza di più soggetti passivi IRES. • Direttiva “madre-figlia” sui dividenti intracomunitari: • Flussi di dividendi tra partecipata e partecipante residenti all’interno dell’UE; • Esenzione sulla ritenuta sui dividendi; • Eliminazione della doppia imposizione. • Direttiva “interessi e royalties” • Eliminazione della ritenuta alla fonte per gli interessi ed i canoni corrisposti tra società consociate residenti in paesi UE diversi; • Eliminazione della doppia imposizione. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  22. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST – STRUTTURA • Istituto a geometria variabile da poco tempo recipito dalla legislazione italiana e di provenienza dal diritto anglosassone. • Il settlor (disponente) - Persona fisica o persona giuridica trasferisce tutti o parte dei suoi beni, segregandoli e affidandoli ad un soggetto terzo detto TRUSTEE, che agisce come gestore di questi beni in base alle previsioni contenute nell’atto costitutivo del TRUST. • Tipologie di Trust: • Trust liberale finalizzato ad esigenze personali o familiari del disponente; • Trust commerciale utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali; • Trust successorio; • Blindtrust: Tecnicamente si tratta di un affidamento fiduciario (trust) nel quale il titolare (settlor) conferisce il proprio patrimonio a un consiglio direttivo (trustee) che lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendiconto (anzi, con espresso divieto), e ciò fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione (ad esempio, la cessazione da una carica). Tipicamente, il blind trust viene costituito da soggetti che accedono a cariche pubbliche di altissima rilevanza, al fine di assicurare che le decisioni da essi prese nell'interesse pubblico non possano essere influenzate dal proprio interesse personale • Trust liquidatorioposto in essere per liquidare la società e soddisfare i creditori facenti parte del trust; • Trust di scopo/Charity Trust (ha come obiettivo quello di favorire un’intera società oppure una parte importante di essa e rappresenta lo strumento per realizzare finalità benefiche e sociali). Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  23. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST – APPORTI • COSTITUZIONE DEL TRUST • Imposta di registro pari ad € 168.00 • APPORTI DI BENI IN TRUST • Imposta di successione: aliquote e franchigie variabili sul valore dei beni apportati (per gli immobili è possibile utilizzare la rendita catastale rivalutata) in base al grado di parentela esistente tra il Settolr ed i beneficiari; • Esenzioni; • Imposte ipotecaria e catastale: a) al momento del trasferimento di immobili; b) al momento dello scioglimento del vincolo; c) su tutti i trasferimenti effettuati. • IMPOSTE DIRETTE: • Disponente non imprenditore: non si considera realizzo di reddito; • Disponente imprenditore: realizzo di ricavi sotto forma di plusvalenze valutate in base al principio del valore normale. • CASISTICA PARTICOLARE: • Se i beneficiari non sono individuati (trust opaco): imposta di successione con aliquota dell’8%; • In caso di apporto di beni in trust di scopo: imposta di successione nella misura di € 168,00. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  24. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST – IMPOSTE DIRETTE • TRUST TRASPARENTI: • Beneficiari individuati; • I redditi derivanti dai beni appartenenti al Trust vengono imputati per trasparenza ai beneficiari; • Presunzione di residenza in Italia del Trust; • Redditi di capitale; • Aliquote progressive IRPEF; • Il trasferimento dei beni (capitale) ai beneficiari non sconta tassazione. • TRUST OPACHI: • Beneficiari non individuati; • I redditi vengono direttamente attribuiti al Trust; • Presunzione di residenza in Italia del Trust; • Soggettività ai fini IRES con aliquota del 27,5%; • Presentazione delle dichiarazioni dei redditi in capo al Trust; • Il trasferimento dei beni (capitale) ai beneficiari non sconta tassazione. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  25. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DIFFERENZE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST • FONDO PATRIMONIALE: • Destinatari: famiglia legittima; • Contenuto: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito; • Vincolo di destinazione alle necessità della famiglia; • Cessazione: i beni tornano al disponente; • Utilizzo: completa libertà della coppia all’uso e alla disposizione dei beni. • TRUST: • Destinatari: nessun limite; • Contenuto: conferimento di qualsiasi tipologia di beni; • Segregazione (intangibilità) dei beni costituiti in trust, rispetto alla residua parte del patrimonio del settlor ed agli altri beni del trustee; • Nessun vincolo di destinazione; • Al termine della durata del Trust i beni vengono assegnati ai beneficiari. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  26. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE RIFLESSIONI FINALI • Nel momento in cui ci si cominci a interrogare, ove ce ne sia bisogno, su come disporre del proprio patrimonio al momento del “Passaggio Generazionale” sarebbe opportuno evitare: • Rifuggire dal pensiero per “scaramanzia”; • Aver fiducia nelle speranza di migliori previsioni legislative; • Affidarsi al buon senso e ai legami affettivi degli eredi; • Soccombere al sentimentalismo • Rinviare a tempi migliori; • Mentre sarebbe opportuno: • Affrontare per tempo la situazione; • Affidarsi ad un serio e ben conosciuto professionista per individuare una o più soluzioni che meglio possono adattarsi ai desideri del disponente e alle esigenze dei beneficiari. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

  27. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE CONSIDERAZIONI PERSONALI Alla luce della mia, purtroppo non più breve, esperienza ritengo assolutamente indispensabile prevedere sempre e chiaramente la destinazione dei nostri beni (testamento); mai lasciare beni in comproprietà fra i beneficiari: diversamente a mio avviso la soluzione migliore potrebbe essere l’istituzione di un TRUST. Elaborato dal dott. Sandro Spinucci per il Rotary Club Roma di Castelli Romani

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