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INFERMIERE E OPERATORE SOCIO SANITARIO: UN INTEGRAZIONE POSSIBILE Collegio IPASVI Ferrara 12 maggio 2007

2. . L'infermiere

Anita
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INFERMIERE E OPERATORE SOCIO SANITARIO: UN INTEGRAZIONE POSSIBILE Collegio IPASVI Ferrara 12 maggio 2007

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Presentation Transcript


    1. 1 INFERMIERE E OPERATORE SOCIO SANITARIO: UN’INTEGRAZIONE POSSIBILE Collegio IPASVI Ferrara – 12 maggio 2007 Principi di responsabilità nell’integrazione professionale Giannantonio Barbieri

    2. 2

    3. 3 L’infermiere … per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove (lo reputi) necessario, dell’opera del personale di supporto (D.P.R. 14 settembre 1994, n. 739, art. 1, comma 3, lett. f)

    4. 4 L’operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. (Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, art. 3)

    5. 5 L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua … attività su indicazione, ciascuna secondo le proprie competenze, degli operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale (Contratto Collettivo integrativo sanità 2001)

    6. 6 Le attribuzioni dell’OSS saranno sottoposte all’attività di indirizzo, direzione e verifica del personale infermieristico

    7. 7 L’infermiere ha la responsabilità di una serie di funzioni : Pianificazione; Organizzazione; Formazione; Direzione; Controllo

    8. 8 L’infermiere deve esercitare un duplice controllo: verifica dei requisiti di idoneità tecnica; verifica della rispondenza dell’attività svolta ai contenuti dell’attribuzione (supervisione)

    9. 9 LE REGOLE DI CONDOTTA - OBBLIGO DI CONTROLLO SULL’OPERATO ALTRUI Dal principio della divisione del lavoro consegue che colui il quale riveste una posizione gerarchicamente sovraordinata è titolare dell’obbligo di scegliere con avvedutezza i propri collaboratori, di istruirli e di controllarne l’operato (Fiadaca G., Musco E,. Diritto Penale – Parte Generale, Zanichelli, 2004)

    10. 10 “L’INFERMIERE HA UN DOVERE DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEL PERSONALE DI SUPPORTO” (Ambrosetti F. e altri, La responsabilità nel lavoro medico d’equipe, Utet, 2003)

    11. 11 CULPA IN ELIGENDO L’infermiere affida all’operatore di supporto compiti che dovrà svolgere sotto la sua supervisione a) Dovrà selezionare i compiti che ritenga di poter assegnare all’operatore di supporto. b) Dovrà scegliere tra gli o.di s. quelli che ritenga in grado di svolgere tali compiti adeguatamente

    12. 12 CULPA IN ELIGENDO È la colpa consistente nella cattiva scelta del soggetto a cui affidare/assegnare/attribuire i compiti

    13. 13 CULPA IN ELIGENDO Se dal comportamento dell’operatore di supporto dovesse derivare un eventuale danno al paziente, all’infermiere potrà essere mosso un addebito di colpa per aver errato nella scelta della persona affidataria dell’incarico

    14. 14 CULPA IN VIGILANDO Attiene ai compiti di verifica attribuiti all’infermiere all’interno del processo assistenziale e del rispetto da parte dell’operatore di supporto delle indicazione impartite

    15. 15 CULPA IN VIGILANDO L’infermiere potrà essere in colpa se omette di esercitare quelle verifiche doverose che sarebbero risultate idonee a impedire il verificarsi di eventi dannosi per il paziente

    16. 16 PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO E DEL “NON” AFFIDAMENTO

    17. 17 Nel lavoro d’equipe – secondo il principio dell’affidamento – ciascun membro può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corretto i propri compiti. Di norma, ognuno risponderà del proprio operato ma non di quello degli altri

    18. 18 Ogni componente dell’equipe deve rispondere solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza o di perizia inerenti all’attività che deve svolgere, perché solo in questo modo ciascun membro del gruppo è lasciato libero, nell’interesse del paziente, di adempiere alle proprie incombenze

    19. 19 La logica che deve guidare l’azione del sanitario è un sistematico affidamento nel corretto e appropriato adempimento dei compiti di quanti partecipano all’attività sanitaria. Quindi il principio dell’affidamento riposa su un’osservazione di fatto: nella vita sociale il contatto che si crea, normalmente, tra più persone implica che ciascuno possa confidare nel corretto e diligente operato degli altri

    20. 20 PRINCIPIO DEL “NON” AFFIDAMENTO DOVERE DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO ALL’INFERMIERE E’ AFFIDATO IL COMPITO DI ORGANIZZAZZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ RUOLO DI SUPERVISIONE E DI CONTROLLO

    21. 21 UN OBBLIGO DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA COMPETE AL SOGGETTO CHE PER LA SUA POSIZIONE GIURIDICA E’ CHIAMATO A DIRIGERE E COORDINARE LE PRESTAZIONI DEI COLLABORATORI

    22. 22 La colpa, da cui potrebbe derivare all’infermiere un addebito di corresponsabilità per il fatto dell’OSS: colpa nella scelta dell’oggetto dell’attribuzione di competenze o nella scelta del destinatario (culpa in eligendo); colpa nella sorveglianza sull’operato del destinatario (culpa in vigilando)

    23. 23 SIAMO SICURI CHE SIA DAVVERO COSI’?

    24. 24 LA SOLUZIONE? ESISTE UN TEMPERAMENTO DEL PRINCIPIO DEL “NON” AFFIDAMENTO?

    25. 25 L’infermiere, in assenza di pregresse esperienze negative circa il personale di supporto, ha motivo di ometterne il controllo, fidandosi circa l’abilità e la capacità del personale ausiliario. Tuttavia, ciò vale solo quando il controllo consisterebbe nel ripetere pedissequamente l’esecuzione dell’atto affidato

    26. 26

    27. 27 L’infermiere è il programmatore, il gestore e il valutatore dell’assistenza infermieristica

    28. 28 ALL’INFERMIERE SPETTA LA REGIA DEL PROCESSO ASSISTENZIALE

    29. 29 L’inserimento degli OSS nelle organizzazioni sanitarie è da vedersi come una importante opportunità, anche come ricaduta positiva per l’utente dei servizi infermieristici in quanto si tratta di un operatore qualificato in grado di dare un valido contributo all’interno dell’equipe, dove i ruoli devono essere ben precisi.

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